Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di aprile 2021

Le più interessanti pronunce emesse dalla Corte di Strasburgo ad aprile 2021

Le più rilevanti sentenze di aprile della Corte europea dei diritti dell’uomo testimoniano quanto sia delicato garantire l’equilibrio tra libertà individuali e sicurezza giuridica o collettiva, un impegno antico quanto l’esistenza stessa degli Stati, ma che li sottopone a sfide sempre nuove.

Una sfida mai sopita attiene alla libertà di manifestazione del pensiero, in particolare di stampa: nella causa Sedletska c. Ucraina, la Corte ha ritenuto la violazione della Convenzione con riguardo all’incursione dell’autorità giudiziaria nei dati telefonici di una giornalista, testimone nell’ambito di un procedimento penale. 

Quesiti di nuova generazione, nella causa Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, ove la Corte si è pronunciata sull’obbligo legale di vaccinazione dei bambini, ai fini dell’iscrizione ad una scuola materna; ancora, nella causa Parfitt c. Regno Unito, sulla decisione delle autorità nazionali di interrompere un trattamento di sostentamento vitale.

Infine, nella causa Independent Orthodox Church and Zahariev c. Bulgaria, la libertà è tutelata non solo in quanto bene individuale ma quale fonte ed espressione del pluralismo che alimenta la democrazia: la Corte esclude l’esistenza di un obbligo degli Stati di garantire una guida religiosa unificata.

 

Sentenza della Corte Edu (quinta sezione) 1° aprile 2021, ric. n. 42634/18, Sedletska c. Ucraina

Oggetto: articolo 10 della Convezione (libertà di espressione), protezione delle fonti giornalistiche, accesso giudizialmente autorizzato ai dati delle comunicazioni telefoniche mobili, necessità in una società democratica, interferenza gravemente sproporzionata e non giustificata da una esigenza imperativa di interesse pubblico.

La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 10 della Convenzione per un’interferenza ingiustificata nel diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, a seguito dell'autorizzazione giudiziaria concessa alle autorità inquirenti di accedere ai dati delle comunicazioni della ricorrente memorizzati dal suo operatore di telefonia mobile.

La ricorrente è una giornalista di un emittente radio chiamata a testimoniare in un procedimento penale a carico di un membro dell’ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina sospettato di aver violato la privacy di alcuni soggetti indagati, tramite la divulgazione a giornalisti di informazioni riservate riguardanti indagini penali in corso.

Convocata alla Procura generale per essere interrogata, la ricorrente rispondeva alle autorità inquirenti che, trattandosi di informazioni ricevute in via confidenziale, essa non era tenuta a fornirle in quanto ciò avrebbe portato all'identificazione delle sue fonti giornalistiche. L’autorità inquirente ha quindi richiesto l’autorizzazione al tribunale per l’accesso ai dati delle comunicazioni telefoniche della ricorrente. I dati richiesti all’operatore telefonico comprendevano date, orari, durata delle chiamate, numeri di telefono, messaggi di testo inviati e ricevuti (SMS, MMS), e la posizione della ricorrente al momento di ogni chiamata o messaggio. Le informazioni sono state richieste al fine di stabilire l'ora esatta e il luogo dell'incontro tra la ricorrente e l’indagato. Il tribunale distrettuale autorizzava la raccolta dei dati richiesti. Nell'ordinanza di autorizzazione si precisava che, in base alle regole del codice di procedura penale, l’ordinanza di autorizzazione ometteva di convocare il ricorrente, in quanto vi erano motivi sufficienti per ritenere che esistesse una minaccia reale di alterazione o distruzione delle informazioni richieste.

Venuta poi a conoscenza dell’autorizzazione a raccogliere i dati riguardanti i suoi traffici telefonici, la ricorrente chiedeva alla Corte distrettuale una copia dell'ordinanza. Tuttavia, tale richiesta veniva rifiutata. In seguito, la ricorrente impugnava la medesima ordinanza davanti alla Corte di Appello competente, per chiederne la sospensione. Anche tale tentativo non è stato accolto, sulla base dell’esigenza di garantire il buon andamento delle indagini.

La ricorrente si rivolge alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione degli articoli 10 (libertà di espressione) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione, per aver subito un’ingiustificata interferenza nel suo diritto alla protezione delle fonti giornalistiche.

