Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di marzo 2020

Le più interessanti pronunce emesse dalla Corte di Strasburgo a marzo 2020

Le più rilevanti sentenze di marzo della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardano svariate disposizioni della Convenzione. I giudici della prima sezione hanno statuito la violazione dell’art. 5 § 1 – condannando la Polonia per non aver operato con la diligenza necessaria al fine di impedire la detenzione di minori – e, nella causa Barletta e Farnetano c. Italia, la violazione dell’art. 8 sul solo profilo procedurale, per l’eccessiva durata del procedimento. 

La Corte ha inoltre giudicato due casi riguardanti il diritto alla vita all’interno di strutture penitenziarie: prima si è pronunciata su un caso, che ha visto coinvolta l’Italia, di decesso all’interno del carcere di Venezia, nel quale non ha riscontrato alcuna violazione dell’art. 2; poi, nella causa Jeanty c. Belgio ha statuito la non violazione dell’art. 2 e la violazione dell’art. 3. 

La Corte di Strasburgo infine si è pronunciata, da un lato, sull’adempimento da parte delle autorità slovene delle obbligazioni positive relative alle prestazioni sociali di base, statuendo la non violazione degli artt. 8 e 14; dall’altro, sulla violazione del diritto alla libertà di espressione da parte dell’Ucraina, diritto negato all’organizzazione The Centre of Democracy and the Rule of Law.

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione I) 19 marzo 2020 rich. nn. 41603/13, Fabris e Parziale c. Italia

Oggetto: articolo 2 (diritto alla vita), profilo sostanziale e procedurale, irricevibilità in capo a un ricorrente, decesso all’interno di un istituto penitenziario, diligenza richiesta dall’art. 2; 

La Corte Edu ha statuito, all’unanimità, la non violazione dell’art. 2 della Convenzione. 

La causa nasce dal ricorso di due cittadini italiani, il sig. Fabris e la sig.ra Parziale, rispettivamente zio paterno e cugina di A., deceduto nel 2005 mentre era detenuto nel carcere di Venezia. Entrambi lamentano la violazione dell’art. 2 della Convenzione, poiché sostengono che le autorità non abbiano tutelato il parente e non abbiano svolto un’indagine effettiva riguardo la morte di quest’ultimo. 

La morte di A. avvenne, come indicava l’autopsia, per insufficienza cardio-respiratoria acuta e si riscontrarono ferite a livello della fronte e della mano sinistra, compatibili con una elettrocuzione. A. era conosciuto dalle autorità perché tra il 1996 e il 2005 fu detenuto cinque volte, soffriva di tossicodipendenza e di patologie legate alla dipendenza: cirrosi, epatite C ed encefalopatia. In carcere seguiva una terapia psicologica e un protocollo farmacologico di disintossicazione. Il giorno della morte fu trovata vicino al corpo una cartuccia vuota – cartucce di gas che venivano date ai detenuti per cucinare – e fu constatato un forte odore di gas.

A seguito dell’autopsia, il giudice per le indagini preliminari avviò un procedimento penale contro ignoti per morte come conseguenza di altro delitto ex art. 586 c.p. e i ricorrenti e gli altri familiari furono invitati a partecipare come parti lese. Il procuratore ordinò una seconda perizia medico-legale dalla quale emerse che i segni sul corpo di A. non erano compatibili con una elettrocuzione e che probabilmente il decesso era avvenuto a causa di un’aritmia causata dagli effetti del gas, legata anche alle patologie cardiache della vittima. A seguito di tale perizia, venne richiesta l’archiviazione, per l’impossibilità di dimostrare il nesso di causalità tra la morte di A. e il comportamento di terzi. I ricorrenti si opposero e il giudice per le indagini preliminari respinse la richiesta del procuratore. La procura iscrisse i nomi del direttore del carcere di Venezia, del medico responsabile e del direttore dei servizi penitenziari nel registro delle notizie di reato. Infine, nel 2012 il gip «archiviò con la motivazione che i fatti erano prescritti dal 30 novembre 2012» (§ 29).

