Magistratura democratica
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Protezione speciale, divieto di respingimento e obblighi costituzionali: l’art. 5, comma 6 TUI quale clausola di chiusura e salvaguardia dei diritti della persona straniera *

di Cecilia Siccardi
ricercatrice a tempo determinato (tipo B), Università degli Studi di Milano

Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).

[*]

Questo scritto costituisce una rielaborazione della relazione tenuta il 10 marzo 2026 presso la Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del corso La protezione speciale dello straniero dopo l’abrogazione della inespellibilità per motivi di integrazione sociale disposta dal d.l. n. 20/2023, c.d. Decreto Cutro).

28/04/2026
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L’articolo analizza il rapporto tra l’istituto della detenzione amministrativa, il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e il controllo democratico, alla luce di due recenti decisioni del TAR Lazio e del Consiglio di Stato relative all’accesso civico al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër, in Albania. Si evidenzia come il cosiddetto “Modello Albania” rappresenti una forma di esternalizzazione della detenzione amministrativa che tende a ridurre le possibilità di controllo giurisdizionale, mediatico e della società civile sulle condizioni di trattenimento. Le pronunce esaminate affermano principi rilevanti in materia di FOIA, stabilendo che il diniego di accesso ai documenti deve fondarsi su un pregiudizio concreto e dimostrabile e che l’oscuramento selettivo dei dati personali costituisce una soluzione obbligata rispetto al rifiuto integrale dell’ostensione. L’articolo sottolinea inoltre come l’uso della tutela della privacy possa trasformarsi, in questi contesti, in uno strumento di opacizzazione istituzionale anziché di protezione dei dati personali dei trattenuti. Particolare attenzione è dedicata al tema dell’accesso fisico ai centri di detenzione da parte di giornalisti, avvocati, magistrati e ricercatori, considerato elemento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali. In conclusione, gli autori evidenziano come il diritto all’informazione e alla trasparenza rappresentino una garanzia essenziale per assicurare un effettivo controllo democratico sui luoghi di privazione della libertà e per valutare la compatibilità delle pratiche di detenzione extraterritoriale con i principi dello Stato di diritto.

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