Magistratura democratica
Diritti senza confini

Diritto dei confini e confini dello stato di diritto. Note a margine di alcune emergenze *

di Enrico Rinaldo Augusto Zucca
procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova

1. Murat Arslan. Difendere i confini dello stato di diritto

L’iniziativa dei magistrati francesi del Syndicat de la Magistrature con Medel, Roulez Justice, in sostegno alla causa di Murat Arsan e alla difesa dello stato di diritto, è giunta il 1 maggio 2026 alla tappa finale del suo percorso a Ventimiglia, città di frontiera, crocevia del flusso migratorio, nei suoi aspetti reali e sempre più terreno di scontro politico ideologico. Per raccogliere qualche riflessione, non si può che partire da quel giudice ancora prigioniero e dalla voce della sua coscienza indomita e libera che ci perviene. 

Già lo scorso anno, in occasione del quarantesimo anniversario della fondazione di Medel, Arslan ricordava il suo impegno per la giustizia e la difesa dello stato di diritto, mortificato e calpestato in Turchia con la carcerazione di tanti giudici come lui. E’ drammatica la consapevolezza che il richiamo alla giustizia si esprime oggi in un contesto più vasto di restrizione dei diritti e delle libertà in sede internazionale, una tendenza che ha come primo inevitabile passo quello dell’attacco al potere giudiziario e che chiama in modo imperativo proprio i giudici, come guardiani di libertà, a difendere i confini dello stato di diritto. Arslan ci richiamava ad intervenire in ogni occasione e in ogni modo anche oltre le aule di tribunale; si tratta infatti di parlare «non solo di erosione della indipendenza del potere giudiziario, ma di declino generale dei valori democratici e di dignità umana calpestata[1]».

Anche i magistrati italiani sono stati di recente protagonisti di un impegno a difesa dell’assetto costituzionale, in occasione del referendum su una riforma che, senza infingimenti, aveva come scopo l’indebolimento del potere giudiziario a scapito degli altri poteri, così minando quel delicato equilibrio di pesi e contrappesi fondamentale nelle democrazie liberali e infatti previsto dalla nostra Costituzione, considerata anche la parallela riduzione della centralità parlamentare e della dialettica rappresentativa così frustrata dalle tendenze maggioritarie, che rivendicano il primato dell’esecutivo. 

Una solida base per la partecipazione dei magistrati al dibattito sulle questioni di pubblico interesse viene ora da una importante pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che afferma la piena legittimità dell’intervento dei Giudici in difesa dei principi dello stato di diritto, messi in pericolo da riforme che interessano la giustizia. Tanto più sono sotto attacco questi principi, tanto più l’intervento si configura come un diritto di tutti i magistrati e, non solo, come un dovere per coloro che rivestono posizioni di rappresentanza o apicali[2].

Ecco che di fronte alla costruzione di muri di confine e barriere per arginare fenomeni epocali di una umanità sconvolta da guerre, diseguaglianze e oppressioni, appare chiaro quali sono i veri confini che i giudici sono chiamati a difendere non per il proprio potere, ma per tutti.

I confini sono quelle linee tracciate nelle nostre carte costituzionali, nelle convenzioni internazionali che quelle riconoscono come altrettanto cogenti, scolpite nella pietra come le antiche tavole, ove sono scritte norme che definiscono il nucleo di principi e diritti e costituiscono il valore di civiltà delle società democratiche. Lo dice Arslan, quei confini sono stati oltrepassati, nel suo paese, ma non solo, anche nelle democrazie per lungo tempo considerate modello. 

Quelle carte non sono da tenere in soffitta, ma sono da tirar fuori proprio oggi e in questo contesto. Il discorso dei giuristi, che guarda al firmamento dei principi e dei valori codificati, sembra perdere il contatto con la realtà, ma non per questo dobbiamo abbandonarlo, anzi è giunto il momento di difendere i confini. La perdita di effettività delle regole, violate e disapplicate, non equivale certo alla perdita di normatività, nonostante le più spregiudicate affermazioni che sembrano togliere ogni illusione[3]. Quando mai, se non ora, abbiamo sentito dire esplicitamente che il diritto internazionale non vale più, vale il diritto della forza, cioè la sua negazione. 

Da quelle carte siamo stati formati come giuristi a riconoscere la caratteristica di quei particolari diritti che definiamo diritti umani, una categoria elaborata storicamente dalla consapevolezza e dal ripudio degli orrori dell’ultimo conflitto mondiale. E’ ciò che le nazioni avevano considerato ormai altro da sé, confidando nella comune promessa e nell’impegno espressi con un netto “mai più”. Ebbene questi diritti sono universali, spettano a tutti, senza distinzioni, a tutti e sempre, in ogni condizione. Prendiamo l’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti Umani e delle libertà fondamentali, che contiene il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, uno dei core rights della Convenzione. I confini di questa norma, lo ha riconosciuto la nostra Corte Costituzionale nelle cc.dd. sentenze gemelle del 2007, sono quelli derivanti non solo dal testo della Convenzione, ma dalla interpretazione giurisprudenziale consolidata della Corte di Strasburgo, un presidio della Convenzione che si caratterizza proprio per la presenza di questo Giudice che può essere adito da qualsiasi cittadino. 