La Corte Edu anzitutto rileva, da un lato, la mancanza di un interesse legittimo in capo alla ricorrente – accogliendo l’eccezione del Governo italiano che ha evidenziato la mancanza di prove che dimostrino un legame affettivo tra la ricorrente e A. – e, dall’altro, l’ammissibilità del ricorso del ricorrente, poiché non sussistono motivi di irricevibilità. A tale proposito, la Corte ricorda come il diritto nazionale offra la possibilità di ottenere un risarcimento sia attraverso la costituzione di parte civile in un’indagine penale sia per mezzo dell’azione civile di risarcimento danni. In tema di esperimento delle vie di ricorso interne, dunque, la Corte ha respinto l’eccezione del Governo, che riconosceva l’obbligo in capo al ricorrente di esperire azione civile. La Corte ritiene, infatti, che il ricorrente abbia agito in maniera appropriata: «nel diritto italiano, la parte lesa può costituirsi parte civile solo a partire dall'udienza preliminare» (§ 54) e, essendo il procedimento penale stato archiviato nella fase delle indagini preliminari, al ricorrente parte lesa non è stato possibile costituirsi parte civile. Inoltre, il ricorrente non era obbligato a intentare azione civile di risarcimento (§§ 56-58). 

In secondo luogo, la Corte sottolinea come nel fascicolo non vi siano prove che la morte di A. sia stata provocata intenzionalmente da terzi, evidenziando che la questione riguarda l’obbligo positivo che era in capo alle autorità di proteggere la vita di A. Le autorità conoscevano la situazione personale di A. e il suo problema di tossicodipendenza: lo stesso era infatti costantemente seguito dai medici dell’istituto penitenziario. A., inoltre, non aveva dato nessun segno di sofferenza fisica o mentale nei giorni precedenti al decesso e il suo consumo delle cartucce di gas era equiparabile a quello degli altri detenuti. 

La Corte ritiene, quindi, che le autorità non avevano motivo di temere un rischio per la vita di A., concludendo che non vi è stata violazione dell’art. 2, sul profilo sostanziale. Analogamente, sul profilo procedurale non vi è stata violazione, nonostante la durata del procedimento di sette anni e sette mesi («il rallentamento suddetto non sia sufficiente per mettere in discussione l’effettività dell'indagine nel suo complesso», § 100) e la prescrizione intercorsa («nulla lascia intendere che la prescrizione dei fatti, sebbene deplorevole, abbia impedito de facto il compimento di atti di indagine fondamentali», § 101). Di conseguenza, secondo la Corte, le autorità interne hanno agito con la diligenza richiesta dalla disposizione della Convenzione.

Non vi è stata dunque violazione dell’art. 2.

Fabris e Parziale c. Italia

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione III) 31 marzo 2020 rich. nn. 82284/17, Jeanty c. Belgio

Oggetto: articolo 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura), tentativi di suicidio, regime detentivo, rischio reale e imminente, stato di salute mentale, inefficacia delle indagini. 

La Corte Edu ha statuito, per quattro voti contro tre, la non violazione dell’art. 2 e, all’unanimità, la violazione dell’art. 3 della Convenzione, su entrambi i profili – sostanziale e procedurale.

Il ricorrente, Philippe Jeanty – che lamenta la violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione – nel giugno 2011, arrestato e sottoposto a misura cautelare per un reato di offesa al pudore nei confronti della moglie, mostrò disagi psicologici durante l’interrogatorio della polizia, nel corso del quale chiese di essere detenuto ed espresse le proprie intenzioni suicidarie. Il gip ordinò la custodia cautelare, informando il carcere di Arlon delle tendenze suicidarie del soggetto: durante la sua detenzione infatti fece tre tentativi di suicidio, a seguito dei quali le autorità ritirarono tutti gli effetti personali, lo collocarono in una cella d’isolamento protetta per qualche giorno e il medico gli somministrò un tranquillante. Fu rimesso in libertà condizionale il 12 agosto 2011. 

Nell’ottobre 2011, venne arrestato nuovamente per non aver rispettato le condizioni della liberazione. Reiterò le minacce di suicidio a fronte del rifiuto della polizia penitenziaria di spostarlo in un’altra cella. Venne perciò posto in isolamento, con sorveglianza speciale. Poiché fu fermato dagli agenti durante un altro tentativo, il medico ordinò il casco e le manette per evitare che continuasse a provocarsi lesioni. Il direttore del carcere decise di trasformare l’isolamento in sanzione disciplinare e il ricorrente fu rimesso in libertà condizionale il 2 dicembre 2011. La condanna in primo grado a quattro anni di detenzione per il processo a suo carico fu riformata in appello.

