Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di marzo 2026

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di marzo 2026

Le decisioni di marzo della Corte Edu, qui selezionate, offrono spunti di particolare rilievo in materia di condanna contumaciale; tutela dei detenuti esposti a situazioni di particolarmente vulnerabilità nel contesto carcerario dei paesi dell’ex blocco sovietico; tutela della vita privata e professionale, con riguardo all’incidenza delle condanne penali riportate in età minorile per l’accesso alle professioni pubbliche.

La pronuncia Khattab c. Belgio precisa le condizioni per desumere la rinuncia al diritto di comparire in udienza, non essendo di per sé significativo lo status di latitanza. Si tratta di un tema delicato per l’ordinamento italiano, poco allineato allo standard probatorio preteso dai giudici europei, in merito alla consapevolezza del processo e dell’imputazione, nonostante le novelle susseguitesi tra la prima condanna Sejdovic c. Italia e la riforma Cartabia, soprattutto qualora si proceda in assenza per latitanza dichiarata in fase di indagini.

In Petrov c. Moldavia la Corte ha condannato lo Stato per violazione degli art. 3 e art. 14 della Convenzione, nonché dell’art. 4 § 2, per non aver garantito un’adeguata protezione al ricorrente, detenuto presso diversi istituti penitenziari, da restrizioni, umiliazioni e lavori particolarmente gravosi, imposti dagli altri detenuti in ragione del suo status di “paria” nella gerarchia informale tra detenuti. La pronuncia, che affronta un problema sistemico delle carceri moldave e richiede l’adozione di misure generali ai sensi dell’art. 46 della Convenzione, offre alcuni spunti ricognitivi sulla portata dell’art. 4 § 3, lett. a) che esclude dall’ambito di operatività del divieto di lavori forzati o obbligatori il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta.

In Manjani c. Albania, la Corte di Strasburgo ha accertato una violazione dell’art. 8 della Convenzione, censurando il rifiuto opposto dalle autorità albanesi all’ammissione del ricorrente alla Scuola della Magistratura sulla base di una condanna riportata all’età di quindici anni e per la quale egli era stato successivamente riabilitato.

 

Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 5 marzo 2026, n. 40272/18, Khattab c. Belgio

Oggetto: art. 6 §§ 1 e 3 (b) e (c) della Convenzione (equo processo – aspetto penale – diritti di accesso al tribunale e di difesa) – indagini e rinvio a giudizio per partecipazione di stampo terroristico – allontanamento dal territorio nazionale senza previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, subito dopo la condanna di primo grado – sentenza di appello contumaciale – condizioni per presumere la rinuncia a comparire o l’intenzione di sottrarsi alla giustizia.

Il ricorrente, indagato per partecipazione ad associazione di stampo terroristico, veniva arrestato e soggetto a custodia cautelare. Dopo circa un anno, il giudice istruttore lo rilasciava sotto la condizione di non lasciare il territorio nazionale senza previa autorizzazione scritta.

Il Tribunale di primo grado, nel maggio 2016, emetteva sentenza di condanna e il ricorrente, assistito da due difensori, l’impugnava, per poi lasciare il Belgio e, passando per Rotterdam e Roma, attraversare il confine turco. Veniva però arrestato con documenti falsi e posto in detenzione perché sospettato di aver tentato di unirsi all’ISIS in Siria.

Egli dichiarava di aver lasciato il Belgio non tanto per sfuggire al processo ma per il timore di finire in prigione, con l’intenzione di aiutare il proprio popolo, unendosi all’Esercito Siriano Libero.

Nel maggio 2017, il ricorrente veniva riportato in Belgio tramite un passaporto temporaneo; l’autorità belga lo accusava di partecipazione ad associazione di stampo terroristico, espatrio con l’intento di commettere reati terroristici, falsificazione e utilizzo di documenti falsi.

Tra ottobre e novembre 2016 veniva, nel frattempo, avviato il giudizio di appello, in cui il ricorrente era assente ma rappresentato da un avvocato. Il 2 giugno 2017, la Corte di appello confermava la condanna del ricorrente con sentenza contumaciale. Il giorno dopo, il ricorrente, rappresentato dai medesimi avvocati, si opponeva alla condanna di appello, rilevando di non essere stato informato della citazione a comparire dell’ottobre 2016.

La Corte di appello riteneva l’opposizione ammissibile ma infondata, in quanto la mancata comparizione in appello risultava imputabile al ricorrente medesimo; la decisione veniva confermata dalla Corte di cassazione.

Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il ricorrente lamenta l’iniquità del processo penale, con violazione dei diritti di accesso al tribunale e di difesa ai sensi dell’art. 6 §§ 1 e 3 (b) e (c) della Convenzione.

Nel merito, la Corte ricorda che i procedimenti contumaciali non sono di per sé incompatibili con l’art. 6 della Convenzione; tuttavia, si configura un diniego di giustizia se il condannato in contumacia non posto nella condizione di ottenere da un giudice una nuova pronuncia sul merito dell’accusa, sia in fatto che in diritto, qualora manchi la prova della rinuncia al diritto di comparire (Sejdovic c. Italia) o dell’interesse a sottrarsi alla giustizia (Medenica c. Svizzera)

Inoltre, laddove l’imputato non abbia personalmente ricevuto la notifica, la rinuncia al diritto di comparire e difendersi non può essere desunta dal mero status di “latitante”, sulla base di una presunzione priva di sufficiente fondamento fattuale (Colozza c. Italia).

Nel caso di specie, il ricorrente ha partecipato regolarmente al processo di primo grado, assistito dal suo avvocato e, avendo impugnato la sentenza, doveva ragionevolmente aspettarsi il processo di appello. Nel giudizio di opposizione, la rinuncia al diritto di comparire non è stata desunta dallo stato di irreperibilità o latitanza, ma da fatti specifici: la conoscenza del procedimento penale e dell’accusa, la presentazione dell’atto di appello, la libera scelta di lasciare il Belgio, sotto falsa identità, dopo l’impugnazione.

Sotto il profilo del diritto di difesa, le autorità belghe non hanno ostacolato la comunicazione tra il ricorrente e il suo legale, sia quello nominato in Belgio che in Turchia, fornendo loro ogni informazione utile, in via tempestiva.

La Corte, pertanto, esclude all’unanimità la violazione dell’art. 6 della Convenzione.

 

Sentenza della Corte Edu (Quinta Sezione), 5 marzo 2026, n. 38066/18, Petrov c. Repubblica di Moldavia

Oggetto: art. 3 e art. 14 della Convenzione (proibizione della tortura – divieto di discriminazione – obblighi positivi di protezione) – segregazione, assegnazione a lavori umilianti e privazione dell’accesso a risorse carcerarie di base imposti al ricorrente dagli altri detenuti a causa del suo status di “paria” nella gerarchia informale tra detenuti – mancanto intervento delle autorità a tutela della nota situazione di vulnerabilità del ricorrente – art. 4 § 2della Convenzione (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato) – inadempimento dello Stato convenuto ai propri obblighi positivi di proteggere il ricorrente dal «lavoro forzato o obbligatorio» connesso alla sua appartenenza al gruppo dei “paria” –  4 § 3 a) della Convenzione (esclusione dal divieto del lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta) – attività in sé lecita perde il carattere di “normalità” se la selezione dei detenuti avviene in modo discriminatorio – art. 46 della Convenzione (Esecuzione della sentenza) – adozione di misure generali per porre rimedio al problema sistemico delle gerarchie informali tra detenuti.

Il ricorrente, condannato a una pena detentiva scontata a partire dal 2006 presso diversi istituti penitenziari della Repubblica di Moldavia, dopo aver inutilmente esperito i rimedi interni, si rivolgeva alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione dell’art. 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 3 (secondo la qualificazione giuridica dei fatti operata dai Giudici europei), nonché  dell’art. 4 della Convenzione.

In particolare, il ricorrente denunciava le umiliazioni subite a causa della sua retrocessione, a partire dal 2009, nella “casta inferiore dei paria”, nell’ambito della gerarchia informale delle “caste” che tuttora vige nelle carceri moldave.

In base a tale sistema, retaggio del periodo sovietico persistente dopo l’indipendenza della Repubblica di Moldova, così come in altri paesi che facevano parte dell’Unione sovietica (cfr. sul punto il rapporto generale n. 34 del Comitato europeo contro la tortura e, con specifico riguardo alla Moldavia, il rapporto conclusivo della visita effettuata dal CPT nel giugno 2025), la popolazione carceraria è suddivisa in tre “caste”: un gruppo al vertice della gerarchia informale, la casta intermedia (alla quale appartiene la grande maggioranza dei detenuti) e la “casta inferiore”, detta dei “paria”. 

Coloro che, come il ricorrente, appartengono a quest’ultima, sono sottoposti a restrizioni, umiliazioni e lavori particolarmente gravosi.