In particolare, la ricorrente lamenta l’assenza nell’ordinamento interno di sufficienti garanzie procedurali volte alla protezione delle fonti giornalistiche e che l’udienza che ha autorizzato la raccolta dei suoi dati telefonici si sia svolta senza la sua partecipazione e senza alcuna notificazione preventiva. In secondo luogo, la ricorrente contesta che tale autorizzazione rappresenti una ingerenza “necessaria in una società democratica”, perché non supportata da una necessità sociale pressante in relazione allo scopo perseguito e comunque sproporzionata per la quantità e l’entità dei dati raccolti. In conclusione, sia l'interferenza autorizzata dai tribunali nazionali che la persistente incertezza sulla sua effettiva esecuzione hanno avuto, secondo la ricorrente, un effetto pregiudizievole sulla sua attività di giornalista investigativa.

La Corte innanzitutto riconosce che la condotta di raccolta di dati telefonici concernenti le comunicazioni tra un giornalista e le sue fonti rappresenti una interferenza ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione. Rispetto ai requisiti di liceità dell’interferenza, la Corte ritiene che questa sia “prescritta dalla legge” e persegua scopi legittimi.

Rispetto alla necessità dell’interferenza in una società democratica, la Corte valuta che le ragioni addotte dalle autorità giudiziarie nazionali per giustificare l'ingerenza nei diritti del ricorrente non siano sufficienti a dimostrare che l'ingerenza sia proporzionata e che corrisponda a un bisogno sociale pressante.

In particolare, la Corte ritiene sproporzionata l’ampia gamma di dati della ricorrente raccolti dall’autorità giudiziaria nonché il periodo (di ben sedici mesi) entro cui tale attività investigativa si è svolta. Tale valutazione prende anche in considerazione il tipo di attività giornalistica esercitata dalla ricorrente: avendo questa ad oggetto principalmente casi di corruzione, un indiscriminato potere di accesso alle sue comunicazioni telefoniche ha come effetto quello di determinare un eccessivo rischio di pregiudicare gli interessi protetti dall’articolo 10 della Convenzione. Inoltre, l'ordinanza di autorizzazione del tribunale non conteneva alcuna garanzia che escludesse la possibilità che le informazioni raccolte venissero utilizzate per scopi non collegati all'indagine penale in corso, ad esempio per individuare ulteriori fonti giornalistiche diverse dall’indagato. La Corte quindi conclude che la portata dell'autorizzazione di accesso ai dati nell'ordinanza del tribunale sia gravemente sproporzionata rispetto agli obiettivi legittimi di indagare su una presunta fuga di informazioni all’interno delle forze armate. 

Infine, la Corte giudica carente l’ordinanza del tribunale sotto il profilo della sua motivazione, che avrebbe dovuto dare atto di come il sequestro dei dati della ricorrente fosse giustificato da un'esigenza imperativa di interesse pubblico. In particolare, il giudice nazionale avrebbe dovuto indicare perché la raccolta dei suddetti dati fosse vitale per la lotta a reati gravi, accertare che non vi fossero ragionevoli misure alternative e, infine, dimostrare che l'interesse legittimo alla divulgazione superava chiaramente l'interesse pubblico alla protezione delle fonti giornalistiche. Tali elementi non sono stati sufficientemente motivati dalla sentenza.

Per tutte queste ragioni, la Corte ritiene violato l’articolo 10 della Convenzione per difetto di necessità in una società democratica della misura adottata dall’autorità nazionale.

 

Sentenza della Corte Edu (Grande Camera) 08 aprile 2021, ric. nn. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19298/15, 19306/15, 43883/15, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca

Oggetto: articolo 8 della Convenzione (vita privata), obbligo legale di vaccinazione dei bambini, multa al genitore ed esclusione dei bambini dalla scuola materna per il rifiuto di vaccinarsi, consenso generale europeo sull’obiettivo di massima copertura vaccinale, solidarietà sociale verso i più vulnerabili, bisogno sociale urgente di proteggere la salute individuale e pubblica contro malattie ben note, precauzioni necessarie sulla sicurezza dei vaccini in uso, proporzionalità delle misure, ampio margine di apprezzamento.

