Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di marzo 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte Edu emesse a marzo 2018

La Corte Edu condanna la Grecia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione con riferimento alle condizioni di sovraffollamento dei detenuti nel carcere di Patrasso

Sentenza della Corte Edu (Sezione Prima), 15 marzo 2018, rich. n. 6813/12, Georgiou et Autres c. Grèce

Oggetto: Divieto di trattamenti inumani e degradanti − Condizioni nelle carceri − Sovraffollamento − Violazione art. 3 della Convenzione

I ricorrenti sono stati tutti detenuti nella prigione di Patrasso per differenti periodi di detenzione. Nel novembre 2011 hanno presentato istanza alla Commissione di disciplina della prigione, in cui, dopo aver denunciato le condizioni di detenzione e, in particolare, la mancanza di separazione dei prigionieri a seconda della gravità del reato, lo stato di sovraffollamento, il rischio di contaminazione da malattie infettive e la mancanza di attività ricreative, hanno chiesto il miglioramento nelle loro condizioni di detenzione. Nel gennaio 2012 i richiedenti hanno presentato ricorso al mediatore per denunciare le loro condizioni di detenzione.

Nella relazione del 17 novembre 2010, redatta dopo la sua visita in Grecia dal 17 al 29 settembre 2009, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha rilevato che al momento della visita, la prigione, con una capacità di 380 detenuti ne ospitava 709 e che le condizioni erano generalmente accettabili, sebbene ogni prigioniero avesse meno di 3 mq.

I ricorrenti denunciano dinanzi alla Corte le proprie condizioni di detenzione, asserendo una violazione dell’art. 3 della Convenzione, che recita come segue: «Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni disumane o degradanti».

La Corte rinvia alla giurisprudenza pertinente in materia (cfr. luogo, Muršić c. Croazia [GC], n. 7334/13, §§ 96 e 141, 20 ottobre 2016) per quanto concerne i principi generali per l’applicazione dell’art. 3 della Convenzione e passa alla disamina del caso di specie.

A tal proposito, la Corte rileva che l’affermazione dei ricorrenti secondo cui ognuno di loro godeva approssimativamente 2 mq di spazio personale non diverge sostanzialmente dall’affermazione del Governo secondo il quale lo spazio personale riconosciuto a ciascun detenuto ammontava a 2,25 mq. Alla luce di ciò e dei principi pertinenti enunciati nella propria giurisprudenza, la Corte conclude che nel caso di specie sussiste una forte presunzione di violazione dell’art. 3. Conformemente alla propria giurisprudenza, la Corte passa quindi a verificare se ci sono elementi di fatto, di segno contrario, in grado di vincere la presunzione di violazione (Muršić, citata sopra, § 148, e Ananyev e altri, citata sopra, § 148).

Alla luce di quanto affermato dai ricorrenti e dalla relazione, in assenza di qualsiasi informazione convincente presentata dal Governo, la Corte ritiene che il carcere di Patrasso abbia operato ben al di là delle proprie capacità, al punto che vi è stata una evidente mancanza di spazio personale per i detenuti. Tale mancanza di spazio personale non può essere considerata a breve termine o occasionale e tanto basta per concludere che la forte presunzione di violazione dell’art. 3 della Convenzione non è stata superata. Di conseguenza, la Corte conclude che c’è stata una violazione dell’art. 3 della Convenzione.

***

Condannata la Turchia per violazione degli artt. 6 e 8 della Convenzione a causa di errori medici commessi dallo staff di un ospedale durante la nascita di un neonato

Sentenza della Corte Edu (Sezione Seconda), 27 marzo 2018, rich. n. 10491/12, Ibrahim Keskin c. Turquie

Oggetto: Violazione degli artt. 6 e 8 − Responsabilità medica − Obblighi positivi degli Stati

La sentenza in rassegna afferisce alla denuncia di errori medici commessi da una ostetrica di un ospedale durante la nascita di una bambina. Il ricorrente, il signor İbrahim Keskin, è un cittadino turco. Nel gennaio 2001, la moglie del sig. Keskin ha dato alla luce una bambina. Dopo un esame più specifico si è scoperto che la neonata soffriva di paralisi ostetrica del plesso brachiale destro. Sono stati eseguiti quattro interventi chirurgici e, ciononostante, la bambina è rimasta invalida al 60%. Il signor Keskin ha presentato un ricorso penale e un ricorso civile, senza successo. Invocando gli articoli 8 e 6 della Convenzione, denuncia quindi dinanzi alla Corte, da un lato, che a sua figlia è stato impedito di condurre una vita normale a causa degli errori medici commessi dallo staff dell’ospedale durante la nascita e, dall’altro, di non aver potuto godere di un equo processo dinanzi ai tribunali nazionali.