 

2. Diritti universali. “Ogni persona significa ogni persona”

Una delle pronunce più significative della Corte di Strasburgo è la sentenza nel caso Saadi c. Italia[4], fino ad ora il più compiuto leading case in relazione alla violazione indiretta del divieto dell’art. 3 da parte dello Stato in caso di espulsione, respingimento o estradizione di persone verso un paese che le pone a rischio di trattamenti inumani o degradanti. Nell’affermare il valore assoluto del diritto secondo la Convenzione, la Corte capovolge il pensiero comune, specie nelle motivazioni concorrenti di alcuni giudici che, con chiarezza esemplare, mettono in luce la pregnanza dei valori in gioco. Il caso affrontato riguarda l’Italia, in particolare l’espulsione di un cittadino tunisino condannato per fatti legati al terrorismo. Si tratta di una persona pericolosa, come non riconoscere quindi che questo sia un problema per uno stato e i suoi cittadini e che la tutela di questi ultimi ne renderebbe necessaria e ragionevole l’espulsione. No, niente da fare, dice la Corte, se è accertato il rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti nel suo paese. Questo rischio non può essere valutato sulla base delle sole assicurazioni diplomatiche che sono offerte dallo Stato di destinazione. Lo Stato che espelle, che respinge, che rimpatria in questa situazione una persona, si espone esso stesso alla violazione del divieto dell’art. 3 della Convenzione. Non può accettarsi che siano bilanciati l’interesse alla espulsione, basato su ragioni di pericolosità della persona, con il diritto di questa a non subire maltrattamenti in caso di consegna. Secondo l’opinione del Giudice Zupančič, questo bilanciamento risponderebbe a logiche di polizia, la pericolosità di una persona non ha infatti alcun rapporto immediato con il pericolo che la stessa potrebbe correre se venisse espulsa. Le parole che vengono usate sono nette, sarebbe infatti “intellettualmente disonesto” suggerire che le cause in materia di espulsione esigano un basso livello di prova semplicemente perché la persona è notoriamente pericolosa. Infatti «lo spirito della Convenzione va precisamente nel senso contrario, ossia la Convenzione è concepita per bloccare tali corti circuiti logici e proteggere l’individuo dall’“interesse” sfrenato dell’esecutivo o talvolta anche dal potere legislativo dello Stato. Il divieto che deriva dall’art. 3 è infatti un “imperativo categorico” che protegge i diritti dell’individuo. L’unica maniera per uscire da questa necessità logica sarebbe affermare che tali individui non meritano di vedere protetti i loro diritti umani…perché sono meno umani[5]».

Analogamente altri due giudici, fra cui il nostro Vladimiro Zagrebelsky che aderisce all’opinione concorrente del Giudice Myjer, non usano mezzi termini per ribadire la portata universale dei diritti umani riconosciuti dalla Convenzione. E infatti «la Convenzione (come i suoi protocolli) contiene norme giuridiche in materia di diritti dell’uomo che devono essere riconosciute ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione delle Alte Parti contraenti (articolo 1). Ogni persona significa ogni persona[6]». C’est tout, potremmo dire, pur nella consapevolezza che questa radicale e convinta conclusione pone l’alto principio che si afferma in contrapposizione alla comprensibile difficoltà ad accettare, in tempi di minacce terroristiche, la medesima tutela che sarebbe accordata a chi tali minacce non pone per la collettività. Ciò che si sostiene è che i diritti umani non spettano solo ai più meritevoli, dovendosi invece prescindere dal comportamento pur riprovevole della persona. 

L’assolutezza del principio non è affatto cosa nuova nella interpretazione convenzionale, che ha sempre ritenuto che il divieto dell’art. 3 non ammette eccezioni o deroghe (e infatti è sottratto alla possibilità di sospensione della Convenzione ex art. 15 della stessa), neppure in caso di guerra o in casi estremi quali il rischio della vita di un individuo[7], ovvero di un pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, come il terrorismo o la criminalità organizzata[8]. La Convenzione Onu contro la Tortura, in perfetta consonanza, contiene le stesse affermazioni[9].

Le argomentazioni dei Giudici, che evidenziano Il rischio sotteso alla negazione della portata universale dei diritti umani, coglie drammaticamente nel segno, a giudicare da un lessico che sta diventando ordinario. Se l’imperativo categorico di garantire i diritti umani non è riconosciuto come tale, allora si allude ad una distinzione raccapricciante, tra individui umani, sub umani, non umani, ovvero, secondo la recente esplicita definizione dei palestinesi da parte del leader israeliano, come «animali umani», a fondamento della operazione genocidiaria scatenata in reazione ai fatti del 7 ottobre 2023[10]. La considerazione degli altri, del nemico, come essere non umano è quella che giustifica ed apre le porte allo sterminio, alle uccisioni e in questi tempi di guerra diffusa è sotto i nostri occhi nel quotidiano[11].

