Magistratura democratica
Diritti senza confini

Alcuni ragazzi diventano adulti prima degli altri: il DDL immigrazione e il rischio di una tutela differenziata

di Michele Scaffidi Runchella
sociologo ed educatore professionale socio-pedagogico, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Immaginiamo due ragazzi di diciotto anni. Stessa storia di fragilità, stesso bisogno di accompagnamento, stesso percorso educativo. Uno potrà continuare ad essere sostenuto fino a ventuno anni. L'altro no. Non perché abbia meno bisogno. Non perché abbia raggiunto maggiore autonomia. Ma perché è nato altrove.

Provando a leggere questa scena senza conoscerne il contesto, molti probabilmente faticherebbero a comprenderne la logica. Verrebbe spontaneo chiedersi quale differenza sostanziale esista tra i due percorsi: chi dei due ha raggiunto una maggiore stabilità personale? Chi possiede risorse familiari più solide? Chi ha sviluppato strumenti relazionali o autonomie concrete che rendono meno necessario un accompagnamento educativo? La risposta, però, potrebbe essere sorprendentemente semplice: nessuna di queste differenze. Ciò che cambierebbe sarebbe soltanto la provenienza del ragazzo.

È questo uno degli interrogativi aperti dall’articolo 5 del Disegno di legge recante «Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo», attualmente in discussione parlamentare. Tra le modifiche previste vi è infatti l’intervento sul cosiddetto prosieguo amministrativo per i minori stranieri non accompagnati, con la previsione di ridurne la durata massima dagli attuali ventuno anni a diciannove anni. Una modifica che non interviene su un elemento marginale del sistema di tutela, ma su uno degli strumenti più significativi costruiti negli anni per accompagnare i percorsi di autonomia dei neo maggiorenni migranti.

Per comprendere la portata della questione occorre ricordare cosa rappresenti il prosieguo amministrativo. Nella rappresentazione comune potrebbe apparire come una misura burocratica o una semplice estensione temporale dell'accoglienza. In realtà la sua funzione è molto più profonda.

Il prosieguo amministrativo, successivamente rafforzato anche nel quadro delle tutele previste dalla Legge n. 47 del 2017 – la cosiddetta legge Zampa – non nasce come concessione straordinaria né come misura premiale. La sua funzione è quella di consentire, attraverso un provvedimento del Tribunale per i minorenni, la prosecuzione di un percorso educativo e di accompagnamento quando l'interruzione automatica al compimento dei diciotto anni rischierebbe di produrre effetti pregiudizievoli sul progetto di crescita del ragazzo. La logica sottostante è chiara: non interrompere una traiettoria costruita nel tempo sulla base di un criterio puramente anagrafico. Questo istituto consente infatti a molti giovani di completare percorsi di istruzione, formazione professionale, inserimento lavorativo e consolidamento delle relazioni costruite durante la minore età.

Questo strumento si fonda su un presupposto che chiunque lavori in ambito educativo conosce bene: la maggiore età non coincide automaticamente con l'autonomia. Il compimento dei diciotto anni produce effetti giuridici immediati, ma non genera improvvisamente competenze emotive, stabilità abitativa, capacità relazionali o indipendenza economica.

L'età adulta non si costruisce in una notte.

La nostra stessa esperienza collettiva sembra confermarlo quotidianamente. Sempre più giovani restano a lungo all'interno del nucleo familiare, proseguono percorsi formativi, sperimentano forme di dipendenza economica o necessitano di tempi lunghi per raggiungere una reale autonomia personale. Se questo vale per molti giovani che crescono all'interno di contesti familiari relativamente protettivi, appare ancora più evidente per ragazzi che hanno attraversato storie di separazione, migrazione, vulnerabilità o assenza di figure di riferimento stabili.

Chi opera nei servizi educativi e nella giustizia minorile osserva frequentemente come molti percorsi di autonomia non seguano traiettorie lineari. L'inserimento lavorativo può essere fragile, la rete sociale ancora in costruzione, il sostegno affettivo assente o intermittente. In questi casi la continuità educativa non rappresenta un beneficio aggiuntivo, ma spesso costituisce l'elemento che evita ricadute, marginalità o nuove condizioni di vulnerabilità.

Il prosieguo amministrativo nasce precisamente per rispondere a questo scarto: quello tra età anagrafica ed età reale della crescita.

Ridurre tale possibilità non significa semplicemente sottrarre due anni di accompagnamento. Significa intervenire su un modello culturale che riconosce come alcuni percorsi di vita necessitino di tempi differenti.

Ed è qui che emerge il punto più problematico della proposta.

La questione non riguarda infatti soltanto la riduzione del sostegno in sé. Riguarda il criterio attraverso il quale si decide chi possa continuare ad essere accompagnato e chi no.

Se la riduzione fosse fondata sul raggiungimento di obiettivi educativi specifici, sull'effettivo livello di autonomia raggiunto o sulla valutazione individuale del progetto, ci troveremmo davanti a una scelta discutibile ma comprensibile nella sua logica. In questo caso, invece, il criterio appare differente.

