Magistratura democratica
Diritti senza confini

Il Patto UE sulla migrazione e asilo alla prova della frontiera: la valutazione della vulnerabilità e gli obblighi informativi in fase di screening tra norma e realtà operativa

di Salvatore Fachile , Bianca Maurizi , Marina Chetoni
avvocate e avvocato del foro di Roma

Osservazioni a margine di una ricerca sul campo nelle frontiere siciliane e calabresi a cavallo dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1356 e del d.l. n. 100/2026

1. Premessa: il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo tra innovazione normativa e capacità di attuazione

Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Regolamento Screening), che costituisce uno degli strumenti centrali del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, adottato nel maggio 2024. Nella medesima data, il decreto-legge n. 100/2026 ha introdotto misure volte ad adeguare l’ordinamento nazionale alle nuove disposizioni europee, sebbene tale intervento normativo sia intervenuto con significativo ritardo e presenti un carattere soltanto parziale rispetto agli obblighi derivanti dal nuovo quadro regolatorio.[1] 

In prossimità dell’entrata in vigore della nuova disciplina normativa, un gruppo di ricerca ha svolto attività di monitoraggio presso le principali aree di frontiera della Sicilia e della Calabria, al fine di verificare le condizioni operative nelle quali le nuove prescrizioni avrebbero dovuto trovare concreta applicazione. L’indagine ha coinvolto un ampio spettro di interlocutori istituzionali e non istituzionali, tra cui personale dell’USMAF-SASN, personale sanitario delle Aziende Sanitarie Provinciali, operatori e professionisti sanitari impiegati negli hotspot e nei centri di prima accoglienza, nonché rappresentanti di organizzazioni della società civile attive nell’ambito della tutela della salute delle persone migranti. Sono stati inoltre ascoltati ulteriori soggetti direttamente coinvolti, a vario titolo, nella gestione delle operazioni di frontiera[2].

Dalle interviste raccolte emerge un quadro sostanzialmente convergente. All’alba dell’entrata in vigore del Regolamento Screening, non risultavano intervenuti mutamenti significativi sul piano organizzativo e operativo. Non erano stati diffusi nuovi protocolli applicativi, né erano stati avviati percorsi di formazione specificamente dedicati all’attuazione della nuova disciplina. Parimenti, non risultavano adottate, né programmate, misure di riorganizzazione delle strutture, delle procedure o delle risorse umane coinvolte nelle attività di frontiera. In altri termini, l’entrata in vigore del nuovo assetto normativo europeo si è innestata su un sistema sostanzialmente immutato, caratterizzato dalle medesime dotazioni organizzative, dalle stesse prassi operative e dalle persistenti criticità che già connotavano la gestione delle frontiere.

Il presente contributo si concentra su due profili che, secondo le evidenze raccolte nel corso della ricerca, rappresentano le principali criticità nell’attuazione del Regolamento Screening: la valutazione della vulnerabilità durante la fase di screening e l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti delle persone sottoposte alla procedura. Da tali accertamenti ed adempimenti dipende, in misura rilevante, l’individuazione del percorso procedurale successivamente applicabile, incluse le procedure di frontiera disciplinate dal Regolamento (UE) 2024/1348 (c.d. Regolamento Procedure). La loro effettiva attuazione rappresenta una condizione necessaria per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate e per assicurare la conformità delle procedure agli standard previsti dal diritto dell’Unione europea e dalle fonti internazionali di tutela dei diritti umani.

2. La valutazione della vulnerabilità in frontiera: un obbligo senza struttura

2.1 La disciplina della valutazione della vulnerabilità: articolazione procedurale e criticità operative

ll Regolamento Screening prevede che ogni persona sottoposta alla procedura sia oggetto di una valutazione dello stato di salute e delle eventuali condizioni di vulnerabilità, effettuata da personale sanitario qualificato. Tale valutazione riveste una funzione centrale nell’economia del sistema, poiché è destinata a incidere sulla determinazione del percorso procedurale applicabile. In particolare, essa consente di accertare se la persona possa essere assoggettata alle procedure di frontiera previste dal nuovo quadro normativo oppure se, in ragione di specifiche condizioni di vulnerabilità, debba beneficiare di particolari garanzie procedurali[3].

