Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di marzo 2017

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’Ue per l’impresa e Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria - Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce emesse dalla Corte di Strasburgo a Marzo 2017

La Corte Edu condanna l’Italia per avere determinato una situazione di impunità, atta a favorire la reiterazione di condotte di violenza domestica, che hanno portato all’omicidio del figlio della ricorrente ed al suo tentato omicidio.

Sentenza della Corte EDU (Sezione Prima) 2 marzo 2017, rich. n. 41237/14, Talpis C. Italia

Oggetto: Violenza domestica - Diritto alla vita - Divieto di trattamenti disumani e degradanti - Divieto di discriminazione

La ricorrente è la sig.ra Talpis, cittadina moldava, che vive in Italia dal 2011 con il marito, il sig. A.T., e due figli. Nel settembre 2012, la ricorrente denunciava il marito alcolista per i reati di maltrattamento, lesioni e minacce. In precedenza, la sig.ra Talpis aveva già richiesto l’intervento della polizia, a seguito di gravi episodi di violenza perpetrati dal marito, che l’avevano portata al ricovero in ospedale e al rifiuto di fare ritorno a casa. Era stata infatti ospite di un’associazione di protezione delle donne vittime di violenza domestica e, durante questo soggiorno, aveva deciso di sporgere la denuncia anzidetta, chiedendo all’autorità di adottare misure urgenti al fine di proteggere la sua persona e i suoi figli e di impedire ogni contatto da parte del marito.

La polizia, tuttavia, trasmetteva la notizia di reato alla procura solo a distanza di un mese. A metà ottobre 2012, il pubblico ministero, al fine di decidere sulla richiesta cautelare, delegava alla polizia giudiziaria il compimento, con urgenza, di determinati atti di indagine. Ciononostante, solo nell’aprile 2013, ben sette mesi dopo la presentazione della denuncia, la ricorrente veniva sentita dalla polizia.

A causa di indisponibilità di fondi da parte della struttura, la sig.ra Talpis, nel frattempo, era stata tuttavia obbligata a lasciare il centro anti-violenza presso cui aveva chiesto protezione, per far ritorno nella casa coniugale. Durante la prima audizione da parte della polizia  avvenuta quindi quando già la donna aveva ripreso la convivenza con il marito  la sig.ra Talpis modificava la propria versione dei fatti, attenuando la gravità di quanto precedentemente descritto in sede di denuncia.

Nell’agosto 2013 il gip, rilevate le incongruenze nelle dichiarazioni della donna, archiviava il procedimento penale per i reati di maltrattamenti e minacce, procedendo le indagini unicamente per le lesioni.

In data 25 novembre 2013, la ricorrente richiedeva nuovamente l’intervento delle forze dell’ordine a causa di un nuovo litigio con il marito. In quell’occasione la ricorrente affermava di aver chiesto aiuto in quanto riteneva che il marito, in eclatante stato di ebbrezza, avesse bisogno di cure. Il marito della sig.ra Talpis veniva quindi condotto in ospedale, tuttavia, durante la notte (26 novembre 2013), questi faceva ritorno a casa e aggrediva la moglie. Il figlio della sig.ra Talpis, nel tentativo di difendere la madre, veniva accoltellato e perdeva la vita.

Nel gennaio 2015 il marito della ricorrente veniva condannato per l’omicidio del figlio e il tentato omicidio della moglie, nonché per maltrattamenti familiari.

Invocando gli artt. 2, 3 e 8 della Convenzione la ricorrente lamenta che, con la loro inerzia e la loro indifferenza, le autorità italiane, benché ripetutamente avvertite della violenza di suo marito, non hanno adottato le misure necessarie e appropriate per proteggere la sua vita e quella di suo figlio e non hanno impedito la perpetrazione di altre violenze domestiche. Le autorità perciò sono venute meno al loro obbligo positivo sancito dalla Convenzione.