La proposta rischia di introdurre un criterio potenzialmente discriminatorio poiché collega una riduzione di tutela non al bisogno educativo, al progetto individuale o al livello di autonomia raggiunto, ma alla condizione migratoria del giovane. Non è più la persona a determinare il diritto alla continuità educativa; diventa la categoria.

L'articolo 3 della Costituzione richiama il principio di uguaglianza sostanziale e attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana. L'uguaglianza, tuttavia, non coincide con il trattamento identico di situazioni differenti, ma richiede esattamente il contrario: riconoscere i bisogni specifici e costruire risposte adeguate.

A ciò si aggiunge il principio del superiore interesse del minore, riconosciuto dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che richiede che ogni scelta riguardante percorsi di crescita e protezione venga valutata a partire dalla situazione concreta della persona e non da categorie astratte.

La Corte costituzionale ha più volte ricordato che il principio di uguaglianza non impedisce trattamenti differenziati, ma richiede che tali differenze siano ragionevoli e giustificate da elementi oggettivi. Il problema allora non è la differenza in sé, ma verificare se essa risulti coerente con la finalità dichiarata della norma e con i principi che quella norma dovrebbe perseguire.

La domanda, allora, non riguarda soltanto la possibilità astratta di introdurre una differenziazione normativa, ma la sua coerenza con la funzione stessa dell’istituto. Se l’articolo 5 interviene su uno strumento costruito per rispondere a bisogni educativi individuali, appare difficile comprendere perché la compressione di quella tutela debba essere collegata alla condizione migratoria anziché alla situazione concreta del singolo ragazzo. Se la ratio del prosieguo amministrativo è accompagnare un percorso di crescita ancora incompleto, la provenienza geografica del giovane sembra introdurre un criterio estraneo alla finalità stessa della misura.

Nel caso dei minori stranieri non accompagnati questa esigenza appare ancora più evidente. L’intero sistema normativo sviluppato negli anni, anche attraverso il costante richiamo al superiore interesse del minore, si fonda sull’idea che la vulnerabilità non possa essere affrontata mediante categorie astratte.

Dietro ogni progetto educativo esistono storie differenti: vi sono ragazzi arrivati soli dopo percorsi migratori estremamente traumatici, giovani che hanno sperimentato lunghi periodi di marginalità, altri che stanno costruendo lentamente relazioni significative, percorsi formativi o lavorativi. Ridurre tutto questo ad una definizione amministrativa rischia di produrre un cortocircuito profondo: trattare allo stesso modo situazioni che uguali non sono.

Esiste poi un altro elemento che merita attenzione.

Da anni si osserva come i minori stranieri non accompagnati vengano spesso investiti da aspettative di autonomia molto più rapide rispetto ai coetanei italiani. Devono imparare una lingua, orientarsi nei servizi, costruire reti sociali, inserirsi lavorativamente, diventare indipendenti nel più breve tempo possibile. Come se l’esperienza migratoria imponesse una sorta di accelerazione forzata dei tempi della crescita.

Come se per alcuni ragazzi l’età adulta dovesse arrivare prima.

È qui che emerge una domanda che forse supera persino il contenuto specifico della norma: quando una differenza di trattamento smette di essere una scelta amministrativa e inizia a trasformarsi in una gerarchia dei diritti?

Le leggi razziali del Novecento costruivano gerarchie di diritti sulla base dell'origine. Oggi nessuno scriverebbe una legge sulla razza. Ma quando iniziamo a differenziare il livello di tutela tra persone che presentano bisogni analoghi sulla base della loro provenienza, quale domanda stiamo ponendo al nostro sistema di diritti?

Non si tratta di sostenere analogie storiche automatiche né di confondere fenomeni differenti. Le categorie del passato non possono essere trasferite meccanicamente al presente. Ma esiste una domanda che rimane aperta e che forse dovrebbe inquietarci: cosa accade quando iniziamo a stabilire che alcuni ragazzi possano ricevere meno protezione non perché meno vulnerabili, ma perché appartenenti ad un'altra categoria?

Forse le disuguaglianze contemporanee non assumono più la forma esplicita delle grandi esclusioni del passato. Forse utilizzano linguaggi più neutri, tecnici, apparentemente amministrativi. Razionalizzazione delle risorse. Ridefinizione delle misure. Riorganizzazione dei sistemi.

Ma il rischio non è soltanto ridurre una misura. Il rischio è introdurre l'idea che il diritto alla protezione possa dipendere non dalla complessità della storia che una persona porta con sé, ma dalla categoria dentro cui quella persona viene collocata. E quando il diritto inizia a distinguere tra bisogni uguali sulla base dell'origine, la domanda che dovremmo porci non è se alcuni ragazzi stiano ricevendo troppo, ma se altri non stiano iniziando a ricevere meno di quanto sarebbe necessario per costruire realmente il proprio percorso di crescita.

26/06/2026
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La legge australiana contiene regole chiare e accessibili, osservabili dalle piattaforme e comprensibili a chi (genitori e figli) può percepire una parziale restrizione della propria libertà di espressione, educazione, comunicazione, tuttavia necessaria in un bilanciamento di interessi.

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