Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di dicembre 2025

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di dicembre 2025

Le decisioni di dicembre della Corte Edu, qui selezionate, riguardano il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la libertà di espressione dei magistrati, e gli obblighi statali in materia di tutela del diritto alla vita.

In Ortega Ortega c. Spagna la Corte ha condannato lo Stato convenuto per violazione dell’art. 14, in combinato disposto con art. 8 della Convenzione, in quanto i giudici nazionali, omettendo di effettuare un’adeguata analisi di contesto, non avevano offerto una protezione effettiva contro la misura ritorsiva del datore (in particolare, il licenziamento) in seguito alla causa di lavoro promossa dalla ricorrente per discriminazione retributiva fondata sul sesso.

In Danileţ c. Romania, la Grande Camera delinea il dovere di “discrezione” dei magistrati nell’esprimere opinioni personali sui social. È l’occasione per applicare il vademecum del Consiglio consultivo dei giudici europei del Consiglio d’Europa (CCJE), sull’esercizio della libertà di espressione sia all’interno che all’esterno dei tribunali. I giudici devono preoccuparsi della chiarezza, agli occhi della generalità, dei messaggi di cui si fanno portatori e delle conseguenze che ne derivino, soprattutto rispetto ai procedimenti in corso. D’altronde, gli Stati, nell’irrogare sanzioni disciplinari, devono soppesare l’incidenza di queste sull’indipendenza e sull’integrità della professione.

In Intranuovo c. Italia, la Grande Camera ha accertato la violazione dell’art. 2 della Convenzione, sotto il duplice profilo sostanziale e procedurale, ritenendo che le autorità nazionali non avessero condotto un’indagine effettiva e idonea a chiarire le circostanze del decesso di un militare avvenuto in un contesto interamente sotto il controllo statale, né fornito una spiegazione soddisfacente e convincente delle cause della morte.

 

Sentenza della Corte Edu (Quinta Sezione), 4 dicembre  2025, ric. n. 36325/22, Ortega Ortega c. Spagna

Oggetto: art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) – obbligo positivo degli Stati di garantire una protezione effettiva contro le misure ritorsive dei datori di lavoro in seguito a denunce di discriminazione fondate sul sesso – divulgazione di dati relativi alla retribuzione dei colleghi da parte della ricorrente, in qualità di responsabile del dipartimento finanziario – mancata considerazione, da parte dei tribunali nazionali, del contesto contesto di persistente discriminazione sessuale nei confronti della ricorrente e dei suoi tentativi infruttuosi di porvi fine internamente.

Dal 1994 al 2017, la ricorrente lavorava presso una società che forniva servizi amministrativi a un istituto di credito e ad altre società appartenenti allo stesso gruppo. In qualità di direttrice del dipartimento finanziario, supervisionava la retribuzione del personale.

Nell’aprile 2017, la donna avviava il tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti della società datrice di lavoro, lamentando di aver percepito, negli anni, una retribuzione inferiore rispetto a quella dei colleghi che occupavano posizioni equivalenti – tutti di sesso maschile – e denunciando, pertanto, una discriminazione fondata sul sesso. In conseguenza di ciò, la stessa formulava una richiesta per ottenere la parità retributiva, nonché una domanda di risarcimento del danno.

Poiché il procedimento di mediazione non aveva avuto esito positivo, la ricorrente adiva il giudice del lavoro che, nell’agosto dello stesso anno, accoglieva il suo ricorso, riconoscendo l’esistenza di una discriminazione di genere in materia retributiva e ordinando alla società di adeguare il salario della ricorrente e di corrisponderle il risarcimento richiesto. Tanto in sede di mediazione, quanto in sede giudiziaria, la ricorrente produceva un’analisi dettagliata delle retribuzioni percepite dai colleghi titolari di posizioni analoghe alla propria, comprensive degli incentivi. A tale riguardo, l’autorità giudiziaria rilevava che la società non aveva dimostrato l’esistenza di alcun sistema oggettivo per la determinazione di tali emolumenti, risultando pertanto gli stessi basati su decisioni unilaterali e discrezionali dell’azienda. Il giudice constava, quindi, l’esistenza di differenze salariali ingiustificate, denunciate dalla ricorrente, che erano correlate al sesso dei capi dipartimento e davano luogo a «un sospetto» di trattamento discriminatorio.