Nell’applicazione domestica del Regolamento, la valutazione si articola in due momenti distinti. Una prima verifica è effettuata dall’USMAF-SASN (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera - Servizi di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), cui compete l’accertamento di eventuali rischi sanitari immediati, con particolare riferimento alle malattie infettive e alle situazioni di emergenza sanitaria rilevabili nella fase dello sbarco. Una seconda valutazione è invece demandata al personale medico operante negli hotspot e nelle strutture di prima accoglienza, eventualmente con il supporto delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, di figure specialistiche o di altri soggetti coinvolti nelle attività di assistenza e presa in carico.

Pur collocandosi in momenti procedurali distinti, entrambe le fasi della valutazione presentano criticità applicative che incidono sulla capacità del sistema di individuare tempestivamente condizioni di vulnerabilità e bisogni di tutela specifici. 

La circolare ministeriale[4] e le Standard Operating Procedures (SOP) adottate il 12 giugno 2026, contestualmente all’entrata in vigore del Regolamento, hanno definito un assetto organizzativo volto a individuare i soggetti competenti e a disciplinare la sequenza delle attività da svolgere. In particolare, esse attribuiscono agli USMAF-SASN le verifiche sanitarie in fase di sbarco, alla Croce Rossa Italiana i controlli sanitari all’interno degli hotspot e all’EUAA, all’OIM ovvero a personale di polizia appositamente formato la compilazione della checklist relativa alle condizioni di vulnerabilità.

Tale disciplina appare tuttavia prevalentemente orientata alla definizione delle competenze e delle procedure, senza prevedere corrispondenti misure volte a garantire la disponibilità delle risorse professionali e organizzative necessarie alla sua attuazione. Essa presuppone, infatti, la presenza continuativa di una pluralità di attori istituzionali e operativi - quali EUAA, OIM, CRI e personale di polizia adeguatamente formato - la cui effettiva disponibilità e formazione, secondo quanto emerso dall’attività di monitoraggio svolta presso le frontiere siciliane e calabresi, risulta caratterizzata da significative disomogeneità territoriali.

In questa prospettiva, le criticità applicative che emergono non sembrano riconducibili all’assenza di una disciplina operativa, quanto piuttosto alla difficoltà di assicurare, nell’attuale contesto organizzativo, le condizioni materiali e professionali necessarie a una piena ed effettiva attuazione delle prescrizioni introdotte dal Regolamento Screening.

A ciò si aggiunge la mancata istituzione del meccanismo di monitoraggio indipendente previsto dall’art. 10 del Regolamento, concepito dal legislatore unionale quale strumento di garanzia del rispetto dei diritti fondamentali durante lo svolgimento delle operazioni di screening. L’assenza di tale presidio contribuisce ad accrescere le incertezze circa l’effettiva capacità del sistema di assicurare forme di controllo esterno e indipendente sulle modalità di svolgimento delle procedure e sul rispetto delle garanzie previste dal diritto dell’Unione.[5]

2.2 La voce dei medici: tempi, strutture e competenze incompatibili con gli obblighi normativi

Le evidenze emerse dalle interviste convergono verso una lettura comune del fenomeno analizzato. Secondo i professionisti sanitari ascoltati, le condizioni organizzative attualmente esistenti nelle principali aree di frontiera non consentono, nella maggior parte dei casi, lo svolgimento di valutazioni sanitarie e psico-sociali pienamente corrispondenti al modello presupposto dal Regolamento Screening. Le criticità segnalate non attengono esclusivamente a profili organizzativi contingenti, ma investono aspetti strutturali concernenti la disponibilità di personale specializzato, l’adeguatezza delle strutture, l’accesso ai servizi di mediazione linguistico-culturale, i tempi effettivamente disponibili per le valutazioni e la disponibilità degli strumenti diagnostici necessari.

