Le decisioni di gennaio della Corte Edu, qui selezionate, riguardano l’interazione tra procedimento penale e civile-risarcitorio, i rischi per la salute derivanti dall’arresto con immobilizzazione in posizione prona, l’applicazione dello standard normativo del consenso nei processi di violenza di genere e la sussistenza di una discriminazione strutturale e istituzionale alla base dei fenomeni denunciati.
La procedura Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A. e Berlusconi c. Italia viene attivata dai ricorsi di Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A. e Silvio Berlusconi (rappresentante legale e presidente del cda della prima fino al 1994) in merito all’equità del procedimento risarcitorio promosso, contro la menzionata società, da Compagnie Industriali Riunite (CIR) S.p.A.
La Corte di Strasburgo esclude la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riguardo a sei delle sette doglianze lamentate da Fininvest. L’unica che trova accoglimento (i.e. l’ultima, relativa alla motivazione sull’entità delle spese processuali) non determina la liquidazione di un’equa compensazione in quanto non specificamente richiesta da parte avversa. Trattandosi, poi, di deficit procedurale non incidente sul merito della causa civile, la Corte esclude la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1, parimenti eccepita da Fininvest, in astratto riconducibile a decisioni impattanti su diritti patrimoniali, quando arbitrarie o non corredate da idonee garanzie procedurali.
Infine, la Corte rigetta la doglianza sollevata da Silvio Berlusconi sul diritto di essere presunti innocenti ex art. 6 § 2 della Convenzione, sotto l’aspetto “reputazionale”, in relazione all’accertamento civile dei fatti di corruzione, rispetto ai quali il ricorrente, in previo procedimento penale, era stato prosciolto per prescrizione.
Il caso Magherini c. Italia riguarda la morte di R.M., arrestato mentre si trovava in uno stato di evidente agitazione psicofisica (anche per assunzione di cocaina), immobilizzato e mantenuto in posizione prona per circa 20 minuti da parte degli agenti di polizia. La Corte Edu dichiara la violazione dell’art. 2 sia sotto il profilo sostanziale, per mancanza di linee guida chiare e adeguate sui rischi derivanti dal contenimento in posizione prona, soprattutto nei confronti di persone in stato di agitazione psicofisica, sia sotto il profilo procedurale, per mancanza di indipendenza delle indagini, nella misura in cui gli agenti che avevano arrestato e immobilizzato R.M. avevano poi compiuto, a fronte del decesso, alcuni atti di indagine, tra cui l’interrogatorio di un testimone oculare.
Nel caso R.E. e altri c. Islanda e Z. c. Islanda, la Corte è stata chiamata a esaminare una serie di ricorsi concernenti presunte aggressioni e molestie sessuali rispetto alle quali le ricorrenti lamentavano l’inefficacia delle indagini penali svolte dalle autorità nazionali e, in via subordinata, l’esistenza di un approccio discriminatorio fondato sul genere da parte delle istituzioni deputate a contrastare tale fenomeno.
Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 8 gennaio 2026, nn. 23538/14 e 23554/14, Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A. e Berlusconi c. Italia
Oggetto: art. 6 della Convenzione (equo processo – aspetto civile) – estensione dei principi sull’intangibilità del giudicato a un accordo transattivo, nell’ambito di un procedimento civile che ne ha vagliato la “tenuta” per sopravvenuti sospetti di corruzione – interazione tra procedimento penale e civile nella valutazione delle prove – obbligo di motivazione correlato ai motivi di impugnazione e alla selezione degli aspetti determinanti per la decisione del caso.
Art. 6 § 2 della Convenzione (presunzione di innocenza – aspetto reputazionale) – proscioglimento per prescrizione dell’imputato – procedimento civile tra danneggiato dal reato e società dell’imputato.
Negli anni ‘80, il gruppo societario Mondadori era controllato dalla holding Arnoldo Mondadori Editori Finanziaria S.p.A. (AMEF), con principali azionisti Fininvest S.p.A., CIR S.p.A. e la famiglia F. Sia Fininvest che CIR miravano a ottenere il controllo di AMEF, acquisendo le azioni della famiglia F. Quest’ultima, da un lato, stipulava un accordo con cui si impegnava a trasferire le partecipazioni a CIR; dall’altro, le vendeva a Fininvest. A fronte del lodo arbitrale in favore di CIR, Fininvest adiva la Corte di appello di Roma che, con sentenza del 24 gennaio 1991, dichiarava l’invalidità dell’accordo intervenuto tra F. e CIR; il contenzioso si chiudeva a seguito della rinuncia di CIR al ricorso di legittimità, per adesione ad accordo transattivo.