La massiccia violazione dei diritti umani, la devastante diffusione di crimini di guerra e contro l’umanità che si dipana inarrestabile rischiano di portare alla assuefazione o alla rassegnazione, anche inconsciamente alimentate dalla convinzione consolatoria che questa situazione devastante sia ancora una volta eccezionale e destinata a passare. Certo che passerà, ma quando, a quale prezzo e quale situazione si affermerà dopo è la serie di domande senza risposta[12].

 

3. La CEDU come strumento vivente. Adattarsi ai tempi. In quale direzione? 

Riconoscere il principio è tuttavia la premessa per indignarsi e comunque per poter reagire alla sua violazione anche se reiterata e costante. L’elusione del principio o i tentativi di circoscriverlo e relativizzarlo rappresentano invece la china pericolosa che segna irrimediabilmente la sorte dello stesso principio. Un po’ di diritto non è più il diritto. 

Questi tentativi, che conservano ancora il valore di riferimento del principio la cui applicazione si cerca di evitare, sono stati evidenti in una storia relativamente recente, ma appaiono drammaticamente superati da un attacco diretto che mette in discussione la portata stessa dei diritti. Possiamo ricordare la forzatura interpretativa sulla nozione di tortura per giustificare le “enhanced interrogation tecniques” adottate dai servizi americani dopo l’11 settembre, che sono rimaste tortura anche se chiamate con altro nome. E’ poi accaduto di peggio perché, una volta riconosciute come tecniche di tortura sono state in seguito apertamente rivendicate senza pudore, senza più curarsi di infrangere il divieto[13].

Al di fuori di un contesto di guerra, anche nel cuore dell’Europa si affaccia ora una situazione definita come eccezionale, tanto da portare a rivedere l’imperativo categorico, che pure non tollera eccezioni. Eppure non si tratta di evitare sofferenze, morti e miseria, ma di restringere i diritti di chi sfugge a quelli. Questa situazione è evocata dalla dichiarazione congiunta rilasciata alla conferenza dei ministri della giustizia del consiglio d’Europa il 10 dicembre 2025, dietro sollecitazioni di nove Stati aderenti all’UE, fra cui l’Italia, in vista di una dichiarazione politica generale alla assemblea programmata per il 14 e 15 maggio 2026 a Chişinău. Appare quasi incredibile che ciò sia avvenuto a poco più di un mese dalla celebrazione del 75° anniversario della firma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), avvenuta a Roma nel 1950 sotto l’egida del Consiglio d’Europa

La dichiarazione vuole aprire le porte ad una revisione della portata dei diritti assicurati dalla Convenzione Europea (l’art. 3, l’art. 8), considerate le nuove sfide che gli Stati devono affrontare in materia di immigrazione, auspicando una revisione della stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, percepita come troppo rigorosa. Complessivamente intesa, la dichiarazione è un non troppo celato attacco ai caposaldi della Convenzione, primo fra tutti quello della universalità dei diritti umani. 

Dal tenore della dichiarazione, tali diritti sono ora concepiti soprattutto come diritti che gli Stati devono garantire entro i loro confini, diventano diritti delle “nostre popolazioni”, minacciati dagli ingressi e dalle migrazioni illegali, e dalla stessa protezione che la Convenzione assicura anche a chi commette reati gravi, impedendone l’espulsione[14]. Siamo già al rovesciamento dei principi del caso Saadi c. Italia e alla sfida alla giurisprudenza della Corte, che contrasta con il nuovo sentire comune degli Stati in cui predominano ormai le paure derivanti dal fenomeno migratorio e sfruttate dai governi alla ricerca di consenso. 

Agitando le mutate condizioni e le percepite emergenze del momento, si ricorre alla dottrina della Convenzione come strumento vivente, una teoria che venne elaborata dalla Corte di Strasburgo non per restringere, ma per espandere i diritti riconosciuti dalla Corte[15]. Per quanto la teoria sia il riflesso dello spazio interpretativo che la Corte si è ricavata, anche tenendo conto del contesto politico generale degli stati aderenti alla Convenzione, più sovente riconoscendo le tendenze evolutive in atto, talora sostenendo lo status quo, mai si è invocata questa concezione in senso regressivo. La teoria richiede l’adattamento della interpretazione della Convenzione alle mutate condizioni politiche sociali e culturali prevalenti negli Stati e consente un adattamento alle nuove esigenze di tutela, rifuggendo così il mero originalismo pur sostenuto da alcuni Stati aderenti. Nelle più recenti pronunce ove la teoria è affinata, la Corte si esprime nel seguente modo. «La Convenzione è uno strumento vivente che deve essere interpretata alla luce delle condizioni attuali e secondo gli sviluppi del diritto internazionale, in modo da riflettere il crescente alto standard che è richiesto nell’area di protezione dei diritti umani, che così richiede maggiore fermezza nello stabilire violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche[16]». E’ quindi del tutto chiara la portata espansiva dei diritti riconosciuti e non certo la loro restrizione o relativizzazione. E’ significativo ricordare in questo senso come la teoria sia anche indicata anche come “dottrina evolutiva” della Convenzione. Ciò che muta i termini della questione, non certo tuttavia la sostanza dell’elaborazione, è che la direzione espansiva dei diritti e delle garanzie convenzionali è sempre stata condizionata dalla verifica di un consenso generale tra gli Stati, come base per il rafforzamento dei principi attraverso la loro evoluzione al mutare delle situazioni e dei problemi da affrontare nel tempo considerato. Questa base generale si muove negli ultimi anni in direzione inversa ed è percepita se non come ostacolo, quantomeno come freno all’evoluzione della tutela convenzionale, addirittura riconoscendosi talora una crisi dello stato di diritto: un vero e proprio “cambiamento climatico”. Non solo, anche a livello statuale è proprio l’indipendenza del giudiziario, uno degli elementi cardine dello stato di diritto, ad essere sotto attacco[17]. Qui il ruolo della Corte, la “Coscienza dell’Europa”, nella sua interpretazione autoritativa, si fa determinante, ma esso stesso è visto come minaccia per il suo carattere autonomo, pur non potendo ignorare la ricognizione del consenso generale.

