Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di settembre 2014

di Alice Pisapia , Pier Francesco Poli
*Dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea e Avvocato in Milano</br> ** Dottorando di ricerca dir. Penale Univ. Genova e Avvocato in Milano
Le più interessanti decisioni della Corte di Strasburgo emanate a settembre 2014
Sentenze di settembre 2014

Il Belgio condannato a Strasburgo per aver estradato un cittadino negli Stati Uniti in ragione del rischio di essere condannato al carcere a vita.

Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 4 settembre 2014, rich. n. 140/2010Trabelsi c. Belgio.

Oggetto: Violazione sostanziale dell’art. 3 CEDU – L’estradizione di una persona in un paese dove è previsto l’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale integra un trattamento inumano e degradante – Importance level 3

Il ricorrente, sig. Trabelsi, era stato estradato dalle autorità belghe negli Stati Uniti d’America – nonostante la Corte europea avesse disposto ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di procedura di sospendere l’esecuzione – per essere processato in quanto sospettato di fare parte di cellule terroristiche ispirate ad Al Qaeda. Il ricorrente lamenta la violazione sostanziale dell’art. 3 CEDU sulla base della circostanza che la previsione, secondo la legge statunitense, di una pena effettivamente perpetua per il reato contestatogli senza possibilità alcuna di applicare misure alternative alla detenzione, lederebbe integrerebbe una violazione della disposizione convenzionale. La Corte accoglie il ricorso ritenendo insufficienti a giustificare la condotta tenuta dalle autorità belghe sia la generica previsione nella legislazione statunitense del potere di grazia presidenziale sia le rassicurazioni ottenute da parte dello Stato belga sulla  mancata condanna all’ergastolo del ricorrente.

La Corte giudica in ordine al rispetto dell’art. 3 CEDU da parte dell’Italia in un caso in cui al ricorrente detenute erano state ritardate alcune cure mediche.

Sentenza della Corte EDU (Seconda Sezione) 9 settembre 2014, rich, nn. 33955/07, Carrella c. Italia

Oggetto: Non violazione dell’art. 3 CEDU – Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Importance level 3

Il ricorrente lamenta di non essere stato sottoposto tempestivamente, durante il periodo trascorso in stato di custodia cautelare in carcere, alle cure mediche necessarie in ragione del suo stato di salute. Il ritardo nella cura di una patologia cardiaca di cui egli soffriva lo avrebbe posto in pericolo di vita, ciò che costituirebbe una violazione sostanziale dell’art. 3 CEDU sub specie di trattamento inumano e degradante. Lamenta inoltre la violazione della medesima disposizione convenzionale da un punto di vista procedurale, in ragione della mancanza di indagini da parte dell’autorità sui fatti di cui si duole a dispetto di una denuncia presentata contro i responsabili dell’istituto penitenziario.

La Corte non ritiene integrata la violazione sostanziale sulla base della circostanza che non risultava provato alcun pregiudizio patito in concreto dal ricorrente in ragione del ritardo da parte delle autorità nell’apprestamento dei trattamenti terapeutici. Ritiene inoltre insussistente altresì la violazione dell’art. 3 CEDU da un punto di vista procedurale, costituendo l’obbligo di effettuare indagini da parte degli inquirenti un’obbligazione di mezzi e non di risultato ed avendo nel caso di specie le autorità italiane effettuato investigazioni al termine delle quali il Pubblico Ministero aveva domandato l’archiviazione.

Sospesa una procedura di espulsione di cittadini russi da parte della Francia per il rischio di sottoposizione a trattamenti in violazione dell’art. 3 CEDU.

Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 4 settembre 2014, rich, nn. 17897/09, M. V. e M. T. c. Francia

Oggetto: Violazione dell’art. 3 CEDU – Rigetto della domanda di asilo per due cittadini russi – Importance level 3

I ricorrenti, cittadini russi residenti in Francia, avevano presentato domanda di asilo in conseguenza di alcune molestie ricevute in Russia da uomini vicini all’ex Presidente della Repubblica di Cecenia. Tale richiesta era stata tuttavia rigettata dalle autorità francesi con conseguente avvio della procedura di espulsione ed essi avevano sollecitato il riesame della domanda presentata, che tuttavia non era stato ancora effettuato. Lamentano che l’eventuale espulsione verso la Russia integrerebbe per loro il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell’art. 3 CEDU e domandano che l’espulsione venga sospesa ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di procedura della Corte in quanto il loro allontanamento verso la Russia li sottoporrebbe al rischio di subire un pregiudizio irreparabile.

La Corte accoglie il ricorso ritenendo che l’eventuale conferma della decisione di espellere i ricorrenti integrerebbe una violazione dell’art. 3 CEDU e dispone la sospensione della procedura di allontanamento. 

28/11/2014
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Ancora due condanne dell’Italia per i suoi hotspot

Sadio c. Italia,  n. 3571/17, sentenza del 16 novembre 2023, e AT ed altri c. Italia, ricorso n. 47287/17, sentenza del 23 novembre 2023. Ancora due condanne (una di esse, anzi, doppia e l’altra triplice) per l’Italia in tema di immigrazione, con specifico riferimento alle condizioni di un Centro per richiedenti asilo in Veneto e di un Centro di Soccorso e Prima Accoglienza in Puglia.

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I criteri probatori della violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu. Una visione comparatistica

La Supreme Court del Regno Unito ha fornito, in una propria recente sentenza, un contributo di essenziale rilevanza su questioni il cui intreccio avrebbe potuto portare, se non si fosse saputo individuare l'appropriato filo di cucitura, esiti disarmonici sia nel diritto di common law inglese sia, con anche maggior gravità, nel diritto europeo convenzionale. Si trattava di coordinare il fondamentale principio del giusto processo, fissato dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950, con il più solido dei ragionamenti circa la sufficienza del materiale probatorio raccolto a divenire indice della violazione dello stesso articolo 6. I supremi giudici inglesi si sono collocati saldamente sulla linea della giurisprudenza di Strasburgo, fissando, in un caso dalle irripetibili peculiarità, affidabili parametri che sappiano, come è avvenuto nel caso sottoposto al loro esame, felicemente contemperare l'esigenza di garantire costantemente condizioni di svolgimento dei processi rispettose dei diritti umani con quella, altrettanto meritevole di apprezzamento, di evitare l'abuso del ricorso allo strumento di tutela convenzionale fondato su motivi puramente congetturali e tali, pertanto, da scuotere la stabilità del giudicato, lasciandolo alla mercé di infinite, labili impugnazioni, contrarie allo stesso spirito del fondamentale precetto del giusto processo.

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