Nel 1999, la Procura di Milano rinviava a giudizio Silvio Berlusconi e altri soggetti per aver corrotto il giudice V.M. (coautore della sentenza del 1991, anch’egli imputato). Il GUP, nonostante l’esistenza di prove sufficienti sulla corruzione, ritenuto che le somme così utilizzate non fossero state adeguatamente tracciate, pronunciava sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto. Siffatta decisione veniva ribaltata in appello, determinando però una separazione di procedimenti. Berlusconi, nei cui confronti il reato veniva riqualificato da corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p. a corruzione ex art. 319 c.p. in ragione del previgente regime di punibilità del corruttore, veniva prosciolto per prescrizione. La Corte di cassazione confermava, inoltre, la correttezza del rigetto della richiesta di un’assoluzione nel merito ex art. 129, co. 2, c.p.p. Gli altri imputati, invece, venivano processati e condannati sia in primo grado che, in seguito all’assoluzione di appello, nuovamente nel giudizio di rinvio (irrevocabile nel 2007), a fronte di numerose prove: le testimonianze dei giudici A.V. e G.P., facenti parte del collegio della sentenza del 1991; la testimonianza di S.A. circa la prassi di Berlusconi di mettere a disposizione dell’avvocato C.P. somme di denaro per corrompere giudici; le anomalie nel contenuto della sentenza del 1991.
Mentre CIR si era costituita parte civile, Fininvest non prendeva parte al procedimento penale.
Nel 2004, CIR agiva contro Fininvest per il risarcimento dei danni derivanti dalla corruzione; nel procedimento civile venivano acquisite, tra le altre cose, le testimonianze di A.V. e G.P. Il Tribunale di primo grado, rilevato che le sentenze penali non potevano essere utilizzate contro Fininvest in quanto rimasta estranea al procedimento penale, accertava autonomamente le prove di corruzione, condannando la convenuta: i pagamenti illeciti provenivano da suoi conti; aveva beneficiato della decisione del 1991; era responsabile delle azioni poste dal suo rappresentante, Berlusconi, e da C.P. La decisione veniva sostanzialmente confermata in appello e, infine, dalla Corte di cassazione.
Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, Fininvest lamentava, ai fini sia dell’art. 6 della Convenzione che dell’art. 1 del Protocollo n 1, l’iniquità del procedimento civile sui danni sotto diversi profili: (a) violazione del giudicato risultante dalla decisione del 1991, a causa della rivalutazione del contenuto di tale sentenza senza previo esperimento della procedura di revoca; (b) attribuzione del caso a tribunale diverso da quello competente per legge; (c) omessa valutazione di legittimità di un tema ingiustamente qualificato come questione di fatto piuttosto che di diritto; (d) omessa valutazione delle dichiarazioni rese da due testimoni nel corso del procedimento civile; (e) accertamento di responsabilità fondato su presunzioni, in violazione del principio della parità delle armi; (f) mancanza di motivazione, nella sentenza di cassazione, circa l’impatto causale, sulla produzione dei danni sofferti da CIR, della rinuncia, da parte della società da ultimo menzionata, al ricorso per cassazione avverso la decisione del 1991; (g) mancanza di motivazione, nella sentenza di cassazione, circa l’entità delle spese processuali gravanti su Fininvest.
In ordine all’intangibilità del giudicato (a), la Corte ricorda che il “rimettere in discussione”, nell’ambito di procedimenti giudiziari, decisioni divenute aliunde definitive può produrre una violazione dell’art. 6 della Convenzione, poiché rende illusorie le prerogative dell’accesso a un tribunale e della certezza del diritto; una deroga è ammissibile sol se sorretta da motivi imperativi.
Nello specifico, la Corte si avvale di un test volto ad accertare (i) l’esistenza di una decisione definitiva con forza di giudicato, (ii) di un ripensamento circa il contenuto della decisione, nell’ambito di un procedimento successivo, (iii) di motivi imperativi per siffatto ripensamento, nonché (iv) se il ripensamento è avvenuto con l’osservanza delle norme di procedura e (v) se, più in generale, è stato garantito un giusto equilibrio tra interessi individuali e buona amministrazione della giustizia.