Appare pertanto quasi paradossale il ricorso alla teoria dello strumento vivente. Partire dalla premessa che l’universalità dei diritti può essere messa in discussione non solo in circostanze particolari, siano e no eccezionali, ma addirittura per determinati gruppi di persone, intaccando l’altro fondamentale principio della non discriminazione, è già un approccio contrastante con le norme e lo spirito della Convenzione. Si tratta nella sostanza di ammettere un bilanciamento tra diversi interessi e i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione, una contraddizione palese con il carattere assoluto di alcuni di questi. 

In realtà, ha notato puntualmente Amnesty, in una lettera aperta indirizzata al comitato dei Ministri, richiamando «l’universalità, indivisibilità, l’inalienabilità e l’interdipendenza dei diritti sanciti nella Convenzione», si tratta di un approccio errato, se non mistificatorio, presentare come intrinsecamente conflittuale il rapporto tra diritti umani e l’ordine o la sicurezza pubblica, mentre il rispetto dei diritti è proprio quello che rafforza questi ultimi, nell’orizzonte dello stato di diritto. Ne consegue che l’azione degli stati, la loro responsabilità e gli obblighi di protezione in materia di ordine pubblico sono complementari a quelli che derivano dal diritto internazionale[18]

Sono ben chiari gli obiettivi perseguiti, da un lato la legittimazione del ricorso alla delocalizzazione delle procedure di ingresso e di asilo in paesi terzi, la creazione di hub secondo il “modello Albania”, dall’altro la giustificazione di respingimenti resi necessari da attività che si qualificano come ostili, condotte da Stati che strumentalizzano il fenomeno migratorio, consentendo di ammassare ai confini flussi migratori. Questi obiettivi, che riflettono politiche degli Stati ormai condivise in misura rilevante, non possono essere raggiunti con le indicate «soluzioni innovative», se non abbassando il livello di tutela garantito fin qui dal ruolo della Corte di Strasburgo e dalla sua autonomia. L’attacco ai principi della Convenzione trova infatti ancora una volta i Giudici come guardiani dei suoi confini. 

La Corte, infatti, si era fatta carico della ancora più forte pressione determinata dalla emergenza del terrorismo, che spingeva per far prevalere le esigenze di sicurezza interna rispetto alla garanzia universale dei diritti. Pur dichiarandosi consapevole delle «immense difficoltà» degli Stati per proteggere i loro cittadini dalla minaccia terroristica, la conclusione della Corte in merito alla inderogabilità del diritto concepito come assoluto dalla Convenzione è stata ferma[19].

Il richiamo ad una revisione della giurisprudenza mostra l’arretramento rispetto agli approdi cui si era giunti stringendosi attorno ai principi strenuamente difesi dalla Corte, pur nel contesto internazionale scosso dagli eventi dell’11 settembre 2001 e al cedimento che ne è seguito sul piano del diritto in una delle democrazie modello. Quel cedimento è di nuovo prospettiva concreta nel recente contesto internazionale, secondo le stesse allarmate parole di Murat Arslan, nella sua testimonianza di vita. 

