Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di novembre 2017

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte Edu emesse a novembre 2017

La Corte Edu si pronuncia in materia di libertà religiosa e di libertà di associazione

Sentenza della Corte Edu (Sezione Prima), 16 novembre 2017, rich. n. 3532/07, Arcidiocesi ortodossa di Ohrid (arcidiocesi greco-ortodosso di Ohrid del patriarcato di Peć) v. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Oggetto: Rispetto della libertà religiosa – Rifiuto di registrare un’associazione

La ricorrente, “l’Arcidiocesi ortodossa di Ohrid”, ribattezzata “Arcidiocesi di Ohrid greco-ortodossa di il Patriarcato di Peć”, è un’associazione religiosa non registrata. La questione sottoposta alla disamina della Corte Edu riguarda il rifiuto delle autorità nazionali di provvedere alla registrazione dell’associazione religiosa summenzionata, le cui istanze di registrazione sono state respinte, essenzialmente:

- per presunte deficienze formali (tra cui il fatto, che la domanda di registrazione era stata presentata da una persona non autorizzata al di fuori del termine legale e la circostanza che l’associazione ricorrente non aveva specificato se avrebbe operato come chiesa, comunità o gruppo);

- a causa dell’«origine straniera» dell’associazione richiedente;

- in considerazione del nome scelto dall’associazione ricorrente, che non differiva (sostanzialmente) dal nome di un’organizzazione già registrata;

- la presunta intenzione dell’associazione ricorrente di diventare un’entità religiosa parallela alla Chiesa ortodossa macedone.

Invocando l’art. 11 (libertà di riunione e associazione) letto alla luce dell’art. 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione), l’associazione ricorrente ha affermato che il rifiuto di registrazione era finalizzato ad impedirle di esercitare i propri diritti religiosi.

Con riferimento al primo profilo, la Corte ha ritenuto che le decisioni nazionali, erano incentrate su aspetti puramente formalistici e che non chiarivano cosa dovesse fare il richiedente per ottenere l’anelata registrazione. Le ragioni addotte per quanto riguarda le carenze formali per la registrazione non erano «pertinenti e sufficienti».

Quanto all’origine straniera dell’associazione richiedente, a giudizio della Corte la legislazione pertinente non precludeva la registrazione di un’organizzazione religiosa fondata da una chiesa o da uno stato straniero.

Inoltre, secondo la legge nazionale, le autorità competenti dovevano esaminare le domande alla luce del requisito legale che precludeva la registrazione di un’entità religiosa il cui nome non differiva (sostanzialmente) dal nome di un’organizzazione già registrata. Nel contesto della libertà di associazione questa era una componente rilevante dal momento che il nome è tra gli elementi più importanti che identificano un’associazione, sia essa religiosa o meno, e la distingueva da altre organizzazioni di questo tipo. Tuttavia, nel caso di specie il nome scelto era sufficientemente specifico da distinguerlo dalla Chiesa ortodossa macedone (l’«Arcidiocesi ortodossa macedone-Ohrid» che aveva il «diritto storico, religioso, morale e sostanziale» per usare il nome «Ohrid Arcidiocesi»). Inoltre, non c’era nulla che potesse suggerire che l’associazione ricorrente intendesse identificarsi con la Chiesa ortodossa macedone.

Infine, quanto alla presunta intenzione dell’associazione ricorrente di diventare un’entità religiosa parallela alla Chiesa ortodossa macedone, il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato osta a qualsiasi pretesa da parte dello Stato di valutare la legittimità delle credenze religiose o dei modi in cui tali credenze sono state espresse. Secondo la Corte Edu, l’autocefalia e l’unità della Chiesa ortodossa macedone era una questione di massima importanza per gli aderenti e i credenti di quella specifica Chiesa, ma non poteva giustificare, in una società democratica, l’uso di misure, quali quelle della fattispecie, tali da impedire all’associazione in questione in modo assoluto e incondizionato di iniziare qualsiasi attività. Il ruolo delle autorità in una situazione di conflitto tra o all’interno di gruppi religiosi non è quello di rimuovere la causa della tensione eliminando il pluralismo, ma di garantire che i gruppi in competizione si tollerino a vicenda. A giudizio della Corte è possibile intervenire con misure di natura preventiva per sopprimere la libertà di riunione e di espressione, ma ciò solo ed esclusivamente nei casi di incitamento alla violenza o di pregiudizio ai principi democratici. Tuttavia, in nessuna fase del procedimento di registrazione o nel procedimento dinanzi alla Corte è stato affermato che l’associazione avesse fatto ricorso all’uso della violenza o di qualsiasi mezzo antidemocratico nel perseguire i suoi obiettivi.

In considerazione di quanto sopra, secondo i giudici di Strasburgo non si può affermare che le ragioni fornite dalle autorità nazionali, nel loro insieme, fossero «pertinenti e sufficienti» per poter denegare il riconoscimento dell’associazione ricorrente come organizzazione religiosa, né il mancato poteva considerarsi «necessario in una società democratica». Ne consegue la violazione dell’art. 11 della Convenzione, interpretato alla luce dell’art. 9.

