Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze maggio 2026

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di maggio 2026

Le decisioni di maggio della Corte Edu, qui selezionate, riguardano il diritto a un ricorso effettivo nell'esame di una domanda di protezione internazionale da parte di un cittadino siriano, nel contesto del suo potenziale rientro dalla Grecia in Türkiye ai sensi della Dichiarazione UE-Turchia; la confisca per equivalente in ipotesi di concorso di persone nel reato; il diritto di alcuni giudici a una procedura equa e non arbitraria nell’esame delle loro candidature a posti giudiziari vacanti.

In Petrignani e Altri c. Italia, la Corte di Strasburgo si pronuncia sul principio di solidarietà passiva tra concorrenti nel reato nella confisca per equivalente: da un lato, esclude che l’ordine di confiscare beni eccedenti la quota di profitto del singolo concorrente integri una “pena per fatto altrui”; dall’altro, ritiene non prevedibile la base legale circa l’operatività di siffatto principio, in considerazione dei dubbi giurisprudenziali durati quasi un ventennio e dell’assenza di limiti massimi analoghi alla cornice edittale delle pene in senso stretto; infine, evidenzia la mancanza di proporzionalità del principio, qualora applicato senza il preliminare tentativo di accertare la quota incamerata dal singolo concorrente. La condanna sovranazionale è preceduta e in parte fondata sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 13873/24-25, le quali hanno abbandonato sia la configurazione in termini punitivi della confisca per equivalente, sia il principio di solidarietà passiva nell’ordine di confisca di valore, optando per quello di ripartizione in parti uguali dell’importo di profitto confiscabile ai concorrenti nel reato, e solo a fronte dell’impossibilità di individuare la quota prodotta e/o incamerata dal singolo imputato.

Si evidenziano, tuttavia, alcuni aspetti potenzialmente controversi. Quanto alla mancanza di prevedibilità della base legale, la medesima viene affermata nonostante la soluzione applicata ai ricorrenti corrispondesse all’orientamento maggioritario, addebitando allo Stato, ex art. 7 della Convenzione, l’esistenza di sporadiche pronunce di segno contrario, e nonostante il “limite” quantitativo della confisca risieda nel profitto in concreto realizzato. Quanto alla mancanza di proporzionalità, mentre nel revirement domestico questa discende dal riconoscimento della funzione prevalentemente ripristinatoria della confisca per equivalente, nella sentenza Edu sussiste tenuto conto della funzione punitiva, benché l’irrogazione di una “pena” per definizione implica un sacrificio, economico o personale, “eccedente” la situazione preesistente alla commissione del reato. 

In Sobczyńska e Altri c. Polonia la Corte condanna lo Stato per la mancanza di motivazione del rifiuto del Presidente della Repubblica di nominare alcuni giudici che avevano terminato il tirocinio a posti vacanti da giudice e, soprattutto, per la sottrazione del provvedimento in questione a qualsiasi sindacato giurisdizionale, ravvisando la violazione del diritto dei ricorrenti a una procedura equa e non arbitraria nell’esame delle loro candidature, con conseguente lesione dell’essenza stessa del loro diritto di accesso a un tribunale. La pronuncia è interessante anche nella parte in cui esamina la riconducibilità della questione nell’ambito di operatività dell’art. 6 § 1 della Convenzione (profilo civile), applicando il test di Eskelinen (Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia, GC, n. 63235/00, 2007).