Un esempio paradigmatico riguarda l’accertamento di patologie infettive sicuramente rilevanti ai fini dello screening sanitario, quale ad esempio la tubercolosi. Nel territorio di Agrigento, uno dei principali punti di approdo della Sicilia meridionale, non risulta operativa un’unità specialistica dedicata alle malattie infettive. Secondo quanto riferito dagli operatori intervistati, i campioni biologici devono essere trasmessi ai laboratori di riferimento ubicati presso l’Ospedale Civico di Palermo, con conseguente dilatazione dei tempi necessari per la refertazione e per l’eventuale presa in carico sanitaria.[6] Tale circostanza evidenzia la difficoltà di conciliare l’esigenza di un rapido completamento dello screening con i tempi richiesti da accertamenti diagnostici che necessitano di strutture e competenze specialistiche. Al contempo, il protrarsi dei tempi necessari all’accertamento diagnostico può determinare la permanenza della persona all’interno di contesti collettivi nei quali essa continua a entrare in contatto con altri soggetti presenti nella struttura, con il conseguente rischio di diffusione di eventuali patologie trasmissibili prima che sia possibile adottare misure sanitarie adeguate sulla base di una diagnosi definitiva.

Le maggiori criticità emergono tuttavia con riferimento all’individuazione delle vulnerabilità di natura psicologica e psichiatrica. In particolare, l’identificazione delle vittime di tortura o di altre forme di violenza, espressamente richiamate dal Regolamento Screening tra le categorie che richiedono particolare attenzione, presuppone normalmente la realizzazione di colloqui specialistici condotti da personale adeguatamente formato, con il supporto di mediatori linguistico-culturali qualificati e in contesti, non coercitivi, idonei a garantire riservatezza, fiducia e assenza di condizionamenti, con tempi adeguati.  Dalle evidenze raccolte emerge, tuttavia, che tali condizioni risultano sistematicamente disattese nelle strutture oggetto di monitoraggio. Gli interpreti disponibili risultano spesso inadeguati, per numero, formazione e grado di indipendenza, rispetto alle esigenze delle procedure; gli spazi fisici non sempre assicurano condizioni adeguate di riservatezza; i tempi imposti dalla gestione dei flussi, inoltre, appaiono frequentemente incompatibili con lo svolgimento di approfondimenti clinici adeguati e con i tempi necessari all’emersione di condizioni di vulnerabilità che richiedono percorsi di accertamento non immediati.[7]

Il risultato, come emerge chiaramente dalle interviste, è che la valutazione della vulnerabilità si riduce, nella pratica, a un'osservazione sommaria condotta in tempi brevissimi, senza strumentazione, senza mediazione adeguata, senza la possibilità di rilevare le forme di vulnerabilità che non si manifestano attraverso indicatori immediatamente percepibili sul piano fisico o comportamentale. Una valutazione così condotta non soddisfa gli standard imposti dallo stesso Regolamento Screening e produce conseguenze dirette e gravi: persone portatrici di particolari esigenze procedurali o di accoglienza, rischiano di essere inserite nelle procedure di frontiera senza che siano state previamente individuate le condizioni rilevanti ai fini dell’attivazione delle tutele specificamente previste; le condizioni di salute non adeguatamente accertate possono aggravarsi in assenza di una tempestiva presa in carico; l’effettività della tutela dei diritti fondamentali rischia, conseguentemente, di risultare compromessa.[8]

Va sottolineato, infine, che il deficit non riguarda soltanto i casi di vulnerabilità più acuta. Il Regolamento Screening e il Regolamento Procedure richiedono che le garanzie per le persone vulnerabili siano operative fin dalla fase di screening, con il preciso scopo di consentire un'identificazione precoce che attivi tempestivamente le tutele procedurali “rinforzate”. Un sistema che non è in grado di identificare la vulnerabilità nella fase iniziale è un sistema che mina alla radice la logica dell'intero impianto normativo europeo.[9]

 

3. L'informativa in fase di screening: un obbligo senza organizzazione

3.1 Il quadro normativo: l'informativa come presupposto di legittimità

Tra le garanzie che il legislatore europeo ha collocato al centro della fase di screening assume particolare rilievo l’obbligo di informare tempestivamente la persona interessata circa la natura della procedura alla quale è sottoposta, i diritti di cui è titolare e le possibili conseguenze derivanti dagli accertamenti in corso.

L’art. 11 del Regolamento Screening stabilisce che, durante lo screening, le autorità competenti debbano fornire alle persone sottoposte alla procedura informazioni chiare e comprensibili in merito alla natura e alle finalità dello screening stesso, all’obbligo di cooperazione, ai diritti applicabili durante la procedura, alla possibilità di essere assoggettate a una procedura di frontiera e alle relative conseguenze in termini di restrizione della libertà di circolazione. Tali informazioni devono essere fornite in una lingua comprensibile all’interessato o che «ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile».