In primo luogo, la Corte procede alla disamina delle eccezioni di irricevibilità formulate dal Governo italiano. Il Governo italiano ha infatti eccepito la tardività del ricorso, in quanto presentato oltre sei mesi dopo la data del provvedimento di archiviazione dell’agosto 2013. La ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza soltanto in data 26 novembre 2013 che l’unico rimedio a sua disposizione era inefficace, e, pertanto, ritiene che sia a quella data che debba essere fatto riferimento per verificare la tempestività del ricorso. Secondo la Corte il termine di sei mesi decorre, in questo caso, proprio dalla data dell’omicidio del figlio della sig.ra Talpis, momento a partire dal quale la ricorrente si è resa conto dell’incapacità delle autorità di impedire che il marito commettesse nuove violenze e avrebbe avuto contezza della mancanza di effettività dei mezzi di ricorso disponibili nell’ordinamento giuridico interno.

Il Governo italiano ha inoltre eccepito l’inammissibilità della domanda per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto la ricorrente non aveva fatto opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero e aveva adito la Corte nella pendenza del procedimento penale per omicidio e tentato omicidio.

La Corte osserva che la questione centrale che si pone nella fattispecie è quella di stabilire se la ricorrente si sia avvalsa delle vie di diritto disponibili nell’ordinamento giuridico interno, e osserva che l’oggetto principale del ricorso è anzitutto stabilire se le autorità abbiano dimostrato la diligenza richiesta per prevenire gli atti di violenza commessi contro la ricorrente e suo figlio, in particolare adottando nei confronti di A.T. misure adeguate di tipo repressivo o preventivo. Essendo queste due questioni indissolubilmente legate, la Corte decide di unirle al merito e di esaminarle sotto il profilo degli artt. 2 e 3 della Convenzione.

Nel merito, la Corte rammenta che gli obblighi positivi che gravano sulle autorità ex art. 2 e 3 Cedu comportano il dovere di istituire e applicare un quadro normativo adeguato, che offra una protezione contro gli atti di violenza che possono essere commessi da privati.

Così, in alcune circostanze ben definite, l’art. 2 può porre a carico delle autorità l’obbligo positivo di adottare in via preliminare delle misure di ordine pratico per proteggere l’individuo la cui vita sia minacciata dagli atti criminali altrui.

Secondo la Corte, l’obbligo positivo deve essere inteso «in modo da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo, senza perdere di vista le difficoltà per la polizia di esercitare le sue funzioni nelle società contemporanee, l’imprevedibilità del comportamento umano e le scelte operative da fare in termini di priorità e di risorse. Pertanto, ogni asserita minaccia contro la vita non obbliga le autorità, rispetto alla Convenzione, ad adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione». Affinché vi sia un obbligo positivo «deve essere accertato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere lì per lì che una determinata persona era minacciata in maniera effettiva e immediata nella sua vita e che esse non hanno adottato, nell’ambito dei loro poteri, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio ovviato a tale rischio (Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, §§ 89-90, Cedu 2001 III, Gongadzé c. Ucraina, n. 34056/02, § 165, Cedu 2005 XI, e Opuz sopra citata, § 129-130)».

L’obbligo positivo dello Stato rispetto all’art. 3 della Convenzione non si può considerare soddisfatto se i meccanismi di protezione previsti nel diritto interno esistono soltanto in teoria: è soprattutto necessario che essi funzionino effettivamente nella pratica, il che presuppone un esame della causa sollecito e senza inutili ritardi. Un’esigenza di celerità e di diligenza ragionevole è quindi implicita nell’obbligo di indagare.

Per i giudici di Strasburgo, erano le autorità nazionali a dover tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità morale, fisica e materiale, nella quale si trovava la ricorrente e valutare la situazione di conseguenza, offrendole un’assistenza appropriata, mentre così non è stato nel caso di specie.

La Corte ritiene che, non agendo rapidamente in seguito al deposito della denuncia della ricorrente, le autorità nazionali abbiano privato la stessa denuncia di ogni efficacia, creando un contesto di impunità tale da permettere ad A.T. di reiterare le violenze nei confronti della moglie e dei familiari.