In J.B. c. Grecia la Corte si pronuncia sulla compatibilità con l'art. 13, in combinato con l'art. 3 della Convenzione, dell'esame condotto dalle autorità elleniche sulla domanda di protezione internazionale di un cittadino siriano, nel contesto del suo possibile rientro in Turchia ai sensi della Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. La Corte esclude la violazione, ritenendo che l'esame — condotto su più livelli (Servizio Asilo, Comitato d'Appello, autorità giudiziarie) — sia stato approfondito e individualizzato, e che le autorità greche non si siano fondate isolatamente sulle rassicurazioni diplomatiche turche, ma le abbiano vagliate nel quadro più ampio dell'accordo, corroborandole con dati statistici, rapporti e lettere dell'UNHCR e dell'ECRE. Sul piano dei principi, la pronuncia è di rilievo perché ammette che, quando il rimpatrio di richiedenti protezione sia disciplinato non da rassicurazioni diplomatiche ad hoc ma da un quadro strutturato di cooperazione tra due Stati parte della Convenzione, corredato da condizioni chiare e verificabili, il principio di specificità delle rassicurazioni non si applica meccanicamente, e rassicurazioni di carattere generale, se sorrette da un meccanismo istituzionale di monitoraggio effettivo, possono risultare sufficienti a scongiurare il rischio di trattamenti contrari all'art. 3. La Corte accerta invece la violazione dell'art. 3 quanto alle condizioni di detenzione patite dal ricorrente, per quasi due mesi, presso la stazione di polizia di Mitilene, struttura priva delle dotazioni necessarie per la detenzione prolungata.

 

Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 28 maggio 2026, n. 26187/14 e altri, Petrignani e Altri c. Italia

Oggetto: art. 7 della Convenzione (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) – confisca per equivalente dei proventi dei reati commessi in concorso di persone, secondo il principio della responsabilità solidale passiva – la regola della responsabilità solidale, implicante la possibilità di ordinare, nei confronti del singolo concorrente, la confisca della totalità dei proventi ottenuti in concorso con altri soggetti, non equivale a una pena per fatto altrui – mancanza di una base legale chiara circa l’operatività del principio in parola, anche in considerazione dei contrasti di giurisprudenza. 

Art. 1 Prot. 1 (godimento pacifico dei beni) –  il principio di solidarietà passiva eccede lo scopo punitivo perseguito tramite la confisca per equivalente – assenza del preliminare tentativo di accertare la quota di profitto del singolo ricorrente – base legale imprecisa e non prevedibile.

Il primo ricorrente veniva accusato di concorso ex art. 110 c.p. in reati fiscali e partecipazione ad associazione per delinquere. Nella sentenza patteggiata di condanna, l’autorità giudiziaria ordinava la confisca per equivalente del ricavato dei reati ai sensi degli artt. 1, co. 143, l. n. 244/2007 e 322-ter c.p., secondo i principi accolti dalla giurisprudenza pertinente, allora maggioritaria, ossia la natura punitiva della confisca per equivalente e l’applicabilità del principio di solidarietà passiva tra concorrenti nel reato; in base al secondo principio, il condannato poteva subire l’ordine di confisca del profitto complessivo del reato, con possibilità di regresso per le quote di profitto introitate dai concorrenti.

Il secondo ricorrente veniva accusato di concorso in frode e falso e condannato con sentenza patteggiata contenente l’ordine di confisca secondo il principio di solidarietà passiva.

Il terzo ricorrente veniva accusato di concorso in reati fiscali e riciclaggio; anch’egli, nella sentenza di condanna, subiva la confisca per equivalente secondo solidarietà passiva.  

Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, i ricorrenti lamentavano l’applicazione del principio di solidarietà passiva nell’ordine di confisca, in forza sia dell’art. 7 della Convenzione, rilevando che la base legale e la giurisprudenza interna non fossero pacifiche e che l’estensione dell’ordine di confisca alle quote di profitto eventualmente incamerate dai concorrenti integrasse una “pena per fatto altrui”, sia dell’art. 1 Prot. 1, per mancanza di proporzionalità rispetto allo scopo punitivo.

Prima della decisione, le parti hanno depositato la sentenza delle Sezioni Unite n. 13873/24-25, con cui è stata abbandonata sia la configurazione punitiva della confisca per equivalente, in favore di quella prevalentemente ripristinatoria, sia la solidarietà passiva tra concorrenti nel reato, in favore del principio di ripartizione in parti uguali, ove le singole quote di profitto non possano essere accertate; la soluzione del Supremo consesso viene prospettata come la maggiormente compatibile col principio di proporzionalità.