In concreto: (i) l’attitudine della decisione del 1991, a seguito di accordo transattivo, di formare cosa giudicata non è pacifica tra le parti, né la questione sembra essere stata adeguatamente trattata dai giudici domestici; (ii) benché l’oggetto dei due procedimenti fosse diverso (da un lato, validità del lodo arbitrale, dall’altro, danni subiti da CIR a causa della corruzione), il secondo postulava la verifica di correttezza del contenuto della decisione assunta nel primo; (iii) l’incidenza della corruzione sulla decisione del 1991 integra un motivo imperativo per rimettere in discussione tale decisione e derogarne l’irrevocabilità; (iv) sebbene la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni prodotti da una sentenza frutto di illecito, senza previo esaurimento della procedura di revoca, fosse questione nuova anche per i giudici civili intervenuti nella presente vicenda, le considerazioni da loro sviluppate non appaiono arbitrarie (specialmente, la ritenuta irragionevolezza di un eventuale obbligo di esperire rimedi incapaci di soddisfare l’interesse prioritario di parte attrice, qui il risarcimento dei danni subiti); (v) il procedimento risarcitorio mirava a garantire i diritti civili della vittima di corruzione, corruzione della quale Fininvest è stata ritenuta responsabile con decisione non arbitraria, ottenuta nel rispetto delle garanzie procedurali.
In ordine alla competenza del tribunale (b), lamentata in forza dell’esperimento dell’azione di danno dinanzi al Tribunale di Milano, piuttosto che della procedura di revoca, astrattamente spettante alla Corte di Appello di Roma, la Corte esclude l’esistenza di una violazione rinviando alle considerazioni già sviluppate nei paragrafi relativi all’esistenza di un obbligo di previo esaurimento della procedura di revoca.
In ordine al diritto di accesso alla Corte di cassazione (c), la società ricorrente eccepiva che l’esperimento dell’azione risarcitoria aveva relegato la verifica della legittimità della decisione del 1991 a questione di fatto sindacabile solo nei gradi di merito (laddove l’esperimento della revoca l’avrebbe elevata a questione di diritto pienamente sindacabile anche dalla Corte di cassazione). Secondo la Corte Edu, la Corte di cassazione aveva comunque vagliato la questione tramite i vizi di motivazione della sentenza di appello.
In ordine alle dichiarazioni rese da A.V. e G.P. in sede civile (d), asseritamente ignorate in favore di quelle rese dagli stessi soggetti nel procedimento penale, la Corte ricorda che la valutazione delle prove è questione di diritto interno e che l’obbligo di motivazione non sottende una risposta specifica a ogni argomento sollevato dalle parti, piuttosto le risposte necessarie alla decisione della controversia. Ciò posto, i giudici di primo grado avevano espressamente valutato sia le prime che le seconde dichiarazioni, ritenendole convergenti, mentre i giudici di appello, pur rifacendosi solo alle dichiarazioni del fascicolo penale, avevano deciso la causa con motivazione che non implicava un esame specifico delle dichiarazioni rese in sede civile.
In ordine all’utilizzo di presunzioni e al principio di parità tra le parti (e), Fininvest stigmatizzava il fatto che i giudici civili avevano recepito le determinazioni penali, presunto la conoscenza della destinazione illecita dei pagamenti in forza della rilevante entità dei medesimi, rigettato le richieste di prova. Secondo la Corte, i giudici civili, pur rinviando alle prove raccolte nei procedimenti penali, ne hanno fornito autonoma valutazione; la presunzione di conoscenza sopra menzionata non era assoluta; il rigetto delle richieste istruttorie, poiché vertevano su temi analizzati dalla Corte di appello, non ha posto la ricorrente in una posizione di netto svantaggio rispetto alla parte attrice.
In ordine all’omessa valutazione dell’incidenza causale, sui danni subiti da CIR, della rinuncia di questa a impugnare la decisione del 1991 (f), la Corte ritiene sufficientemente motivato anche siffatto profilo.
Infine, in ordine alle spese processuali (g), premessa l’operatività dell’obbligo di motivazione anche rispetto a queste ultime, la Corte osserva che la sentenza di cassazione non aveva giustificato la loro quantificazione.
