1. Premessa: detenzione amministrativa e deficit strutturale di trasparenza
Vi sono istituti giuridici che rivelano, nella loro applicazione concreta, la tenuta effettiva di un ordinamento rispetto ai propri principi fondanti. La detenzione amministrativa dei cittadini stranieri – il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (d'ora in poi: centri di detenzione amministrativa) – è uno di questi. In essa convivono, in tensione permanente, la pretesa sovrana dello Stato di controllare i flussi migratori attraverso la privazione della libertà personale e la garanzia, costituzionalmente e convenzionalmente radicata, che ogni limitazione della libertà individuale sia soggetta a un controllo giurisdizionale pieno, effettivo e accessibile[1].
Il controllo sulla detenzione amministrativa non può limitarsi alla dimensione giurisdizionale, per quanto essenziale. Esso richiede la possibilità di accesso fisico alle strutture – da parte di avvocati, magistrati, giornalisti, docenti, organizzazioni della società civile – e la disponibilità di informazioni documentali su ciò che accade al loro interno. Senza queste due condizioni, il controllo giurisdizionale opera su di una realtà parzialmente occultata, i diritti delle persone trattenute rimangono privi di tutela effettiva e la funzione democratica del diritto tende a svuotarsi di contenuto.
Le due decisioni che si commentano in questa sede – il TAR Lazio, sez. I ter, 13 novembre 2025, n. 20335/2025 e il Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2026, n. 2406/2026 – si inseriscono in questo quadro. Esse riguardano il diniego opposto dalla Prefettura di Roma e dal Ministero dell'Interno all'accesso civico generalizzato al registro degli eventi critici tenuto dall'ente gestore del centro di detenzione amministrativa di Gjadër, in Albania. La loro rilevanza travalica il caso concreto: esse pongono con forza la questione se il sistema FOIA italiano sia uno strumento effettivamente idoneo a penetrare l'opacità che avvolge i luoghi di detenzione, anche quando questi siano situati al di fuori del territorio nazionale, e affermano principi destinati a orientare un ampio contenzioso futuro.
2. Il contesto: il centro albanese di Gjadër come emblema della politica di confinamento globale
Per cogliere appieno la portata delle decisioni in esame, è necessario collocarle nel loro contesto politico-istituzionale. Il centro di detenzione amministrativa di Gjadër, in Albania, costituisce il fulcro del cosiddetto “Modello Albania”: un accordo bilaterale tra Italia e Albania che, allo stato, prevede il trasferimento di cittadini stranieri già trattenuti in Italia o intercettati in acque internazionali verso strutture detentive situate sul territorio albanese, ai fini dell’espletamento delle procedure di protezione internazionale e di rimpatrio, consentendo allo Stato italiano di svolgere tali procedure in territorio albanese pur mantenendo la propria giurisdizione, in deroga alle ordinarie garanzie previste dall’ordinamento italiano e dal diritto dell’Unione europea.
Il confinamento in Albania non è soltanto una scelta logistica. È una scelta politica che, tra le altre cose, mira a ridurre le possibilità di controllo democratico sulle condizioni di trattenimento: allontanare fisicamente i centri di detenzione dal territorio italiano significa allontanarli dalla giurisdizione ordinaria, dalla vigilanza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, dall'accesso degli avvocati e delle organizzazioni di tutela, dalla prossimità dei tribunali competenti a convalidare e controllare l’esecuzione stessa del trattenimento. L'opacità informativa non è un effetto collaterale di questa scelta: ne è, strutturalmente, una componente[2].
In questo senso, i centri di detenzione amministrativa rappresentano, nella loro forma più acuta, l'emblema di una politica normativa di confinamento globale dei cittadini stranieri che mette in discussione l'universalismo dei diritti fondamentali su cui si fondano la Costituzione italiana e il patto sociale che la sorregge. L'art. 13 Cost. non conosce distinzioni di nazionalità: la libertà personale è inviolabile per ogni persona che si trovi sul territorio dello Stato o che sia soggetta alla sua giurisdizione, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di detenzione[3]. Negare sistematicamente l'accesso alle informazioni sulle condizioni di trattenimento delle persone detenute nei centri di detenzione amministrativa equivale a sottrarre queste persone al campo di applicazione effettivo dei loro diritti.