In ordine all’art. 7 della Convenzione, la cui applicabilità discende dalla previgente giurisprudenza domestica sulla natura punitiva della confisca per equivalente, la Corte di Strasburgo ricorda, innanzitutto, l’importanza dell’interpretazione giurisprudenziale ai fini del vaglio della qualità e della prevedibilità della base legale (§§ 76 s.): benché la formulazione di dubbi sia inevitabile, anche in considerazione del mutare delle circostanze, l’evoluzione del diritto vivente deve risultare coerente con l’essenza del reato e ragionevolmente prevedibile, a pena di arbitrarietà della condanna; ciò discende dalla necessaria correlazione “causale” tra grado di prevedibilità della norma e responsabilità personale del reo. Il principio di legalità penale determina, inoltre, il divieto di punire una persona quando il reato è stato commesso da un’altra.

Nel caso di specie, la Corte esclude che i primi due ricorrenti abbiano subito una pena per fatto altrui: la responsabilità penale dei ricorrenti risulta correttamente dimostrata; la solidarietà passiva si fondava sull’esigenza di punire i ricorrenti per il concorso nel reato, sicché esisteva un chiaro nesso tra la loro condotta e la confisca dell’intero ricavato.

Tuttavia, la Corte accoglie la doglianza relativa alla mancanza di prevedibilità della base legale ex art. 7, sollevata dal terzo ricorrente: né l’art. 110 c.p. né l’art. 322-ter c.p. stabiliscono il principio di solidarietà passiva in caso di confisca per equivalente; l’invocato art. 2055 c.c. riguarda la diversa ipotesi del risarcimento dei danni derivanti da illecito civile; la giurisprudenza interna ha riconosciuto siffatto principio con la sentenza n. 26654/2008, senza però del tutto risolvere i motivi di contrasto, durati sino alle Sezioni Unite n. 13783/24 (dep. 2025); la sentenza del 2008 precisava la necessità di accertare le quote di profitto introitate dai singoli ricorrenti e, solo dopo il fallimento di siffatto tentativo, avallava la solidarietà passiva; nel caso di specie, i giudici nazionali non hanno tentato di accertare le quote individuali; nonostante l’orientamento maggioritario della giurisprudenza sostenesse la solidarietà passiva, come dimostrato dal Governo, i dubbi sulla correttezza di tale impostazione sono durati circa venti anni; in via subordinata, mentre rispetto alle pene detentive la legge stabilisce dei limiti massimi, questi non sono contemplati con riguardo alla confisca.

In ordine all’art. 1 Prot. 1, premesso che il difetto di prevedibilità della base legale rileva anche nell’ambito della tutela della proprietà, la Corte Edu riscontra altresì la violazione della proporzionalità dell’ingerenza.

All’epoca dei fatti, la confisca per equivalente aveva uno scopo legittimo, ossia punire i colpevoli mediante un sacrificio economico corrispondente ai proventi del reato.

In generale, l’obbligo finanziario derivante dal pagamento di una “pena” può comportare un’ingerenza sproporzionata se impone un onere eccessivo alla persona interessata o ha un effetto negativo fondamentale sulla sua situazione finanziaria; per essere proporzionata, l’ingerenza deve corrispondere alla gravità dell’infrazione e la sanzione alla gravità del reato.

Nel caso di specie, la confisca per importi superiori alle quote dei proventi spettanti ai singoli ricorrenti non sembra correlata al ruolo da loro ricoperto nella commissione dei reati, né alla gravità della loro condotta; i giudici domestici non hanno esaminato se il contributo specifico giustificasse la corresponsabilità, applicando quest’ultima automaticamente; i ricorrenti sono stati posti in una situazione finanziaria peggiore rispetto a quella in cui si trovavano prima della commissione dei reati e i beni confiscati non avevano alcun collegamento con la commissione dei reati; anche se, come prospettato dal Governo, è ragionevole non pretendere dai tribunali l’obbligo di accertare l’esistenza e il contenuto dell’accordo criminoso sulla ripartizione dei proventi, un tentativo preliminare di determinazione delle quote sarebbe stato ragionevole (a prescindere dalla successiva possibilità di agire in regresso).