Parallelamente, il 2 maggio 2017, la ricorrente veniva licenziata. Nella lettera di licenziamento, la società affermava che la dipendente aveva violato il dovere di riservatezza e le direttive aziendali in materia di protezione dei dati personali. In particolare, Le veniva contestato di aver divulgato nell’ambito della procedura per discriminazione il dettaglio dei salari dei colleghi, condividendolo via e-mail con soggetti esterni. La ricorrente presentava dapprima un’azione di conciliazione e successivamente impugnava il licenziamento dinanzi al giudice del lavoro, sostenendo che si trattava di una misura ritorsiva in conseguenza della sua azione per discriminazione salariale. Il giudice del lavoro respingeva le sue argomentazioni, contestandole di aver commesso una grave violazione degli obblighi di riservatezza, tale da giustificare il licenziamento disciplinare ed escludeva, altresì, la sussistenza di una ritorsione, non ritenendo provato il nesso causale tra la domanda di conciliazione e il licenziamento.

La sentenza veniva confermata nei gradi successivi e il Tribunale costituzionale respingeva il recurso de amparo della ricorrente, in quanto non era stata adeguatamente dimostrata la rilevanza costituzionale della questione.

A seguito dell’infruttuoso ricorso al Tribunal Constitucional, la ricorrente si rivolgeva, dunque, alla Corte Edu, lamentando la violazione dell’art. 14 della Convenzione, in relazione all’art. 8 della medesima.

Chiarita l’applicabilità ai fatti di causa delle riferite disposizioni, il Giudice di Strasburgo rammenta preliminarmente come il diritto alla parità retributiva trovi riconoscimento in una pluralità di strumenti internazionali e come, in taluni di essi – segnatamente la Carta sociale europea e diverse direttive dell’Unione europea – la tutela contro eventuali misure ritorsive adottate dal datore di lavoro (in particolare, il licenziamento) sia considerata un elemento essenziale del suddetto diritto.

In altri termini, la Corte ricorda, da un lato, che è fondamentale che le vittime di trattamenti discriminatori siano poste in condizione di adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere un risarcimento o un’altra forma di riparazione e, dall’altro, che tale diritto risulterebbe gravemente compromesso se non fosse accompagnato da una protezione concreta ed effettiva contro le misure datoriali ritorsive conseguenti all’esercizio di un’azione giudiziaria.

Alla luce di tali premesse, la Corte ribadisce che gli obblighi positivi derivanti dalla Convenzione impongono agli Stati di adottare misure idonee ad assicurare, per l’appunto, protezione concreta ed effettiva contro qualsiasi forma di ritorsione da parte dei datori di lavoro connessa all’esercizio del diritto a non subire discriminazioni fondate sul sesso. Pertanto, quando i giudici interni sono chiamati a pronunciarsi su misure che si assumono adottate da un datore di lavoro a titolo di ritorsione, essi devono tenere debitamente in considerazione siffatta natura, nonché il contesto rilevante, operando un attento bilanciamento dei diversi interessi in gioco e fornendo motivazioni pertinenti e sufficienti a sostegno delle proprie decisioni.

Con riguardo al caso di specie, la Corte rileva, anzitutto, di non riscontrare carenze nel quadro normativo dello Stato convenuto quanto agli obblighi positivi di tutela contro le discriminazioni, osservando, altresì, che il Comitato europeo dei diritti sociali ha giudicato la situazione spagnola conforme alla Carta sociale europea in materia di parità retributiva. Essa procede, pertanto, a verificare se l’applicazione del diritto interno da parte dei tribunali del lavoro abbia garantito una protezione sufficiente della ricorrente, tenendo conto del contesto e della necessità di protezione contro ritorsioni.