In questo quadro, lo strumento dell'accesso civico generalizzato assume un significato che va ben oltre la sua dimensione tecnico-procedurale. Esso diventa, spesso, l'unico canale di conoscenza disponibile su ciò che accade all'interno delle strutture, il presupposto indispensabile perché qualsiasi forma di controllo – giurisdizionale, parlamentare, civile – possa dispiegarsi su basi fattuali verificabili.
3. Il fatto e l'iter procedurale
Con istanza del 29 aprile 2025, Luca Rondi, giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti del Piemonte, ha chiesto l'accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, al registro degli eventi critici tenuto dall'ente gestore del centro di detenzione amministrativa di Gjadër a partire dall'11 aprile 2025. Il registro degli eventi critici – documento previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022 recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri – è compilato dall'ente gestore nell'immediatezza di ogni episodio che generi turbative all'interno della struttura, lesioni a persone trattenute o ad operatori, nonché atti di autolesionismo o tentativi di suicidio[4].
La Prefettura di Roma, con nota del 29 maggio 2025, anziché trasmettere copia del documento richiesto, ha risposto fornendo un riassunto del suo contenuto, elencando quattro eventi registrati tra l'11 aprile e il 29 maggio 2025: un tentativo di ingestione di shampoo, un danneggiamento di porte interne con rottura di vetro, un tentativo di ingestione di una posata e un episodio di autolesionismo su braccia e gambe.
Ritenendo tale risposta parziale e omissiva, il richiedente ha investito della questione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) presso il Ministero dell'Interno, evidenziando la praticabilità di un accesso parziale con oscuramento dei dati identificativi delle persone coinvolte – modalità già adottata dalle Prefetture di Potenza e Torino per i rispettivi centri di detenzione. Il Ministero ha respinto la richiesta di riesame, richiamando il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 12 settembre 2024, secondo cui il rischio di re-identificazione connesso ai dati pseudonimi, anche se sostituiti da codici alfanumerici, prevarrebbe sul diritto di accesso in quanto riconnesso alla tutela del diritto alla salute delle persone trattenute. La Prefettura di Roma ha confermato il diniego con nota del 30 giugno 2025, precisando che i pochi casi registrati renderebbero facilmente individuabili i soggetti coinvolti attraverso i dati di contesto.
4. Le decisioni: struttura argomentativa e principi affermati
4.1. Il TAR Lazio: il riassunto non è accesso, e l'oscuramento è doveroso
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato avverso tale ultimo rigetto con argomentazione articolata in tre passaggi distinti.
Il primo riguarda l'ambito soggettivo e oggettivo dell'obbligo di ostensione. I giudici ribadiscono che l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 – al pari dell'art. 22 della l. n. 241/1990 – riguarda i documenti detenuti dall'amministrazione, non soltanto quelli da essa formati. La circostanza che il registro sia compilato dall'ente gestore privato (in specie, Medihospes Cooperativa Sociale) è irrilevante: la Prefettura lo detiene nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo ed è dunque soggetta all'obbligo di ostensione.
Il secondo passaggio introduce una distinzione di grande rilievo pratico: quella tra accesso al documento e rielaborazione amministrativa del suo contenuto. Il TAR afferma con chiarezza che fornire un riassunto dei dati contenuti nel registro è attività radicalmente diversa dal fornire copia del documento, anche parzialmente oscurata. Solo la copia del documento originale consente di verificare, infatti, se il registro sia tenuto in maniera congrua e regolare, di rilevare eventuali omissioni, di controllare le modalità di annotazione degli eventi. Il riassunto redatto dall'amministrazione non è accesso: è, nella migliore delle ipotesi, una forma unilaterale e discrezionale di mera disponibilità informativa.
Il terzo passaggio affronta il bilanciamento con le esigenze di riservatezza. Il TAR rileva che la prassi già adottata da altre Prefetture – identificazione dei soggetti coinvolti mediante codici numerici o iniziali – dimostra che un accesso parziale è tecnicamente praticabile e giuridicamente doveroso. Le esigenze di tutela dei dati personali possono essere soddisfatte con l'oscuramento selettivo: il diniego totale è pertanto sproporzionato rispetto all'obiettivo dichiarato.
4.2. Il Consiglio di Stato: il pregiudizio deve essere concreto, non potenziale
Il Ministero ha appellato la decisione, insistendo sul rischio di re-identificazione attraverso l'incrocio dei dati contestuali presenti nel registro e richiamando i provvedimenti del Garante privacy nn. 311/2023 e 9967883/2023[5]. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, affermando un principio destinato ad avere un impatto significativo sul contenzioso in materia.