Tra cui, ad esempio: il divieto di toccare i detenuti delle altre “caste”, pena ritorsioni fisiche; l’obbligo di camminare lungo i muri e le recinzioni; il fatto che i loro pasti venissero serviti separatamente e per ultimi, con i piatti posati a terra e spesso consumati nelle celle in condizioni igienico-sanitarie deplorevoli. Il ricorrente aggiunge che venivano visitati per ultimi dai medici e che, durante le visite,  dovevano uscire dalla stanza qualora entrasse un detenuto appartenente ad una “casta” superiore.

Sosteneva, inoltre, che era loro vietato recarsi alla chiesa del carcere, utilizzare la lavanderia e la palestra o seguire corsi di formazione professionale. Affermava infine di essere stato costretto a svolgere lavori ingrati e pesanti, ai quali gli altri detenuti non erano sottoposti: lavori di ristrutturazione con trasporto di carichi pesanti, pulizia dei servizi igienici, raccolta di rifiuti e immondizia, senza essere retribuiti, mentre gli altri detenuti venivano remunerati al loro posto.

A sostegno delle sue accuse, il ricorrente allegava diversi video, girati ufficiosamente.

Relativamente al primo punto del ricorso, la Corte ricorda anzitutto che l’art. 3 della Convenzione impone agli Stati non solo di astenersi dal commettere maltrattamenti, ma anche di adottare misure positive idonee a prevenire violazioni e a tutelare l’integrità fisica e psicologica delle persone private della libertà. In tale prospettiva, rileva altresì che l’eventuale appartenenza del detenuto a un gruppo particolarmente vulnerabile costituisce un elemento rilevante nella valutazione di tali obblighi da parte della Corte.

Quanto alla prova dei maltrattamenti, la Corte ribadisce che la distribuzione dell’onere probatorio dipende dalle circostanze del caso, dalla natura delle allegazioni e dal diritto convenzionale invocato, non essendo il procedimento che si celebra dinanzi alla giurisdizione sovranazionale rigidamente vincolato al principio “affirmanti incumbit probatio”. Invero, quando i fatti si collocano nella sfera esclusiva di conoscenza delle autorità, eventuali lesioni subite fanno sorgere forti presunzioni di fatto, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del Governo.

In questa prospettiva, e rispetto al caso di specie, la Corte stabilisce, in primo luogo, che il ricorrente aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare la sua appartenenza alla “casta dei paria” e di aver subito, proprio per tale ragione, trattamenti consistenti nella segregazione fisica e sociale, nella privazione di servizi carcerari essenziali e nell’imposizione di lavori umilianti da parte degli altri detenuti. In questo senso, depone la circostanza che il Governo, pur contestando le condizioni lamentate, non aveva negato né l’esistenza del sistema delle caste né l’appartenenza del ricorrente a tale gruppo. Inoltre, la presenza di una gerarchia informale nelle carceri moldave è un dato ampiamente documentato, anche attraverso le evidenze del CPT (v. supra) e altri documenti pertinenti, e trova ulteriore riscontro nel materiale prodotto dal ricorrente.

In tale contesto, la Corte ritiene che le condizioni cui quest’ultimo è stato esposto, protrattesi per diversi anni, abbiano causato sofferenze e un livello di angoscia eccedenti quello normalmente inerente alla condizione detentiva, integrando così un trattamento degradante che raggiunge la soglia di gravità richiesta dall’articolo 3 della Convenzione.

La Corte osserva, inoltre, che il ricorrente aveva ripetutamente informato le autorità penitenziarie e giudiziarie della propria condizione. Essa ribadisce, altresì, che, alla luce della notorietà del fenomeno, nonché della mancata contestazione della sua esistenza da parte del Governo, le autorità non potevano ignorare la situazione di vulnerabilità del ricorrente e i rischi ad essa connessi e, ciononostante, non avevano adottato misure adeguate per tutelarlo.

La Corte sottolinea, pertanto, che l’inerzia delle autorità non può essere qualificata come una mera omissione di protezione, ma rivela piuttosto una forma di tolleranza, se non di avallo, delle pratiche discriminatorie connesse allo status del ricorrente nella gerarchia informale carceraria.

Ne consegue che la mancata protezione del ricorrente dai trattamenti degradanti subiti a causa della sua appartenenza alla “casta dei paria” integra una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 14, per il mancato rispetto da parte dello Stato dell’obbligo di proteggere il ricorrente, senza discriminazioni, dai trattamenti vietati dall’articolo 3.