Nell’aprile 2014, il ricorrente agì in giudizio allegando i trattamenti inumani e degradanti subiti durante il periodo di detenzione: nello specifico, sosteneva di essere stato trattato come un detenuto ordinario senza che venisse preso in considerazione il suo stato di salute e gli venisse garantito il sostegno psicologico. L’esito del procedimento – non luogo a procedere – fu confermato anche in appello. Il ricorso per cassazione venne rigettato.

La Corte Edu anzitutto ha valutato l’art. 2 applicabile al caso in questione, evidenziando che, il fatto che il ricorrente non sia deceduto a seguito dei tentativi di suicidio e che tali tentativi non abbiano prodotto lesioni, non esclude di per sé l’applicabilità della disposizione. Ciò che deve valere è il rischio reale e imminente per la vita del soggetto. Sul merito, secondo i giudici della terza sezione, le autorità hanno fatto ciò che era ragionevole fare nelle circostanze di specie «per impedire la materializzazione del rischio per la vita del ricorrente, nella misura in cui erano a conoscenza del carattere certo e immediato del rischio» (§ 81). Non vi è stata dunque violazione dell’art. 2.

In merito all’art. 3, la Corte afferma che, «considerando lo stato di salute mentale del ricorrente, la mancanza di un quadro clinico e di monitoraggio medico durante i due periodi di detenzione, uniti alla sanzione disciplinare […] inferta a seguito dei plurimi tentativi di suicidio […], hanno sottoposto il ricorrente a uno stress o a una sofferenza di un’intensità di gran lunga superiore all’inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione» (§ 119), provocando così dei forti sentimenti di angoscia e umiliazione. Vi è stata dunque violazione dell’art. 3, sul profilo sostanziale.

Sul profilo procedurale, la terza sezione sottolinea il ritardo irragionevole con cui è stato condotto il procedimento avviato dal ricorrente, nonché la mancanza di diligenza del giudice istruttore, il quale si è limitato all’analisi dei dossier, senza sentire i soggetti coinvolti (medici, agenti di polizia penitenziaria, ricorrente). La Corte, riconoscendo l’assenza di un’indagine effettiva, ha riconosciuto che vi è stata violazione dell’art. 3, anche sul profilo procedurale.

Jeanty c. Belgio

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione I) 26 marzo 2020 (rich. n. 23685/14) Bilalova e altri c. Polonia

Oggetto: articolo 3 (proibizione della tortura), 5 § 1 lett. f) (diritto alla libertà e alla sicurezza), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), centro di detenzione per stranieri, libertà personale, detenzione di minori, detenzione come misura di extrema ratio.

La Corte Edu ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 5 § 1 lett. f).

I ricorrenti, la sig.ra Bilalova e i suoi cinque figli – che all’epoca dei fatti avevano tra i tre e i nove anni – sostengono l’illegittimità della loro permanenza forzata in un centro di detenzione per stranieri, in attesa dell’esito della loro richiesta di protezione internazionale, e rilevano perciò la violazione degli artt. 3, 5 e 8 della Convenzione. 

Nel mese di giugno 2013, il marito della ricorrente fece richiesta di protezione internazionale per tutta la famiglia, che si trovava in Polonia, presso l’Ufficio immigrazione. Senza attendere l’esito della richiesta, la famiglia si recò in Germania ma, nel novembre dello stesso anno, in applicazione del Regolamento di Dublino II, vennero respinti e consegnati alle autorità polacche. La sig.ra Bilalova venne ascoltata in udienza davanti al tribunale ordinario, in presenza di un interprete, che si concluse con l’ordine di detenzione dei ricorrenti, in un centro di detenzione per stranieri, per un periodo di sessanta giorni, poi prolungato. La ricorrente contestò la decisione, senza alcun successo.

Nel gennaio 2014, l’Ufficio immigrazione rigettò la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e non riconobbe nemmeno la protezione sussidiaria. Di conseguenza, la sig.ra Bilalova fece un’ulteriore richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato invocando episodi di violenza domestica. Rigettata anche la seconda domanda, fu emesso un ordine di espulsione nei loro confronti. 