Il punto centrale, afferma il Consiglio di Stato, è la distinzione tra pregiudizio concreto e pregiudizio ipotetico. La Sezione Terza afferma che ogni negazione o limitazione del diritto di accesso civico è giustificata soltanto al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi protetti dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013: un pregiudizio che nella specie era stato solo paventato in modo potenziale e indimostrato dall’Amministrazione, e mai sostanziato. Il Ministero non aveva, ad esempio, chiarito quali ulteriori registri, dati o informazioni avrebbero potuto consentire, se incrociati con il registro degli eventi critici, di risalire all'identità dei soggetti coinvolti. In assenza di tale dimostrazione specifica e sostanziale, il richiamo generico al rischio ipotetico di re-identificazione delle persone trattenute non è sufficiente a giustificare il diniego totale di accesso.
Ne discende l'ulteriore affermazione: l'amministrazione non ha dimostrato perché fornire la copia del registro con oscuramento selettivo dei nominativi o dei codici identificativi non sarebbe stato sufficiente a prevenire il rischio paventato. Il diniego totale, in questo contesto, appare non soltanto sproporzionato ma giuridicamente illegittimo: l'accesso parziale era, al contrario, «possibile e doveroso».
5. Il pregiudizio concreto come elemento costitutivo del limite all'accesso: inquadramento sistematico
Il principio del pregiudizio concreto elaborato nelle decisioni in commento non costituisce una elaborazione priva di precedenti. Esso si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che ha progressivamente chiarito la struttura del bilanciamento nell'accesso civico generalizzato, a partire dalla fondamentale Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2 aprile 2020[6]. Quella decisione aveva infatti definito il perimetro del diritto di accesso generalizzato come un diritto fondamentale – il c.d. right to know – limitabile soltanto in presenza di eccezioni espressamente previste dalla legge e operative soltanto quando ricorra un pregiudizio concreto e probabile agli interessi tutelati.
Le Linee guida ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 avevano poi chiarito che, nel caso delle eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, l'amministrazione non può limitarsi a constatare l'astratta riconducibilità della fattispecie a una delle categorie protette, ma deve effettuare una valutazione caso per caso, con la tecnica del bilanciamento, verificando se l'ostensione del documento possa effettivamente determinare, in concreto, un pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore[7].
Su questo sfondo, le decisioni in commento applicano il principio al terreno specifico della tutela dei dati personali, smentendo la tesi dell'amministrazione secondo cui l'invocazione del rischio di re-identificazione – suffragata da pareri generali del Garante privacy – costituisca di per sé un elemento sufficiente a giustificare il diniego. L'orientamento è coerente con quanto già affermato dal Consiglio di Stato in materia di accesso a documenti relativi alla gestione dei centri di accoglienza[8] e con la giurisprudenza del TAR Sicilia, che in una fattispecie analoga – relativa all'accesso ai documenti contrattuali di un centro di detenzione amministrativa in Sicilia – ha parimenti censurato il diniego per difetto di motivazione e assenza di bilanciamento effettivo degli interessi in gioco[9].
Va rilevato che la logica dell'oscuramento selettivo come soluzione doverosa – e non meramente facoltativa – non è una novità assoluta nel sistema FOIA italiano. Essa è già implicita nella struttura dell'art. 5-bis, che impone all'amministrazione di valutare se un accesso parziale possa soddisfare l'interesse conoscitivo del richiedente senza pregiudicare gli interessi tutelati. Ciò che le decisioni in commento aggiungono è la codificazione esplicita di questo principio nel contesto specifico dei centri di detenzione amministrativa, con un'affermazione che ha valore orientativo per le numerose istanze di accesso che si confrontano con analoghi dinieghi.
6. Il problema dell'accesso fisico: giornalisti, avvocati, magistrati e accademici come presidi di legalità
La dimensione documentale del controllo non esaurisce la questione della trasparenza nei centri di detenzione amministrativa[10]. Essa si affianca – e in parte dipende da – quella dell'accesso fisico alle strutture, che rimane terreno di conflitto permanente tra le istanze di controllo democratico e le resistenze amministrative.