 

4. Post scriptum 

La dichiarazione finale del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in esito alla 135° sessione tenuta a Chişinău il 15 maggio 2026[20] si muove nel solco della piattaforma della dichiarazione congiunta del dicembre 2025. E’ infatti vero che è ribadita l’adesione ai principi fondamentali della Convenzione, fra cui l’interpretazione vincolante della Corte e l’obbligo incondizionato per gli Stati di adeguarsi alle sue decisioni in ogni caso che li vede parti (punti 12 e 15 della dichiarazione). Ambiguamente si riconosce tuttavia la premessa che ha mosso l’iniziativa degli Stati, cioè una situazione emergenziale che imporrebbe una revisione della giurisprudenza della Corte di cui viene richiamato con forza il ruolo sussidiario, unito al c.d. margine di apprezzamento (punto 4). Quest’ultimo un concetto, elaborato come limite dalla Corte stessa, che in mancanza di consistenti ragioni lascia agli Stati la possibilità di adottare soluzioni differenti nell’applicare le previsioni convenzionali in relazione al contesto (punto 5). Il richiamo, pur riferito a principi consolidati, vale come una chiara indicazione alla Corte di contenere il suo intervento autonomo, che può inibire il dispiegarsi di politiche nazionali ormai diffuse. Nell’affrontare le sfide poste dal fenomeno migratorio considerate stressanti, si assecondano le proposte e i rimedi richiesti, senza troppa cura delle potenziali contraddizioni rispetto alle caratteristiche dei diritti implicati. Emblematica la forzatura del carattere assoluto dell’art. 3, declinato sulle proposte concrete in tema di espulsione, estradizione. Intanto l’introduzione del concetto della strumentalizzazione ostile della immigrazione e del conseguente diritto degli Stati alla protezione dei confini (punti 37-40) prelude ad un approccio ancor più tollerante per i respingimenti, in un contesto che ha già svuotato il divieto di espulsioni collettive, oggetto di una significativa revisione da parte della stessa giurisprudenza della Corte, dietro precedenti pressioni in analoghe situazioni emergenziali[21].

Si invoca maggiore libertà nelle espulsioni/estradizioni di responsabili, o accusati di gravi reati, attraverso disposizioni nazionali che, a tutela dei propri cittadini e dell’ordine e sicurezza pubblica, assicurino «effettiva applicazione, specificamente contestualizzata, dei diritti convenzionali inclusi gli art. 8 e 3». Il richiamo alla assolutezza dell’art. 3 della Convenzione (punto 22) si rivela un lip homage nelle successive raccomandazioni (punto 23 e 24). E infatti, giocando sul carattere relativo e circostanziale del giudizio sul livello minimo di gravità del maltrattamento, si afferma che l’assolutezza del divieto richiede il suo applicarsi alle sole forme più gravi[22]; occorre quindi sbarazzarsi dei limiti «eccessivi» alla possibilità di espulsione o estradizione. Poi un puntuale elenco di approcci della Corte di cui si chiede, sollecitando chiarezza, una revisione. Sono i punti critici che riguardano le condizioni detentive cui la persona in consegna sarebbe sottoposta, l’accesso ai necessari trattamenti sanitari. La violazione dell’art. 3 andrebbe confinata a casi e circostanze eccezionali. Non si può pretendere, questo l’assunto, che condizioni economiche e sociali dello stato ricevente possano giocare un ruolo nella decisione di espulsione o estradizione, pena la scappatoia per l’impunità. Al culmine della prospettata revisione, il grande ritorno delle assicurazioni diplomatiche, le prime ad essere state sempre guardate con inevitabile sospetto dalla giurisprudenza della Corte. Tra le righe ormai affiora il timore che la Convenzione possa considerarsi «the villain’s charter», la carta che protegge i malfattori, secondo la grottesca definizione che taluno ne ha dato. Infine, un via libera alla esternalizzazione delle procedure di asilo e alla loro speditezza, attraverso hub per reimpatri, anche in paesi terzi, considerati innovativi approcci e strumenti per governare il fenomeno della immigrazione. Nessun accenno alla doverosa predisposizione di adeguate garanzie per il rispetto dei diritti in tali situazioni[23]. Un altro passo lungo la china pericolosa. Quale la nuova emergenza?


 
[1] «Ho difeso la giustizia non solo nelle aule di tribunale, ma anche in strada, dai palchi, con la mia penna e con la mia voce… un vero giudice non può essere ridotto al silenzio. … non stiamo solo parlando di erosione dell’indipendenza del potere giudiziario, ma di declino generale dei valori democratici e di dignità umana calpestata. E difendere questa dignità condivisa dell’umanità è, soprattutto, il dovere di noi professionisti del diritto», v. Lettera dal carcere di Sincan in questa Rivista: https://www.questionegiustizia.it/articolo/lettera-murat-arslan  

[2] Corte EDU Danileţ v. Romania, GC 15.12.2025, ricorso n. 16915/21, § 159.

[3] V. la nota intervista del Presidente americano Trump al New York Times: https://www.nytimes.com/2026/01/11/us/politics/trump-interview-transcript.html. Emblematici i passi del confronto con i giornalisti che hanno avuto maggiore risalto come risultano dalla trascrizione: «…. Katie Rogers: Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to? President Trump: Yeah, there is one thing. My own morality. My own mind. It’s the only thing that can stop me, and that’s very good. Zolan Kanno-Youngs: Not international law? President Trump: I don’t need international law……..Zolan Kanno-Youngs: But do you feel your administration needs to abide by international law on the global stage? President Trump: Yeah, I do. You know, I do, but it depends what your definition of international law is. But the answer is, I do. But we have to keep the United States safe».

