Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Caso Avotinis c. Lettonia

di Alice Pisapia
Prof. a contratto di Diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
La Grande Camera della Corte Edu respinge il ricorso presentato da un cittadino lettone per violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, nell’ambito di un giudizio di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza straniera disciplinato dal diritto dell’Unione europea

Sentenza della Corte EDU (Grande Camera) 23 maggio 2016, rich. nn. 17502/2007, Avotiņš c. Lettonia

Oggetto: Violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU – Mutuo riconoscimento delle decisioni straniere nello spazio giudiziario europeo – Principio della protezione equivalente “bosphorus

Nel 1999 il ricorrente, sig. Peteris Avotiņš, consulente finanziario di nazionalità lettone, contraeva un debito con la società cipriota F.H. Ldt. L’atto di ricognizione di debito sottoscritto dal ricorrente individuava come legge applicabile quella cipriota e come tribunale competente in via non esclusiva, quello di Cipro. Nel 2003 la F.H. Ldt. iniziava un procedimento nei confronti del sig. Avotiņš dinanzi il Tribunale di Cipro, lamentando la mancata restituzione della somma. Poiché il ricorrente non risiedeva a Cipro, la società chiedeva al Tribunale di ordinare che il procedimento in corso fosse notificato al sig. Avotiņš fuori dal paese, all’indirizzo fornito dal ricorrente stesso nell’atto di ricognizione di debito. L’atto di citazione veniva notificato – e firmato – nel novembre 2003 all’indirizzo fornito dalla società cipriota. Tuttavia, la firma sulla ricevuta di consegna non sembrava corrispondere al nominativo del sig. Avotiņš, il quale ha sempre affermato di non aver mai ricevuto la citazione, negando che quell’indirizzo fosse quello corrispondente alla sua residenza o domicilio. Poiché il sig. Avotiņš non compariva in giudizio, il Tribunale cipriota emetteva nel maggio 2004 una sentenza contumaciale con la quale ordinava al ricorrente di pagare alla società F.H. Ldt. il debito contratto nel 1999. Nel febbraio 2005, la società adiva il Tribunale di Riga per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza cipriota. Il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza solo nel giugno 2006 dall’ufficiale giudiziario responsabile dell’esecuzione della sentenza cipriota dell’esistenza di tale sentenza e dell’ordinanza lettone di esecuzione della stessa. Avotiņš decideva, tuttavia, di non impugnare la pronuncia cipriota, proponendo invece ricorso avverso l’ordinanza lettone di riconoscimento ed esecuzione della sentenza. I motivi di doglianza vertevano principalmente sulla violazione del Regolamento CE n. 44/2001 (Bruxelles I), per non esser stato debitamente informato del procedimento a suo carico. Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza cipriota sanciti in via definitiva dalla Corte lettone sono alla base del ricorso presentato dal sig. Peteris Avotiņš innanzi alla Corte Edu per asserita violazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione. La Grande Camera chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie ha escluso qualsiasi violazione della Convenzione da parte delle autorità lettoni. La sentenza in commento è di particolare interesse in quanto, come rilevato dalla stessa Corte “non è mai stato precedentemente chiesto di esaminare l’osservanza delle garanzie dell’equo processo nel contesto del riconoscimento reciproco basato sul diritto dell’Unione europea”. A tal proposito, la Corte si preoccupa di precisare che anche quando applicano il diritto dell’Unione europea, gli Stati contraenti rimangono soggetti agli obblighi internazionali che hanno assunto aderendo alla Convenzione. Tali obblighi debbono essere tuttavia valutati alla luce della presunzione stabilita dalla Corte Edu nella sentenza Bosphorus, secondo cui l’ordinamento comunitario offre un livello di protezione dei diritti umani equivalente a quello proprio del sistema della Convenzione. Tale presunzione è superabile solo mediante la messa in evidenza di una manifesta carenza di protezione del sistema europeo in un determinato settore protetto invece dalle norme convenzionali. Come noto, nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea l’applicazione della presunzione di protezione equivalente è subordinata a due condizioni: l’assenza di margine discrezionale da parte delle autorità nazionali e l’utilizzo di tutto il potenziale del meccanismo di controllo previsto dal diritto dell’Unione europea. Con riferimento al caso Avotiņš la prima condizione risulta soddisfatta dalla circostanza che la disposizione applicata dal Tribunale lettone era contenuta in un regolamento, direttamente applicabile a tutti gli Stati membri. L’art. 34, par. 2, del Regolamento Bruxelles I consentiva, infatti, il diniego del riconoscimento o dell’esecuzione della decisione straniera soltanto entro limiti molto precisi, senza conferire alcun potere discrezionale al tribunale adito ai fini della dichiarazione di esecutività. In ordine alla seconda condizione, ovvero l’utilizzo di tutto il potenziale del meccanismo di controllo previsto dal diritto dell’Unione europea, la Corte ritiene che si debba valutare in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna causa se il fatto che il tribunale interno adito non abbia chiesto una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia sia idoneo a precludere l’applicazione della presunzione di protezione equivalente. Nel caso di specie essa osserva che il ricorrente non ha presentato alcuno specifico argomento relativo all’interpretazione dell’art. 34, par. 2, del Regolamento Bruxelles I e alla sua compatibilità con i diritti fondamentali, che permetta di concludere che avrebbe dovuto essere richiesta la pronuncia pregiudiziale della CGUE. Anche la seconda condizione risulta pertanto soddisfatta.

In conclusione, il compito della Corte è limitato ad accertare se, nel caso di specie, la tutela dei diritti fondamentali offerta dal Tribunale lettone sia stata “manifestamente insufficiente”. Infatti, la Corte reputa che l’osservanza della Convenzione quale “strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo” nel campo dei diritti umani prevarrebbe sull’interesse alla cooperazione internazionale. La Corte, tuttavia, non ritiene che nel caso di specie la tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione sia stata manifestamente insufficiente e tale da determinare la confutazione della  presunzione di protezione equivalente. Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale Lettone, il sig. Peteris Avotiņš ha lamentato di non aver ricevuto alcuna citazione e che non gli fosse stata notificata la sentenza cipriota, invocando i motivi di non riconoscimento previsti dall’art. 34, par. 2, del Regolamento Bruxelles I. Tale disposizione prevede espressamente che tali motivi possano essere invocati soltanto se la decisione in questione sia stata precedentemente impugnata, nella misura in cui era possibile farlo. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente, pur potendo impugnare la sentenza di condanna, in forza del diritto cipriota, diritto che il sig. Avotiņš avrebbe dovuto conoscere alla luce del fatto che l’atto di ricognizione di debito era stato sottoscritto a Cipro, era disciplinato dal diritto cipriota e conteneva una clausola che conferiva la competenza ai tribunali ciprioti, di fatto si è astenuto dal coltivare il giudizio avverso l’indicata sentenza. Così facendo il ricorrente si è precluso la possibilità di far valere i motivi di non riconoscimento sanciti dal Regolamento Bruxelles I. Alla luce di ciò, la Corte non rileva alcuna violazione dei diritti garantiti dall’art. 6 par.1 della CEDU.

19/01/2017
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