Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di gennaio 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte Edu emesse a gennaio 2018

Italia condannata per violazione del diritto all’esame della causa entro un termine ragionevole

Sentenza della Corte Edu (Sezione Prima), 11 gennaio 2018, rich. nn. 38259/09, Cipolletta c. Italia

Oggetto: Articoli 6 e 13 − termine ragionevole − ricorso effettivo − applicabilità della “Legge Pinto” alle procedure di liquidazione coatta amministrativa

Il ricorrente, sig. Cipolletta, era titolare di una impresa di costruzioni. Il 30 aprile 1985, il Tribunale di Macerata dichiarò che la società cooperativa edilizia V.L.G., di cui il ricorrente sosteneva di essere creditore era in stato di insolvenza. Con un decreto del 4 maggio 1985, la società fu posta in liquidazione coatta amministrativa sotto la direzione di un commissario liquidatore. Il 21 giugno 1985 il commissario informò il ricorrente dell’apertura della procedura e dello stato di accertamento del passivo. Poiché non era stato tenuto conto del suo credito, il 4 luglio 1985 il ricorrente inviò al commissario una domanda di ammissione al passivo. Il 14 agosto 1985, il commissario depositò lo stato passivo in cui non figurava il credito del ricorrente. Il 17 settembre 1985 il ricorrente propose opposizione allo stato passivo. Con decreto depositato in cancelleria il 17 aprile 1997, il tribunale di Macerata:

1) constatò che il ricorrente e il commissario avevano firmato una transazione che riconosceva l’esistenza di un credito di euro 129.114,28;

2) accolse la domanda del ricorrente;

3) modificò lo stato passivo.

In base alle informazioni fornite alla Corte dal ricorrente il 24 dicembre 2010, e non smentite dal Governo, la procedura di liquidazione a questa data era ancora pendente.

Il ricorrente si duole dell’eccessiva durata del procedimento, affermando di non aver avviato alcuna “procedura Pinto” in quanto la Corte di cassazione ha ritenuto la legge n. 89 del 24 marzo 2001, cd. “legge Pinto”, inapplicabile alle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Preliminarmente la Corte rammenta che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si valuta a seconda delle circostanze della causa e con riguardo ai criteri sanciti dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessità della causa, il comportamento del ricorrente e quello delle autorità competenti, nonché la posta in gioco della controversia per gli interessati. Nella fattispecie, la Corte osserva che il procedimento è iniziato il 4 luglio 1985, data in cui il ricorrente ha presentato al commissario la domanda di ammissione al passivo, e rileva che la procedura di liquidazione dell’attivo della società debitrice era ancora pendente alla data delle ultime informazioni fornite dal ricorrente (ossia il 24 dicembre 2010). In tale data, il procedimento era dunque durato complessivamente quasi venticinque anni e sei mesi. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte constata che il procedimento in questione è stato particolarmente complesso, soprattutto per quanto riguarda l’individuazione dell’attivo della società e la trasformazione di ciascun credito in liquidità mediante vendita o riscossione. Nondimeno, essa considera che il Governo non abbia esposto alcun fatto o argomento convincente che possa giustificare una tale durata. Pertanto, pur riconoscendo nella presente causa la complessità della procedura in materia di fallimento, la Corte ritiene che la durata contestata sia eccessiva e non sia stata conforme all’esigenza del «termine ragionevole» ai sensi dell’art. 6 par. 1 Cedu.

La Corte osserva inoltre che i principi derivanti dalla giurisprudenza interna consolidata in materia confermano l’inapplicabilità della “legge Pinto” alla liquidazione coatta amministrativa. Perciò, la Corte accerta altresì la violazione dell’art. 13 Cedu, a causa dell’assenza nel diritto interno di un ricorso che permetta al ricorrente di ottenere il riconoscimento del suo diritto all’esame della sua causa entro un termine ragionevole.