[4] Corte EDU Saadi c. Italia, GC del 28.02.2008, ric. n 37201/06, e il più remoto Soering v. Regno Unito, ricorso n. 14038/88, in caso di estradizione.

[5] V. Corte EDU Saadi c. Italia, opinione concorrente del Giudice Zupančič, cit. par. 2 pag. 50.

[6] Ivi pag. 52, opinione concorrente del Giudice Myjer, cui aderisce Zagrebelsky.

[7] Corte EDU, Gäfgen c. Germania, GC, 1.06.2010, ric. 22978/05, v. al § 170.

[8] Corte EDU, Selmouni c. Francia GC, 28.07.1999, ricorso nr. 25803/94, § 95; Labita c. Italia, 1.03.2000, GC, ricorso no. 26772/95, § 119.

[9] E’ l’art. 2 comma 2 della convenzione: «Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata per giustificare la tortura».

[10] La disumanizzazione dei palestinesi ha radici lontane e profonde e, secondo il giornalista israeliano Gideon Levy, è uno dei fattori alla base della indifferenza per le sofferenze inflitte dalle azioni militari di Israele. V. https://www.middleeasteye.net/opinion/iyad-al-halak-case-how-israeli-state-and-media-conspire-dehumanise-palestinian-victims, anche in Internazionale: Per Israele la vita dei palestinesi non vale nulla , 9.6.2020, https://www.internazionale.it/opinione/gideon-levy/2020/06/09/morte-iyad-halaq-palestinese

[11] Cfr. Lorenzo Guadagnucci, Era un giorno qualsiasi, Terre di Mezzo Ed. 2016, pp. 81-83, in un immaginario dialogo con il padre, l’autore, nipote di una delle vittime e figlio di un sopravvissuto da uno dei più raccapriccianti eccidi compiuti dalle truppe naziste in Italia, la strage di Sant’Anna di Stazzema il 14 agosto 1944, riflette sulla circostanza che i nazisti, nella rappresaglia contro i partigiani quando furono trucidate donne e bambini dopo un rastrellamento, uccisero lungo il percorso tutti gli animali, pecore, mucche, galline, capre, a colpi di fucile e li bruciarono. La stessa sorte delle persone. Solo degradando le persone al rango di animali è possibile uccidere così a sangue freddo ed è questa la radice della guerra stessa, considerare persone come sub umani, vite non degne di essere vissute. Lorenzo Guadagnucci è stato vittima della brutalità della polizia nell’irruzione alla scuola Diaz, durante il G8 genovese e uno dei ricorrenti alla Corte Edu che ha riconosciuto nell’azione la tortura (Corte EDU sez. I, Bartesaghi Gallo e altri c. Italia, 22 giugno 2017, ricorsi nn. 12131/13 e 43390/13).

[12] Cfr. Ian Buruma, Historians Confirm: Tomorrow Won’t Be Better Than Today, in New York Times, 22.02.2026, https://www.nytimes.com/2026/02/22/opinion/history-hope-delusion.html: «… there is something more insidious, something not unfamiliar to many of us today: the hope that things will turn out all right soon, that the political outrages are temporary or at least that they can’t get worse. One way of dealing with bad times is to pretend that they are normal. This is the problem when the destruction of moral norms and the rule of law is incremental».

[13] V. il rapporto del Comitato Ristretto del Senato USA del 9.12.2024, https://www.intelligence.senate.gov/wp-content/uploads/2024/08/sites-default-files-documents-crpt-113srpt288.pdf e nonostante questo la successiva rivendicazione dell’uso del waterboarding e della tortura del Presidente Trump: «I like waterboarding a lot!» https://www.bbc.com/news/election-us-2016-36664752

[14] «I nostri governi hanno il dovere di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali delle nostre popolazioni, compreso il diritto di vivere in pace, libertà e sicurezza, di preservare i valori delle nostre società e di proteggere efficacemente le frontiere, prevenire gli attraversamenti illegali e contrastare le reti di traffico di migranti. Tuttavia, i diritti e le libertà delle nostre popolazioni sono messi a dura prova da : persone che approfittano della nostra ospitalità commettendo reati gravi; la tratta di esseri umani e la strumentalizzazione dei migranti» v. dichiarazione congiunta del 10.12.2025: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/JointStatement_20251210_0.pdf

[15] Cfr. documento base per il Judicial seminar tenuto nel 2020 in occasione del 70° anniversario della Convenzione, The Convention as a Living Instrument at 70, pag. 3-5 https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/seminar_background_paper_2020_eng  