***

L’Italia ancora condannata in materia di espropriazione indiretta

Sentenza della Corte Edu (Sezione Prima), 16 novembre 2017, rich. n. 30801/06, Messana v. Italia

Oggetto: Espropriazione indiretta – Diritto di proprietà – Principio di legalità - violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu – Indennizzo – Valore venale che i beni avevano al momento della perdita della proprietà

Con la sentenza in commento, i giudici di Strasburgo hanno condannato, ancora una volta, l’Italia per la violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu. La fattispecie afferiva ad un caso di espropriazione indiretta, in cui l’autorità aveva occupato i terreni dei ricorrenti, in spregio alle norme dettate in tema di procedura espropriativa.

La Corte, dopo aver constatato che tra le parti in causa non era in discussione l’intervenuta perdita della proprietà privata (fatto pacifico), si è interrogata sulla legittima di siffatta privazione alla stregua del secondo periodo del primo paragrafo dell’art. 1 del Protocollo anzidetto. La Corte ha quindi ribadito che i principi pertinenti in materia richiedono che l’ingerenza dell’autorità pubblica sia lecita e si è focalizzata sul rispetto del principio di legalità.

A tal proposito, la Corte ha rilevato che, applicando il principio di espropriazione indiretta, i tribunali nazionali avevano ritenuto che i ricorrenti fossero stati privati dei loro beni dalla data della fine del periodo di regolare occupazione (1993 e 1994). A giudizio della Corte, invece, in assenza di un atto formale di espropriazione, è solo dalla decisione giudiziaria definitiva (21 gennaio 2006, data in cui la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva riconosciuto l’espropriazione indiretta è divenuta definitiva) che può ritenersi verificata con certezza giuridica l’intervenuta espropriazione e, quindi, anche l’acquisizione del terreno da parte della pubblica amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che nel caso di specie l’amministrazione abbia violato il diritto al rispetto della proprietà dei ricorrenti. Di conseguenza, ha accertato la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1, condannando lo Stato italiano a versare l’indennizzo per l’espropriazione indiretta parametrato al valore venale che i beni avevano al momento della perdita della proprietà, oltreché la corresponsione di una somma a titolo di danno morale, per il sentimento di impotenza e frustrazione patito dagli espropriati a causa della violazione subita.

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La Corte Edu condanna la Russia per la violazione dell’art. 2 (diritto alla vita) e dell’art. 3 (divieto di tortura) della Cedu

Sentenza della Corte Edu (Sezione Terza) 28 novembre 2017, rich. n. 43664/16, Shmeleva v. Russia

Oggetto: Diritto alla vita – Assenza di un’indagine efficace – Divieto di tortura

La ricorrente madre del signor Denis Aleksandrovich Vyrzhikovskiy si duole del fatto che il figlio sia deceduto a causa di lesioni inflitte mentre era in custodia di polizia e che le autorità non abbiano condotto un’indagine efficace sugli eventi, essendo i colpevoli rimasti impuniti ed il procedimento archiviato. Ha pertanto dedotto dinanzi alla Corte la violazione dell’art. 2 della Cedu, violazione che non è stata contestata dal Governo.

Dopo aver premesso che i tribunali nazionali non dovrebbero mai permettere che i reati che comportano morti violente restino impuniti, la Corte osserva che la finalità principe delle sanzioni penali comprende sia «la retribuzione, come forma di giustizia per le vittime, sia la deterrenza generale finalizzata alla prevenzione di nuove violazioni e al rispetto dello stato di diritto». Tuttavia, a giudizio dei giudici di Strasburgo, nessuno di questi obiettivi può essere ottenuto senza che i presunti colpevoli siano consegnati alla giustizia. Di conseguenza, l’incapacità delle autorità di perseguire i più probabili autori diretti mina l’efficacia del meccanismo del diritto penale finalizzato alla prevenzione, alla repressione e alla punizione degli omicidi. Il rispetto degli obblighi procedurali dello Stato ai sensi dell’art. 2 richiede che l’ordinamento giuridico nazionale dimostri la sua capacità e volontà di far rispettare la legge penale nei confronti di coloro che hanno ucciso un altro uomo

Tenendo conto del riconoscimento da parte del Governo della violazione dell’art. 2 della Cedu, la Corte riconosce sia la responsabilità della Russia per la morte del ragazzo sia l’assenza di un’indagine efficace. Di conseguenza, accerta la violazione, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale.

La ricorrente ha anche lamentato che suo figlio era stato torturato dai poliziotti dopo il suo arresto. Neppure tale asserzione è stata opposta dal Governo che non ha contestato le affermazioni della ricorrente secondo cui suo figlio era stato sottoposto a maltrattamenti per mano della polizia. Poiché anche i tribunali russi avevano stabilito che le ferite del signor Vyrzhikovskiy erano state inflitte intenzionalmente durante il periodo in cui si trovava in stato di arresto, la Corte afferma che lo Stato deve ritenersi responsabile dei maltrattamenti del figlio della ricorrente e che tali maltrattamenti, data la gravità e la durata, integrano gli estremi della tortura. La Corte conclude che c’è stata una violazione sostanziale dell’art. 3 della Cedu. La Corte assegna alla ricorrente 60.000 euro a titolo di danno non patrimoniale.

08/02/2018
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