Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Le decisioni di Chambre di marzo 2013

di Francesco Buffa
consigliere della Corte di cassazione
Le immunità giurisdizionali, l’accesso a dati informatici da parte delle autorità fiscali, la scomparsa di neonati dagli ospedali, la sparizione di cittadini adulti, le violenze domestiche, i diritti parentali, il voto dei detenuti, e tante altre questioni esaminate dalla Corte
Le decisioni di Chambre di marzo 2013

CEDU, Chambre, Sez. 5,  Chapman v. Belgio, 28/03/13

Lavoro a termine – dipendente NATO- accesso tribunale- immunità

Articoli CEDU: 6 par.1

La controversia Chapman c. Belgique (ricorso n. 39619/06) riguardava una controversia di lavoro  tra la NATO e uno dei suoi ex dipendenti (un ufficiale della NATO in servizio all’Agenzia di Gestione e Controllo del traffico aereo -NACMA-), che chiedeva la riqualificazione dei vari contratti a termine stipulati in un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il Tribunale del lavoro di Bruxelles aveva dichiarato la domanda ammissibile ed aveva condannato la NATO e la NACMA a pagare varie indennità al lavoratore, ma la sentenza era stata riformata in appello in ragione dell’immunità dalla giurisdizione dei due organi internazionali.

Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto di accesso ad un tribunale), il lavoratore era ricorso alla Corte di  Strasburgo, lamentando la violazione del suo diritto di accesso ad un tribunale sulla base del fatto che egli non poteva vedere il suo ricorso utilmente discusso controversia dinanzi al giudice belga.

Richiamando la propria giurisprudenza Waite e Kennedy v. Germania [GC] (n. 26083/94), la Corte, con sentenza di Camera, ha escluso la violazione lamentata, rigettando il ricorso.

In particolare, la sentenza ha ricordato che il riconoscimento di immunità, come eccezione al diritto generale, persegue uno scopo legittimo, essendo volta ad agevolare il funzionamento delle organizzazioni internazionali; peraltro, la Corte ricorda che le restrizioni in materia di accesso ai un tribunale per ragioni di immunità sono possibili e compatibili con l’Articolo 6 § 1 della Convenzione solo a condizione che siano proporzionate.

La Corte ha quindi condiviso l’affermazione del giudice nazionale secondo la quale il ricorrente poteva godere di rimedi interni efficaci davanti alla Commissione d'Appello della NATO ed ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato i limiti che una simile procedura potesse avere in relazione alle garanzie dell’art. 6 (sicché la Corte ha ritenuto che la procedura interna di questa organizzazione offrisse sufficienti garanzie per consentire al lavoratore di far valere le sue pretese).

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che il riconoscimento da parte dei giudici nazionali di immunità alla NATO era compatibile con l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

 

CEDU, Chambre, Sez. 1,  Oleynikov v. Russia, 14/03/13

Mutuo – paese terzo – rappresentanza Corea in Russia – accesso tribunale - immunità giurisdizione

Articoli CEDU: 6 par.1

In Oleynikov v. Russia (ricorso n. 36703/04), la Corte ha affermato che l’immunità di uno Stato estero in relazione a transazioni private non deve essere assoluta, traducendosi altrimenti in una violazione dell’art. 6 della Convenzione, che protegge il diritto di accesso al tribunale.

Il caso riguardava il ricorso di un cittadino russo che lamentava il rifiuto delle corti russe di conoscere di una sua domanda giudiziaria per la restituzione di somme mutuate alla Rappresentanza del Commercio della Corea del Nord (Democratic People’s Republic of Korea).

La Corte ha preliminarmente ricordato che essa non può esaminare la domanda del ricorso diretta contro la Corea del Nord, in quanto questa non è parte della Convenzione europea.

Ha inoltre rilevato che il diritto di accesso alla giustizia potrebbe essere soggetto ad alcune restrizioni, come quelle generalmente accettate come parte della regola di immunità degli Stati. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, non sarebbe coerente con l’articolo 6 se uno Stato potesse arbitrariamente escludere dalla giurisdizione dei tribunali un'ampia serie di cause civili o conferire immunità dalla responsabilità civile verso categorie di persone (<<it would not be consistent with Article 6 if a State could arbitrarily remove from the jurisdiction of the courts a wide range of civil claims or confer immunities from civil liability on categories of persons>>).