La previsione di queste garanzie circa l’informativa da rendere funge da presupposto di legittimità dell'intera procedura. Una persona che non è stata adeguatamente informata - in una lingua e con modalità concrete che consentano una reale comprensione - dei propri diritti e delle conseguenze della procedura a cui è sottoposta, non può esercitare correttamente quei diritti. L'informativa in fase di screening è, in questo senso, la condizione senza la quale qualsiasi atto successivo — inclusa l'applicazione della procedura di frontiera e la connessa restrizione della libertà di circolazione — risulta inficiato da un vizio di legittimità sostanziale.[10]

3.2 La realtà operativa: nessun sistema è stato predisposto

Le interviste condotte sul campo restituiscono un quadro di totale impreparazione organizzativa ed in particolare evidenziano una significativa distanza tra il modello delineato dalle fonti normative e le condizioni materiali nelle quali le attività di informativa vengono concretamente svolte. Al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme, numerosi operatori hanno segnalato persistenti difficoltà nella disponibilità di mediatori linguistico-culturali qualificati e nella copertura delle molteplici lingue parlate dalle persone in arrivo. Inoltre, non risultava che fosse stato ancora predisposti i opuscoli informativi nelle diverse lingue necessarie, nè gli spazi fisici dedicati ai colloqui informativi individuali, condizione necessaria affinché sia garantito che l'informativa sia effettivamente compresa e non si riduca a una comunicazione di massa in condizioni di affollamento.

La mediazione linguistica disponibile è spesso affidata a figure senza formazione giuridica specifica, incapaci di tradurre fedelmente concetti procedurali complessi — come la distinzione tra procedura ordinaria e procedura di frontiera, o le implicazioni della restrizione della libertà di circolazione — in termini accessibili a persone che frequentemente non hanno mai avuto contatto con sistemi giuridici formalizzati. In diversi casi, la mediazione avviene attraverso connazionali presenti tra i migranti stessi, con evidenti rischi di imprecisione, incompletezza e potenziali conflitti di interesse.

Nessuno degli operatori intervistati ha riferito di aver ricevuto istruzioni operative specifiche su come adempiere all’obbligo informativo previsto dall’art. 11 del Regolamento Screening. In alcuni casi, gli operatori ignoravano l’esistenza stessa di tale obbligo nella sua formulazione normativa europea. Va precisato che la Circolare ministeriale del 10 giugno 2026 e le SOP contestualmente adottate danno attuazione a tale obbligo mediante la predisposizione di un sistema di leaflet informativi articolato in funzione delle diverse fasi procedurali. Le criticità strutturali emerse dalla ricerca sul campo attengono, tuttavia, ai presupposti materiali necessari a garantirne l’effettiva attuazione - quali la disponibilità di mediatori adeguatamente qualificati, di spazi idonei a garantire la riservatezza e di tempi congrui per lo svolgimento delle attività informative - , elementi che né la Circolare né le SOP sono in grado di assicurare laddove non ne sia prevista l’implementazione sotto il profilo delle risorse necessarie.[11] La consegna di opuscoli informativi o la comunicazione standardizzata di informazioni essenziali possono risultare insufficienti qualora non siano accompagnate da adeguati strumenti di mediazione, da tempi congrui e dalla possibilità di verificare l’effettiva comprensione da parte della persona interessata.

Le evidenze raccolte suggeriscono pertanto che la principale criticità non risieda tanto nell’assenza di procedure informative astrattamente previste, quanto nella difficoltà di garantire le condizioni materiali che consentono di trasformare l’informazione in uno strumento effettivo di esercizio dei diritti.

Una informativa correttamente resa rappresenta la premessa indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa, per l’accesso all’assistenza legale e, più in generale, per l’effettività del diritto a un ricorso effettivo. Una persona che non sia stata adeguatamente informata circa la procedura cui è sottoposta, le sue conseguenze e gli strumenti di tutela disponibili difficilmente potrà esercitare in modo effettivo i diritti che l’ordinamento formalmente le riconosce. La centralità di tale garanzia appare ancora più evidente nel contesto delle procedure di frontiera. La significativa accelerazione dei tempi procedimentali e la compressione degli spazi temporali disponibili per l’esercizio delle facoltà difensive rendono infatti l’accesso tempestivo alle informazioni una condizione imprescindibile affinché il sistema possa dirsi compatibile con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di buona amministrazione costituzionalmente e convenzionalmente tutelati.