Quanto alla lamentata violazione dell’articolo 4 della Convenzione, la Corte ricorda, in via generale, che, ai sensi di tale disposizione, lo Stato può essere ritenuto responsabile sia per atti direttamente imputabili alle sue autorità, sia per le ipotesi in cui ometta di proteggere efficacemente le vittime di schiavitù, servitù o lavoro obbligatorio o forzato, in virtù di una serie di obblighi positivi, tra cui l’adozione di un quadro normativo adeguato, misure operative di protezione delle vittime e un obbligo di indagine effettiva in presenza di sospetti credibili.

La Corte ricorda, poi, che, secondo la giurisprudenza consolidata, mentre l’espressione «lavoro forzato» evoca l’idea di una coercizione fisica o morale, quella di «lavoro obbligatorio» si riferisce a un lavoro richiesto sotto la minaccia di una “pena” intesa in senso ampio, anche psicologico e, comunque, contrario alla volontà dell’interessato, per il quale egli non si sia cioè «offerto volontariamente». La validità del consenso deve essere valutata alla luce dell’insieme delle circostanze del caso.

Quanto all’applicabilità dell’articolo 4 § 3 a), che esclude dall’ambito del divieto il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta, la Corte richiama l’approccio seguito nella causa Meier c. Svizzera, secondo cui occorre tener conto dello scopo, della natura, dell’estensione e delle modalità dell’attività. Rileva inoltre che anche un’attività in sé lecita può perdere il carattere di “normalità” se la selezione dei detenuti avviene in modo discriminatorio.

Venendo ad analizzare il caso di specie, sulla base degli elementi già esaminati in relazione alla violazione degli articoli 3 e 14 della Convenzione, la Corte ritiene preliminarmente accertato che il ricorrente sia stato costretto a svolgere lavori pesanti e umilianti durante la detenzione, non per ragioni organizzative ordinarie, ma in ragione del suo status di “paria” nella gerarchia informale del carcere.

La Corte osserva, inoltre, che l’amministrazione penitenziaria era a conoscenza della condizione del ricorrente e del funzionamento del sistema informale, né poteva ignorare che tali lavori venissero normalmente assegnati ai “paria”. In considerazione del suo ruolo di vigilanza, essa non poteva neppure essere estranea alle attività concretamente svolte dall’interessato, da cui si deduce quantomeno un suo consenso implicito.

Alla luce delle circostanze del caso, la Corte conclude che il ricorrente era stato sottoposto a lavori svolti sotto la minaccia di una pena e che, dunque, rientravano nella nozione di «lavoro forzato o obbligatorio».  In particolare, le mansioni gli erano state attribuite in applicazione del “codice di condotta” informale imposto ai detenuti appartenenti alla categoria di “paria”, il cui mancato rispetto lo esponeva a ritorsioni da parte di altri detenuti, come emerge anche dal rapporto del CPT. D’altra parte, pur in assenza di episodi di violenza fisica direttamente subiti, la Corte ritiene che, nel contesto descritto, il rischio concreto di violenze o ulteriori umiliazioni in caso di rifiuto di eseguire le mansioni assegnate fosse reale e sufficientemente grave da integrare la nozione di coercizione rilevante ai sensi dell’articolo 4.

Esaminando poi l’applicabilità dell’esclusione prevista dall’articolo 4, § 3, lett. a), la Corte rileva che lo scopo del lavoro non era in alcun modo riabilitativo o legato alla gestione ordinaria della detenzione, bensì punitivo e umiliante. La natura delle mansioni, la loro assegnazione esclusivamente in base allo status di “paria” e l’assenza di considerazioni relative alle capacità fisiche o allo stato di salute del ricorrente evidenziano inoltre una chiara discriminazione.

Considerati insieme questi elementi, la Corte ritiene che le attività svolte non possano essere qualificate come «lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta».

Passando agli obblighi positivi dello Stato, la Corte ribadisce che essi sussistono quando le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell’esistenza di un rischio reale di violazione e non hanno adottato misure adeguate per impedirlo. Nel caso concreto, come già detto le autorità erano pienamente consapevoli sia della situazione del ricorrente sia del fenomeno strutturale della gerarchia informale nelle carceri, ma non hanno posto in essere alcuna misura per proteggerlo dal lavoro forzato collegato al suo status.

Ne consegue la violazione dell’articolo 4 § 2 della Convenzione per mancato adempimento degli obblighi positivi di tutela.

Infine, tenuto conto della natura strutturale del problema, la Corte richiede allo Stato l’adozione di misure generali ai sensi dell’art. 46 della Convenzione.