Nel verificare in concreto se la limitazione del diritto di accesso alla giustizia opposto al ricorrente fosse stata giustificata dalle circostanze del caso di specie, la Corte ha ritenuto che la limitazione aveva perseguito il legittimo obiettivo di rispettare il diritto internazionale al fine di promuovere le buone relazioni tra membri attraverso il rispetto della sovranità nazionale. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che la Russia aveva  firmato la convenzione del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e della loro proprietà, che ha approvato il principio dell'immunità ristretta quando uno Stato si impegna in un transazione commerciale con una persona fisica straniera; che, inoltre, il Presidente della Russia e la Corte Commercial Suprema avevano entrambi riconosciuto che l'immunità ristretta  era diventato un principio di diritto consuetudinario; che, infine, il nuovo Codice Commerciale Procedura adottato nel 2002 prevedeva l'immunità ristretta e che il trattato 1960 sulla Commercio e navigazione tra l'URSS e la Corea del Nord conteneva clausole di rinuncia a far valere l'immunità per le operazioni di commercio estero.

Nonostante tali disposizioni, la Corte Regionale di Khabarovsk aveva respinto la domanda del ricorrente senza esame, applicando anzi l’immunità di giurisdizione in via assoluta, senza cercare di stabilire se la domanda fosse relativa ad atti della RPDC compiuti nell'esercizio della sua autorità sovrana o come parte di un transazione di una legge di natura privata.

Pertanto, la Corte ha concluso che il rifiuto da parte dei tribunali russi di esaminare la domanda del signor Oleynikov riguardanti il ​​rimborso del suo prestito era stato sproporzionato e aveva alterato l'essenza stessa del suo diritto di accesso a un tribunale, in violazione dell'articolo 6 § 1.  

 

CEDU, Chambre, Sez. 1,  Bernh Larsen v. Norvegia, 14/03/13

Dati contabili informatici – acquisizione- autorità fiscale- tutela riservatezza

Articoli CEDU: 8

Molto interessante il caso  Bernh Larsen Holding As and Others v. Norway (ricorso n. 24117/08). ove la Corte con sentenza di Camera ha affermato la legittimità rispetto alla Convenzione della richiesta delle autorità fiscali ad una società di fornire copia dei dati di un computer-server utilizzato congiuntamente ad altre società, condividendo la tesi delle corti norvegesi che, per ragioni di efficienza  fiscale, avevano ammesso la possibilità delle autorità di agire senza che avesse rilevanza il carattere misto dell’archivio, utilizzato anche da altri contribuenti.

In particolare, le autorità fiscali regionali norvegesi avevano chiesto alla società in questione di consentire ai revisori fiscali di effettuare una copia di tutti i dati del computer-server utilizzato dalla società medesima; la società aveva consentito alle autorità l’accesso al server, ma aveva rifiutato di fornire loro una copia di tutta la documentazione informatica del server, sostenendo che era di proprietà di un'altra società e che era stato utilizzato anche da altre aziende per la loro memorizzazione delle informazioni.

Le autorità fiscali avevano quindi esteso l’accertamento anche a tali ulteriori società, invitando i rappresentanti di tutti i contribuenti interessati a presentare deduzioni.

I ricorsi delle varie società innanzi all’autorità centrale delle imposte e poi, in sede giurisdizionale, innanzi alle corti norvegesi non aveva sortito alcun effetto favorevole ai ricorrenti, essendo stato affermato dalle sentenze dei giudici nazionali che le disposizioni giuridiche in materia fiscale autorizzavano le autorità ad accedere a tutti gli archivi - compresi i documenti elettronici conservati, e non solo i documenti contabili - rilevanti ai fini della valutazione fiscale, con l’importante precisazione che, per ragioni di efficienza, l'accesso dovrebbe essere relativamente ampio senza richiedere una selezione preliminare (in fase di accesso iniziale o sequestro) dei dati rilevanti per l’indagine tributaria.

La Corte EDU  ha rilevato che l'obbligo per le società ricorrenti di consentire ai controllori fiscali di accedere e fare una copia di tutti i dati sui server utilizzati congiuntamente da essi costituiva un’interferenza con la loro "casa" e "corrispondenza" ai fini dell'articolo 8 della Convenzione, e tuttavia che l'interferenza aveva una base nel diritto nazionale, in disposizioni chiare e note ai cittadini (sicché la legge era sufficientemente precisa e prevedibile), e che la stessa era assunta nell'interesse del benessere economico del paese e quindi perseguiva un obiettivo legittimo ai fini dell'articolo 8.