Da questo punto di vista, la Corte osserva che i giudici nazionali hanno escluso l’esistenza di un intento ritorsivo valorizzando, in primo grado, l’assenza di precedenti reazioni dell’azienda alle lamentele interne della ricorrente e, in secondo grado, la veridicità dei fatti attribuiti alla ricorrente nella lettera di licenziamento.

Secondo la Corte, così ragionando, i giudici hanno omesso di considerare che l’atteggiamento dell’azienda è mutato dopo che la ricorrente ha adito per la prima volta un organo esterno (il centro di mediazione) e qualificato il divario retributivo come violazione del suo diritto fondamentale a non subire discriminazioni fondate sul sesso. I giudici nazionali non hanno, quindi, adeguatamente valutato il contesto, né la stretta prossimità temporale tra l’azione giudiziaria e il licenziamento, ovvero il fatto che l’assenza di reazioni alle lamentele interne della lavoratrice non valeva a escludere, di per sé, che l’intento ritorsivo fosse maturato quando il conflitto era sfociato in procedimenti amministrativi e, poi, giudiziari, superando il perimetro aziendale.

In secondo luogo, la Corte osserva che i giudici nazionali hanno ritenuto che il licenziamento della ricorrente fosse basato su una condotta di particolare gravità, consistente nella divulgazione non autorizzata di dati salariali, in violazione degli obblighi di riservatezza e della normativa sul lavoro e sulla protezione dei dati.

A questo riguardo, il Giudice di Strasburgo rileva come i giudici si siano trovati dinanzi a interessi contrapposti: il diritto della ricorrente a non essere discriminata e ad agire senza subire ritorsioni e il diritto dei colleghi alla protezione dei dati personali. In proposito, pur riconoscendo che la divulgazione di informazioni private può giustificare sanzioni disciplinari e che la ricorrente avrebbe potuto richiedere tali informazioni tramite l’autorità giudiziaria, la Corte ritiene che i giudici nazionali avrebbero dovuto valutare se il licenziamento, misura di particolare severità, fosse proporzionato nel contesto specifico e alla luce dell’esigenza di offrire una tutela effettiva contro le discriminazioni.

In particolare, al fine di valutare la proporzionalità del licenziamento, i giudici nazionali avrebbero dovuto prendere in considerazione alcuni elementi che non erano stati, invece, opportunamente valorizzati quali: in primo luogo, il contesto di discriminazione retributiva protrattasi per anni, nonché i ripetuti e infruttuosi tentativi della ricorrente di risolvere la questione internamente. Essi, inoltre, avrebbero dovuto considerare la finalità esclusivamente probatoria della divulgazione dei dati in parola, il fatto che tale condotta non era stata contestata nel procedimento per discriminazione e, anzi, che tali documenti avevano costituito la base dell’accertamento della violazione. Ancora, avrebbero dovuto considerare che la comunicazione dei dati era avvenuta nell’ambito di una catena di email strettamente collegata all’azione giudiziaria, inviata a un numero limitato di persone direttamente o indirettamente coinvolte nel conflitto, senza intento di diffusione pubblica e, infine, avrebbero dovuto valutare l’impatto concreto della divulgazione sulle persone interessate.

In conclusione, in ragione di tali carenze la Corte conclude che lo Stato non ha adempiuto ai propri obblighi positivi di garantire una protezione effettiva contro la discriminazione retributiva fondata sul sesso ai danni della ricorrente, con conseguente violazione dell’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione.