 

Sentenza della Corte Edu (Terza Sezione), 26 maggio 2026, n. 54796/16, J.B. c. Grecia

Oggetto: Art. 13 + Art. 3 (diritto a un ricorso effettivo) – Espulsione – Ricorso effettivo – Esame conforme a Convenzione di domanda di asilo di cittadino siriano nel contesto di potenziale rientro da Grecia in Turchia ai sensi di Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 – Cancellazione dal ruolo di censura sostanziale ex art. 3, per concessione di status di rifugiato in Francia, non priva ricorrente di qualità di vittima ex art. 13 – Doglianza difendibile ex art. 3 fa sorgere obblighi statali ex art. 13 – Rimpatrio disciplinato da quadro strutturato di cooperazione tra Stati membri della Convenzione (anziché da impegni diplomatici ad hoc), con condizioni chiare e verificabili — valutazione del rischio deve tener conto di tale contesto – Principio di specificità delle rassicurazioni diplomatiche non applicabile meccanicamente ove Stato di destinazione partecipi a meccanismo consolidato per trattamento di rimpatriati – Rassicurazioni generali, inserite in tale accordo e attuate tramite cooperazione istituzionale continuativa, sufficienti a fugare rischio ex art. 3 se offrono garanzia di protezione affidabile – Rassicurazioni nel caso di specie, valutate nel quadro della Dichiarazione UE-Turchia e con materiale oggettivo, costituiscono insieme coerente e reciprocamente rafforzativo di garanzie – Esame approfondito e pluri-livello, valutazione individualizzata – Opportunità di confutare presunzione di Paese terzo sicuro – Garanzie effettive contro rimpatrio arbitrario e refoulement a catena – Art. 3 (sostanziale) – Trattamento degradante – Detenzione in attesa di espulsione per un mese e diciannove giorni in stazione di polizia priva di dotazioni per detenzione prolungata

Il caso riguarda ricorrente, cittadino siriano residente in Francia che aveva lasciato la Siria nell'aprile 2015 a causa del pericolo rappresentato per lui dallo Stato islamico, in ragione della sua origine armena e della fede cristiana, oltre che per la situazione bellica. Transitato attraverso il Libano, aveva soggiornato per circa un anno in Turchia, godendo dello status di protezione temporanea. Entrato irregolarmente a Lesbo, veniva arrestato dalle autorità dell'Autorità portuale centrale di Mitilene. Il ricorrente in quell’occasione manifestava la volontà di richiedere asilo in Grecia. In sede di colloquio, riferiva di essere stato costretto a occultare la propria origine armena e la fede cristiana durante la permanenza in Turchia, e di aver lasciato tale Paese poiché, in ragione del conflitto tra Armenia e Azerbaigian e del sostegno turco a quest'ultimo, non vi si sentiva sicuro.

L'Ufficio regionale per l'asilo di Lesbo dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo la Turchia "primo Paese d'asilo" ovvero "Paese terzo sicuro" per il ricorrente, anche alla luce della Dichiarazione UE-Turchia. L'impugnazione e i successivi ricorsi giurisdizionali proposti dal ricorrente venivano respinti. Il Direttore della Direzione di polizia di Lesbo disponeva l'espulsione verso la Turchia e il trattenimento in vista della riammissione; a seguito di un procedimento giurisdizionale promosso dal ricorrente, veniva adottato un nuovo provvedimento di espulsione, privo però dell'ordine di detenzione; anche l'impugnazione di quest'ultimo provvedimento risultava infruttuosa. Per circa cinquanta giorni il ricorrente veniva trattenuto, dopo il trasferimento dal campo di Moria, presso la stazione di polizia di Mitilene.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente lamentava, ai sensi dell'art. 13 in combinato con l'art. 3 della Convenzione, le carenze nell'esame della domanda di asilo e nel procedimento di allontanamento; ai sensi del solo art. 3, il rischio — incluso quello di refoulement a catena verso la Siria — che avrebbe corso in caso di rientro in Turchia, nonché le condizioni della detenzione subita a Mitilene. 