La Corte ha condiviso le argomentazioni dei giudici nazionali secondo le quali, per ragioni di efficienza, i poteri di azione delle autorità fiscali erano relativamente ampi nella fase preparatoria, e non potevano essere vincolati dalle indicazioni del soggetto a cui i dati si riferivano, e ciò anche se l'archivio in questione comprendeva documenti appartenenti ad altri soggetti fiscali.

La Corte ha affermato peraltro che le disposizioni di legge nazionale non conferiscono alle autorità fiscali poteri illimitati, non essendo consentito che le autorità richiedano l'accesso ad archivi appartenenti interamente ad altri soggetti fiscali, e tuttavia, nel caso, non essendoci netta linea di demarcazione tra i vari archivi contenuti nel medesimo server, le autorità dovevano essere messe in grado di accedere a tutti i dati presenti sul server, al fine di valutarne la rilevanza.

Per quanto riguarda la proporzionalità della misura, la Corte ha osservato che la procedura volta ad ottenere l'accesso delle autorità di una copia di backup del server era stato accompagnato da una serie di garanzie contro gli abusi, atteso che alla società era stata notificata l’intenzione delle autorità fiscali di effettuare una verifica fiscale con un lungo periodo di anticipo, che i suoi rappresentanti erano stati presenti e in grado di esprimere le loro opinioni quando le autorità fiscali avevano fatto la loro visita in loco, che i dati erano stati acquisiti in modo corretto (la copia di backup era stata collocata in una busta sigillata e depositata presso l'ufficio delle imposte in attesa di una decisione sul ricorso annunciato e poi presentato dalle società interessate), che il contribuente aveva visto riconosciuto il suo diritto ad essere presente quando il sigillo era  stato rotto e il suo diritto a ricevere una copia del rapporto di audit, che il trattamento dei dati era lecito e  proporzionato considerato anche che, completata la revisione, la copia del server sarebbe stata distrutta ed ogni traccia di contenuti sarebbe stata cancellata dai computer delle autorità fiscali e dai dispositivi di storage.

E’ stata dunque esclusa la violazione dell’art. 8 della Convenzione.

 

CEDU, Chambre, Sez. 1,  Korobov v. Estonia, 28/03/13

Manifestanti - trattamento in detenzione

Articoli CEDU: 3 – 41

In Korobov et autres c. Estonie (ricorso n. 10195/08), la Corte si è occupata del trattamento illecito subito durante la detenzione da alcuni manifestanti arrestati nel corso di una protesta collettiva contro l’installazione di un monumento commemorativo dell’entrata dell’armata rossa sovietica a Tallin durante la seconda guerra mondiale. La pronuncia ha ravvisato la violazione solo per alcuni ricorrenti, cui è stato accordato una satisfaction equitable.

 

CEDU, Chambre, Sez. 3,  Acatrinei v. Romania, 26/03/13

Manifestazioni – repressione – diritto alla vita – omessa indagine – trattamento inumano o degradante

Articoli CEDU: 2 – 3 – 41

In Acatrinei e altri contro Romania (n. 10425/09 e 71 altri ricorsi),  si sono rivolti alla CEDU 72 cittadini rumeni, vittime o eredi delle vittime della repressione armata delle manifestazioni contro il regime comunista, iniziate a Timişoara nel dicembre 1989.

Invocando in particolare l'articolo 2 (diritto alla vita), e l'articolo 3 (divieto di trattamento inumano o degradante), i ricorrenti lamentavano che le autorità avevano omesso di effettuare un'indagine efficace sulla morte dei loro familiari o sui maltrattamenti a cui essi stessi erano stati sottoposti durante la repressione delle dimostrazioni anticomuniste predette.

La Corte ha riconosciuto la violazione dell'articolo 2 (obbligo positivo di indagine)  nei confronti di 65 dei ricorrenti e la violazione dell'articolo 3 per quanto riguarda gli altri sette candidati, accordando 5.000 EUR (danno non patrimoniale) a ciascuno dei 65 ricorrenti per i quali è stata trovata una violazione dell'articolo 2, ed euro 3.500 (danno non patrimoniale) a ciascuno dei sette ricorrenti per violazione dell'articolo 3.

 

CEDU, Chambre, Sez. 2,  Zorica v. Serbia, 26/03/13

Scomparsa di bambini da ospedale – omessa indagine – sentenza pilota

Articoli CEDU: 8 – 41 – 46

Inquietante il caso Zorica Jovanović v.  Serbia (ricorso n. 21794/08), relativo –al pari di tanti altri pendenti presso la CEDU- alla scomparsa di un bambino neonato dall’ospedale.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato all'unanimità la violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dichiarando che la Serbia deve dare risposte cedibili in ordine agli accadimenti e risarcire il danno subito dai genitori.