La normativa vigente prevede un articolato sistema di soggetti legittimati a visitare i centri di detenzione. La Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022 riconosce il diritto di accesso, previa autorizzazione prefettizia, a giornalisti e foto-cineoperatori, avvocati, ministri di culto, e ad altri soggetti che ne facciano motivata richiesta. L'art. 16, par. 4, della Direttiva UE 115/2008 (Direttiva Rimpatri) stabilisce che i pertinenti organismi nazionali, internazionali e non governativi abbiano la possibilità di accedere ai centri di trattenimento. L'art. 7, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 142/2015 garantisce l'accesso ai rappresentanti degli enti di tutela dei richiedenti protezione internazionale[11].
Il TAR Lazio, con sentenza n. 4518/2012, aveva già affermato con chiarezza il fondamento costituzionale e convenzionale del diritto di accesso fisico ai centri di accoglienza e di detenzione, riconoscendo il ruolo dei giornalisti come "cani da guardia" della democrazia e delle istituzioni, secondo la formula elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo[12]. In quel contesto, i giudici avevano sottolineato che la libertà di stampa svolge una funzione irrinunciabile nel dibattito democratico, che non tollera restrizioni atte a vanificare il diritto dell'opinione pubblica di essere informata su quanto accade nei luoghi in cui lo Stato esercita il potere coercitivo sulla persona.
La questione assume contorni particolarmente acuti con riferimento ai centri albanesi. La collocazione extraterritoriale di queste strutture riduce drasticamente le possibilità di accesso fisico per tutti gli attori del sistema di garanzie: gli avvocati che assistono le persone trattenute devono affrontare ostacoli logistici e burocratici che non si pongono per i centri situati in Italia; i magistrati delle sezioni specializzate chiamati a convalidare i trattenimenti operano su fascicoli trasmessi a distanza; i giornalisti incontrano difficoltà di accreditamento e di accesso che limitano il loro ruolo di intermediari tra le strutture detentive e l'opinione pubblica; i ricercatori e gli accademici che studiano il fenomeno della detenzione amministrativa si trovano privati delle condizioni minime di osservazione diretta[13].
In questo scenario, la possibilità di accedere almeno documentalmente alle informazioni sui centri albanesi – attraverso il FOIA – acquista un valore supplettivo rispetto all'accesso fisico che è sistematicamente ostacolato. Non si tratta di una soluzione sostitutiva adeguata: l'accesso fisico rimane insostituibile. Ma nella misura in cui esso è di fatto reso difficile o impossibile, la garanzia del diritto di accesso ai documenti diventa un presidio minimo e irrinunciabile di legalità e di controllo democratico.
7. L'uso strumentale della tutela della privacy contro le persone tutelate
Vi è un aspetto delle decisioni in commento che merita una riflessione autonoma, perché tocca il rapporto tra il diritto alla protezione dei dati personali e la funzione di tutela dei diritti fondamentali che l'accesso alle informazioni è chiamato a svolgere.
Il Ministero ha fondato il proprio diniego sulla tutela della privacy delle persone trattenute nel centro di Gjadër, richiamando il rischio di re-identificazione attraverso l'incrocio di dati contestuali. Si tratta, in apparenza, di un argomento garantista: la riservatezza dei migranti come scudo contro l'esposizione pubblica di informazioni sensibili sulla loro condizione di salute. In realtà, questo argomento rovescia la logica che dovrebbe presiedere all'applicazione del diritto alla protezione dei dati personali nei contesti di detenzione.
Le persone trattenute presso il centro di Gjadër costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile, privata della libertà personale, e presentano un interesse qualificato affinché le condizioni della loro detenzione siano rese conoscibili, sottoposte a verifica e oggetto di controllo esterno. Il registro degli eventi critici — che riporta episodi quali tentativi di ingestione di oggetti e condotte autolesionistiche — offre evidenza documentale di uno stato di sofferenza riconducibile alle condizioni di trattenimento, il quale esige trasparenza e monitoraggio, piuttosto che occultamento. In tale prospettiva, l’invocazione della tutela della riservatezza al fine di impedire la diffusione di tali informazioni non si configura come una misura di protezione, bensì come una forma di abdicazione alle responsabilità di garanzia e vigilanza[14].
Il richiamo strumentale alla tutela della privacy si rivela ancor più problematico — sotto il profilo della ragionevolezza e della legittimità — se letto alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, tanto di del Consiglio di Stato quanto della Corte Costituzionale, in materia di centri di permanenza per il rimpatrio. Con la sentenza n. 96 del 2025 la Consulta ha infatti rivolto un significativo monito al legislatore nazionale, evidenziando la perdurante assenza di una disciplina organica dei CPR e affermando l’esistenza di un “ineludibile dovere” di introdurre una regolazione compiuta, idonea a delimitare in via generale la discrezionalità amministrativa e a garantire, per tutti i soggetti trattenuti, il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, senza discriminazioni, anche con riferimento a profili essenziali quali le condizioni materiali di permanenza, l’assistenza sanitaria e le relazioni con l’esterno[15]. In termini convergenti si è espresso il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 7839 del 2025 ha ritenuto “difficilmente contestabile” la persistenza di diffuse criticità all’interno dei CPR, in particolar modo sotto sotto il profilo sanitario[16].