4. Conclusioni: il gap strutturale tra norma e realtà e le sue implicazioni per i diritti

Le due questioni esaminate in questo contributo — la valutazione della vulnerabilità e l’adempimento degli obblighi informativi nella fase di screening — consentono di cogliere un profilo più generale delle modalità attraverso cui l’Italia ha inteso il proprio dovere di attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

Il Regolamento Screening e il Regolamento Procedure delineano un sistema di garanzie che presuppone presenza di personale adeguatamente formato, servizi di mediazione linguistico-culturale efficaci, competenze sanitarie e psicologiche specialistiche, spazi idonei allo svolgimento delle attività previste e un sistema di monitoraggio indipendente capace di verificare il rispetto dei diritti fondamentali durante tutte le fasi dello screening. Il decreto-legge n. 100/2026, la Circolare del Ministero dell’Interno del 10 giugno 2026 e le nuove Procedure Operative Standard adottate contestualmente all’entrata in vigore del nuovo quadro normativo hanno tentato di tradurre tali obblighi in sequenze procedurali concrete. Le evidenze raccolte nel corso della ricerca suggeriscono, tuttavia, che il problema principale non risieda nell’assenza di regole, bensì nella sostenibilità operativa del modello costruito dal legislatore europeo e recepito a livello nazionale. Tutte quelle garanzie introdotte dal nuovo quadro normativo europeo emergono, nelle realtà osservate, come i principali elementi di fragilità del sistema.

La ricerca mette inoltre in luce un ulteriore profilo di criticità. Il modello delineato dalla normativa europea e dagli atti di attuazione nazionali distribuisce le diverse attività della procedura screening tra una pluralità di soggetti istituzionali e non istituzionali - USMAF-SASN, Croce Rossa Italiana, EUAA, OIM, enti anti tratta, operatori degli hotspot e altri soggetti coinvolti nelle attività di frontiera - attribuendo a ciascuno di essi specifici segmenti della procedura. Tale articolazione appare coerente con l’obiettivo di garantire una valutazione multidisciplinare delle condizioni della persona. Tuttavia, le testimonianze raccolte evidenziano come i compiti attribuiti ai singoli attori risultino frequentemente sproporzionati rispetto alle concrete condizioni nelle quali essi sono chiamati a operare, con il rischio che la mera attribuzione formale di competenze finisca per sostituire, sul piano simbolico, la reale capacità di assicurare le garanzie previste.

In questo quadro, emerge anche un possibile ulteriore livello di lettura. La costruzione normativa e amministrativa sembra infatti fondarsi sull’idea che l’individuazione di una pluralità di soggetti - istituzionali e non - formalmente competenti a svolgere specifici segmenti della procedura costituisca di per sé una garanzia sufficiente del rispetto dei diritti previsti dal diritto europeo e nazionale. L’affidamento di tali compiti a enti qualificati, dotati di riconoscimento istituzionale o di esperienza nel settore, appare così funzionale anche a rafforzare, sul piano formale, la tenuta del sistema.

Particolarmente significativo appare, sotto questo profilo, il ruolo attribuito agli USMAF-SASN (ufficio periferico del Ministero della Salute). Al personale sanitario viene richiesto di effettuare, nelle immediate fasi successive allo sbarco e spesso nell’arco di pochi minuti, valutazioni suscettibili di incidere non soltanto sulla tutela della salute della persona, ma anche sull’individuazione di possibili condizioni di vulnerabilità rilevanti ai fini del successivo percorso procedurale. Tali attività devono essere svolte frequentemente sulla banchina di piccoli porti o in contesti logistici caratterizzati da forte pressione organizzativa, all’esito di viaggi che possono essersi svolti in condizioni particolarmente gravose e nei confronti di persone che presentano spesso quadri sanitari, psicologici e sociali complessi. In situazioni di questo tipo, il rischio è che compiti essenziali per il funzionamento delle garanzie previste dal diritto europeo assumano una dimensione sostanzialmente incompatibile con i tempi, gli strumenti e le risorse concretamente disponibili.