La valutazione della Corte Edu si limita a esaminare l’allegata violazione dell’art. 5 § 1, eliminando da un lato ex art. 39 della Convenzione il ricorso riguardante l’art. 8 – a seguito di composizione amichevole tra le parti – e dall’altro considerando la domanda ex art. 3 manifestamente infondata.

La Corte rileva anzitutto che, perché la detenzione si concili con l’art. 5 § 1 lett. f) della Convenzione, è sufficiente che sia in corso una procedura d’espulsione e che vi sia un legame tra i due elementi. Inoltre, ricorda che le condizioni e il luogo di detenzione devono essere appropriati e la durata della detenzione dev’essere ragionevole in base allo scopo da perseguire. Ancora, i giudici della prima sezione esaminano se le autorità competenti abbiano o meno valutato in modo approfondito se la detenzione fosse l’unica misura possibile e non vi fossero alternative ad essa.

La Corte di Strasburgo esamina dunque la disposizione su un duplice profilo. Da un lato, reputa che la decisione di collocare i minori presso la struttura detentiva abbia avuto una base legale, sul piano del diritto interno. Sull’opportunità e la necessità di collocare tali soggetti in un centro detentivo, con l’obiettivo di assicurare il corretto svolgimento della procedura, la Corte non reputa di potersi pronunciare per mancanza di elementi (§ 77). 

Sul secondo profilo, la prima sezione osserva che le autorità interne hanno deciso, dopo una permanenza di due mesi, di prolungare ulteriormente la detenzione dei minori di tre mesi. Ricordando la sua giurisprudenza, la Corte ha giudicato contrari alla Convenzione dei casi di detenzione, in strutture simili, di minori per un periodo di tempo nettamente inferiore a quello del caso di specie (§ 78). La Corte afferma infatti che «in via di principio, la detenzione di minori in tali strutture deve essere evitata e solamente un collocamento di breve durata […] potrebbe essere compatibile con la Convenzione», con la riserva che la detenzione sia applicata come misura di extrema ratio, dopo aver concretamente valutato l’impossibilità di applicare misure alternative. 

In conclusione, la Corte non ritiene che le autorità interne abbiano agito con la diligenza necessaria affinché fosse ridotta al minimo la durata della detenzione dei minori. Ha perciò riconosciuto che vi è stata violazione dell’art. 5 § 1 lett. f) per quanto concerne i ricorrenti minori. 

Bilalova e altri c. Polonia

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione I) 26 marzo 2020 (rich. n. 55431/09) Barletta e Farnetano c. Italia

Oggetto: articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), protezione dell’integrità fisica e morale, somministrazione di cure mediche, negligenza medica, tempestività del giudizio; 

La Corte Edu ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’elemento procedurale dell’art. 8 della Convenzione. Dal punto di vista sostanziale, non vi è stata violazione dell’art. 8. 

La causa nasce dal ricorso di due ricorrenti, madre e figlio, cittadini italiani, che lamentano le negligenze mediche subite durante il ricovero e il parto, avvenuto nel 1994, in violazione degli artt. 1, 2 e 6 della Convenzione. 

L’ 11 dicembre 1994 la ricorrente, a seguito della rottura prematura della membrana uterina, venne posta in stato di osservazione all’ospedale di Sapri e il 20 dicembre, dopo aver avuto delle perdite di colore scuro, venne sottoposta a parto cesareo. Il figlio, il secondo ricorrente, fu trasferito nel reparto di patologia neonatale e di terapia intensiva con diagnosi di «RDS ed encefalopatia ipossico-ischemica di quarto grado» che aveva provocato una paralisi spastica. Ricoverato nel 1995 all’istituto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Roma «Umberto I» venne dichiarato tetraplegico e nel 2004 gli venne diagnosticata anche un’atrofia ottica permanente. Venne riconosciuto «disabile totale e permanente, con incapacità di lavoro pari al 100% e necessità di assistenza continua». 

