Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di settembre 2015

di Alice Pisapia , Pier Francesco Poli
* Prof. a contratto di Diritto UE Univ. Dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano</br> **Dottore di ricerca in Diritto e Procedura Penale e Avvocato del foro di Milano
I casi affrontati dalla Corte: percosse inferte da agenti di polizia (Belgio), perquisizioni corporali reiterate inflitte a un detenuto (Polonia), prescrizione del reato per inerzia della Pubblica Accusa (Grecia)

Il Belgio condannato a Strasburgo per violazione dell’art. 3 CEDU.

Sentenza della Corte EDU (Grande Camera) 28 settembre 2015, rich. nn. 23380/2009, Bouyid c. Belgio

Oggetto: Violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 CEDU – Percosse inferte da agenti di polizia – Mancanza di indagine effettiva – Illegittimità –Importance level 1

I due ricorrenti Sahid e Mohamed Bouyid, cittadini belgi, lamentano di avere ricevuto degli schiaffi in faccia da parte di alcuni agenti di polizia facenti parte del commissariato della zona in cui abitavano in due distinte occasioni. In particolare, il signor Sahid sostiene di essere stato condotto in caserma e schiaffeggiato a seguito di un controllo effettuato mentre stava passeggiando con un amico, mentre il signor Mohamed riferisce di essere stato picchiato qualche settimana più tardi mentre veniva sentito nella stessa stazione di polizia per una denuncia seguita ad un alterco avvenuto con alcuni individui. Il procedimento penale principiato dalla denuncia presentata dai due fratelli per tali fatti, nonostante la presenza di un certificato medico che, secondo i ricorrenti, avrebbe dimostrato le violenze subite, si era chiuso con un’assoluzione delle forze dell’ordine per assenza di prove. Lamentano la violazione sostanziale, per le lesioni patite da membri della Polizia Giudiziaria in servizio, e procedurale, per la mancanza di indagini effettive tese ad accertare la verità, dell’art. 3 CEDU.

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, ribaltando la sentenza della sezione semplice in cui non si era riconosciuta alcuna violazione in ragione del fatto che la sofferenza patita dai ricorrenti in conseguenza degli schiaffi non avrebbe raggiunto la soglia minima di gravità utile a qualificare gli atti come trattamenti inumani o degradanti, accoglie il ricorso evidenziando come, in casi come questo in cui dei soggetti lamentano di avere subito lesioni da parte di agenti in servizio, l’onere posto a carico dello Stato sia particolarmente pregnante. In particolare, rileva l’assoluta inadeguatezza delle indagini espletate, in quanto la Procura si era limitata a sentire i protagonisti della vicenda senza effettuare alcune indagini che erano, ad avviso dei giudici di Strasburgo, fondamentali, ossia: i) organizzare un confronto faccia a faccia tra gli agenti di polizia e i ricorrenti, ii) sentire il medico che aveva redatto il certificato medico e iii) sentire l’amico del signor Sahid che era presente al momento del fermo da parte della Polizia.

 

La reiterazione di alcune perquisizioni corporali e delle sanzioni inflitte ad un detenuto per il rifiuto di sottoporvisi integrano violazione dell’art. 8 CEDU.

Sentenza della Corte EDU (Quarta Sezione) 15 settembre 2015, rich. nn. 14322/2012, Milka c. Polonia

Oggetto: Violazione dell’art. 8 CEDU  – Reiterazione di perquisizioni corporali in assenza di presupposti specifici e sanzioni conseguenti al rifiuto di sottoporsi ad esse  –  Illegittimità – Importance level 3

Il ricorrente, cittadino polacco, lamenta che, nel corso di due anni di detenzione, gli era stato ordinato per cinque volte di sottoporsi a perquisizione corporale e, in conseguenza del suo rifiuto, era stato sottoposto a sanzioni disciplinari.

La Corte, cui inizialmente il ricorso era stato presentato principalmente per violazione dell’art. 3 CEDU, analizza le doglianze del ricorrente sotto l’angolo visuale dell’art. 8 CEDU in quanto, come già statuito dalla propria giurisprudenza, talune condotte che non presentano i requisiti di gravità tali da integrare una violazione dell’art. 3 ben possono integrare una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea.