 

Sentenza della Corte Edu (Grande Camera), 15 dicembre 2025, n. 16915/21, Danileţ c. Romania 

Oggetto: art. 10 della Convenzione (libertà di espressione) – dovere di discrezione dei magistrati nell’esprimere opinioni personali sui social – esistenza di un dibattito di pubblico interesse – necessità di valutare sia il linguaggio utilizzato che, qualora questo sia fuorviante, il contesto di riferimento – sanzione disciplinare con effetti potenzialmente incidenti sulle modalità di esercizio della funzione – mancanza di proporzionalità.

Il ricorrente, magistrato, pubblicava sul profilo personale Facebook due post in cui, da un lato, manifestava il timore di influenze politiche sulla magistratura, riferendosi all’utilizzo dell’esercito; dall’altro, elogiava il “sangue nelle vene” di un pubblico ministero in una determinata vicenda.

Lo stesso giorno della pubblicazione del secondo post, gli ispettori giudiziari avviavano un’indagine per valutare l’aperura di un procedimento disciplinare, ritenendo che il primo post suggerisse un intervento dell’esercito per difendere la democrazia e che il secondo incoraggiasse contestazioni da parte della magistratura. Al termine delle indagini, la Commissione ispettiva ravvisava la sussistenza di un illecito disciplinare, per violazione del dovere di discrezione e compromissione dell’immagine del sistema giudiziario. In seguito, un Consiglio disciplinare di soli giudici approvava il provvedimento disciplinare, rilevando che i due post non esprimevano giudizi di valore (come invocato dal ricorrente) ma accuse diffamatorie prive di argomenti a sostegno, in contrasto col dovere dei giudici di non compromettere la dignità del loro ufficio, soprattutto considerato il seguito che il ricorrente aveva sui social e la circostanza che diversi organi di stampa avessero ripubblicato il contenuto dei post. Il Consiglio, pertanto, ordinava una riduzione dello stipendio del ricorrente pari al 5% della retribuzione nei due mesi successivi (il massimo edittale consisteva in una riduzione pari al 25% per lo stesso periodo). L’Alta Corte confermava la correttezza della valutazione di merito, del bilanciamento operato e dell’idoneità della sanzione.

Il ricorrente adiva la Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 10 della Convenzione.

Un panel della Sezione quarta rilevava la violazione del diritto alla libertà di espressione poiché, nonostante il riconoscimento del dovere di discrezione da parte di giudici e pubblici ministeri, le autorità domestiche si erano concentrate sulla forma espressiva senza debitamente ponderare il contesto dei post, se inerente a “dibattito su questione di pubblico interesse”: il primo post esprimeva un giudizio di valore su riforme legislative del sistema giudiziario, circa la separazione dei poteri e l’indipendenza delle istituzioni; il secondo elogiava un pubblico ministero che aveva avuto il coraggio di criticare le suddette riforme.

A seguito di richiesta di rinvio del Governo, la Grande Camera, ritenuta l’esistenza e la sufficiente precisione della base legale della sanzione disciplinare, nonché la meritevolezza del suo scopo (preservare il buon funzionamento del sistema giudiziario), si concentra sul terzo e ultimo requisito di legittimità dell’ingerenza, ossia la proporzionalità, o “necessità in una società democratica”.

In generale, i magistrati devono dimostrare moderazione e correttezza nell’esercizio della libertà di espressione, sì da non compromettere la fiducia della collettività nel sistema giudiziario (Baka c. Ungheria); siffatto dovere permane quando i magistrati esprimono opinioni personali, anche sui social media; a tal fine, il linguaggio deve essere chiaro e prevenire interpretazioni fuorvianti. Altri fattori da considerare sono il rischio di influenzare procedimenti pendenti, l’accessibilità del profilo e/o dei commenti, la gravità della sanzione e le garanzie procedurali. 