Nel 1999 i ricorrenti sporsero denuncia per «i reati di falso in atti pubblici e negligenze mediche per la durata del ricovero e al momento del parto». Nel 2002 il tribunale di primo grado condannò due medici per il reato di lesioni gravi, considerandoli responsabili penalmente della sofferenza fetale del secondo ricorrente, a causa del ritardo con cui fu eseguito il parto cesareo. I due medici interposero appello e nel 2005 la Corte di secondo grado assolse i due medici, ritenendo che non vi fossero elementi tecnici che dimostrassero il nesso di causalità tra il comportamento dei medici e la tetraplegia del secondo ricorrente. Nel 2009, la Corte di Cassazione, adita dai ricorrenti, si allineò alla sentenza della Corte d’appello, rigettando il ricorso. Infine, nel 2011 la sig.ra Barletta e il figlio, intentarono azione civile contro i due medici e l’ospedale di Sapri; tuttavia, nel 2018, il tribunale di primo grado respinse la domanda di risarcimento dei danni. Presentarono, quindi, appello contro la sentenza e il procedimento è attualmente ancora pendente.

La Corte Edu, in primo luogo, ritiene che sia opportuno qualificare giuridicamente la fattispecie nell’ambito dell’art. 8 della Convenzione, affermando che l’articolo «comprende le questioni legate alla protezione dell’integrità fisica e morale delle persone, nel contesto delle cure mediche somministrate» (§22). In secondo luogo, la Corte rammenta che, sulla base dell’art. 35 § 1 della Convenzione, è possibile adire la Corte soltanto dopo aver esperito le vie di ricorso nazionali. Ancora, i giudici della prima sezione ricordano, inoltre, che in materia di negligenza medica l’obbligo positivo – derivante dagli artt. 2 e 8 della Convenzione – viene rispettato se l’ordinamento interno mette in atto un sistema giuridico effettivo che permetta un ricorso civile, da solo o combinato con uno penale, per accertare la responsabilità e ottenere le riparazioni civili. Nella fattispecie in esame, in considerazione del procedimento civile ancora pendente, i giudici di Strasburgo ritengono prematuro giudicare se vi sia stata una violazione sostanziale dell’art. 8 della Convenzione, potendo ancora i ricorrenti ricevere soddisfazione a livello interno. 

Sotto il profilo procedurale dell’art. 8, i ricorrenti contestano la lunghezza del procedimento, iniziato nel 1999 e conclusosi nel 2009. La Corte, pur sottolineando che non vi sono elementi che possano mettere in discussione l’adeguatezza dell’indagine, afferma che sia il procedimento penale sia quello civile, ancora pendente da più di otto anni, non si possono considerare tempestivi. Vi è stata, quindi, violazione dell’elemento procedurale dell’art. 8 della Convenzione. 

Barletta e Farnetano c. Italia

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione II) 10 marzo 2020 rich. nn. 24816/14 e 25140/14, Hudorovič e altri c. Slovenia

Oggetto: articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 14 (divieto di discriminazione), obblighi positivi dello Stato, minoranze, diritto alla salute, dignità della persona, prestazioni sociali di base, condizioni di vita.

La Corte Edu ha statuito la non violazione dell’art. 8 e, all’unanimità, la non violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8, nonché la non violazione dell’art. 3 della Convenzione.

La causa Hudorovič e altri c. Slovenia nasce da due differenti richieste: da un lato, il sig. Hudorovič e il figlio, residenti nel campo Rom di Goriča vas (nella municipalità di Ribnica) e, dall’altro, quattordici soggetti appartenenti alla stessa famiglia, tra cui il sig. Novak e la sig.ra Kočevar, residenti nel campo Rom di Dobruška vas 41 (nella municipalità di Škocjan). Tutti i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 3, 8 e 14, in combinato disposto con gli artt. 3 e 8, per non aver avuto accesso ai servizi di base, quali l’acqua potabile e una rete fognaria, nonché per aver subito atteggiamenti negativi e discriminatori da parte della popolazione locale.

Il campo Rom di Goriča vas era costituito principalmente da strutture in legno sprovviste di canalizzazione di acqua e di un sistema fognario. Perciò, nel 1999, il sig. Hudorovič e il sindaco di Ribnica convennero sull’acquisto e l’installazione di un generatore diesel e di un serbatoio d’acqua – che poteva contenere dai 2000 ai 3000 litri – di competenza dei pompieri, a cui spettava il compito di rifornire il serbatoio. I residenti invece si incaricarono di coprire i costi di installazione degli impianti sanitari (bagni chimici) e di assicurare la pulizia della zona circostante. Le divergenze iniziarono una volta avvenuta l’installazione. Il Governo infatti sostiene che i serbatoi furono debitamente riempiti su richiesta dei residenti e che, tuttavia, il generatore e il serbatoio furono presto rivenduti. Al contrario, i ricorrenti affermano che il serbatoio, divenuto inutilizzabile, venne sostituito.