Le doglianze sollevate ai sensi dell’art. 6 della Convenzione rilevano, in base all’application di Fininvest, pure ai fini dell’art. 1 del Protocollo n. 1, in considerazione della perdita patrimoniale derivante dalla controversia con CIR. In genere, uno Stato può essere ritenuto responsabile dei danni da decisioni contrarie al diritto interno, arbitrarie o manifestamente irragionevoli, ovvero qualora non offra alle parti private opportune garanzie procedurali. Nel caso di specie, tuttavia, l’unica violazione riscontrata dalla Corte (sub g) non ha riguardato il merito della controversia.
Terminato l’esame delle doglianze di Fininvest, la Corte Edu vaglia il secondo ricorso, presentato da Silvio Berlusconi e, in seguito al suo decesso, mantenuto dagli eredi.
Siffatto ricorso concerne il “secondo aspetto” della presunzione di innocenza di cui all’art. 6 § 2 della Convenzione, ossia l’aspetto reputazionale, il quale entra in gioco quando i fatti addebitati a un imputato, prosciolto in sede penale, vengono rivalutati in altro procedimento; nel caso di specie, nel procedimento civile per il risarcimento dei danni derivanti dalla corruzione.
In punto di ammissibilità, la Corte conferma l’applicabilità del parametro convenzionale, sussistendo il requisito del collegamento tra accusa penale e procedimento successivo: nonostante l’autonomia dei due procedimenti e l’assenza di vincolatività (nelle circostanze di specie) delle determinazioni penali, i giudici civili avevano considerato il contenuto delle sentenze penali e, incidentalmente, si erano pronunciati sul coinvolgimento del ricorrente nei fatti corruttivi.
Nel merito, la Corte, rinviando alla recente pronuncia di Grande Camera Nealon e Hallam c. Regno Unito, ribadisce che «a livello nazionale, i giudici possono essere chiamati a giudicare, al di fuori dell’ambito penale, casi derivanti dagli stessi fatti su cui si basava un precedente capo d’accusa che non ha portato a una condanna. La protezione offerta dall’articolo 6 § 2 nel suo secondo aspetto non deve essere interpretata in modo tale da impedire ai tribunali nazionali, nel corso di un procedimento successivo – nel quale eserciterebbero una funzione diversa da quella di giudice penale, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto interno – di esaminare gli stessi fatti che sono stati giudicati nel precedente procedimento penale, a condizione che lo facciano senza attribuire alcuna responsabilità penale all’interessato» (§ 317). Per verificare l’esistenza di un illegittimo addebito di responsabilità, occorre tener conto del linguaggio utilizzato dai decisori e, se “infelice”, del contesto, così da apprezzarne il significato reale.
Nel caso di specie, la Corte esclude la violazione alla luce delle seguenti considerazioni: (i) i giudici civili hanno esaminato il comportamento di Silvio Berlusconi, riferendosi all’accertamento di responsabilità penale, in osservanza del principio secondo cui una società può essere ritenuta civilmente responsabile del comportamento illecito dei propri amministratori; (ii) sebbene, ai fini della responsabilità civile di Fininvest, fosse sufficiente accertare il coinvolgimento di C.P., la scelta dei giudici civili di fondare la responsabilità su un “titolo alternativo”, ossia il coinvolgimento di Berlusconi, non appare arbitraria; (iii) la decisione di archiviare il procedimento sulla responsabilità penale di Berlusconi non è stata messa in discussione dai giudici civili che, anzi, hanno chiaramente indicato quali fossero i limiti dell’accertamento civile (finalità del giudizio e standard probatorio civile); (iv) benché la Corte di appello avesse ricavato un accertamento positivo della corruzione nel riconoscimento, da parte dei giudici penali, delle attenuanti generiche (riconoscimento necessario per stabilire il termine di prescrizione), tale affermazione, infelice, non è stata utilizzata per affermare né la responsabilità civile né penale del ricorrente; (v) il riferimento alla consapevolezza del ricorrente (circa la destinazione illecita dei pagamenti) non riflette una convinzione di colpevolezza, al più uno stato di sospetto, di per sé compatibile con l’art. 6 § 2; (vi) l’esame (incidentale) della posizione di Silvio Berlusconi non produce l’obbligo di garantirne la partecipazione nel processo principale a carico di Fininvest; (vii) molte delle espressioni del settore penale, utilizzate dai giudici civili, appartengono anche al settore civile; (viii) che la stampa abbia ricavato dalla sentenza civile un addebito di responsabilità penale è aspetto non rilevante nella presente procedura; invero, la difesa avrebbe dovuto dolersene dinanzi ai giudici interni e poi, eventualmente, sollevare ricorso dinanzi a questa Corte.