La ricerca qui presentata non intende offrire una valutazione definitiva dell’impatto del nuovo sistema introdotto dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, né pretende di esaurire la complessità delle dinamiche che caratterizzano la sua attuazione nelle frontiere esterne dell’Unione. Essa consente tuttavia di restituire una prima rappresentazione empirica delle condizioni nelle quali il nuovo quadro normativo ha iniziato a trovare applicazione nelle principali aree di frontiera italiane e suggerisce l’opportunità di affiancare all’analisi delle innovazioni legislative una riflessione sulle concrete capacità amministrative necessarie a garantirne l’effettività.

Le evidenze raccolte mostrano come alcune delle garanzie che il legislatore europeo ha collocato al centro della fase di screening - in particolare la tempestiva individuazione delle situazioni di vulnerabilità e l’effettivo assolvimento degli obblighi informativi - risultino strettamente dipendenti dalla disponibilità di risorse professionali, organizzative e logistiche che non appaiono ancora pienamente assicurate nei contesti osservati. In tale prospettiva, il tema dell’attuazione del Regolamento Screening non sembra esaurirsi nella predisposizione di procedure formalmente conformi alle prescrizioni europee, ma investe più ampiamente la capacità dell’amministrazione di garantire le condizioni materiali necessarie affinché tali procedure possano operare secondo gli standard di tutela richiesti dal diritto dell’Unione.

Resta pertanto aperta la questione della verifica, sul piano amministrativo e giurisdizionale, della conformità delle modalità applicative concretamente adottate rispetto agli obblighi derivanti dal nuovo quadro normativo europeo. Le prime risultanze emerse dalla ricerca suggeriscono che il successo del sistema delineato dal Patto dipenderà non soltanto dalla qualità delle disposizioni adottate, ma anche dalla capacità delle istituzioni nazionali di assicurare adeguati investimenti in termini di personale, formazione, servizi specialistici, mediazione linguistico-culturale e meccanismi indipendenti di monitoraggio. In assenza di tali presupposti, il rischio è che la distanza tra garanzie formalmente previste e garanzie effettivamente fruibili continui a rappresentare uno dei principali fattori di tensione nel processo di attuazione del nuovo sistema europeo comune di gestione delle migrazioni e dell’asilo.

 


 
[1] Il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, pur essendo formalmente entrato in vigore il 12 giugno 2024, il legislatore europeo ha previsto un periodo transitorio di due anni, stabilendo che le sue disposizioni trovassero applicazione a decorrere dall’11 giugno 2026. Tale scelta è stata giustificata dalla necessità di consentire agli Stati membri di adeguare i propri assetti normativi, organizzativi e amministrativi a una disciplina che introduce procedure uniformi e particolarmente articolate per la gestione delle persone che giungono alle frontiere esterne dell’Unione.

[2] La ricerca è stata condotta tra maggio e giugno 2026 presso i principali punti di sbarco e di primo ingresso della frontiera marittima meridionale italiana, con particolare riferimento a Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle e Agrigento in Sicilia, nonché a Reggio Calabria e Crotone in Calabria. La raccolta dei dati si è basata su interviste semistrutturate svolte in forma anonima.

[3] Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (UE) 2024/1356, lo screening comprende un controllo preliminare dello stato di salute e una valutazione preliminare della vulnerabilità, da effettuarsi da parte di personale qualificato e adeguatamente formato. In particolare, i commi 3 e 4 prevedono che la valutazione sia finalizzata all'individuazione di persone che presentano indicazioni di vulnerabilità, di vittime di tortura o di altre forme di violenza, nonché di soggetti che potrebbero necessitare di particolari garanzie procedurali o di specifiche condizioni di accoglienza. Sul punto si vedano anche i Consideranda 36 e 37 del medesimo Regolamento.

[4] Circolare del Ministero dell'Interno - Dip. LCI - Commissione nazionale per il diritto d'asilo - AOO ASILO - 0099/0011 - Protocollo 0005867 10/06/2026 - U 1°

[5] Sulla necessità del monitoraggio indipendente quale garanzia strutturale del rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di screening, si vedano il considerando 27 e l’art. 10 del Regolamento (UE) 2024/1356, che impongono agli Stati membri l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente incaricato di verificare il rispetto del diritto dell’Unione, del diritto internazionale e dei diritti fondamentali nell’attuazione delle procedure di screening. Il d.l. n. 100/2026 non ha provveduto all’istituzione di tale meccanismo, rinviandone la disciplina a un successivo decreto ministeriale.

