Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di marzo 2014

di Alice Pisapia , Pier Francesco Poli
* Dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea e Avvocato in Milano<br> ** Dottorando di ricerca in Diritto e Procedura Penale Univ. di Genova
Le più interessanti pronunce della Corte e un approfondimento sulle iniziative adottate dall'Italia per l'adeguamento del sistema carcerario
Sentenze di marzo 2014

La Corte europea condanna l’Italia per la disciplina sanzionatoria in tema di abusi di mercato.

Sentenza della Corte EDU (Seconda Sezione) 4 febbraio 2014, rich. n. 18640, 18647, 18663, 18668 e 18698/2010Grande Stevens c. Italia.

Oggetto: Violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e 4 Prot. n. 7 – Diritto ad un equo processo e ne bis in idem – Importance level 2

La sentenza concerne il noto caso Fiat – Ifil e una presunta falsa informazione diramata da soggetti appartenenti alla casa automobilistica torinese, che ha dato origine a due procedimenti paralleli. Uno amministrativo, che ha visto la CONSOB emettere una delibera, passata in giudicato, che applicava ex art. 187 TUF, sanzioni di tipo pecuniario ed anche interdittivo; l’altro penale ai sensi dell’art. 185 TUF ancora pendente. In particolare, in quest’ultimo procedimento il ricorrente era stato assolto dai giudici di merito. Tali assoluzioni erano state annullate con rinvio dalla Cassazione e, quindi, riformate dalla Corte d’Appello di Torino che aveva invece condannato i ricorrenti. Tale processo risulta attualmente pendente in Cassazione.

Nel ricorrere alla Corte EDU, è stata lamentata la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU, perché il processo amministrativo non sarebbe stato equo, nonché la violazione del 4 Prot. 7 CEDU in ragione del fatto che il processo penale sorto nonostante la condanna già pronunciata in sede amministrativa, avrebbe violato il diritto a non subire due procedimenti penali per il medesimo fatto secondo il noto divieto di ne bis in idem. La Corte reputando sussistenti le doglianze, ha condannato l’Italia per il processo svoltosi avanti alla CONSOB in quanto celebratosi in assenza delle garanzie dell’equo processo. Nonostante la formale qualifica di materia amministrativa, infatti, la Corte ha reputato che la gravità della sanzione irrogata e la repressività della funzione del procedimento qualifichino la medesima come afferente alla nozione di matière penale.

L’appartenenza alla categoria penale fa scattare tutti quei diritti, presenti nel procedimento penale italiano, che sono però risultati assenti nel procedimento avanti alla CONSOB: l’udienza pubblica, il contraddittorio tra le parti e l’affidamento delle indagini ad organi direttamente dipendenti dal presidente di CONSOB. Dopo aver qualificato, quindi, il processo in questione come rientrante nella materia penale, la Corte ha ritenuto violato anche il divieto di ne bis in idem per il successivo procedimento penale avviato ai sensi dell’art. 185 TUF imponendo allo Stato italiano, oltre ai risarcimenti nei confronti dei ricorrenti, anche di chiudere nel più breve tempo possibile e senza pregiudizi per i ricorrenti il processo attualmente in corso poiché viola l’art. 4 Prot. n. 7 CEDU. 

 

Ancora sul rispetto della presunzione d’innocenza in Germania

Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 27 marzo 2014, rich. n. 54963/08, Muller c. Germania.