Il caso riguardava la presunta morte del figlio neonato sano della sig.ra Jovanović  in un ospedale a gestione statale; ella aveva cercato di accedere al nursery dell'ospedale dove il figlio aveva trascorso la notte, ma era stata trattenuta da due inservienti, ed un'infermiera aveva anche tentato di iniettarle un sedativo. Alla madre non era mai stato permesso di vedere il corpo del figlio morto e la stessa sospettava che il figlio potesse essere ancora vivo, essendo stato illegittimamente dato in adozione.  Il corpo del bambino non era neppure stato consegnato alla madre, né era mai stato fornito un rapporto di autopsia o sulle cause della morte, ovvero l’informazione su quando e dove fosse stato sepolto in neonato. Una denuncia penale presentata contro il personale dell'ospedale era stato respinta come infondata, e non era nemmeno chiaro se una indagine fosse stata effettuata o meno.

Basandosi in particolare sull'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e sull’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo), la sig.ra Jovanović aveva quindi adito la Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando il continuo rifiuto delle autorità serbe di fornirle informazioni su ciò che era accaduto a suo figlio e il mancato risarcimento del danno subito.

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la sig.ra Jovanović è rimasta senza alcuna risposta credibile in ordine a cosa fosse successo a suo figlio; la Corte ha quindi riscontrato la violazione dell'articolo 8 in quanto la sig.ra Jovanović aveva subito una violazione continua del suo diritto al rispetto della vita familiare a causa di continui rifiuti della Serbia di fornire informazioni credibili su ciò che fosse successo a suo figlio; alla ricorrente sono stati attribuiti 10.000 euro a titolo di danno non patrimoniale derivante da tali reticenze delle autorità.

Il caso non è affatto isolato, come risulta dalla pendenza presso la CEDU di altri ricorsi analoghi a quello deciso. La Corte ha anzi rilevato in sentenza la diffusione del fenomeno della scomparsa di bambini in Serbia, tanto che era stata fatta anche una commissione d'inchiesta del Parlamento serbo e un lavoro gruppo istituito dal Parlamento per valutare la situazione e proporre modifiche legislative: era emerso che vi erano gravi carenze nelle procedure statutarie e regolamentari da seguire in caso di morte di un neonato e che per converso era diffusa l’opinione che ai genitori doveva essere risparmiato il dolore di dover seppellire i loro neonati. Più di recente, tra il 2003 e il 2010, erano state adottate alcune misure ufficiali per migliorare le procedure negli ospedali a seguito della morte dei neonati e per indagare sulle accuse mosse da centinaia di genitori circa la scomparsa dei loro figli appena nati e la presunta morte dichiarata dagli ospedali.

Dato il considerevole numero di potenziali ricorrenti, la Corte ha inoltre dichiarato che la Serbia deve prendere - entro un anno della sentenza – le misure del caso volte a fornire una riparazione individuale a tutti i genitori in una situazione simile a quella della ricorrente; tale processo dovrebbe essere supervisionato da un organismo indipendente, con adeguati poteri, in modo che risposte credibili siano date per quanto riguarda ciò che è successo ad ogni bambino mancante ed un adeguato indennizzo sia corrisposto: << In view of the above, as well as the significant number of potential applicants, the respondent State must, within one year from the date on which the present judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, take all appropriate measures, preferably by means of a lex specialis (see the Ombudsman’s report of 29 July 2010 at paragraph 29 above), to secure the establishment of a mechanism aimed at providing individual redress to all parents in a situation such as or sufficiently similar to the applicant’s (see paragraph 26 above). This mechanism should be supervised by an independent body, with adequate powers, which would be capable of providing credible answers regarding the fate of each child and affording adequate compensation as appropriate>>.

Seguendo la procedura delle sentenze pilota, la Corte ha deciso di rinviare tutte le cause simili in attesa dell’adozione delle misure generali prescritte dalla sentenza.

 

CEDU, Chambre, Sez. 1,  Alpatu Israilova v. Russia, 28/03/13

Interrogatorio – scomparsa – omessa indagine

Articoli CEDU: 2- 3 – 8

CEDU, Chambre, Sez. 1,  Avkhadova v. Russia, 28/03/13

Interrogatorio – scomparsa – omessa indagine

Articoli CEDU: 2- 3 – 8

I casi Alpatu Israilova v Russia (n. 15438/05) e Avkhadova e altri contro Russia (n. 47215/07) riguardavano le sparizioni, in Daghestan e nella Repubblica cecena, di due cittadini russi, portati via dalla casa di abitazione familiare da militari russi per un interrogatorio in un base militare in Cecenia e mai più visti da allora.