Nel caso di specie, entrambi i post erano poco precisi, potenzialmente allusivi nel riferirsi all’esercito o al sangue; tuttavia, nessuno dei due, in concreto, poteva seriamente ritenersi idoneo a incitare contestazione o violenza; il contesto ineriva alla sensibilizzazione sui diritti umani e all’indipendenza delle istituzioni; mancano elementi da cui desumere l’incidenza su procedimenti in corso o l’esistenza di conseguenze pregiudizievoli; la sanzione inflitta (riduzione dello stipendio pari al 5% per due mesi), benché lieve rispetto al massimo irrogabile, sottende effetti dissuasivi nell’esercizio della professione; la motivazione del provvedimento disciplinare appare carente.

La decisione della Grande Camera è tutt’altro che pacifica: contiene l’opinione dissenziente di sette giudici nonché, delle due opinioni concordanti, un’opinione favorevole all’esistenza di una violazione del dovere di discrezione da parte del ricorrente.

 

Sentenza della Corte Edu (Grande Camera), 15 dicembre 2025, n. 46569/19, Intranuovo c. Italia 

Oggetto: Art. 2 (Diritto alla vita) – Aspetto sostanziale e aspetto procedurale – Mancato svolgimento da di un’indagine efficace sulle circostanze del decesso di un caporale dell'esercito a contratto – Carenze che hanno compromesso l’accertamento pieno dei fatti – Mancata adozione di misure ragionevoli e sufficienti per ottenere le prove pertinenti – Impossibilità di porre rimedio ad alcune carenze essenziali a causa del decorso del tempo – Assenza di una spiegazione soddisfacente e convincente del decesso.

La ricorrente è la madre di un caporale dell’esercito italiano a contratto, rinvenuto privo di vita il 6 luglio 2014 nel cortile antistante l’edificio alloggi della caserma presso cui prestava servizio. Il decesso avveniva in un contesto interamente sotto il controllo delle autorità militari. Il giorno successivo, la procura della Repubblica apriva un procedimento penale contro ignoti per istigazione al suicidio e disponeva l’esecuzione di un’autopsia. Tale primo accertamento concludeva che la morte era riconducibile a gravi traumi multipli, ritenuti compatibili con una caduta dall’alto e, in via eventuale, con un suicidio mediante salto. Sulla base di tali conclusioni, il pubblico ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento.

La ricorrente si opponeva, denunciando la natura superficiale e incompleta degli accertamenti svolti, in particolare l’assenza di un’analisi adeguata di alcune lesioni riscontrate sul corpo del figlio e l’incapacità dell’autopsia di fornire una spiegazione coerente dell’origine delle fratture. Il giudice per le indagini preliminari accoglieva tali doglianze, respingendo la richiesta di archiviazione e ordinando una nuova perizia medico-legale, previa esumazione della salma. Nel corso della seconda fase delle indagini, la ricorrente denunciava altresì la possibile riconducibilità del decesso a pratiche di “nonnismo”. I periti nominati dal giudice – un medico legale e un esperto di ricostruzione della scena del crimine – concludevano che, sebbene le lesioni fossero astrattamente compatibili con una caduta, non poteva essere esclusa un’ipotesi alternativa, consistente in un’aggressione violenta al suolo, tale da aver provocato l’impatto letale. Nonostante ciò, il pubblico ministero formulava una nuova richiesta di archiviazione, accolta dal giudice nel 2019, sul presupposto che gli elementi raccolti non consentissero di sostenere un’accusa in giudizio, restando indeterminata l’esatta dinamica dei fatti.

Dinanzi alla Corte Edu, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 2 della Convenzione, sotto il duplice profilo sostanziale e procedurale, denunciando l’omessa conduzione di un’indagine effettiva e l’incapacità delle autorità di fornire una spiegazione adeguata e convincente delle cause della morte del figlio.

La Corte ha ricordato, in via preliminare, laddove non sia chiaramente dimostrata sin dall’inizio la natura accidentale della morte, l’art. 2 della Convenzione impone allo Stato l’obbligo di condurre un’indagine effettiva, basata su un’analisi approfondita, obiettiva e imparziale di tutti gli elementi rilevanti, adottando tutte le misure ragionevoli per l’acquisizione delle prove ed evitando conclusioni affrettate o non adeguatamente fondate.