***

La Corte Edu accoglie il ricorso presentato da una cittadina polacca per violazione del diritto al rispetto della vita familiare

Sentenza della Corte Edu (Sezione Prima), 18 gennaio 2018, rich. nn. 28481/12, Oller Kamińska v. Poland

Oggetto: Articolo 8 − diritto al rispetto della vita privata e familiare − obblighi positivi dello Stato − sottrazione di minori − restituzione

La ricorrente, Anita Oller Kamińska, è una cittadina polacca che vive a Galway (Irlanda), la quale si duole dinanzi alla Corte Edu che i tribunali polacchi non avevano ordinato il ritorno di sua figlia in Irlanda dopo che era stata sottratta dal padre nel 2009, e ciò nonostante due decisioni dei Tribunali irlandesi in tal senso. Si lamenta quindi della violazione dell’art. 8 Cedu (dritto al rispetto della vita privata e familiare).

Preliminarmente, la Corte ricorda che obiettivo essenziale dell’art. 8 è quello di proteggere l’individuo contro l’azione arbitraria da parte delle autorità pubbliche. In relazione agli obblighi positivi dello Stato, la Corte ha affermato che l’articolo in esame include il diritto di un genitore di adottare misure per riunirsi con il figlio e l’obbligo per le autorità nazionali di adottare tali misure. La Corte ribadisce che in casi di questo tipo l’adeguatezza di una misura deve essere giudicata dalla rapidità della sua attuazione.

La Corte ritiene che le autorità polacche non abbiano agito rapidamente per far rispettare le sentenze irlandesi come richiesto dalla legge dell’UE. La Corte non è persuasa dall’argomento del Governo secondo cui la durata del procedimento è stata determinata esclusivamente dalla complessità del caso. Di conseguenza, il diritto del richiedente al rispetto della sua vita familiare non ha ricevuto una protezione efficace.

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La Corte Edu condanna Malta per violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Cedu

Sentenza della Corte Edu (Sezione Quarta), 30 gennaio 2018, rich. nn. 50570/13, Cassar v. Malta

Oggetto: Diritto di proprietà − interferenza ingiustificata − giusto equilibrio tra interessi generali della comunità e tutela dei diritti individuali

I ricorrenti, Albert Cassar e Mariella Cassar, sono due cittadini maltesi che si lamentano di non essere in grado di vivere in una casa di loro proprietà a causa della presenza di un inquilino che la legge non permette loro di sfrattare. I ricorrenti lamentano inoltre di percepire un canone di locazione controllato troppo esiguo.

I Cassar acquistarono la proprietà nel 1988, quando era già soggetta alle leggi sul canone di locazione controllato. L’immobile, di ampie dimensioni, al momento dell’acquisto era locato ad una coppia di anziani. I ricorrenti si aspettavano di trasferirsi dopo la morte della coppia, ma nel 2003 la figlia della coppia è subentrata nella locazione e da allora abita nella casa, pagando la somma di euro 466 l’anno, a titolo di canone. I ricorrenti sono stati costretti a trovare alloggio altrove.

I Cassar dopo aver adito senza esito i tribunali nazionali al fine di far valere il proprio diritto di proprietà e l’illegittimità del canone controllato applicato, si sono rivolti alla Corte di Strasburgo duolendosi della violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 e dell’art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 1 del Protocollo n. 1.

