Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Le decisioni di Grande Chambre di aprile 2013

di Francesco Buffa
consigliere della Corte di cassazione
Con sentenza di Grande Camera, resa nel caso Animal Defenders International c. Royaume-Uni, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto giustificato il divieto in Gran Bretagna di pubblicità politica a pagamento
Le decisioni di Grande Chambre di aprile 2013

CEDU, Grande Chambre, Animal Defenders International c. Gran Bretagna, 22/4/2013

pubblicità politica a pagamento – divieto – libertà di espressione

Articoli CEDU: 10

 

Con sentenza di Grande Camera, resa nel caso Animal Defenders International c. Royaume-Uni (ric. n. 48876/08), la Corte europea dei diritti dell'uomo, a maggioranza (nove voti contro otto) ha ritenuto giustificato il divieto in Gran Bretagna di pubblicità politica a pagamento, escludendo che tale divieto integrasse violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione.

Nella specie, una organizzazione non governativa (avente per scopo la lotta contro la sofferenza degli animali e contro l'uso di animali per pratiche commerciali, scientifiche o ricreative) lamentava che non gli era stato permesso di diffondere una pubblicità alla radio e alla televisione (nel caso, si trattava di una pubblicità in cui l'immagine di una ragazza legata in una gabbia era seguita da uno scimpanzé nella stessa posizione; l’advert è visibile allo stato su internet).

L’organo inglese competente, il Broadcast Advertising Clearance Centre, aveva rifiutato di consentire la pubblicità per il fatto che, essendo gli obiettivi della richiedente di tipo politico, una legge nazionale del 2003 vietava tale comunicazione al pubblico.

Sul ricorso della ONG, la Corte ha precisato il proprio compito che non è quello di sostituirsi agli organi nazionali ma quello,si legge nella sentenza, di ricercare se i motivi posti a base del divieto legale siano pertinenti e sufficienti e se l’ingerenza statuale nella libertà protettta dalla Convenzione corrisponda a « besoin social impérieux » e sia proporzionata agli obiettivi legittimi peseguiti, e sia rimasta nei limiti del margine di apprezzamento riservato agli Stati  (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I).

La Corte ha ricordato in particolare che <<l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du débat sur des questions d’intérêt public (Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil 1996-V). Parmi ces questions figure la protection des animaux (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, §§ 61-64, CEDH 1999-III, ainsi que VgT Verein gegen Tierfabriken, précité, §§ 70 et 72, et Mouvement raëlien suisse, précité, §§ 59-61). La marge d’appréciation se trouve aussi circonscrite par le fort intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Editions Plon c. France, no 58148/00, § 43, CEDH 2004‑IV) : la liberté de la presse et des autres médias d’information fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des responsables politiques. Il incombe à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt public, et le public a pour sa part le droit d’en recevoir (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, et Centro Europa 7 S.R.L. et di Stefano c. Italia, § 131>>.

Ciò premesso, la Corte ha rilevato che il divieto nella legislazione inglese era  limitato alla pubblicità e che la ricorrente ONG aveva comunque accesso ad altri mezzi di comunicazione per manifestare le proprie idee.

Inoltre, la Corte ha verificato la mancanza di un consenso europeo su come regolamentare la pubblicità politica pagata su radio e televisione, il che implica un più ampio margine di apprezzamento per gli Stati nella regolamentazione delle restrizioni al dibattito su questioni di interesse pubblico: <<l’absence de consensus au sein des Etats contractants pourrait constituer un argument en faveur d’une marge d’appréciation quelque peu élargie par rapport à celle normalement laissée à l’Etat en matière de restrictions à la liberté d’expression sur des sujets d’intérêt public (Hirst (no 2), § 81, TV Vest, § 67, précités, et Société de conception de presse et d’édition et Ponson c. France, no 26935/05, §§ 57 et 63, 5 mars 2009). Il est vrai que l’EPRA a souligné que les données comparatives dans ce contexte étaient à manier avec prudence (paragraphe 65 ci-dessus). Cependant, même s’il peut y avoir aujourd’hui une tendance à l’abandon des interdictions larges, il n’en demeure pas moins clair que les Etats contractants recourent, pour réglementer ce type de publicités, à une grande variété de moyens, reflet de la multitude des différences que l’on peut constater dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique de ces Etats et, par conséquent, dans leurs visions respectives de la démocratie (Scoppola (no 3), précité, § 83). L’absence de consensus dans ce domaine est telle que, lorsqu’il a examiné la question de la publicité politique payante dans les médias de télédiffusion en 1999 et en 2007, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe s’est abstenu de recommander une position commune à ce sujet (paragraphes 73-75 ci-dessus). Cette absence de consensus élargit aussi la marge d’appréciation à accorder à l’Etat en matière de restrictions à la liberté d’expression sur des sujets d’intérêt public>>.

29/05/2013
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