In via preliminare, quanto all'art. 3 sotto il profilo dell'allontanamento, rilevato che nelle more il ricorrente si era trasferito in Francia, ove aveva ottenuto lo status di rifugiato, la Corte riteneva che non fosse più giustificato proseguire l'esame di tale censura e disponeva, all'unanimità, la cancellazione della causa dal ruolo in parte qua (art. 37 § 1 lett. c). 

Rispetto all'art. 13 in combinato con l'art. 3, la Corte osservava, anzitutto, che la perdita della qualità di vittima rispetto alla doglianza sostanziale ex art. 3 non priva necessariamente il ricorrente della qualità di vittima ai fini dell'art. 13, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia di espulsione: i fatti costitutivi dell'asserita violazione dell'art. 13 si erano infatti già consumati nel momento in cui il rischio di allontanamento era venuto meno, e la decisione delle autorità francesi non poteva sanare né compensare l'eventuale carenza dei rimedi offerti dallo Stato greco. Le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di colloquio e dinanzi alle autorità giudiziarie, unitamente ai rapporti prodotti, integravano una doglianza difendibile ai sensi dell'art. 3, tale da far sorgere l'obbligo dello Stato di garantire un rimedio effettivo ex art. 13.

Nel merito, la Corte precisava di non dover prendere posizione sullo status giuridico della Dichiarazione UE-Turchia in quanto tale, dovendo piuttosto verificare se le autorità greche avessero tenuto adeguatamente conto delle informazioni generali disponibili sulla Turchia, se al ricorrente fosse stata offerta un'effettiva possibilità di esporre la propria situazione personale e se fosse stata considerata l'allegazione relativa all'inadeguatezza delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Turchia. Sul punto, rilevava che la domanda era stata oggetto di un esame pluri-livello (Servizio Asilo, Comitato d'Appello, autorità giudiziarie); che il verbale del colloquio dimostrava l'effettiva opportunità concessa al ricorrente di esporre la propria vicenda; che il personale addetto era qualificato e assistito da interprete; che la formulazione standardizzata della decisione iniziale non implicava, di per sé, l'assenza di una valutazione individualizzata, atteso che le decisioni successive avevano tenuto conto delle circostanze personali e delle informazioni sul Paese d'origine; che le autorità avevano d'ufficio consultato un'ampia gamma di rapporti e statistiche; e che, in sede giurisdizionale, il ricorrente aveva beneficiato di assistenza legale e ricevuto risposta puntuale alle proprie argomentazioni, ivi compresi i rapporti da lui prodotti.

Quanto alle rassicurazioni fornite dalla Turchia, la Corte enunciava il principio secondo cui, laddove il rimpatrio dei richiedenti protezione sia disciplinato non da rassicurazioni diplomatiche ad hoc ma da un quadro strutturato di cooperazione tra due Stati parte della Convenzione, corredato da condizioni chiare e oggettivamente verificabili, la valutazione del rischio deve tenere conto di tale più ampio contesto: il principio della necessaria specificità delle rassicurazioni non può quindi applicarsi meccanicamente quando lo Stato di destinazione partecipi a un meccanismo istituzionale consolidato e concordato per il trattamento dei soggetti rimpatriati. In tali ipotesi, rassicurazioni di carattere generale, se inserite nell'accordo e sorrette da una cooperazione istituzionale continuativa, possono risultare sufficienti a fugare un rischio reale di trattamenti contrari all'art. 3, purché risulti che le garanzie concordate operino effettivamente nella prassi e non siano vanificate da carenze sistemiche — restando comunque fermo l'obbligo di verificarne la concreta applicazione pratica.