La Corte ha riscontrato diverse violazioni della Convenzione, con riferimento sia al diritto alla vita  (anche sotto il profilo della mancata indagine sullo scomparso) protetto dall’art. 2, sia con riferimento al luogo del prelievo della persona (violazione dell'articolo 8 in relazione alla ricerca effettuata presso il domicilio), sia con riguardo alle sofferenze mentali del coniuge ricorrente (violazione art. 3 della Convenzione).

 

CEDU, Chambre, Sez. 1,  IK v. Austria, 28/03/13

Espulsione – divieto per timore persecuzioni 

Articoli CEDU: 3

Nella sentenza di Camera IK c. Austria (ricorso n. 2964/12), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto la violazione dell'articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione in caso di espulsione dall’Austria in Russia di un cittadino russo di origine cecena, la cui famiglia era perseguitata in Cecenia. La Corte ha ritenuto la posizione del ricorrente comparabile a quella della madre, cui era stato riconosciuto lo stato di rifugiato in Austria, tanto più che studi recenti dimostrano secondo la Corte <<l’existence d’une pratique consistant à soumettre à des châtiments collectifs les proches des insurgés allégués et les personnes soupçonnées d’aider ceux-ci>>.

 

CEDU, Chambre, Sez. 4,  Asen v. Bulgaria, 26/03/13

Detenzione oltre periodo condanna

Articoli CEDU: 5 par. 1 e 5

La Corte ha riscontrato violazione dell’art. 5 nei casi Asen Kostov v Bulgaria (ricorso n. 48445/06)

Barborski v Bulgaria (n. 12811/07), relativi a  periodi di detenzione scontati al di là del periodo oggetto della condanna definitiva.

 

CEDU, Chambre, Sez. 1,  Insanov v. Azerbaijan,  14/03/13

Detenzione – condizioni – equo processo – partecipazione del detenuto alle udienze

Articoli CEDU: 3, 6 par 1, 3c e 3d, 41

In Insanov v. Azerbaijan (ricorso n. 16133/08), il ricorrente è un ex ministro della Sanità azero, detenuto a seguito di condanna a 11 anni di reclusione per vari reati gravi (tra cui falso in atto pubblico, peculato, privatizzazione illegale di beni immobili di proprietà dello Stato) che si era rivolto alla CEDU per lamentare le condizioni della sua detenzione, violative dell’art. 3 della Convenzione (in particolare il sovraffollamento carcerario, la mancanza di riscaldamento e di condizioni sanitarie adeguate e la mancanza di cure mediche in stato di detenzione)  e, per altro verso, la violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo), essendogli stata rifiutata la possibilità di partecipare alle udienze nel procedimento civile azionato in ordine al danno derivante dalle condizioni di detenzione.

La Corte ha riconosciuto le due violazioni lamentate, accordando un equo ristoro del danno non patrimoniale subito.

 

CEDU, Chambre, Sez. 2,  Valiuliené v. Lituania, 28/03/13

Denuncia violenza domestica – mancata indagine

Articoli CEDU: 3 – 41

In Valiulienė v. Lithuania (application n. 33234/07), la Corte ha riscontrato la  violazione dell'articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione, in riferimento alla mancata indagine efficace da parte delle Autorità lituane in relazione ad una denuncia di violenza domestica. Nella vicenda, il procuratore aveva aperto le indagini e tuttavia, anche per la scarsità degli sviluppi determinata da vari fattori contingenti, le aveva poi interrotte, ritenendo soprattutto che con il nuovo codice di procedura penale, a seguito di una riforma legislativa nel maggio 2003, in caso di danni fisici minori un procedimento dovrebbe essere stato coltivato dalla vittima in veste privata, mentre l’azione penale non era obbligatoria se non in presenza di un pubblico interesse.

La Corte ha rilevato che le autorità lituane avevano ricevuto sufficienti informazioni dalla vittima dell’illecito idonee a sollevare il sospetto che un crimine fosse stato commesso e che tuttavia l’indagine non era stata posta in essere utilmente, pur per varie ragioni, irrilevanti  a giustificare l’inerzia statuale.