La Corte ricorda che, anche se il diritto alla salute non è in quanto tale, tra i diritti garantiti dalla Convenzione o dei suoi protocolli, gli Stati contraenti hanno ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 8 della Convenzione, da un lato, un obbligo positivo di stabilire regolamenti atti ad istituire ospedali, pubblici e privati, in grado di adottare misure appropriate per tutelare l’integrità fisica dei loro pazienti e, dall’altro, di mettere a disposizione delle vittime di responsabilità medica una procedura in grado di fornire loro, se del caso, un risarcimento per ristorarle della lesione subita (Jurica c. Croazia, n. 30376/13, § 84, 2 maggio 2017 e riferimenti in esso). Gli obblighi positivi imposti da tali disposizioni allo Stato comportano l’obbligo di istituire un quadro legislativo e regolamentare che imponga agli ospedali, privati e pubblici, di adottare misure per garantire la protezione della vita e dell’integrità fisica dei malati. Gli artt. 2 e 8 della Convenzione implicano anche l’obbligo di istituire un sistema giudiziario efficace ed indipendente in grado di accertare la causa del decesso o della lesione dell’integrità fisica di un individuo che è stata causata da medici, costringendoli a rispondere per le loro azioni e omissioni. La Corte afferma infine che gli obblighi dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 8 della Convenzione non possono ritenersi adempiuti se esistono meccanismi di protezione previste dal diritto nazionale solo in teoria: è soprattutto necessario che essi funzionano nella pratica

Con riferimento al caso di specie, la Corte osserva che la figlia del ricorrente fu ferita al braccio destro al momento della nascita. Nonostante diversi interventi chirurgici, il braccio è rimasto paralizzato, rendendola disabilitata al 60%. In particolare, il ricorrente ritiene che l’ostetrica sia responsabile dell’handicap di cui soffre la figlia e ritiene che le autorità giudiziarie siano state inefficaci nell’accertare la responsabilità di quanto accaduto. Il compito della Corte è quello di verificare l’efficacia dei rimedi che il ricorrente ha esperito e quindi, in particolare, di verificare se la magistratura abbia garantito la corretta attuazione del quadro legislativo e regolamentare delineato per proteggere il diritto all’integrità fisica dei pazienti. Ciò implica la verifica che i rimedi in questione permettano effettivamente di formulare le accuse e di sanzionare qualsiasi presunta mancanza di conoscenza dei regolamenti da parte dei medici. Il sistema giudiziario interno ha offerto al ricorrente due rimedi, uno di natura civile e l’altro di natura penale, entrambi tuttavia di durata eccessiva. Per quanto riguarda il procedimento penale, la Corte osserva che la durata eccessiva ha portato alla prescrizione del reato. Il procedimento civile è stato, in linea di principio, in grado di fornire al ricorrente una riparazione più appropriata per la disabilità della figlia, ma è durato quasi sette anni e, a giudizio della Corte, una tale durata non soddisfa il requisito di un tempo ragionevole. La Corte non può infatti accettare che il procedimento volto ad accertare la responsabilità medica possa durare così a lungo e afferma che spetta allo Stato organizzare il proprio sistema giudiziario in modo tale da consentire ai propri tribunali di soddisfare i requisiti della Convenzione. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia ricevuto un’adeguata risposta giudiziaria rispettando le esigenze relative alla protezione del diritto all’integrità fisica della figlia. e rileva la violazione dell’art. 8 della Convenzione.

25/05/2018
Altri articoli di Alice Pisapia
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Sentenze di dicembre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di dicembre 2023

15/03/2024
Sentenze di novembre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di novembre 2023

23/02/2024
Sentenze di ottobre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di ottobre 2023

12/01/2024
Sentenze di settembre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di settembre 2023

22/12/2023
Ancora due condanne dell’Italia per i suoi hotspot

Sadio c. Italia,  n. 3571/17, sentenza del 16 novembre 2023, e AT ed altri c. Italia, ricorso n. 47287/17, sentenza del 23 novembre 2023. Ancora due condanne (una di esse, anzi, doppia e l’altra triplice) per l’Italia in tema di immigrazione, con specifico riferimento alle condizioni di un Centro per richiedenti asilo in Veneto e di un Centro di Soccorso e Prima Accoglienza in Puglia.

14/12/2023
I criteri probatori della violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu. Una visione comparatistica

La Supreme Court del Regno Unito ha fornito, in una propria recente sentenza, un contributo di essenziale rilevanza su questioni il cui intreccio avrebbe potuto portare, se non si fosse saputo individuare l'appropriato filo di cucitura, esiti disarmonici sia nel diritto di common law inglese sia, con anche maggior gravità, nel diritto europeo convenzionale. Si trattava di coordinare il fondamentale principio del giusto processo, fissato dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950, con il più solido dei ragionamenti circa la sufficienza del materiale probatorio raccolto a divenire indice della violazione dello stesso articolo 6. I supremi giudici inglesi si sono collocati saldamente sulla linea della giurisprudenza di Strasburgo, fissando, in un caso dalle irripetibili peculiarità, affidabili parametri che sappiano, come è avvenuto nel caso sottoposto al loro esame, felicemente contemperare l'esigenza di garantire costantemente condizioni di svolgimento dei processi rispettose dei diritti umani con quella, altrettanto meritevole di apprezzamento, di evitare l'abuso del ricorso allo strumento di tutela convenzionale fondato su motivi puramente congetturali e tali, pertanto, da scuotere la stabilità del giudicato, lasciandolo alla mercé di infinite, labili impugnazioni, contrarie allo stesso spirito del fondamentale precetto del giusto processo.

13/12/2023
Sentenze di luglio-agosto 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nei mesi di luglio e agosto 2023

24/11/2023