Oggetto: Non violazione dell’art. 6 par. 2 CEDU – Presunzione di innocenza – Importance level 2

Il ricorrente, Roger Müller, è un cittadino tedesco nato nel 1958 il quale sta scontando una condanna all’ergastolo. Ricorre a seguito del rifiuto delle Corti tedesche di libertà vigilata, con decisioni del settembre e ottobre 2007. Condannato alla pena perpetua nel 1984 per avere ucciso sua moglie, il Sig. Müller è in carcere da tale data. Mentre scontava la pena in regime di libertà vigilata dal novembre 1995 al marzo 1997, il ricorrente era stato sospettato di avere violato l’integrità fisica di una donna di sua conoscenza nel gennaio del 1997, venendo poi prosciolto da tali accuse nel 1999. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 § 2 (presunzione di innocenza) poiché, nel rigettare una nuova richiesta di libertà vigilata presentata nel 2007, i Giudici tedeschi avrebbero preso in considerazione, al fine della valutazione della sua pericolosità, il predetto episodio di violenza ai danni della sua conoscente del gennaio 1997, dal quale egli era, tuttavia, stato prosciolto.

La Corte europea non ritiene sussistente la violazione sulla base del fatto che l’affermazione della pericolosità del ricorrente era stata pronunciata indipendentemente dall’episodio del 1997 la cui valutazione, nonostante fosse erroneamente apparsa in una delle perizie commissionate dalle Corti sulla personalità del ricorrente, non aveva in alcun modo inciso sulle determinazioni dell’organo giudicante.

 

Sulla situazione delle carceri italiane

Le iniziative prese dall’Italia per l’adeguamento del proprio sistema carcerario ai principi della Convenzione europea.

Come noto con la sentenza Torreggiani, diventata definitiva nel maggio 2013, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato all’Italia un anno di tempo per adeguare il proprio sistema e in particolare:

i) adottare misure strutturali atte a porre rimedio alla situazione di sovraffollamento carcerario presente in Italia che dà luogo a continue violazioni dell’art. 3 CEDU;

ii) garantire ai soggetti, i cui diritti erano lesi da tale contesto, la possibilità di avere rimedi giurisdizionali effettivi.

La scadenza di tale termine è fissata per il 27 maggio 2014.

Il legislatore, per adempiere alle prescrizioni contenute nella sentenza ed evitare di incorrere in pesanti sanzioni derivanti dai ricorsi presentati avanti ai Giudici di Strasburgo, ha quindi adottato il d.l. 78 del 2013, convertito dalla l. 94/2013, e il d.l. 146 del 2013, convertito dalla l. 10 del 2014 entrambi. Non è naturalmente questa la sede per una disamina approfondita dei due provvedimenti. Si reputa opportuno segnalare che il primo provvedimento ha ristretto le possibilità di applicazione della custodia cautelare in carcere ed eliminato alcuni automatismi nell’ottica di ampliare l’accesso ai benefici penitenziari, mentre il secondo oltre a prevedere ulteriori strumenti per ridurre il numero di detenuti in carcere – come per esempio la liberazione anticipata speciale, l’innalzamento del limite temporale per la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali a quattro anni di pena da scontare al posto dei tre previsti in precedenza, nonché alcuni interventi su reati che contribuiscono ad aumentare la popolazione detenuta (su tutti, gli stupefacenti) – ha previsto, con l’inserimento del nuovo art. 35 bis O.P., la possibilità per il detenuto di effettuare uno speciale richiamo al magistrato di sorveglianza.

Tale richiamo dà luogo al procedimento di sorveglianza con la presenza all’udienza dell’amministrazione penitenziaria, durante la quale il detenuto possa denunciare le violazioni derivanti dal sovraffollamento. All’esito del procedimento speciale il magistrato può ordinare all’amministrazione di porre rimedio alla condizione del denunciante con possibilità inoltre di effettuare, in caso di mancata attuazione del provvedimento, un giudizio di ottemperanza – al fine di rendere “giustiziabili” le violazioni dei diritti.

Si precisa infine che sulla situazione italiana, è inoltre di recente intervenuta anche la Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo (LIBE) con uno studio (che può leggersi QUI) che ha esaminato i provvedimenti assunti dall’Unione in materia, le pronunce della Corte europea nonché le misure adottate dal nostro legislatore per conformarsi alla sentenza Torregiani. 

 

28/04/2014
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