Secondo i giudici, benché non si possa sapere come sarebbero andati i fatti se le autorità avessero adottato un comportamento diverso, tuttavia la mancata attuazione di misure ragionevoli che avrebbero avuto una possibilità reale di cambiare il corso degli eventi o di attenuare il danno provocato è sufficiente per chiamare in causa la responsabilità dello Stato.

La Corte conclude che le autorità non hanno dimostrato la diligenza richiesta: le stesse si sono sottratte al loro obbligo positivo di proteggere la vita della ricorrente e di suo figlio, in violazione dell’art. 2 Cedu.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che le inosservanze constatate abbiano reso inoperante la denuncia penale della ricorrente nelle circostanze del caso di specie. Ne consegue la reiezione dell’eccezione preliminare del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

La Corte ritiene che la ricorrente possa essere considerata come appartenente alla categoria delle persone “vulnerabili” che hanno diritto alla protezione dello Stato. A questo proposito, essa prende atto delle violenze che la ricorrente ha subito in passato, e osserva inoltre che le violenze inflitte all’interessata, che si sono tradotte in lesioni personali e pressioni psicologiche, sono sufficientemente gravi per essere qualificate come maltrattamenti ai sensi dell’art. 3 Cedu. La Corte esamina, quindi, se le autorità interne abbiano agito in modo tale da soddisfare le esigenze dell’articolo da ultimo citato. In particolare, la Corte ritiene che il modo in cui le autorità interne hanno condotto il procedimento penale nella causa in esame contribuisca alla lamentata passività giudiziaria e che non si possa pertanto considerare che esso soddisfi le esigenze dell’art. 3 Cedu.

Ritenendo, quindi, che il ricorso, che secondo il Governo sarebbe stato idoneo a porre rimedio alla doglianza basata sull’art. 3 della Convenzione, non si è rivelato efficace nel caso di specie, la Corte rigetta l’eccezione di mancato esaurimento da esso formulata e conclude che vi è stata violazione dell’art. 3 della Convenzione.

La Corte Edu ha, infine, riconosciuto a carico dello Stato italiano la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 14, 2 e 3 Cedu ritenendo integrata, nel caso di specie, una forma di discriminazione indiretta fondata sul sesso.

***

La Corte Edu accoglie il ricorso per detenzione illegale di due cittadini bengalesi richiedenti asilo

Sentenza della Corte Edu (Sezione Quarta) 14 marzo 2017, rich. n. 47287/15, Ilias Ahmed c. Ungheria

Oggetto: diritto alla libertà e alla sicurezza - diritto ad una revisione rapida della legalità della detenzione - divieto di trattamenti inumani o degradanti - diritto ad un ricorso effettivo.

Il caso riguarda il trattenimento al confine e la successiva espulsione dall’Ungheria alla Serbia dei due ricorrenti, cittadini bengalesi.

Dopo aver lasciato il Bangladesh, i ricorrenti hanno attraversato la Grecia e la Serbia prima di arrivare in Ungheria, dove hanno chiesto asilo. Per i successivi 23 giorni alla richiesta di asilo sono rimasti nella zona di transito, al confine tra l’Ungheria e la Serbia, una zona recintata e sorvegliata dalla quale non potevano uscire per visitare l’Ungheria.

A seguito di due procedure d’asilo, sono stati espulsi dall’Ungheria principalmente sulla base di un decreto del Governo, che riteneva la Serbia – ultimo Paese attraversato dai ricorrenti – un Paese sicuro. Successivamente alla conferma del decreto da parte della Corte nazionale, i ricorrenti sono stati scortati al confine con la Serbia senza alcuna coercizione fisica.