Rileva la Corte che i Cassar non potevano esercitare il loro diritto d’uso in termini di possesso fisico in quanto la casa era occupata dagli inquilini e non potevano risolvere il contratto di locazione. Pertanto, i ricorrenti pur proprietari della proprietà erano soggetti a un rapporto di locazione forzato per un periodo indefinito di tempo. Se è vero che i Cassar avevano consapevolmente concluso il contratto di locazione nel 1988 con le restrizioni pertinenti (in particolare l’impossibilità di aumentare l’affitto o di risolvere il contratto di locazione), la Corte ritiene che i ricorrenti non avrebbero potuto ragionevolmente prevedere l’entità dell’inflazione nei prezzi degli immobili nei decenni successivi. Una volta apparsa la discrepanza nell’affitto e quella sul mercato, non sono stati in grado di fare nulla di più che tentare di utilizzare i rimedi disponibili − ossia rivolgersi ai Tribunali nazionali −, che tuttavia si sono rivelati inutili nel caso di specie. Nonostante qualsiasi riferimento a garanzie procedurali non identificate da parte del governo, la Corte ha riscontrato che i ricorrenti non avevano un rimedio efficace che permettesse loro di sfrattare gli inquilini o sulla base del loro bisogni o quelli dei loro parenti, o sulla base del fatto che gli inquilini non meritavano un canone di locazione calmierato (non avendo particolari necessità di alloggio).

Tenuto conto dei bassi canoni di locazione ai quali i ricorrenti hanno avuto diritto negli ultimi anni, lo stato di incertezza dei ricorrenti sul fatto che essi avrebbero mai recuperato i loro beni, l’aumento del tenore di vita a Malta negli ultimi decenni e la mancanza di garanzie procedurali nell’applicazione della legge, che è particolarmente evidente nel caso in esame data la situazione dell’attuale inquilino e dimensione della proprietà e le esigenze dei richiedenti, la Corte ritiene che sia stato imposto ai ricorrenti un onere sproporzionato ed eccessivo. Ne consegue che lo Stato maltese non è riuscito a raggiungere il necessario equo equilibrio tra gli interessi generali della comunità e la tutela del diritto di proprietà dei ricorrenti, in violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Cedu. Inoltre, applicando una misura legislativa trasversale che non trattava i richiedenti − la cui proprietà era ampia, di alto livello e in un’area ricercata − in modo diverso, lo Stato ha violato altresì il diritto dei richiedenti di non essere discriminati nel godimento dei loro diritti ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 Cedu in combinato disposto con l’art. 14 Cedu.

04/04/2018
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Ancora due condanne dell’Italia per i suoi hotspot

Sadio c. Italia,  n. 3571/17, sentenza del 16 novembre 2023, e AT ed altri c. Italia, ricorso n. 47287/17, sentenza del 23 novembre 2023. Ancora due condanne (una di esse, anzi, doppia e l’altra triplice) per l’Italia in tema di immigrazione, con specifico riferimento alle condizioni di un Centro per richiedenti asilo in Veneto e di un Centro di Soccorso e Prima Accoglienza in Puglia.

14/12/2023
I criteri probatori della violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu. Una visione comparatistica

La Supreme Court del Regno Unito ha fornito, in una propria recente sentenza, un contributo di essenziale rilevanza su questioni il cui intreccio avrebbe potuto portare, se non si fosse saputo individuare l'appropriato filo di cucitura, esiti disarmonici sia nel diritto di common law inglese sia, con anche maggior gravità, nel diritto europeo convenzionale. Si trattava di coordinare il fondamentale principio del giusto processo, fissato dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950, con il più solido dei ragionamenti circa la sufficienza del materiale probatorio raccolto a divenire indice della violazione dello stesso articolo 6. I supremi giudici inglesi si sono collocati saldamente sulla linea della giurisprudenza di Strasburgo, fissando, in un caso dalle irripetibili peculiarità, affidabili parametri che sappiano, come è avvenuto nel caso sottoposto al loro esame, felicemente contemperare l'esigenza di garantire costantemente condizioni di svolgimento dei processi rispettose dei diritti umani con quella, altrettanto meritevole di apprezzamento, di evitare l'abuso del ricorso allo strumento di tutela convenzionale fondato su motivi puramente congetturali e tali, pertanto, da scuotere la stabilità del giudicato, lasciandolo alla mercé di infinite, labili impugnazioni, contrarie allo stesso spirito del fondamentale precetto del giusto processo.

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