La decisione trova un’unica opinione parzialmente dissenziente: a parere del giudice Adamska-Gallant, la mancata partecipazione del ricorrente al processo civile e le ripetute dichiarazioni giudiziarie circa un suo coinvolgimento nei fatti di corruzione avrebbero prodotto la violazione dell’art. 6 § 2.
Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 15 gennaio 2026, n. 32707/19, Magherini c. Italia
Oggetto: art. 2 della Convenzione (diritto alla vita – aspetto sostanziale e procedurale) – arresto di soggetto in stato di alterazione psicofisica, mantenimento dell’arrestato in posizione prona, decesso – necessità dell’arresto ma non del mantenimento prolungato in posizione prona – carenze nella formazione delle forze dell’ordine, circa i rischi per la salute derivanti dalle tecniche di immobilizzazione, soprattutto nei confronti di soggetti in stato di alterazione – indagini non indipendenti poiché gli agenti che avevano proceduto all’arresto della vittima (poi indagati per omicidio) avevano interrogato un teste oculare.
La presente procedura riguarda la morte di R.M., arrestato mentre si trovava in uno stato di evidente agitazione psicofisica, immobilizzato e mantenuto in posizione prona per circa 20 minuti da parte degli agenti di polizia.
La causa della morte, in base alle perizie interne, si rintracciava in tre fattori concomitanti: intossicazione acuta da cocaina, immobilizzazione e tentativi per liberarsi, posizione prona.
Dinanzi alla Corte Edu, i parenti di R.M. lamentano la violazione del diritto alla vita ex art. 2 della Convenzione, per uso illegittimo della forza.
La Corte, in primo luogo, dichiara la violazione dell’art. 2 sotto l’aspetto sostanziale in ragione dell’inadeguatezza delle linee guida e della formazione delle forze dell’ordine in merito ai rischi per la salute derivanti da tecniche di contenimento, soprattutto nei confronti di persone in stato di agitazione psicofisica.
Nel caso di specie, l’arresto era “assolutamente necessario”: quando gli agenti di polizia, intervenuti a fronte di diverse segnalazioni, si sono avvicinati a R.M., questi ha opposto resistenza e ferito uno di loro (§§ 118-121).
Tuttavia, la stessa Corte non è convinta che il mantenimento in posizione prona per 20 minuti, anche quando R.M. aveva smesso di agitarsi, fosse altrettanto necessario.
In diversi precedenti (Saoud c. Francia; Semache c. Francia; T.V. c. Croazia; V. c. Repubblica Ceca; Kalkan c. Danimarca) la Corte ha vagliato casi di arresto e immobilizzazione in posizione prona, passando in ricognizione i rischi derivanti dall’utilizzo di questa prassi. I rischi sussistono anche in assenza di compressione diretta del torace e delle scapole (circostanza sottolineata dal Governo e che, in effetti, vale a distinguere il caso presente dai precedenti citati) (§ 127).
Neanche il concorso causale dell’intossicazione da cocaina è argomento idoneo a ridurre la pericolosità della posizione prona e del suo mantenimento per 20 minuti, tanto più che le raccomandazioni mediche più recenti incentivano la consapevolezza delle forze dell’ordine nell’arrestare persone in stato di agitazione e intossicazione (§ 129).
Stante la responsabilità dello Stato per la formazione delle forze dell’ordine, rileva l’analisi di quella disponibile ed effettivamente ricevuta dagli agenti intervenuti nel caso di specie.