Relativamente alla seconda richiesta, nel 2011, le autorità di Škocjan installarono un punto di accesso alla rete idrica, su un terreno pubblico nei pressi del campo di Dobruška vas, allacciamento che nel 2015 serviva sette comunità. I ricorrenti, tuttavia, sostengono che non riuscirono a collegarsi alla rete a causa di un vicino che impediva loro l’accesso. Si rifornivano dunque da una fontana situata nel paese. All’epoca della richiesta, la municipalità di Škocjan non disponeva di alcuna rete fognaria né di un sistema di depurazione delle acque reflue. I residenti utilizzavano fosse biologiche o piccoli sistemi di depurazione, poi svuotate dai servizi municipali.

La Corte Edu evidenzia anzitutto che l’accesso all’acqua potabile non è un diritto direttamente riconducibile alla disposizione dell’art. 8. Tuttavia, può essere ricondotto al diritto al rispetto della vita privata e familiare ex. art. 8, essendo l’acqua un bene necessario alla sopravvivenza e avendo la sua mancanza effetti sulla sfera privata della persona (nello specifico, sulla salute e sulla dignità), e sul godimento del proprio domicilio. Dall’art. 8 discendono dunque obblighi positivi per lo Stato. 

La Corte premette inoltre che gli Stati membri hanno ampi margini di discrezionalità in merito a questioni socioeconomiche, come quelle relative all’alloggio e, nello specifico, all’alloggio delle minoranze e dei gruppi vulnerabili. Su tale punto la Corte conclude che è stata una scelta dei ricorrenti quella di rimanere nei rispettivi accampamenti. 

Inoltre, i giudici di Strasburgo rilevano che i ricorrenti non vivevano in situazioni di estrema povertà e ricevevano prestazioni sociali. A riprova di ciò, la comunità del sig. Hudorovič ha accettato di sobbarcarsi alcuni costi, mentre la famiglia del ricorrente Novak ha acquistato un terreno in prossimità del campo. Secondo la Corte, dunque, le autorità, consce delle condizioni di vita dei ricorrenti, hanno assicurato un livello di sostentamento di base – mettendo in atto misure concrete – che avrebbe potuto permettere ai ricorrenti un miglioramento delle loro condizioni di vita. A tal proposito, la Corte Edu sottolinea come le autorità di Ribnica, così come le autorità di Škocjan, abbiano offerto delle modalità di accesso all’acqua potabile, ricordando che la famiglia residente a Dobruška vas non ha mai fatto richiesta di allacciamento alla municipalità.

Le autorità interne hanno dunque ottemperato alle obbligazioni positive, derivanti dall’art. 8 della Convenzione, e hanno agito in buona fede, mentre i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento a sostegno del grave rischio per la salute e la dignità dei soggetti residenti, né hanno proposto alternative alle misure adottate dallo Stato. La seconda sezione rileva inoltre che numerose regioni slovene situate in zone remote sono sprovviste di questo tipo di infrastrutture.

In conclusione, avendo le autorità ottemperato alle obbligazioni positive, avendo gli Stati un ampio margine di discrezionalità in tema di alloggio e non avendo i ricorrenti dimostrato debitamente il rischio concreto per la loro salute e dignità – un rischio tale da compromettere il diritto al rispetto della vita privata – la Corte Edu non ha riscontrato alcuna violazione dell’art. 8 della Convenzione.

I giudici della seconda sezione statuiscono inoltre la non violazione dell’art. 14, per cui non occorre una separata analisi, nonché la non violazione dell’art. 3, in combinato disposto con l’art. 8, poiché le autorità interne hanno messo in atto misure che hanno garantito l’opportunità di accedere all’acqua potabile. 

I ricorrenti hanno presentato ricorso alla Grande Camera, giudice di secondo grado della Corte.

Hudorovič e altri c. Slovenia

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione V) 26 marzo 2020 rich. nn. 10090/16, Centro per la Democrazia e lo Stato di diritto c. Ucraina

Oggetto: articolo 10 (diritto alla libertà di espressione), elezioni parlamentari, curriculum vitae dei candidati politici, competenze dei candidati, conflitti di interesse, ruolo di watchdog, interferenza dello Stato, non necessario in una società democratica.  