I Giudici di Strasburgo accolgono il ricorso sulla base della circostanza che le perquisizioni non trovavano alcuna giustificazione in ragione delle caratteristiche del detenuto il quale non era soggetto pericoloso in quanto non aveva mai dato alle guardie carcerarie motivo di pensare che potesse introdurre oggetti vietati all’interno del penitenziario. La Corte osserva peraltro che, in conseguenza del terzo rifiuto di sottoporsi a perquisizione, il detenuto era stato posto in una cella di isolamento e, conseguentemente, la sanzione a lui attribuita era stata decisamente grave. Per tali ragioni la Corte ritiene che l’ingerenza nella vita privata del soggetto non fosse da ritenersi giustificata sulla base dei principi stabiliti dall’art. 8 CEDU.

 

L’inerzia dell’autorità giudiziaria che determina la caduta in prescrizione del reato costituisce violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU .

Sentenza della Corte EDU (Prima Sezione) 22 settembre 2015, rich. nn. 55081/2009, Rokas c. Grecia

Oggetto: Violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU  – Prescrizione del reato determinata dall’inerzia della Pubblica Accusa – Illegittimità – Importance level 3

Il ricorrente, cittadino greco, era stato denunciato dalla società L.A. per falso. Lo stesso, giunto a conoscenza delle accuse presentate nei suoi confronti, aveva presentato una denuncia nei confronti della società predetta per i reati di diffamazione e calunnia. Il Pubblico Ministero, in un primo tempo sospendeva il procedimento originato dalla denuncia presentata dal ricorrente in attesa della definizione del processo in cui era imputato e successivamente, dopo che questi era stato assolto dalle accuse presentate nei suoi confronti con sentenza passata in giudicata, ne dichiarava l’intervenuta prescrizione.

Il signor Rokas lamenta la violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU per lesione del proprio diritto ad avere un processo equo in tempi ragionevoli. I giudici di Strasburgo accolgono il ricorso osservando che il procedimento era stato fermo presso la Procura per oltre cinque anni senza che alcuna attività venisse espletata, circostanza che ne aveva determinato la prescrizione con conseguente lesione del diritto del ricorrente. 

02/11/2015
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Sentenze di maggio 2024

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di maggio 2024

13/09/2024
Sentenze di aprile 2024

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di aprile 2024

05/07/2024
Sentenze di marzo 2024

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di marzo 2024

21/06/2024
Sentenze di febbraio 2024

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di febbraio 2024

24/05/2024
Cronaca di una condanna annunciata: le sentenze CEDU Bigioni e Vainieri di condanna dell’Italia in tema di coefficienti delle pensioni del Fondo volo.

Diverse pronunce della CEDU censurano oggi l’Italia per l’applicazione retroattiva di una legge in materia di coefficienti delle pensioni del personale iscritto al Fondo volo. Le sentenze, che condannano l’Italia a pagare ai pensionati o ai loro eredi somme assai rilevanti (mediamente 50 mila euro ciascuno), chiudono così un contenzioso durato anni che aveva interessato in più occasioni anche le Sezioni Unite della Cassazione.

05/04/2024
Sentenze di gennaio 2024

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di gennaio 2024

29/03/2024
In tema di sanzione disciplinare al giudice che posta messaggi politici su Facebook. La CEDU condanna la Romania per violazione del diritto alla libertà di espressione

In un caso relativo alla sanzione disciplinare della riduzione della retribuzione inflitta ad un giudice che aveva pubblicato due messaggi sulla sua pagina Facebook, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 20 febbraio 2024, Danileţ c. Romania (ricorso n. 16915/21), ha ritenuto, a strettissima maggioranza (quattro voti contro tre), che vi sia stata una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

26/03/2024
Sentenze di dicembre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di dicembre 2023

15/03/2024
Sentenze di novembre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di novembre 2023

23/02/2024