Il Governo ha prodotto, da un lato, una circolare del 2008 sulle tecniche di contenimento, la quale non fa riferimento specifico ai rischi di asfissia o alle accortezze necessarie per ridurre tali rischi; dall’altro, una circolare del 2014 in cui i menzionati rischi erano evidenziati, parimenti in presenza di persone in stato di agitazione psico-fisica (§ 130). Tuttavia, poiché la seconda circolare non era ancora in vigore al momento della morte di R.M. (§ 132), la Corte ritiene che, all’epoca dei fatti, non esistessero istruzioni chiare e adeguate sul contenimento in posizione prona in considerazione dello stato dell’arrestato e dei rischi per la salute (§ 133). La Corte esprime, altresì, preoccupazioni circa l’abrogazione della circolare del 2014 da parte di circolari, meno precise, del 2016 e 2019 (§ 134). Ne consegue, altresì, che gli agenti non erano stati adeguatamente formati per situazioni quali quella intercorsa nel caso di specie (§ 137).
A seguire, la Corte dichiara la violazione dell’art. 2 sotto l’aspetto procedurale.
Tra i principi generali (richiamati nella pronuncia della Grande Camera Armani Da Silva c. Regno Unito), il requisito di indipendenza delle indagini postula, in ipotesi di decesso riconducibile all’azione di agenti di polizia, il coinvolgimento di forze dell’ordine prive di legami gerarchici e istituzionali con quelle indagate.
Nel caso di specie, due degli agenti intervenuti nell’arresto avevano poi interrogato, di propria iniziativa, un volontario della Croce Rossa (C.M.) accorso in aiuto di R.M.; il pubblico ministero, invece, era stato avvisato più o meno contestualmente a quest’atto di indagine. Benché non ci siano prove, come rilevato dal Governo, di un effettivo condizionamento delle dichiarazioni rilasciate, il rischio di pressioni permane. Non sembra rilevante la circostanza che, in un primo momento, i due agenti intendessero approfondire, quale pista d’indagine sulle cause della morte, l’overdose (§§ 155-156).
Alla luce dell’importanza delle prime fasi investigative e dell’audizione dei testimoni oculari, la Corte ritiene l’indipendenza dell’indagine carente.
Sentenze della Corte Edu (Seconda Sezione), 13 gennaio 2026, nn. 59809/19, 8034/20, 14407/20 e 17008/20 e R.E. e Altri c. Islanda, n. 3538/21, Z. c. Islanda
Oggetto: art. 3 (divieto di tortura) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata – aspetto procedurale) – obblighi positivi – denunce di violenza sessuali da parte delle ricorrenti (anche minori) – indagini inadeguate – quadro giuridico in linea di principio idoneo a fornire una protezione efficace – caratterizzazione giuridica idonea e sufficiente delle accuse – applicazione di garanzie procedurali speciali per le vittime minorenni.
Art. 8 (obblighi positivi ) – mancata applicazione di uno standard incentrato sul consenso in relazione al contatto fisico con un minore – interpretazione indebitamente restrittiva del requisito di intenzionalità previsto dalla normativa nazionale – indagini non idonee alla tutela dell’integrità fisica e psicologica della ricorrente.
Art. 14 (divieto di discriminazione), alla luce degli artt. 3 e 8 – discriminazione basata sul genere nel trattare casi di violenza sessuale – misure legislative e politiche per combattere la violenza sessuale – prove prima facie insufficienti circa l’esistenza di difetti strutturali o effetti sproporzionati capaci di trasferire l’onere della prova allo Stato.
Nel primo gruppo di ricorsi, quattro cittadine islandesi denunciavano distinti episodi di violenza sessuale, due dei quali riguardavano minorenni. In un caso, la ricorrente sosteneva di essersi risvegliata, dopo aver consumato alcolici a una festa aziendale, nel letto di un collega che stava intrattenendo con lei un rapporto sessuale non consensuale; l’uomo negava ogni illecito, affermando che il rapporto fosse consensuale. In un secondo caso, una diciassettenne denunciava di essersi svegliata nel proprio letto trovando un collega adulto sopra di sé mentre aveva con lei un rapporto sessuale; anche in questo caso il sospettato sosteneva che l’attività era consensuale. In un terzo episodio, una minorenne denunciava un’aggressione sessuale avvenuta durante un campeggio, affermando di essere stata ubriaca e di avere ricordi limitati della serata; il coetaneo coinvolto ammetteva un’attività intima ma la qualificava come consensuale. Infine, un’ulteriore ricorrente denunciava di aver inizialmente acconsentito a un rapporto sessuale con un uomo in una stanza d’albergo, salvo poi revocare il consenso all’arrivo di una seconda persona, senza tuttavia aver espresso verbalmente tale revoca.