Invocando l’art. 5 par. 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e par. 4 (diritto ad una revisione rapida da un giudice della legalità della detenzione), i ricorrenti sostengono che la detenzione di 23 giorni nella zona di sosta sia avvenuta in assenza di una base giuridica e senza un controllo giurisdizionale appropriato. Essi lamentano di essere stati trattenuti nella zona di transito – un’area chiusa di una superficie di 110 metri quadrati – in cattive condizioni, in violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e dell’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo). Il trattamento disumano cui sono stati sottoposti avrebbe determinato nei ricorrenti uno stato di stress post-traumatico. Inoltre l’espulsione, in assenza di un esame approfondito e individuale dei loro casi, li avrebbe esposti al rischio reale di respingimento a catena sino in Grecia, dove vi sarebbe stato il rischio concreto di essere accolti in condizioni disumane.

La Corte ha rilevato che il mantenimento dei richiedenti per più di tre settimane nella zona di transito, in un luogo recintato inaccessibile dall’esterno, costituisce una privazione de facto della libertà. Non ritiene convincente la tesi del Governo secondo cui i ricorrenti avrebbero potuto liberamente lasciare la zona di transito verso la Serbia, perché se l’avessero fatto, avrebbero corso il rischio di essere considerati “rinuncianti” alla domanda di asilo, con conseguente respingimento. Tutto ciò è aggravato dal fatto che i ricorrenti sono stati i privati ​​della libertà in assenza di una decisione formale, che avesse una solida base giuridica nel diritto interno in grado di legittimare il trattenimento nella zona di transito.  Ne consegue che la privazione della libertà dei ricorrenti non può essere considerata “legale”, integrando una violazione dell’art. 5 par. 1. Il trattenimento nella zona di transito non era l’esito di un procedimento o di una decisione formale, contro cui i ricorrenti avrebbero potuto chiedere una revisione giudiziaria, la Corte ravvisa pertanto la violazione dell’art. 5 par. 4, non avendo avuto i ricorrenti la possibilità di attivare un procedimento davanti a un giudice.

Secondo la Corte le condizioni di detenzione dei ricorrenti non hanno raggiunto il livello di gravità richiesto per costituire un trattamento inumano ai sensi dell’art. 3, tuttavia essa ritiene che le censure mosse dai ricorrenti circa le loro condizioni di detenzione  sollevino seri problemi di fatto e di diritto. Il fatto che il Governo non abbia indicato ai ricorrenti l’esistenza rimedi attraversi i quali far valere l’inaccettabilità delle loro condizioni di detenzione integra infatti una violazione dell’art. 13.

Per quanto riguarda infine la richiesta di asilo dei ricorrenti, la Corte rileva che la procedura applicata dalle autorità ungheresi non ha fornito la necessaria protezione contro il rischio di esposizione a trattamento inumano e degradante. In particolare, le autorità non hanno condotto una valutazione individuale del caso di ciascun richiedente, ma si sono basate su una lista stereotipata di “Paesi sicuri” stabiliti dal Governo, ignorando gli altri elementi prodotti dai richiedenti, così ponendo in capo ai ricorrenti l’onere eccessivo di dimostrare di essere stati esposti al rischio reale di respingimento a catena fino al loro ritorno in Grecia, dove già erano stati accolti in condizioni disumani e degradanti.

Aggiungasi che a causa di un errore, il primo ricorrente era stato interrogato in una lingua che non capiva e ricevuto in quella lingua le informazioni scritte sulla procedura di asilo. Di conseguenza, le sue possibilità di partecipare attivamente al procedimento e di spiegare in dettaglio le circostanze della sua fuga dal Paese di origine erano state estremamente limitate. Le autorità hanno omesso di informare adeguatamente circa la procedura, dando informazioni solo sul welfare. Senza contare che l’avvocato dei ricorrenti ha ricevuto la traduzione della decisione quando essi avevano già lasciato l’Ungheria da due mesi. Alla luce di tutto ciò, secondo i giudici di Strasburgo i ricorrenti non hanno beneficiato di misure di salvaguardia e tutela efficaci contro il rischio reale di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell’art. 3 della Convenzione.

30/05/2017
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