[16] Demir e Baykara c. Turchia (GC) n. 34503/97 § 146, 12 novembre 2008. Selmouni c. Francia (GC) ric. n. 25803/94, ric. n. 35803/94 §101, 28 luglio 1999. In quest’ultimo caso, relativo a violenze inferte da poliziotti contro un arrestato si afferma: «La Corte considera che certi atti che in passato erano stati classificati come “trattamento inumano e degradante”, così contrapposti a “tortura” potrebbero essere classificati in maniera differente nel futuro. E’ dell’opinione che i sempre più elevati livelli richiesti nell’area della protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali corrispondentemente ed inevitabilmente richiedono maggiore fermezza nell’accertamento delle violazioni dei fondamentali valori delle società democratiche». Maggiore fermezza e maggior rigore, non il contrario, in considerazione della accresciuta sensibilità alla tutela della dignità umana e alla portata del divieto di cui all’art. 3 della Convenzione. Su questa linea evolutiva si collocano i successivi casi fino a quelli relativi ai fatti del G8, Cestaro c. Italia, 4 sez. Ric n. 6884/11, 7.4.2015, oggi il leading case internazionale sulla tortura extra custodiale, e Azzolina ed altri c. Italia, (Ricorsi nn. 28923/09 e 67599/10), 26.10.2017 per le violenze a Bolzaneto.

[17] Cfr. l’intervento introduttivo al seminario in occasione del 70 anniversario della Convenzione del prof. Rick Lawson dell’Università di Leiden, Introduction: The Tyrer case and the origins of the evolutive doctrine: «…the Convention’s environment does not just offer opportunities that allow the Court to happily move and enhance its standards. It also presents challenges. Indeed, the Convention’s current environment features a genuine “climate change” which cannot be ignored by the Convention and the institutions established for its implementation. Pluralism, tolerance and broadmindedness- to use the famous expression from Handyside - [ ECHR, judgment of 12 december 1976, Handyside v. UK] are in decline. It has been stated, and deplored, time and again by the Secretary General of the Council of Europe, The Parliamentary Assembly, the Commissioner for Human Rights, the Venice Commission an so on: the rule of law is under pression» v. in https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Dialogue_2020_ENG, pag. 10-11. Significativo appare nell’intervento anche l’accenno alla questione discussa nel testo relativa alla possibilità di adottare minori standard di tutela alle mutate condizioni, soluzione che per la stessa Corte sarebbe esclusa. V. ivi pag. 10 nota 24, con citazione a supporto del caso Selmouni c. Francia, già menzionato supra alla nota 15.
E ancora, sulla sostanza della dottrina evolutiva v. l’intervento dell’allora Presidente della Corte Edu Linos-Alexandre Sicilianos, che ricordava nella stessa occasione (ivi pag. 29) lo spirito in cui l’interpretazione evolutiva si è affermata: «…this interpretative methodology is clearly in line with the wishes of the founding fathers. They had a perception of human rights which was not static or frozen in time but dynamic and future -oriented. The generic terms used by the Convention, together with its indeterminate duration, suggest that the parties wished the text to be interpreted and applied in a manner that reflects contemporary development. This viewpoint is backed up by the Preamble to the Convention which refers to not only the “maintenance” but also the “further realization of human rights and fundamental freedoms”, in other word their development» (sottolineatura aggiunta).

[18] Cfr. lettera di Amnesty International del 30 marzo 2026: https://www.amnesty.eu/wp-content/uploads/2026/04/AmnestyInt-FIDH-ICJ-letterCoEChisinauPolDecl20032026-3final-1.pdf 

[19] «La Corte rileva innanzitutto che, al giorno d’oggi, gli Stati incontrano enormi difficoltà nel proteggere le proprie comunità dalla violenza terroristica. Non può quindi sottovalutare la portata del pericolo rappresentato oggi dal terrorismo e la minaccia che esso costituisce per la comunità. Ciò non deve tuttavia mettere in discussione il carattere assoluto dell’articolo 3» (Corte EDU Saadi c. Italia, cit. § 137). Il passo è richiamato nella opinione concorrente di Myjer con l’adesione di Zagrebelsky che aggiunge: «oserei persino affermare che la Convenzione obbliga gli Stati contraenti a garantire, per quanto possibile, che i cittadini possano vivere senza il timore che la loro vita o i loro beni siano in pericolo. A tal proposito ricordo che la “libertà dalla paura” figura tra le Quattro Libertà menzionate nel famoso discorso di Roosevelt. Tuttavia, agli Stati non è consentito combattere il terrorismo internazionale a tutti i costi. Non devono ricorrere a metodi che minino proprio quei valori che intendono proteggere. E ciò vale a maggior ragione per quei diritti “assoluti” dai quali non è possibile derogare nemmeno in tempi di emergenza» (ivi cit. opinione concorrente pag. 51).

[20] Dichiarazione finale del Comitato dei Ministri il 15 maggio r2026 a Chişinău: https://rm.coe.int/pdf/09125948802bc2cc

[21] Cfr. Francesco Luigi Gatta, Pressione governativa e interpretazione restrittiva della Cedu: la (contro) riforma sulle espulsioni collettive è (quasi) compiuta, in SIDIblog, 27 gennaio 2026: https://www.sidiblog.org/2026/01/27/pressione-governativa-e-interpretazione-restrittiva-della-cedu-la-controriforma-sulle-espulsioni-collettive-e-quasi-compiuta/

[22] Cfr. la recente sentenza nel caso A.E. e altri c. Italia, I Sez. 16.11.2023 (ricc. nn. 18911/17, 18941/17 e 1859/17), ove si riconosce violazione degli art. 3 e 5 nel trattenimento e trattamento dei migranti nell’ambito di operazione di polizia finalizzata al loro rimpatrio. Nessun dubbio che nella prospettiva ora coltivata l’approccio apparirebbe troppo rigoroso.