In tutti i casi le autorità islandesi avevano avviato indagini penali, interrogando le ricorrenti, i sospettati e numerosi testimoni e, nei casi riguardanti minorenni, avevano applicato specifiche garanzie procedurali, tra cui la nomina di tutori e il coinvolgimento dei servizi di protezione dell’infanzia. Tuttavia, i procedimenti erano stati archiviati per insufficienza di prove, alla luce delle versioni contrastanti delle parti, dell’assenza di testimoni diretti e, in alcuni casi, del tempo trascorso tra i fatti e la presentazione della denuncia. Le decisioni di archiviazione erano state confermate dal Procuratore dello Stato.
Nel caso Z. c. Islanda, la ricorrente, sedicenne all’epoca dei fatti, denunciava di essere stata oggetto di contatti sessuali da parte di un uomo adulto mentre si trovava in stato di incoscienza o semi-incoscienza all’interno di una tenda durante un festival. L’indagato ammetteva di averle toccato il seno sotto gli abiti, sostenendo tuttavia di aver interrotto il contatto non appena resosi conto del suo disagio e negando qualsiasi intenzione sessuale. Anche in questo caso, nonostante l’acquisizione di numerose testimonianze e l’ammissione parziale dei fatti, il procedimento veniva archiviato sul presupposto che non fosse dimostrato l’intento richiesto dalla fattispecie di molestie sessuali prevista dal diritto interno.
Dinanzi alla Corte Edu, le ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione sotto il profilo procedurale, per la mancata conduzione di indagini effettive sui fatti denunciati, nonché dell’art. 14, deducendo un trattamento discriminatorio basato sul genere nel modo in cui le autorità islandesi trattavano i casi di violenza sessuale.
La Corte ha preliminarmente ribadito che gli artt. 3 e 8 comportano per gli Stati obblighi positivi di carattere sostanziale e procedurale. Dal punto di vista sostanziale gli Stati devono istituire un quadro giuridico e istituzionale che garantisca una protezione adeguata contro tutti gli atti sessuali non consensuali. Il margine di apprezzamento statale nel regolare la materia trova un limite nell’adozione degli standard contemporanei che riconoscono l'assenza di consenso come elemento centrale del reato, piuttosto che l'uso della forza fisica. Qualsiasi approccio giuridico o penale che richieda la prova della resistenza fisica non protegge l'autonomia sessuale e favorisce l’impunità delle condotte di violenza sessuale e il diritto nazionale deve garantire che tutti gli atti sessuali non consensuali siano criminalizzati, anche nei casi in cui la vittima non abbia opposto resistenza fisica. Dal punto di vista procedurale, invece, gli Stati devono assicurare indagini e azioni penali tempestive, approfondite, imparziali ed efficaci, assicurando l’identificazione e la punizione dei responsabili. Le autorità devono inoltre evitare la vittimizzazione secondaria delle vittime, adottando misure adeguate per attenuare il disagio ed evitando di fare affidamento su stereotipi di genere o commenti moralistici.
Quanto al quadro normativo islandese, la Corte ha osservato che esso criminalizzava l’intero spettro delle attività sessuali non consensuali e che, già a partire dal 2007 e ancor più a seguito delle modifiche legislative del 2018, si fondava su un modello incentrato sull’assenza di consenso. La giurisprudenza nazionale aveva inoltre applicato in modo coerente tale impostazione. Il sistema giuridico islandese offriva pertanto, in linea di principio, una protezione adeguata e conforme agli standard convenzionali.
Con riferimento ai casi riuniti in R.E. e altri, la Corte ha rilevato che le autorità nazionali avevano esaminato in modo pertinente la questione del consenso e della capacità delle ricorrenti di prestarlo. Nei casi riguardanti minorenni erano state applicate specifiche garanzie procedurali. Le indagini avevano comportato l’acquisizione delle prove disponibili e l’audizione delle persone coinvolte, senza che emergesse l’evidenza di piste investigative trascurate. Pur rilevando alcuni ritardi nello svolgimento delle indagini, in particolare nell’interrogatorio dei sospettati in due casi, la Corte ha ritenuto che tali ritardi dovessero essere valutati nel loro contesto, tenendo conto del tempo trascorso tra i fatti e la denuncia e dell’assenza di elementi probatori andati perduti. Considerate nel loro complesso, le indagini non presentavano carenze di gravità tale da comprometterne l’effettività. Non è stata pertanto riscontrata alcuna violazione degli artt. 3 e 8.