La Corte di Strasburgo ha ritenuto non violato l’art. 8 della Convenzione in relazione alla esclusione dei bambini dalla possibilità di iscriversi alla scuola materna e alla multa a carico dei genitori in conseguenza del rifiuto di rispettare l'obbligo legale di vaccinazione.

I sei ricorrenti hanno contestato l’obbligo legale di vaccinare i bambini contro malattie ben note alla scienza medica (quali poliomielite, tubercolosi, epatite B, tetano, morbillo, parotite e rosolia) e le conseguenze per i ricorrenti del suo mancato rispetto. Il primo ricorso (Vavřička) è stato presentato da un genitore per proprio conto, lamentando di essere stato multato per non aver fatto vaccinare debitamente i suoi figli in età scolare. Le altre domande (Novotná, Hornych, Brožík, Dubský, Roleček) sono state presentate da genitori per conto dei loro figli minorenni, dopo che era stata rifiutata la loro iscrizione a scuole materne o asili. 

I ricorrenti affermavano che l’articolo 8 della Convenzione era violato in quanto la legge nazionale negava il loro diritto dei genitori di prendersi cura dei figli secondo le loro opinioni, convinzioni e la loro coscienza e sacrificava il pieno sviluppo della personalità di questi ultimi impedendo la frequentazione della scuola materna. A questo proposito, i ricorrenti sostenevano che l'interesse superiore di un bambino doveva essere principalmente valutato e tutelato dai genitori, mentre qualsiasi intervento dello Stato era consentito solo in circostanze estreme, non sussistenti nel caso di specie. Inoltre, ad avviso dei ricorrenti la misura non rispettava il requisito di essere "prescritta dalla legge", in quanto le modalità dell'obbligo di vaccinazione erano state stabilite solo da una fonte secondaria, un decreto ministeriale. Inoltre, questi lamentavano una scarsa trasparenza del processo di definizione del calendario delle vaccinazioni, la carenza di un’analisi adeguata e di qualsiasi dibattito pubblico circa la necessità di effettuare le vaccinazioni. Infine, pur riconoscendo che la vaccinazione obbligatoria è un tema che questioni di interesse generale alla salute pubblica, di solidarietà sociale e di responsabilità condivisa, i ricorrenti contestano la proporzionalità della misura in concreto adottato. Da una parte, l'obiettivo di proteggere la salute degli altri bambini poteva essere raggiunto con mezzi meno invasivi, come l'esclusione dei bambini non vaccinati dagli istituti scolastici solo in caso di minaccia o di effettivo incorrere di un contagio. Dall’altra, ad avviso dei ricorrenti, il modello di vaccinazione volontaria, basandosi su una motivazione positiva dei genitori, risulta più efficiente nel complesso che più proporzionato del modello obbligatorio che invece si basa sull’imposizione di un trattamento sanitario.

Al giudizio hanno partecipato diversi stati e associazioni in qualità di amici curiae: tra gli stati, Francia, Germania, Polonia, Slovacchia; tra le associazioni Společnost pacientů s následky po očkování (Associazione dei pazienti danneggiati dai vaccini), European Centre for Law and Justice (ECLJ), ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování (Genitori per una migliore informazione e libera scelta nelle vaccinazioni) e lo European Forum for Vaccine Vigilance.

Innanzitutto, la Corte qualifica la vaccinazione obbligatoria come un’interferenza nel diritto al rispetto della vita privata, in quanto trattasi di un intervento medico involontario dalla cui inosservanza derivano conseguenze pregiudizievoli per i genitori e i figli interessati. 

Dalla rientranza del caso di specie nell’ambito di operatività dell’articolo 8 della Convenzione, deriva l’applicazione dei requisiti di liceità delle interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e, in particolare, della necessità delle stesse in una società democratica. L'interferenza viene innanzitutto riconosciuta come «prescritta dalla legge» e finalizzata a «perseguire lo scopo legittimo» di proteggere la salute e i diritti dei consociati. 