La tutela della riservatezza, al pari di ogni diritto fondamentale, non presenta carattere assoluto, ma è suscettibile di bilanciamento con altri valori di pari rango costituzionale, quali il diritto all’informazione, la libertà di stampa, il principio democratico di trasparenza e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, nell’ambito della detenzione amministrativa — contesto nel quale i meccanismi di controllo esterno risultano strutturalmente attenuati e i soggetti trattenuti non hanno né la libertà né le risorse per far valere autonomamente i propri diritti — tale bilanciamento non può che orientarsi in favore di esigenze rafforzate di trasparenza e scrutinio pubblico.
8. Conclusioni: il FOIA come strumento fragile ma necessario
Le decisioni in commento rappresentano un avanzamento significativo nella costruzione di un sistema di trasparenza effettiva sui centri di detenzione amministrativa. Esse affermano principi chiari e operativi: il pregiudizio che giustifica il diniego di accesso deve essere concreto e dimostrato, non astratto e ipotetico; il riassunto amministrativo discrezionale non equivale all'accesso al documento; l'oscuramento selettivo è una soluzione doverosa e non una concessione facoltativa; l'obbligo di ostensione si estende ai documenti detenuti, non solo a quelli formati dall'amministrazione.
Questi principi non risolvono, tuttavia, i problemi strutturali che affliggono il sistema di controllo sulla detenzione amministrativa. L'accesso fisico ai centri albanesi rimane ostacolato; la giurisprudenza che si è formata sui centri italiani dovrà confrontarsi con la particolarità del contesto extraterritoriale; l'effettività delle decisioni di accesso dipende dalla volontà dell'amministrazione di darvi attuazione in modo completo e fedele.
Rimane aperta, infine, la questione di sistema che queste vicende rendono manifesta: un modello di gestione della migrazione fondato sulla detenzione amministrativa extraterritoriale e sull'opacità informativa è un modello che non supera il test minimo di compatibilità con uno Stato di diritto che si riconosce nell'universalismo dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Il controllo democratico sulle strutture detentive non è una concessione dell'esecutivo né un diritto da conquistare caso per caso davanti ai tribunali amministrativi: è una condizione strutturale senza la quale la garanzia della libertà personale rimane un enunciato privo di contenuto effettivo.
[1] Sulla struttura costituzionale della detenzione amministrativa degli stranieri e sui suoi limiti, v. Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del trattenimento disposto in via amministrativa senza intervento giurisdizionale, ribadendo il carattere assoluto della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale. Sulla tensione tra sovranità statale in materia migratoria e garanzie fondamentali della persona, v. più recentemente Corte cost., 22 luglio 2022, n. 186 e Corte Cost. 96 del 2025.
[2] Sul nesso strutturale tra esternalizzazione e riduzione del controllo, v. già Costello C., The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law, Oxford University Press, 2016, 235 ss.; nella dottrina italiana, Bettini R., Immigrazione e trattenimento: il diritto alla rotta, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2, 2024.
[3] Cfr. Corte cost., 8 luglio 2010, n. 249, ove si afferma che «il principio di eguaglianza vale, ovviamente, anche per lo straniero quando trattasi di rispettare i diritti fondamentali della persona»; confermato da Corte cost., 5 luglio 2018, n. 132. Sull'applicazione extraterritoriale della giurisdizione italiana per effetto del Protocollo Albania, v. le ordinanze della Sezione Specializzata del Tribunale di Roma del 18 ottobre 2024.
[4] La Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022 (Criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri) disciplina in modo dettagliato le modalità di gestione dei centri e gli obblighi documentali degli enti gestori. L'art. 7, comma 7, della medesima direttiva disciplina altresì i soggetti legittimati a richiedere l'accesso alle strutture, includendo giornalisti e foto-cineoperatori, avvocati, ministri di culto e altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.