La Corte Edu ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 10. 

La causa nasce dal ricorso dell’organizzazione The Centre of Democracy and the Rule of Law, la quale lamenta la violazione dell’art. 10, a seguito del rifiuto di fornire le informazioni contenute nei curriculum vitae (CV) dei candidati alle elezioni parlamentari da parte della Central Election Commission (CEC). 

Il 26 ottobre 2014 in Ucraina ci furono le elezioni parlamentari e, secondo la legge, tutti i candidati dovevano fornire i propri CV alla CEC che avrebbe estratto alcune informazioni e le avrebbe rese pubbliche. Il 10 novembre 2014 l’organizzazione ricorrente richiese alla CEC copia dei CV, sostenendo che fossero di pubblico interesse. Tuttavia, la CEC si rifiutò di fornire tali copie e l’organizzazione fece ricorso alla Kyiv Circuit Administrative Court, sostenendo l’importanza della diffusione delle informazioni riguardanti l’educazione, le esperienze lavorative e la famiglia, sia per stabilire il livello di competenze dei candidati sia per controllare eventuali conflitti di interesse. Inoltre, sottolineava che le informazioni erano da considerarsi di pubblico interesse dato che riguardavano i leader dei principali partiti politici.

Il ricorso fu tuttavia rigettato, sostenendo la confidenzialità delle informazioni richieste e la necessità di una specifica previsione legislativa per la divulgazione (l’Information Act permetteva la divulgazione delle informazioni di pubblico interesse necessarie ai cittadini per l’esercizio dei loro diritti ma l’organizzazione ricorrente non provò tale necessità). 

Successivamente, l’organizzazione impugnò la sentenza davanti alla Kyiv Administrative Court of Appeal che rigettò nuovamente la richiesta, confermando la pronuncia di primo grado. Infine, la High Administrative Court, a cui ricorse l’organizzazione, si rifiutò di procedere alla revisione in punto di diritto, sostenendo che nelle pronunce precedenti non vi fossero errori o lacune legislative. 

La Corte deve, quindi, analizzare se il diniego della CEC costituisca o meno un’interferenza con la libertà di espressione prevista dall’art. 10, sottolineando che ciò che può essere definito di pubblico interesse varia a seconda delle circostanze e che è importante considerare se chi chiede l’accesso a informazioni svolga per la cittadinanza un ruolo di «watchdog» ("cane da guardia", supervisione). 

In primo luogo, la Corte conferma che le informazioni circa l’educazione, la famiglia e la storia professionale dei candidati siano di pubblico interesse e che l’organizzazione ricorrente svolga effettivamente il ruolo di watchdog. Vi è stata, quindi, un’interferenza con l’art. 10. 

In secondo luogo, la Corte deve analizzare se tale interferenza sia giustificata da una previsione legislativa, se persegua uno o più scopi legittimi o se sia necessaria in una società democratica. Riguardo al primo punto, la stessa organizzazione ricorrente riconosce che esiste una restrizione sulla divulgazione delle informazioni riguardanti l’educazione, prevista dalla sezione 11 dell’Information Act. Circa le informazioni sulla storia professionale non vi sono, nelle sentenze delle autorità nazionali, indicazioni specifiche su eventuali restrizioni previste dalla legge; tuttavia la libera interpretazione dei giudici non può essere, secondo la Corte, ritenuta irragionevole. Non si può, quindi, accettare l’argomentazione dell’organizzazione ricorrente che l’interferenza non sia prevista dalla legge. 

Infine, relativamente al terzo profilo, i giudici di Strasburgo ritengono che le corti interne non abbiano operato un giusto bilanciamento, tra il diritto alla privacy dei candidati e la libertà di espressione della ricorrente. Di conseguenza, La Corte Edu considera la decisione della CEC di negare l’accesso alle informazioni richieste, in un contesto di campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari, non «necessario in una società democratica» e statuisce, quindi la violazione dell’art. 10 della Cedu.

Centro per la Democrazia e lo Stato di diritto c. Ucraina

 

 

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Marika Ikonomu, Università Statale di Milano, già tirocinante presso la Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa

Agnese Galatà, Università degli Studi di Milano, tirocinante ex. art.73 del dl 69/2013, presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

08/09/2020
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