Nel caso di specie, le autorità elleniche non si erano fondate isolatamente sulle rassicurazioni turche, ma le avevano valutate nel quadro della Dichiarazione UE-Turchia e unitamente a ulteriore materiale oggettivo — dati statistici, rapporti, lettere dell'UNHCR e dell'ECRE — riguardante sia il rischio di refoulement sia il trattamento riservato ai siriani in Turchia. La Corte richiamava, in particolare, tre documenti: la lettera del 12 aprile 2016 dell'Ambasciatore della Delegazione permanente della Turchia presso l'UE, che confermava la concessione della protezione temporanea a tutti i cittadini siriani rimpatriati in base alla Dichiarazione; la lettera del 5 maggio 2016 del Direttore generale della Direzione generale Migrazione e affari interni della Commissione europea, che attestava l'adozione da parte turca delle modifiche regolamentari richieste e l'impegno a consentire il monitoraggio da parte di UE e UNHCR, compreso l'accesso ai centri di rimpatrio; e la lettera del 4 maggio 2016 dell'UNHCR alle autorità greche, che confermava l'idoneità dei siriani rimpatriati dalle isole greche a beneficiare della protezione temporanea a prescindere dalla previa registrazione. Tali elementi, considerati nel loro insieme e unitamente al restante materiale esaminato dalle autorità interne, costituivano un complesso coerente e reciprocamente rafforzativo di garanzie, su cui le autorità potevano ragionevolmente fare affidamento — situazione che la Corte distingueva da quella oggetto della causa H.T. c. Germania e Grecia (n. 13337/19, 15 ottobre 2024), in cui l'intesa amministrativa applicata non prevedeva alcuna garanzia di accesso a una procedura di asilo effettiva.

Alla luce della complessiva approfondita istruttoria, della pluralità delle fonti consultate, delle risposte motivate fornite alle allegazioni del ricorrente e del coerente sistema di rassicurazioni e monitoraggio proprio della Dichiarazione UE-Turchia, la Corte concludeva che l'esame della domanda di asilo avesse soddisfatto gli standard convenzionali, e che il ricorrente avesse beneficiato di rimedi effettivi, tanto in teoria quanto nella prassi, idonei a tutelarlo da un rimpatrio arbitrario e da un rischio di refoulement a catena. Non vi era pertanto violazione dell'art. 13 in combinato con l'art. 3 della Convenzione (all'unanimità), restando assorbito l'esame delle censure relative al procedimento di allontanamento.

Quanto all'art. 3 sotto il profilo delle condizioni di detenzione, richiamata la propria consolidata giurisprudenza sulle condizioni di detenzione nelle stazioni di polizia greche adibite al trattenimento di persone in attesa di espulsione, già più volte ritenute contrarie all'art. 3, la Corte rilevava che il ricorrente era stato trattenuto per un mese e diciannove giorni presso la stazione di polizia di Mitilene, struttura priva delle dotazioni necessarie per periodi di detenzione prolungati. Sussisteva pertanto, all'unanimità, la violazione dell'art. 3 della Convenzione.

 

Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 21 maggio 2026, n. 62765/14 e altri, Sobczyńska e Altri c. Polonia

Oggetto: art. 6 § 1 della Convenzione (profilo civile) – accesso a un tribunale – applicabilità dell’art. 6 § 1 – esistenza di una controversia reale e seria relativa a un diritto, giuridicamente difendibile secondo il diritto interno, a una procedura equa nell’esame di una candidatura a un posto giudiziario, comprensiva del diritto a essere protetti da un rigetto arbitrario – mancato soddisfacimento della seconda condizione del test di Eskelinen – negazione ai ricorrenti, che soddisfacevano i requisiti legali di ammissibilità, di qualsiasi controllo giurisdizionale sul provvedimento di rifiuto non rispondente all’interesse di uno Stato fondato sul principio dello Stato di diritto – violazione – assenza di controllo giurisdizionale sul rifiuto del Presidente della Repubblica di nominare giudici junior ai posti vacanti di giudice del tribunale distrettuale, nonostante il positivo esito della procedura di selezione svolta dal Consiglio nazionale della magistratura (NCJ) – decisione priva di motivazione, non soggetta ad alcuna forma di riesame e caratterizzata, prima facie, da apparenza di arbitrarietà – compromissione dell’essenza del diritto dei ricorrenti di accesso a un tribunale.