[5] Garante per la protezione dei dati personali, provv. n. 311 del 18 luglio 2023 e provv. n. 9967883 del 27 novembre 2023, entrambi in materia di trattamento di dati pseudonimi e rischio di re-identificazione in contesti di divulgazione di dati sanitari.
[6] Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10, in Foro it., 2020, III, 286, con nota di Travi. La decisione ha chiarito che il bilanciamento tra accesso civico generalizzato e tutela degli interessi contrapposti è diverso da quello che presiede all'accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990: mentre quest'ultimo è più in profondità ma meno esteso, il FOIA è più esteso ma meno in profondità, con la conseguenza che i limiti devono essere interpretati restrittivamente e applicati solo in presenza di un pregiudizio concreto e verificabile.
[7] ANAC, Linee guida n. 1309 del 28 dicembre 2016, in G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017. Sul valore orientativo di tali linee guida e sulla loro integrazione con la disciplina primaria, v. Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5861.
[8] Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2022, n. 1522 (Fondazione Openpolis c. Ministero dell'Interno), ove il Collegio ha riconosciuto il diritto di accesso civico generalizzato ai documenti relativi alle ispezioni sui centri di accoglienza per richiedenti asilo, con esclusione dei soli atti riferiti ad attività ispettive ancora in corso, ordinando all'amministrazione di procedere alla eventuale omissazione di dati sensibili.
[9] TAR Sicilia, sez. IV, 11 marzo 2025, n. 539/2025, che ha accolto il ricorso avverso il diniego parziale di accesso civico ai documenti contrattuali relativi alla gestione di un centro di permanenza per il rimpatrio in Sicilia, censurando l'amministrazione per aver omesso qualsiasi bilanciamento degli interessi e per essersi limitata a recepire acriticamente l'opposizione dell'ente gestore controinteressato.
[10] Sempre in tema di accesso ai luoghi della detenzione amministrativa (anche nella forma dei cd. “luoghi idonei” e dei transiti aeroportuali, si vedano: TAR Lazio sez. Roma, sez. I ter, n. 4669/2026, che ha accolto il ricorso di ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e ha ribadito la piena legittimazione statutaria della stessa ad accedere ai luoghi di privazione della libertà, ribadendo che che l'accesso ai luoghi di trattenimento può essere differito – e mai impedito - soltanto qualora esistano rischi concreti e specificamente motivati per l'ordine e la sicurezza pubblica, che comunque «non possono sussistere a tempo indefinito». Nello stesso solco anche il TAR Lombardia - sez. Brescia, n. 1085/2025 che richiama la decisione dello stesso Tribunale n. 2322/2022, in riferimento ai cd. “luoghi idonei” in cui vengono trattenute le persone straniere. Si veda infine la sentenza del TAR Lazio - sede di Roma, Sez. I ter, n. 3392/2023, con cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto di ASGI di accedere alle zone di transito aeroportuali degli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa.
[11] V. art. 16, par. 4, Dir. 2008/115/CE (Direttiva Rimpatri); art. 7, commi 2 e 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; art. 7, comma 7, Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022. Il quadro normativo sull'accesso fisico ai centri di accoglienza e di detenzione amministrativa è analizzato, anche con riferimento alla prassi applicativa, in Fachile S., Accesso ai luoghi di detenzione amministrativa e libertà di informazione, istanza presentata alla Prefettura di Gorizia per conto del regista Andrea Segre, dicembre 2024.
[12] TAR Lazio, Roma, 4518/2012, ove si richiama la formula della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui i giornalisti sono i "watchdogs" della democrazia e delle istituzioni, formula ribadita più volte dalla stessa CEDU a partire da Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia [GC], n. 21980/93, CEDU 1999-III.
[13] Per una documentazione delle difficoltà di accesso fisico al centro di Gjadër, v. i rapporti pubblicati dalla rivista Altreconomia nel corso del 2025; v. anche le segnalazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nelle relazioni al Parlamento del 2024 e del 2025.
[14] Il punto è acutamente colto da Ferrajoli L., Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Laterza, 2001, 5 ss., laddove si sottolinea che i diritti fondamentali sono tali proprio in quanto non dipendono dalla volontà dei titolari del potere né dalla disponibilità di chi li detiene a riconoscerli: essi valgono anche – e soprattutto – contro le istituzioni che pretendono di negarli in nome di un interesse superiore.
[15] Corte Costituzionale, sentenza n. 96/2025, pubblicata in G. U. 09/07/2025 n. 28.
[16] Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 7839/2025, pubblicata il 07.10.2025.