Al fine di effettuare la valutazione di necessità dell’interferenza rispetto agli scopi perseguiti, la Corte preliminarmente attribuisce allo Stato un ampio margine di apprezzamento nel caso di specie. Infatti, nessuna vaccinazione è stata somministrata con la forza e contro la volontà dei ricorrenti, né l’apparato legislativo nazionale avrebbe potuto consentire una tale coercizione. Inoltre, in materia di vaccinazione obbligatoria, esiste un consenso generale tra gli stati contraenti, fortemente sostenuto da organismi internazionali specializzati, sul fatto che la vaccinazione fosse uno degli interventi sanitari più efficaci e convenienti e che ogni Stato dovesse mirare a raggiungere il più alto livello possibile di vaccinazione. Tale consenso diffuso non individua nessun modello di vaccinazione preferenziale da cui lo Stato convenuto si è discostato.

Circa la necessità dell’interferenza, la Corte valuta che l’obbligatorietà della vaccinazione rappresentava una risposta al «bisogno sociale impellente» di proteggere la salute individuale e pubblica contro le malattie in questione e di premunirsi contro qualsiasi tendenza alla diminuzione del tasso di vaccinazione dei bambini. Tale necessità era stata sostenuta dal governo con ragioni ritenute pertinenti e sufficienti. La legislazione nazionale, perseguendo l'obiettivo di proteggere la salute dei bambini attraverso la loro vaccinazione e immunizzazione, pone al centro il superiore interesse dei minori. In particolare, si sottolinea come la vaccinazione protegga non soltanto i bambini che la ricevono ma anche coloro che, non potendo essere vaccinato per ragioni mediche, possono essere protetto soltanto attraverso il raggiungimento dell'immunità di gregge. Quando una campagna di vaccinazione volontaria non considerata sufficiente a raggiungere l’immunità di gregge, lo Stato, nel suo ampio margine di apprezzamento, può legittimamente adottare una politica di vaccinazione obbligatoria 

Con riferimento alla proporzionalità dell’obbligo di vaccinazione e delle misure conseguenti alla sua inosservanza, la Corte considera le seguenti circostanze: la misura riguardava solo dieci malattie rispetto alle quali la vaccinazione era considerata efficace e sicura dalla comunità scientifica; l’obbligatorietà del vaccino non era assoluta, ma erano permesse esenzioni sia per controindicazioni mediche che per motivi di coscienza (anche se nessuno dei ricorrenti aveva invocato l'una o l'altra esenzione), la cui applicabilità poteva essere contestata in sede amministrativa e giurisdizionale; l’obbligo non era direttamente coercibile, in quanto veniva fatto rispettare solo indirettamente attraverso l'applicazione di sanzioni quale la multa amministrativa una tantum e di modesta entità a carico dei genitori. 

Diversamente, la non ammissione dei bambini alla scuola materna, più che una sanzione è valutata come una misura protettiva, volta a salvaguardare la salute dei bambini piccoli. Anche se l’esclusione dei bambini non vaccinati dalla scuola materna costituisce indubbiamente una perdita di un'importante opportunità di sviluppare la loro personalità e di iniziare ad acquisire competenze sociali e di apprendimento in un ambiente formativo e pedagogico, questa non è comunque sproporzionata, in quanto si tratta di una limitazione temporanea, che non esclude il diritto dei minori di frequentare la scuola primaria dell'obbligo. 

Per tutte queste ragioni, la Corte ritiene che l’obbligo di vaccinazione sia necessario in una società democratica e, quindi, esclude la violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

 

Decisione della Corte Edu (Sezione IV) 20 aprile 2021, ric. n. 18533/21, Parfitt c. Regno Unito

Oggetto: articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita) e articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare), trattamento di sostegno vitale senza prospettive di miglioramento, decisione nazionale di interrompere la ventilazione meccanica.

La Corte di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la decisione nazionale d’interrompere un trattamento di sostegno vitale.

La figlia della ricorrente, cittadina britannica, soffriva fin dai primi mesi di vita di encefalopatia acuta necrotizzante, patologia solitamente terminale, in concreto contraddistinta dalle seguenti condizioni: stato vegetativo persistente, mancanza di percezione dell’ambiente circostante, di dolore o disagio, totale dipendenza dalla ventilazione meccanica, incontinenza, cecità corticale, crisi settimanali di desaturazione. 

Plurime risultanze mediche denotavano danni celebrali molto gravi, senza prospettiva di miglioramento.