 

Sentenza della Corte Edu (Terza Sezione), 10 marzo 2026, n. 32283/23, Manjani c. Albania

Oggetto: art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata) – rifiuto di ammissione alla Scuola della Magistratura per lo svolgimento del tirocinio di formazione iniziale come pubblico ministero – condanna penale riportata in età minorile e successivamente estinta per riabilitazione – divieto assoluto e permanente – mancanza di valutazione individualizzata delle circostanze del caso – sproporzione della misura – violazione accertata.

Il ricorrente, cittadino albanese residente a Pogradec, era stato condannato per furto all’età di quindici anni e aveva riportato una pena detentiva di otto mesi con sospensione condizionale dell’esecuzione. Il tribunale distrettuale aveva rilevato che egli aveva ammesso l’addebito, che la pericolosità sociale era bassa, che le conseguenze del reato erano state minime stante la restituzione del bene al proprietario, e aveva tenuto conto della minore età e del livello di istruzione del giovane. Il ricorrente era stato successivamente riabilitato, circostanza attestata da apposito certificato rilasciato dal Ministero della giustizia albanese. Egli aveva poi esercitato la professione di avvocato nel settore privato prima di divenire ufficiale di polizia giudiziaria presso un ufficio di procura.

Il ricorrente presentava domanda di ammissione al programma triennale di formazione iniziale della Scuola della Magistratura (profilo pubblico ministero), dichiarando spontaneamente la propria condanna. Superato con esito positivo l’esame di ammissione ed incluso nell’elenco dei candidati idonei, l’Alto Consiglio della Procura (High Prosecutorial Council – HPC), all’esito delle verifiche sulla sua persona, deliberava il diniego dell’ammissione, ritenendo che la condanna penale subita ostasse al rispetto del criterio di cui alla sezione 28(d) della legge sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, indipendentemente dall’intervenuta riabilitazione.

I successivi ricorsi venivano respinti in tutti i gradi di giudizio. La Corte suprema affermava che la normativa nazionale intendeva vietare l’accesso alla magistratura a chiunque fosse stato condannato con sentenza definitiva, a prescindere dalla riabilitazione, qualora il reato fosse di natura grave. Il furto costituiva un reato grave commesso intenzionalmente e il divieto era collegato alla natura del reato piuttosto che alle condizioni e alle circostanze in cui era stato commesso; pertanto, la commissione del fatto in età minorile non poteva essere considerata un fattore attenuante. La Corte costituzionale riteneva che le decisioni giudiziarie non avessero violato il diritto del ricorrente di accedere alle funzioni pubbliche, osservando che, al di fuori della carriera in magistratura, egli non era stato privato dell’accesso ad altre funzioni pubbliche o attività lavorative lecite.

Adita dal ricorrente, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato il caso sotto il profilo dell’art. 8 della Convenzione.

Quanto all’applicabilità della disposizione convenzionale, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui le restrizioni all’attività professionale possono ricadere nell’ambito di applicazione della norma qualora abbiano ripercussioni significative sul modo in cui il soggetto costruisce la propria identità sociale e sviluppa le relazioni con gli altri, ovvero qualora fattori attinenti alla vita privata in senso stretto siano considerati come criteri di accesso a una determinata professione. Nel caso di specie, il rifiuto di ammissione non era in alcun modo riconducibile a carenze nelle qualifiche professionali del ricorrente – il quale aveva superato l’esame di ammissione ed esercitava già come ufficiale di polizia giudiziaria presso un ufficio di procura – bensì esclusivamente a una condanna riportata quattordici anni prima per un fatto commesso all’età di quindici anni, già estinto per riabilitazione e cancellato dal casellario giudiziario. Il divieto assoluto e permanente di ammissione aveva avuto un impatto chiaro e grave sulla scelta del ricorrente circa il modo in cui intendeva orientare la propria vita professionale e privata, costruire la propria identità sociale e sviluppare relazioni con gli altri. L’art. 8 è stato pertanto ritenuto applicabile, tanto sotto il profilo della motivazione del divieto quanto sotto quello delle sue conseguenze.

Nel merito, la Corte ha qualificato il diniego di ammissione come un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata del ricorrente e ha ammesso che la misura perseguiva scopi legittimi – la tutela della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza e dei diritti altrui – e che trovava fondamento nel diritto interno. Tuttavia, la Corte ha sollevato alcune riserve in ordine alla rispondenza della normativa rilevante al requisito della «qualità della legge» di cui all’art. 8, osservando che le disposizioni nazionali sull’accesso alle posizioni apicali nel settore pubblico non disciplinavano gli effetti della riabilitazione. Ha ritenuto comunque non necessario risolvere tale questione, in quanto, pur ammettendo la liceità dell’ingerenza, essa non risultava in ogni caso necessaria in una società democratica.