Nel 2006, dopo aver prestato servizio presso vari tribunali distrettuali come magistrati tirocinanti, i ricorrenti presentavano domanda per i posti vacanti di giudice presso i tribunali distrettuali di Słubice, Jelenia Góra e Gliwice. Le richieste, approvate dalle assemblee generali dei tribunali interessati e dal Consiglio nazionale della magistratura, venivano trasmesse da quest’ultimo organo al Presidente della Repubblica con le relative proposte di nomina. 

Dopo un prolungato periodo di inerzia, nel gennaio 2008 il Presidente della Repubblica adottava un provvedimento di diniego, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. 

I ricorrenti impugnavano quindi il provvedimento, privo di motivazione, dinanzi al giudice amministrativo, che rispingeva i ricorsi per asserita carenza di giurisdizione e, successivamente, si rivolgevano al Tribunale costituzionale sostenendo l’illegittimità costituzionale della norma che consentiva al Presidente della Repubblica di rifiutare la nomina a giudice senza motivazione e senza controllo giurisdizionale.

Anche tale istanza veniva rigettata e i ricorrenti adivano, infine, la Corte europea dei diritti dell’uomo lamentando la violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione.

I giudici di Strasburgo applicano, in prima battuta, i principi generali elaborati relativamente all’operatività della prima disposizione nel contesto delle controversie concernenti la nomina, la carriera e la rimozione dei giudici (Baka c. Ungheria, GC, ric. n. 20261/12, 23 giugno 2016). Occorre,  segnatamente, che (i) la controversia riguardi un “diritto” del quale si possa affermare, almeno con ragioni sostenibili, che sia riconosciuto nel diritto interno; (ii) la controversia sia reale e seria; (iii) infine, l’esito del procedimento sia direttamente determinante per il diritto “di carattere civile” in questione.

In proposito, la Corte giunge a una conclusione positiva in ordine all’applicabilità dell’articolo 6 § 1 Cedu sotto il suo profilo civile osservando che:

(i) i ricorrenti invocavano il diritto a un accesso paritario ai pubblici impieghi e, in particolare, a una procedura di selezione equa e non arbitraria. Dall’art. 60 della Costituzione polacca, come interpretato dalla Corte costituzionale, era effettivamente possibile ricavare che il diritto costituzionale polacco garantisce il principio generale di pari accesso alle funzioni pubbliche, incluse quelle giudiziarie, e richiede che le relative decisioni siano adottate mediante procedure trasparenti e idonee a proteggere i candidati da rifiuti arbitrari.

In linea con la propria giurisprudenza  (Misiūnas c. Lituania, n. 38687/22, 7 ottobre 2025), la Corte aggiunge, inoltre, che, quando i candidati soddisfano i requisiti legali previsti dall’ordinamento nell’ambito di una procedura strutturata per l’accesso alla magistratura, si genera un’aspettativa giuridicamente rilevante a un esame equo e non arbitrario della candidatura a ricoprire un determinato posto in tale ambito. Poiché i ricorrenti avevano superato tutte le fasi previste dalla legge ed erano stati positivamente valutati dal Consiglio nazionale della magistratura, gli stessi potevano vantare, quindi, in termini giuridicamente plausibili, il diritto a che la loro candidatura fosse esaminata secondo una procedura rispettosa dei principi di legalità, trasparenza e non arbitrarietà.

(ii) la controversia era «genuina» e «seria», in quanto verteva sul diritto di accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza, con specifico riguardo alla correttezza della procedura di selezione e di nomina in ambito giudiziario.