Il responsabile dell’ospedale pediatrico in cui la bimba era in cura si rivolgeva al tribunale per ottenere l’autorizzazione a interrompere il trattamento di sostegno vitale. La ricorrente si opponeva alla richiesta e proponeva che la figlia venisse portata presso l’abitazione e assistita lì. Le opzioni valutate dai giudicanti erano tre: proseguire il supporto ventilatorio meccanico all’interno della struttura ospedaliera; sperimentare una ventilazione portatile (tramite tracheotomia) in vista della transizione alla ventilazione e al mantenimento in vita a casa; interrompere il supporto ventilatorio meccanico vitale. 

Alla luce del superiore interesse della minore, i giudici di primo grado stabilivano di autorizzare l’interruzione della ventilazione, posto che eventuali trattamenti per prolungare la vita della prima non solo non avrebbero apportato alcun beneficio, ma ne avrebbero aggravato le condizioni. I giudici d’impugnazione confermavano siffatta decisione.

La ricorrente chiedeva e otteneva provvedimento provvisorio ex art. 39 del regolamento Cedu, ottenendo la sospensione della decisione di interruzione del sostentamento vitale. Le censure vertono sul mancato rispetto del diritto alla vita di cui all’articolo 2 della Convenzione; sul mancato rispetto della vita privata e familiare di cui all’articolo 8 della Convenzione, quanto alla riconducibilità della decisione di interrompere il sostentamento vitale per decisione dei tribunali nazionali e non della madre della bambina in cura; sul carattere inumano e degradante della somministrazione di farmaci oppiacei, in contrasto con l’articolo 3 della Convezione. Violazioni connesse riguardano il divieto di discriminazione, l’adozione di una decisione analoga alla pena di morte, la mancanza di un rimedio effettivo.

La Corte ha già avuto modo di valutare la questione della revoca dei trattamenti di sostegno vitale dal punto di vista degli obblighi positivi degli Stati, distinguendo tra astensione terapeutica e sottrazione intenzionale della vita. In particolare, gli obblighi in parola risultano rispettati se nel diritto e nella prassi nazionale esiste un quadro normativo compatibile coi requisiti dell’articolo 2; se si è tenuto conto dei desideri precedentemente espressi dal paziente e di quelli delle persone a lui vicine, così come delle opinioni del personale medico; se sussiste e sia stata assicurato il coinvolgimento di tribunali in caso di dubbi sulla migliore decisione da prendere nell’interesse del paziente. Rimane tuttavia a discrezione degli Stati prevedere o meno la possibilità di interrompere trattamenti di sostegno vitale nonché sceglierne le modalità.

Nel caso di specie, la Corte ritiene pacifico il rispetto del primo e del terzo requisito, ossia l’esistenza di un idoneo quadro normativo nonché l’obbligo di rivolgersi ai tribunali in caso di dubbi e disaccordo sull’interruzione del trattamento. Quanto al secondo elemento, i giudici nazionali hanno considerato sia i desideri della ricorrente sia la presunzione per cui la vita deve essere preservata; per decidere, si sono avvalsi di plurime testimonianze di medici specialisti indipendenti. Dunque, tenuto conto del margine di apprezzamento concesso alle autorità, la Corte dichiara manifestamente infondata la denuncia di violazione dell’articolo 2 della Convenzione.

Nella prospettiva dell’articolo 8 della Convenzione, è certo che i giudici nazionali abbiano interferito col diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare. Si tratta però di un’interferenza conforme alla legge, sorretta dallo scopo legittimo di proteggere diritti e libertà della figlia, in aggiunta proporzionata al suddetto scopo. Il “test” applicato dai giudici nazionali è stato condotto alla luce del miglior interesse della minore, la quale, in ragione della giovanissima età, non aveva espresso alcuna scelta consapevole circa il futuro trattamento, né appariva in grado di esprimere una preferenza attuale in ragione del suo stato di incoscienza. In particolare, la Corte ritiene ragionevole la valutazione giudiziale dei danni conseguenti a ciascuna opzione terapeutica, sicché anche sotto questo profilo la Convenzione non risulta violata.

Sorte analoga è riservata alle restanti censure.