[6] La diagnosi di tubercolosi attiva richiede l'esecuzione di esame colturale dell'espettorato, la cui refertazione richiede, nelle strutture di riferimento della Sicilia meridionale, un tempo medio di 48-72 ore per la conferma preliminare e fino a 6-8 settimane per la coltura completa. In assenza di un laboratorio di malattie infettive ad Agrigento, i campioni biologici prelevati in struttura devono essere inviati al laboratorio di riferimento dell'Ospedale Civico di Palermo, con tempi di trasporto e refertazione che si sommano ai tempi analitici.

[7] Il Protocollo di Istanbul (Manuale per un'efficace indagine e documentazione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 55/89 del 2000) fissa gli standard minimi per l'identificazione delle vittime di tortura: colloquio clinico-psicologico approfondito condotto da personale formato, in presenza di mediatore culturale-linguistico qualificato, in un ambiente riservato e privo di elementi coercitivi, con adeguato tempo a disposizione.

[8] La valutazione della vulnerabilità ha rilievo diretto sull'applicabilità delle procedure di frontiera, in particolare l’art. 20 co. 2 del Regolamento Procedure 2024/1348 stabilisce quanto segue: «Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 42 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 43, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente». L’individuazione tempestiva e accurata delle condizioni di vulnerabilità costituisce, pertanto, un presupposto essenziale per la corretta applicazione del sistema procedurale delineato dal Regolamento (UE) 2024/1348.

[9] Il Regolamento (UE) 2024/1356 (Regolamento Screening), ai considerando 37 e 38 e all'art. 12, impone che già nella fase di screening sia effettuato un controllo preliminare delle vulnerabilità volto a individuare persone vulnerabili, vittime di tortura o di trattamenti inumani o degradanti e soggetti con esigenze procedurali particolari, prevedendo l'attivazione di un sostegno tempestivo e adeguato e il collegamento con le garanzie procedurali previste dal Regolamento (UE) 2024/1348 (Regolamento Procedure).

[10] Analoghi obblighi informativi sono infatti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1348 c.d Regolamento Procedure in relazione all’accesso alla procedura di protezione internazionale, all’esame della domanda e all’applicazione delle procedure di frontiera (artt. 13 e 8).

[11] Sulla carenza strutturale di risorse nei centri hotspot e sulle sue implicazioni per i diritti fondamentali delle persone in transito, v. le relazioni annuali del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (anni 2023, 2024 e 2025) e i rapporti di monitoraggio pubblicati da MSF Italia, UNHCR e ASGI nel corso del 2025 e del primo semestre 2026.

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L’articolo analizza il rapporto tra l’istituto della detenzione amministrativa, il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e il controllo democratico, alla luce di due recenti decisioni del TAR Lazio e del Consiglio di Stato relative all’accesso civico al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër, in Albania. Si evidenzia come il cosiddetto “Modello Albania” rappresenti una forma di esternalizzazione della detenzione amministrativa che tende a ridurre le possibilità di controllo giurisdizionale, mediatico e della società civile sulle condizioni di trattenimento. Le pronunce esaminate affermano principi rilevanti in materia di FOIA, stabilendo che il diniego di accesso ai documenti deve fondarsi su un pregiudizio concreto e dimostrabile e che l’oscuramento selettivo dei dati personali costituisce una soluzione obbligata rispetto al rifiuto integrale dell’ostensione. L’articolo sottolinea inoltre come l’uso della tutela della privacy possa trasformarsi, in questi contesti, in uno strumento di opacizzazione istituzionale anziché di protezione dei dati personali dei trattenuti. Particolare attenzione è dedicata al tema dell’accesso fisico ai centri di detenzione da parte di giornalisti, avvocati, magistrati e ricercatori, considerato elemento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali. In conclusione, gli autori evidenziano come il diritto all’informazione e alla trasparenza rappresentino una garanzia essenziale per assicurare un effettivo controllo democratico sui luoghi di privazione della libertà e per valutare la compatibilità delle pratiche di detenzione extraterritoriale con i principi dello Stato di diritto.

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