Questo scritto costituisce una rielaborazione della relazione tenuta il 10 marzo 2026 presso la Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del corso La protezione speciale dello straniero dopo l’abrogazione della inespellibilità per motivi di integrazione sociale disposta dal d.l. n. 20/2023, c.d. Decreto Cutro).
Protezione speciale, divieto di respingimento e obblighi costituzionali: l’art. 5, comma 6 TUI quale clausola di chiusura e salvaguardia dei diritti della persona straniera *
Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).
La Corte Suprema statunitense ha da poco deciso di prendere in considerazione, per l’anno giudiziario appena cominciato, due casi cruciali per la politica di deportazione di massa attuata dall’amministrazione Trump fin dal suo insediamento. Dalle risposte che la SCOTUS darà alle questioni che ha accettato di decidere dipenderà non solo la sorte di tanti migranti, ma anche la credibilità degli Stati Uniti come Paese rispettoso dei diritti umani.
L’ordinanza n. 14851/2026 della Prima Sezione civile della Cassazione riafferma la natura sostanziale della domanda di protezione internazionale, individuandone il momento genetico nella manifestazione di volontà del richiedente, anche non formalizzata. La Corte chiarisce che tale volontà rileva quando sia rivolta a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento. La pronuncia valorizza la distinzione tra “presentazione”, “registrazione” e “formalizzazione” della domanda, già elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, trasformandola però in un criterio di diritto intertemporale. Ne consegue che la disciplina applicabile deve essere cristallizzata al momento della manifestazione della volontà, indipendentemente dai ritardi amministrativi nella registrazione. Il principio riveste rilievo immediato nella prima fase di applicazione del Patto UE su Migrazione e Asilo, entrato in applicazione il 12 giugno 2026, poiché consente di individuare il regime giuridico applicabile alle domande manifestate prima di tale data. La decisione offre così a difensori e operatori uno strumento essenziale per impedire che inefficienze amministrative incidano negativamente sul diritto alla protezione internazionale.
Pubblichiamo, in quanto di notevole interesse per tutta la platea dei lettori di Questione giustizia, e non solo per coloro che professionalmente si occupano della materia dell’immigrazione, il paragrafo1.2.1 della Parte II del Manuale del diritto di asilo, aggiornato al Nuovo Patto europeo sulla migrazione e asilo e il D.L. 100/2026, ora uscito per la Casa Editrice Pacini, curato da Marco Gattuso, che ne è anche uno degli autori, insieme con Maria Acierno, Chiara Favilli, Marcella Ferri, Martina Flamini, Claudio Panzera, Marilù Porchia, Guido Savio, Massimiliano Sturiale, e Maurizio Veglio.
Il capitolo, scritto dallo stesso curatore Marco Gattuso, ci pare di generale interesse in quanto evidenzia le due direttrici su cui si muove il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo che, come è noto, pur se approvato nel maggio 2024, è entrato in vigore il 12 giugno 2026 ed ha già indotto il Legislatore italiano al varo della normativa di attuazione ritenuta prioritaria, con il D.L. 12 giugno 2026, n.100, conv. in L. 7 agosto 2026, n. 145: per un verso, vi si illustrano le maggiori garanzie per il richiedente asilo, fra diritto all’orientamento legale, monitoraggio indipendente, inderogabilità del colloquio; per altro verso, si portano all’evidenza i tanti vincoli che si sostanziano nell’aumento esponenziale delle procedure speciali, le quali nondimeno tutte richiedono il rispetto delle garanzie. Alla giurisdizione spetta ora il grave compito di assicurare che garanzie e vincoli stiano in equilibrio tra loro, evitando che i secondi, senza i primi, conducano ad una generale involuzione del rito e ad una sostanziale perdita di tutele.Prima di pubblicare una riflessione più generale sull’opera, che sin da una prima consultazione degli indici si impone come un prezioso compendio dell’intera materia, a partire dalla considerazione dei principi costituzionali e sovranazionali sino alle più recenti evoluzioni legislative, ci pare utile offrire, in particolare agli operatori pratici che sono stati investiti del contenzioso regolato dalla nuova normativa, le riflessioni che nel Manuale sono contenute a proposito dell’effettiva portata del Patto, contando su di una loro concreta utilità ai fini della soluzione dei primi interrogativi che l’applicazione pratica impone.
Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di giugno 2026
Il presente contributo affronta il tema del sistema della protezione internazionale nel quadro normativo europeo e nazionale, con particolare attenzione al ruolo delle fonti costituzionali, convenzionali ed europee, per interrogarsi su come esse possano costituire la cornice, e al tempo stesso il limite, entro cui interpretare alcune delle principali novità introdotte dal Patto UE su migrazione e asilo.
Osservazioni a margine di una ricerca sul campo nelle frontiere siciliane e calabresi a cavallo dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1356 e del d.l. n. 100/2026