Sebbene un’indagine fosse stata formalmente avviata in tempi rapidi, la Corte ha rilevato che come essa presentasse gravi lacune investigative. In particolare, non sono risultati acquisiti elementi potenzialmente decisivi, quali le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della caserma, i tabulati completi del traffico telefonico e telematico della vittima nei giorni precedenti il decesso, né sono stati effettuati accertamenti su possibili accessi al suo account di posta elettronica dopo la morte. Ulteriori carenze hanno riguardato la mancata messa in sicurezza dei luoghi rilevanti, l’omessa analisi di reperti rinvenuti sul posto e l’assenza di audizioni dei funzionari responsabili della supervisione nella struttura militare.

Secondo la Corte, tali omissioni sono risultate particolarmente gravi in quanto riferite alla fase iniziale dell’indagine, quando la raccolta delle prove era ancora possibile. Sebbene la seconda fase istruttoria sia apparsa più approfondita, il decorso del tempo ha reso irreversibili alcune carenze essenziali, impedendo un accertamento pieno dei fatti. Alla luce di ciò, la Corte ha concluso per la violazione dell’art. 2 sotto il profilo procedurale, rilevando che lo Stato non ha condotto un’indagine effettiva, adeguata e idonea a chiarire le circostanze del decesso.

Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha rammentato che, in contesti in cui la persona si trovi sotto il controllo esclusivo delle autorità statali. In tali ipotesi, lo Stato è titolare di uno specifico dovere di protezione della vita ed è tenuto a rendere conto delle lesioni subite dalla vittima. Quando il decesso avvenga in circostanze sospette o controverse note esclusivamente alle autorità, sorgono forti presunzioni di fatto, con conseguente spostamento dell’onere della prova in capo allo Stato, chiamato a fornire una spiegazione soddisfacente e convincente dell’accaduto. La valutazione della Corte si fonda sul criterio della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, che può derivare anche da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, ed è strettamente connessa alla qualità, completezza e coerenza dell’indagine svolta a livello nazionale. 

Nel caso di specie, la tesi del suicidio, fondata essenzialmente sulla prima perizia medico-legale, non è apparsa sufficientemente corroborata, tanto più che tale perizia era stata ritenuta insufficiente dallo stesso giudice per le indagini preliminari. Le ulteriori ipotesi avanzate dal Governo circa lo stato emotivo della vittima non sono state adeguatamente vagliate dalle autorità interne, né sono risultate decisive alla luce delle incongruenze emerse. In assenza di una ricostruzione coerente e attendibile delle modalità del decesso, la Corte ha ritenuto che lo Stato convenuto non abbia assolto all’onere probatorio su di esso gravante. Ne è conseguita la violazione dell’art. 2 della Convenzione anche sotto il profilo sostanziale, per non aver fornito una spiegazione soddisfacente e convincente della morte del figlio della Ricorrente.

[**]

Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata
 
Alessandro Dinisi, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa
 
Giulia Battaglia, dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa

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Il ricorso sottoposto alla Corte europea dei diritti dell’uomo concerne l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un minore, nato in Italia nel 2018 a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero, nella parte in cui risultava menzionata la madre d’intenzione, ossia la partner della madre biologica, partecipe del progetto genitoriale. Invocando l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la ricorrente lamenta la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ritenendo che l’annullamento della trascrizione, intervenuto a distanza di oltre cinque anni dalla nascita, abbia comportato la perdita del legame giuridico di filiazione che univa il minore alla madre d’intenzione, nonché un’incertezza protratta sulla sua identità personale e familiare. 
La pronuncia si colloca in un momento di profonda trasformazione del diritto di famiglia, chiamato a confrontarsi con modelli di filiazione che non coincidono più con lo schema tradizionale biologico e che, tuttavia, chiedono riconoscimento e protezione sul piano giuridico.

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