 

CEDU, Chambre, Sez. 5,  B.B. v. Germania, 14/03/13

Perdita diritti parentali – false dichiarazioni del minore

Articoli CEDU: 8 – 41

In B.B. e F.B. v.  Germania (nn. 18734/09 e 9424/11), i ricorrenti, cittadini austriaci di origine turca che vivono in Duisburg (Germania), avevano perduto giudizialmente i loro diritti parentali sui due figli dopo che la loro figlia, 12 anni all'epoca, li aveva accusati di percosse ripetute e gravi. I bambini erano stati quindi messi in una casa famiglia ove erano rimasti più di un anno senza avere alcun contatto personale con i loro genitori. Successivamente, la figlia aveva confessato di aver mentito alle autorità e aveva dichiarato che i genitori non li avevano mai picchiati.

I ricorrenti lamentavano che il ritiro della patria potestà aveva violato i loro diritti di cui all'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), ed avevano sostenuto che l'ufficio giovani e le corti della famiglia avevano fatto affidamento esclusivamente sulla dichiarazione della bambina e non avevano fatto alcuna indagine diversa, sebbene i genitori avessero sempre respinto le accuse di violenza domestica.

La Corte ha riconosciuto la violazione dell'articolo 8, accordando una equa soddisfazione di euro 25.000 per ciascun ricorrente.

 

CEDU, Chambre, Sez. 4,  Vrabec v. Slovacchia, 26/03/13

Confisca terreno – mancata restituzione – decisione giudiziale arbitraria ed immotivata

Articoli CEDU: 6 par. 1

In Vrabec e altri v.  Slovacchia (n. 31312/08), i ricorrenti sono discendenti di un proprietario di più di tre ettari di terreno che era stato confiscato dal governo cecoslovacco nel 1951. Avevano chiesto invano  la restituzione di quella terra a seguito di una legge del 2003 che la prevedeva, ma la loro domanda giudiziale era stata respinta.

Invocando l’art. 6 della Convenzione, lamentavano l’arbitrarietà della decisione, che non aveva esaminato tutte le loro argomentazioni. La Corte ha riconosciuto la violazione.

 

CEDU, Chambre, Sez. 1,  Novaya Gazeta v.  Russia, 28/03/13

Diffamazione – risarcimento danno – libera manifestazione di pensiero

Articoli CEDU: 10

In Novaya Gazeta et Borodyanskiy c. Russie (n. 14087/08), ricorrenti erano un giornale ed un suo giornalista, che, a seguito della pubblicazione di un articolo nel quale riferivano dei presunti legami tra un amministratore locale e un noto uomo d’affari, erano stati condannati per diffamazione al risarcimento del danno ed alla rettifica e si erano quindi rivolti alla CEDU. Questa ha escluso nel caso la violazione dell’art. 10 della Convenzione, che tutela la libera manifestazione del pensiero.

Da ultimo, va ricordato che nel marzo 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di rinviare l'esame di 2.354 ricorsi contro il Regno Unito in merito al diritto di voto dei detenuti.

Nella sua prima sentenza contro il Regno Unito per quanto riguarda diritto dei detenuti di votare, Hirst contro Regno Unito (n. 2) (74025/01) del 6 ottobre 2005, la Grande Camera della Corte aveva ritenuto che un divieto generale che escluda dal voto tutti i prigionieri condannati, indipendentemente dalla natura o la gravità dei loro reati, costituiva una violazione dell'articolo 3 del Protocollo n ° 1 (diritto a libere elezioni) della Convenzione;  nella successiva sentenza Verdi e M.T. contro Regno Unito (60041/08 e 60054/08) del 23 Novembre 2010, la Corte aveva quindi riscontrato una violazione del diritto a libere elezioni, ed aveva dichiarato che il governo avrebbe dovuto presentare proposte legislative di modifica della legge ed emanare la normativa entro un lasso di tempo deciso dal Comitato di Ministri (l’organo del Consiglio d'Europa che supervisiona l’esecuzione delle sentenze della Corte).

Al governo era stato quindi concesso un termine ulteriore in pendenza del caso di Grande Camera Scoppola contro Italia n. 3) (ric. n. 126/05), deciso con sentenza del 22 maggio 2012.

Nel novembre scorso, il governo inglese ha pubblicato un progetto di legge sul voto dei prigionieri, prevedendo diverse proposte alternative.

Il Comitato dei Ministri sta supervisionando il progresso di questo progetto di legge e, nelle more, la Corte ha deciso di rinviare  il suo esame delle domande pendenti nei confronti del Regno Unito in merito al diritto dei detenuti di votare.

 

29/05/2013
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