Diversa la conclusione nel caso Z. c. Islanda. La Corte ha osservato che l’indagato, adulto, aveva ammesso di aver toccato il seno della ricorrente, sedicenne, mentre ella si trovava in stato di incoscienza o semi-incoscienza e senza che vi fosse stata alcuna previa manifestazione di consenso. Le autorità nazionali avevano tuttavia ritenuto non dimostrato l’elemento soggettivo dell’intento di molestia sessuale, valorizzando la dichiarazione dell’indagato secondo cui il contatto non sarebbe stato di natura sessuale e sarebbe cessato non appena percepito il disagio della ricorrente. Secondo la Corte, tale approccio risultava eccessivamente restrittivo e non conforme al parametro fondato sull’assenza di consenso. Le autorità non avevano adeguatamente valutato se l’indagato potesse ragionevolmente ritenere esistente un consenso, né avevano esaminato con sufficiente rigore le circostanze in cui il contatto era stato avviato, ossia in assenza di qualsiasi indicazione di consenso da parte di una persona minorenne e in stato di vulnerabilità. L’indagine non era dunque orientata ad accertare l’esistenza di un contatto sessuale non consensuale e non aveva garantito una tutela effettiva dell’integrità fisica e psicologica della ricorrente. La Corte ha pertanto accertato la violazione dell’aspetto procedurale dell’art. 8.
Quanto alla dedotta discriminazione di genere, in base alla giurisprudenza della Corte, la violenza di genere può costituire una forma di discriminazione ai sensi dell’art. 14 anche quando essa non derivi da politiche esplicitamente discriminatorie ma da situazioni di fatto in cui politiche o misure generali hanno un effetto pregiudizievole sproporzionato o strutturale, indipendentemente dall'intenzione discriminatoria. In questi casi, la ricorrente può limitarsi a fornire una prova prima facie dell’esistenza di un trattamento differenziato o di un impatto discriminatorio, ponendo così a carico dello Stato l’onere di fornire una giustificazione oggettiva e ragionevole per l’esistenza di quella situazione di strutturale pregiudizio. Prove di tal genere possono desumersi anche da dati statistici affidabili o da rapporti di organismi nazionali e internazionali che attestino l’esistenza di prassi istituzionali o carenze sistemiche nella risposta alla violenza di genere; tuttavia, disparità statistiche frammentarie o non conclusive non sono di per sé sufficienti a fondare una presunzione di discriminazione.
Nel caso di specie, per dimostrare questo contesto di strutturale discriminazione, le ricorrenti si erano basate su dati statistici che mostravano tassi di esercizio dell’azione penale inferiori nei reati sessuali rispetto ad altri reati violenti. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tali dati richiedessero cautela in quanto l’assenza di statistiche complete portava a ritenere che i dati non fossero in grado di offrire un quadro esaustivo. Tassi di perseguimento più bassi potevano essere spiegati dalle intrinseche difficoltà probatorie nei casi di violenza sessuale, che tipicamente avvengono in privato senza testimoni. Le statistiche non dimostravano un trattamento differenziato basato sul genere della vittima. A differenza di altri casi, in cui le disparità statistiche si inserivano in più ampi schemi di disfunzioni sistemiche, il materiale relativo ai due casi in esame non rivelava atteggiamenti istituzionali o decisioni discriminatorie. Né la Corte ha rilevato in concreto alcun indizio che suggerisse che le autorità avessero manifestato atteggiamenti pregiudizievoli nei confronti delle ricorrenti. Gli organismi internazionali di monitoraggio, pur individuando ambiti di miglioramento, avevano riconosciuto un quadro adeguato e riforme in corso in Islanda. I ritardi in due indagini, pur indicando carenze istituzionali, non evidenziavano un pregiudizio di genere, bensì carenze di risorse. La politica di priorità e l’assegnazione di risorse aggiuntive dimostravano l’impegno ad affrontare le difficoltà operative. Non vi è stata pertanto violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 3 e/o 8.
Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata
Alessandro Dinisi, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa
Giulia Battaglia, dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa