Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di maggio 2016

di Alice Pisapia , Pier Francesco Poli
* Assegnista di ricerca in Diritto penale nell’Università degli Studi di Milano e Avvocato del foro di Milano</br> ** Prof. a contratto di Diritto UE Univ. Dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
I casi affrontati dalla Corte: maltrattamenti da parte della Polizia (Spagna), legislazione in materia di ricongiungimento familiare (Danimarca), diritto all'equo processo (Romania)

La Spagna condannata a Strasburgo per la carenza di indagine su alcuni maltrattamenti che il ricorrente lamentava di aver subito da parte della Polizia.

Sentenza della Corte EDU (Terza sezione) 21 aprile 2016, rich. nn. 36286/2014, Beortegui Martinez c. Spagna

Oggetto: – Violazione dell’art. 3 CEDU – Sussistenza – Importance level 3.

Il ricorrente è un cittadino spagnolo. Si duole di essere stato ammanettato da parte della polizia e quindi insultato e torturato successivamente all’arresto, avvenuto perché era sospettato di fare parte di un gruppo terroristico legato all’ETA. In particolare lamenta di essere stato sottoposto a molteplici procedure di soffocamento e di sodomizzazione con un bastone. Successivamente alla propria liberazione, il signor Martinez aveva presentato denunce per tali fatti che, tuttavia, erano state archiviate in breve tempo.

Ritiene il ricorrente che quanto esposto integri una violazione dell’art. 3 CEDU da un punto di vista sostanziale e procedurale. La Corte ritiene sussistente la violazione dell’art. 3 solamente da un punto di vista procedurale in ragione della carenza di una serie indagine, da parte delle autorità statuali, su quanto avvenuto. Non ritiene invece sussistente la violazione da un punto di vista sostanziale non essendovi prova che gli atti subiti dal ricorrente abbiano integrato il livello minimo di gravità necessario ai fini dell’integrazione della violazione dell’art. 3 CEDU.

 

La Corte europea ribalta il giudizio della Sezione Semplice e giudica discriminatoria la legislazione danese in materia di ricongiungimento familiare.

Sentenza della Corte EDU (Grande Camera) 24 maggio 2016, rich. nn. 38590/2010 Biao c. Danimarca.

Oggetto: Legge nazionale che prevede che per ottenere il ricongiungimento un soggetto non debba avere legami più stretti con altro Paese – Violazione degli artt. 8 e 14 CEDU – Sussistenza – Importance level 1.

Il ricorrente, cittadino togolese naturalizzato danese dopo nove anni di residenza in Danimarca, si era visto negare il ricongiungimento familiare con la propria compagna, di nazionalità ghanese, sulla base di una disposizione, prevista dalla legge di tale Paese, che stabilisce che esso risulta consentito, per i soggetti che hanno la cittadinanza danese da meno di ventotto anni in Danimarca, solamente nel caso in cui i legami del soggetto che chiede il ricongiungimento siano più stretti con lo Stato ospitante che con il proprio Paese d’origine, nel caso della moglie del signor Biao il Ghana.

La Seconda Sezione della Corte europea aveva ritenuto tale disposizione prevista dalla legge danese, all’esito del giudizio sul ricorso presentato, non in contrasto con i principi racchiusi negli articolo 8 e 14 CEDU. La Grande Camera della Corte europea tuttavia, innanzi al quale era pervenuto il procedimento successivamente alla decisione della sezione semplice, ha ribaltato tale decisione, riscontrando una violazione delle disposizioni in parola.

In particolare, la Corte europea ha ritenuto che la menzionata regola per la quale risultano esenti dal dimostrare il rapporto con il territorio danese i soggetti che risiedono in loco da più di 28 anni risulti discriminatoria, secondo la previsione dell’art. 14 CEDU, nei confronti dei cittadini non originari della Danimarca in quanto solo coloro che hanno tali origini risiedono in Danimarca da così tanti anni. Ha ritenuto altresì violato l’art. 8 CEDU sul rispetto della vita privata e familiare in conseguenza del mancato ricongiungimento in territorio danese della moglie del signor Biao, circostanza che ha comportato la necessità per i coniugi di espatriare in Svezia.

 

La Romania condannata per violazione del diritto all’equo processo.

Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione), 24 maggio 2016, rich. nn. 19181/2009, Sirghi c. Romania

Oggetto: Soggetto tratto in arresto – Mancato avviso, da parte delle autorità di Polizia, sulle accuse rivolte e sul diritto di essere assistito da un Avvocato – Violazione degli artt. 6 par. 1 e 3 CEDU  – Sussistenza – Importance level 2.

Il ricorrente, cittadino romeno residente in Italia, veniva tratto in arresto in Romania dalle forze di Polizia per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. In particolare, il signor Sighi veniva fermato dalle autorità alla guida di un trattore su una strada romena. Lo stesso, richiesto di eseguire l’alcooltest, tentava la fuga ma veniva immobilizzato dalle forze dell’Ordine e condotto presso una struttura ospedaliera nella quale tale test veniva eseguito forzatamente. Gli veniva altresì fatta firmare una dichiarazione nella quale dichiarava di aver guidato ubriaco e senza la licenza di guida. Condannato anche sulla base di tale dichiarazione, nonostante lo stesso l’avesse in seguito disconosciuta, lamentava la violazione del diritto all’equo processo garantito dall’art. 6 CEDU per non essere stato informato, dalle autorità di Polizia, delle accuse a lui rivolte e per non aver potuto usufruire dell’assistenza di un difensore.

La Corte accoglie il ricorso ritenendo che la carenza di informazioni sia sulla natura delle accuse penali a lui rivolte che sulla possibilità di farsi assistere da un difensore integrino due distinte violazioni della disposizione convenzionale.

25/10/2016
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