Rispetto al requisito della necessità, infatti, pur spettando alle autorità nazionali la valutazione iniziale della necessità dell’ingerenza, la Corte ha ribadito che la verifica finale rimane soggetta al proprio controllo, dovendo essa accertare che le autorità interne abbiano applicato criteri conformi ai principi convenzionali e fondato le proprie decisioni su una valutazione accettabile dei fatti rilevanti. In tale quadro, le autorità nazionali possono legittimamente precludere a taluni individui l’accesso a professioni sensibili, purché il rischio sia oggetto di una valutazione individuale e approfondita condotta alla luce della situazione personale del soggetto interessato. Il rischio deve essere reale e sufficientemente accertato – non meramente speculativo – nonché serio e di una certa gravità. La valutazione così condotta deve essere suscettibile di controllo da parte di un’autorità giudiziaria indipendente, tenuta ad esaminare in modo effettivo la realtà, la portata, la natura e l’immediatezza del rischio identificato.

Nel caso concreto, il ragionamento delle autorità albanesi si è invece limitato alla questione interpretativa se la condanna, nonostante l’intervenuta riabilitazione, ostasse all’ammissione ai sensi della legge applicabile, in assenza di disposizioni esplicite in tal senso. Così facendo, i giudici nazionali non hanno condotto alcun bilanciamento effettivo tra gli interessi contrapposti né fornito alcuna giustificazione della proporzionalità del divieto rispetto alla nozione di rispetto della vita privata. Sono rimasti privi di adeguata considerazione: l’età del ricorrente al momento del fatto; il tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta irreprensibile tenuta nel periodo successivo; la natura non violenta e impulsiva del fatto, riconducibile a una tipica manifestazione della delinquenza giovanile; la valutazione già compiuta dal giudice della condanna circa la scarsa pericolosità sociale del giovane; il carattere e la personalità del ricorrente al momento della domanda di ammissione; l’assenza di qualsivoglia elemento indicativo di un possibile comportamento pregiudizievole per l’immagine della magistratura requirente in caso di ammissione. Il divieto è stato inoltre inflitto in una fase assai precoce della vita professionale del ricorrente, con conseguenze di particolare gravità sotto il profilo della sua durata.

La Corte ha altresì sottolineato che, laddove l’ingerenza nella vita privata di un soggetto trovi fondamento in condotte illecite commesse in età minorile, trovano applicazione l’obbligo di considerare il preminente interesse del minore e il principio di reinserimento sociale cui è improntato il sistema di giustizia minorile, sanciti sia dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sia dal Codice di giustizia penale minorile albanese. Assimilando la posizione del ricorrente a quella di un adulto e trattando allo stesso modo la delinquenza giovanile e quella adulta, le autorità albanesi hanno disatteso tali obblighi, omettendo di tenere in considerazione le specificità della condizione minorile e la limitata capacità del minore di prevedere pienamente le conseguenze delle proprie azioni.

Alla luce di quanto esposto, la Corte di Strasburgo ha concluso, all’unanimità, che l’approccio delle autorità nazionali è stato privo di una valutazione sufficientemente approfondita e individualizzata della situazione personale del ricorrente, e che il divieto di ammissione alla Scuola della Magistratura, fondato su una condanna minorile per la quale egli era stato riabilitato, è risultato sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti e ha costituito, pertanto, una violazione dell’art. 8 della Convenzione.

[**]

Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata
 
Alessandro Dinisi, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa
 
Giulia Battaglia, dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa

15/05/2026
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Sentenze di marzo 2026

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di marzo 2026

15/05/2026
Protezione speciale, divieto di respingimento e obblighi costituzionali: l’art. 5, comma 6 TUI quale clausola di chiusura e salvaguardia dei diritti della persona straniera

Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).

28/04/2026
Sentenze di febbraio 2026

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di febbraio 2026

23/04/2026
Sentenze di gennaio 2026

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di gennaio 2026

27/03/2026
Sentenze di dicembre 2025

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di dicembre 2025

20/02/2026
Sentenze di novembre 2025

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo a novembre 2025

23/01/2026
Sentenze di ottobre 2025

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di ottobre 2025

12/12/2025