[23] V. sulle condizioni degli oltre 500 “trattenuti” nel centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) a Gjadër in Albania dall’11 aprile 2025, istituito dall’Italia, ora nuovo modello europeo, l’inchiesta di Luca Rondi in Altreconomia, 1 giugno 2016 https://altreconomia.it/la-vita-degradante-nel-cpr-in-albania-che-il-governo-voleva-nascondere/ 

[*]

Intervento in occasione dell'evento Confini, migrazioni ed accoglienza. Il nuovo Patto dell’Unione Europea, la tutela dei diritti fondamentali dei migranti, svoltosi a Ventimiglia (IM) il 1° maggio 2026 in occasione della tappa finale dell'iniziativa promossa da Medel Justice rolls on for Murat Arslan and the Rule of Law - «Roulez justice!» (https://medelnet.eu/justice-rolls-on-for-murat-arslan-and-the-rule-of-law-ventimiglia-1-5-26/).  

10/06/2026
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Analisi critica di un decennio di controlli sistematici a Ventimiglia: profili di illegittimità eurounitaria e il costo umano del confine

09/06/2026
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L’articolo analizza il rapporto tra l’istituto della detenzione amministrativa, il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e il controllo democratico, alla luce di due recenti decisioni del TAR Lazio e del Consiglio di Stato relative all’accesso civico al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër, in Albania. Si evidenzia come il cosiddetto “Modello Albania” rappresenti una forma di esternalizzazione della detenzione amministrativa che tende a ridurre le possibilità di controllo giurisdizionale, mediatico e della società civile sulle condizioni di trattenimento. Le pronunce esaminate affermano principi rilevanti in materia di FOIA, stabilendo che il diniego di accesso ai documenti deve fondarsi su un pregiudizio concreto e dimostrabile e che l’oscuramento selettivo dei dati personali costituisce una soluzione obbligata rispetto al rifiuto integrale dell’ostensione. L’articolo sottolinea inoltre come l’uso della tutela della privacy possa trasformarsi, in questi contesti, in uno strumento di opacizzazione istituzionale anziché di protezione dei dati personali dei trattenuti. Particolare attenzione è dedicata al tema dell’accesso fisico ai centri di detenzione da parte di giornalisti, avvocati, magistrati e ricercatori, considerato elemento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali. In conclusione, gli autori evidenziano come il diritto all’informazione e alla trasparenza rappresentino una garanzia essenziale per assicurare un effettivo controllo democratico sui luoghi di privazione della libertà e per valutare la compatibilità delle pratiche di detenzione extraterritoriale con i principi dello Stato di diritto.

01/06/2026
Protezione speciale, divieto di respingimento e obblighi costituzionali: l’art. 5, comma 6 TUI quale clausola di chiusura e salvaguardia dei diritti della persona straniera

Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).

28/04/2026
Un altro NO
a cura di Redazione

Il rifiuto di magistrati, avvocati e giuristi al “premio” ai difensori per i rimpatri, in difesa del ruolo e della funzione dell’Avvocatura. Questione giustizia pubblica i documenti dei protagonisti della giustizia, per il loro valore di testimonianza e di fedeltà ai principi che regolano la funzione del difensore.

22/04/2026
La domanda reiterata di protezione internazionale presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento e progressiva compressione delle garanzie: art. 29bis DLgs 25/2008 tra diritto UE e interpretazioni distorte del legislatore nazionale

Il contributo esamina la disciplina della domanda reiterata di protezione internazionale presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dell’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 dal DL 133/2023. Dopo una ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della disposizione, l’analisi si concentra sui profili di competenza nell’esame preliminare e nella decisione di inammissibilità della domanda reiterata, con particolare attenzione al nuovo comma 1-bis, che introduce una procedura formalmente distinta ma sostanzialmente sovrapponibile a modelli già oggetto di censura. Il lavoro mette in luce il carattere in parte pretestuoso di tale intervento normativo, volto a giustificare, attraverso una diversa qualificazione della fase di allontanamento, il coinvolgimento dell’autorità di pubblica sicurezza in funzioni valutative che il diritto dell’Unione riserva all’autorità accertante. Ampio spazio è dedicato all’analisi del concetto di “imminenza dell’allontanamento”, quale presupposto della deroga al diritto di permanere sul territorio, evidenziando la necessità di una sua interpretazione rigorosa e circoscritta alla fase di concreta esecuzione del rimpatrio. Il contributo affronta infine le ricadute della disciplina vigente sul diritto a un ricorso effettivo e sulla tutela cautelare, mettendo in evidenza le persistenti tensioni tra la normativa nazionale e il quadro unionale in materia di protezione internazionale.

22/04/2026
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21/04/2026