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione IV) 20 aprile 2021, ric. n. 76620/14, Independent Orthodox Church and Zahariev c. Bulgaria

Oggetto: articolo 9 della Convenzione (libertà di pensiero, coscienza e religione), articolo 11 della Convenzione (libertà di riunione e di associazione), richiesta di registrazione da parte di una chiesa ortodossa indipendente, rifiuto per corrispondenza di credo e affinità di nome con la religione tradizionale bulgara

La Corte di Strasburgo ha ritenuto la violazione della libertà di religione, alla luce della libertà di associazione, in relazione al rifiuto delle autorità bulgare di riconoscere personalità giuridica ad una chiesa indipendente

I ricorrenti sono la «Chiesa ortodossa indipendente» e il presidente del suo consiglio, un cittadino bulgaro. Al momento dell’istituzione, la chiesa presentava richiesta di registrazione al tribunale della città di Sofia, allegando un certificato attestante l’originalità del nome adottato. Il tribunale invitava la Direzione delle Denominazioni Religiose del Consiglio dei ministri a commentare la richiesta e quest’ultima riteneva necessario il previo parere del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara, in quanto rappresentante della religione tradizionale del popolo bulgaro.

La richiesta veniva rifiutata poiché il credo della chiesa ricorrente corrispondeva a quello della religione tradizionale, dunque non poteva considerarsi confessione separata suscettibile di autonoma registrazione. Il nome prescelto, per somiglianza con la Chiesa ortodossa bulgara, rappresentava un ostacolo ulteriore.

I ricorrenti hanno contestato in appello l’esistenza di una causa ostativa, operante solo in caso di completa corrispondenza dei nomi, sostenendo altresì l’identità distinta dalla Chiesa ortodossa).

La Corte di appello e, in seguito, la Corte di Cassazione confermavano la decisione di primo grado, riconoscendo il potere delle autorità statali di stabilire le condizioni per l’acquisto della personalità giuridica, ciò non rappresentando un’interferenza col diritto di associarsi o di manifestare la propria religione.

La Corte, dopo aver affermato l’ammissibilità del ricorso, valuta l’incidenza della mancata registrazione di una chiesa sui diritti tutelati dalla Convenzione. Vero è che l’assenza di registrazione e di personalità giuridica non impedisce ai ministri della chiesa ricorrente di praticare e condurre attività religiosa; tuttavia non consente alla chiesa in sé di esercitare diritti e attività a proprio nome. Contrariamente a quanto suggerito dalle autorità nazionali, la possibilità della chiesa di registrarsi a titolo di associazione non avrebbe comunque consentito la conduzione di servizi religiosi. Inoltre, è principio già consolidato a livello convenzionale quello per cui un’organizzazione non può essere costretta ad assumere una forma giuridica che non desidera può rappresentare una limitazione alla libertà di associazione. 

Secondo la Corte esiste pertanto una limitazione ad entrambe le libertà di religione e di associazione.

Per essere compatibile con la Convenzione, qualsiasi limitazione deve soddisfare tre requisiti: essere prescritta dalla legge, perseguire uno scopo legittimo e risultare “necessaria in una società democratica” (quanto a modalità per perseguire, secondo proporzionalità, il suddetto scopo).

Nel caso di specie, è pacifica l’esistenza sia di una base legale che di uno scopo legittimo per porre la limitazione, scopo consistente nel prevenire confusione e così salvaguardare certezza del diritto e ordine pubblico. 

L’esame della Corte si concentra dunque sull’ultimo dei tre requisiti.

In linea di principio subordinare la registrazione di un’organizzazione religiosa all’assunzione di un nome che non tragga in inganno i credenti, al fine di distinguerla dalle organizzazioni esistenti, può rappresentare una limitazione giustificata. In concreto, il nome «chiesa ortodossa indipendente» differisce da quello «chiesa ortodossa bulgara»; inoltre, mancano elementi che suggeriscano l’intenzione di ingenerare confusione con la chiesa già esistente. Infine, quanto alla valutazione dell’identità di credo, da una parte essa non spetta alle autorità statali, bensì alle comunità religiose. Dall’altra, la tutela delle libertà di cui agli artt. 9 e 11 non impone agli Stati di garantire una guida religiosa unificata, piuttosto il pluralismo, quale tessuto fondamentale della democrazia.

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Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata
 
Emilio Bufano, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa
 
Alessandro Dinisi, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa

24/09/2021
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