(iii) ai fini della qualificazione del diritto in questione come “civile” ai sensi dell’art. 6 § 1, occorre infine applicare il test di Eskelinen (Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia, GC, n. 63235/00, 2007). In tale prospettiva, lo Stato non può invocare la qualità di dipendente pubblico del ricorrente per escludere la tutela accordata dall’articolo 6, salvo che ricorrano due condizioni cumulative: in primo luogo, il diritto interno deve avere espressamente escluso l’accesso a un giudice per il posto o la categoria di personale in questione; in secondo luogo, tale esclusione deve essere giustificata da “motivi oggettivi connessi all’interesse dello Stato”.

Nel caso di specie, pur senza pronunciarsi definitivamente sulla prima condizione, la Corte ritiene che la seconda non sia soddisfatta. Essa osserva, infatti, che la sottrazione del rifiuto presidenziale di nomina a qualsiasi controllo giurisdizionale, unitamente alla mancanza di motivazione del provvedimento stesso, non è compatibile con il principio dello Stato di diritto. Un sindacato sulla legalità e sull’assenza di arbitrarietà non compromette, infatti, l’equilibrio tra i poteri, ma costituisce al contrario una garanzia dell’indipendenza della magistratura che, diversamente da quanto sostenuto dal Governo, si applica anche ai ricorrenti i quali, pur qualificati come magistrati per c.d. “junior”, erano già membri dell’ordine giudiziario ed esercitavano funzioni giurisdizionali.

Quanto al merito della violazione dedotta ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione, nel solco delle conclusioni raggiunte in sede di applicazione del test di Eskelinen, la Corte Edu ribadisce in primis che il diritto di accesso a un tribunale, quale componente essenziale del diritto a un equo processo, pur non essendo assoluto, non può essere limitato in modo tale da comprometterne l’essenza e ogni restrizione deve perseguire uno scopo legittimo ed essere proporzionata.

Occorre, quindi, verificare se la mancanza di accesso ai tribunali nazionali, al fine di ottenere l’esame della controversia reale e seria relativa al diritto, quantomeno sostenibile, dei ricorrenti a una procedura equa, immune da rifiuti arbitrari, nell’esame della candidatura a un posto giudiziario, fosse giustificata alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte.

In proposito, la Corte sottolinea nuovamente che i ricorrenti erano stati ammessi alla procedura di selezione, avevano superato tutte le verifiche previste e la loro candidatura era stata approvata dal Consiglio nazionale della magistratura, che ne aveva proposto la nomina al Presidente della Repubblica. In tale contesto, essi potevano nutrire  una legittima aspettativa che le loro candidature fossero esaminate secondo criteri trasparenti, oggettivi e non arbitrari, come richiesto dagli standard internazionali in materia di nomina dei giudici.

La Corte osserva, quindi, che la mancanza di motivazione del rifiuto presidenziale e la sua sottrazione a qualsiasi sindacato giurisdizionale rendevano plausibile il sospetto di arbitrarietà, soprattutto in un settore – quello della carriera giudiziaria – in cui gli standard internazionali richiedono garanzie procedurali particolarmente rigorose e che eventuali limitazioni al controllo giurisdizionale avrebbero potuto essere giustificate solo da motivi particolarmente gravi che, tuttavia, il Governo non è stato in grado di fornire.

Ne consegue che i ricorrenti avevano diritto a una procedura equa e non arbitraria nell’esame delle loro candidature, e che la mancanza di motivazione e di qualsiasi forma di controllo ha inciso sull’essenza stessa del loro diritto di accesso a un tribunale. La Corte conclude quindi che vi è stata una violazione dell’art. 6 § 1 Cedu.

Quanto all’art. 13 della Convenzione, la Corte ritiene che la doglianza coincida sostanzialmente con quella già esaminata sotto l’art. 6 § 1 e, poiché le garanzie di quest’ultimo sono più ampie, non è necessario procedere a un esame separato.

[**]

Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata
 
Alessandro Dinisi, avvocato, PhD Diritto Privato Università di Pisa
 
Giulia Battaglia, dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa

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Protezione speciale, divieto di respingimento e obblighi costituzionali: l’art. 5, comma 6 TUI quale clausola di chiusura e salvaguardia dei diritti della persona straniera

Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).

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