Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di febbraio 2026

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di febbraio 2026

Le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo analizzate questo mese offrono spunti rilevanti in materia di presunzione d’innocenza, proporzionalità delle misure patrimoniali e tutela della vita privata e associativa di fronte ai poteri di sicurezza dello Stato.

In Achtypi c. Grecia, la Corte ritiene violata la reputazione della ricorrente, accusata di frode e processata separatamente rispetto ai coimputati, in quanto più volte menzionata nella sentenza di condanna del suo istigatore: non indispensabile e lesivo accertare l’elemento soggettivo, come pure utilizzare il nome per esteso o riferirsi alla ricorrente come alla “imputata”, senza specificare che la sua responsabilità non era oggetto del procedimento.

In Florio e Bassignana c. Italia i giudici di Strasburgo hanno condannato l’Italia per violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1 Cedu. La violazione accertata dalla Corte Edu è scaturita, in particolare, dal rifiuto del giudice contabile di detrarre le somme già confiscate in sede penale ai ricorrenti, che avevano commesso gravi reati ai danni di amministrazioni della Repubblica, dall’importo del risarcimento del danno erariale, in assenza di qualsiasi valutazione sulla proporzionalità del cumulo integrale delle due misure rispetto alla duplicità di scopi perseguiti dallo strumento ablatorio.

Infine, in Green Alliance c. Bulgaria, la Corte di Strasburgo ha accertato una violazione dell’art. 8 della Convenzione, censurando la normativa bulgara che consente l’infiltrazione di “agenti sotto copertura” in organizzazioni non governative e professioni liberali in assenza di garanzie adeguate contro l’arbitrarietà e l’abuso.

 

Sentenza della Corte Edu (Terza Sezione del Comitato), 3 febbraio 2026, n. 58669/19, Achtypi c. Grecia

Oggetto: art. 6 della Convenzione (equo processo – aspetto penale – presunzione d’innocenza) – ricorrente accusata di frode ai danni di ente pubblico – separazione del procedimento della ricorrente da quello dei coimputati, tra cui l’istigatore alla frode – sentenza di condanna a carico dell’istigatore contenente plurimi riferimenti alla ricorrente come “imputata”, accertando sia l’elemento oggettivo che soggettivo della frode – presenza di premature expression of guilt.

La ricorrente, dipendente presso un ufficio previdenziale, veniva sottoposta a procedimento penale con altre persone, tra cui E.M., per frode ai danni di un ente pubblico, violazione di doveri d’ufficio e appropriazione indebita di documenti.

Dopo una prima condanna, la Corte di cassazione accoglieva l’eccezione di invalidità della citazione e rinviava il caso alla Corte competente per reati minori. Quest’ultima, da un lato, rilevava la prescrizione di taluni reati, rinviando il caso della ricorrente al pubblico ministero; dall’altro, valutava e confermava la responsabilità di E.M. per frode, facendo più volte riferimento al ruolo della ricorrente, menzionandola tramite il nome completo o come “imputata”. Nello specifico, i giudici domestici affermavano che E.M. aveva indotto la ricorrente, con insistenza, a commettere una frode, a beneficio di V.M. (fratello di E.M.).

La ricorrente veniva, invece, definitivamente prosciolta per prescrizione.

Dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo, la ricorrente lamentava che la sentenza della Corte di appello conteneva dichiarazioni lesive dell’aspetto reputazionale della presunzione di innocenza, ai sensi dell’art. 6 § 2 della Convenzione.

Ritenuto il ricorso ammissibile, la Corte Edu rileva che il giudice penale può fare riferimento alla partecipazione al reato di terzi, giudicati separatamente, quando ciò sia indispensabile per vagliare la colpevolezza degli imputati in modo accurato, evitando di fornire più informazioni di quelle necessarie (Karaman c. Germania, Bauras c. Lituania).

In concreto, i giudici domestici hanno considerato le condotte della ricorrente sia dal punto di vista fattuale che dal punto di vista giuridico, in termini di sussistenza dell’elemento sia oggettivo che soggettivo della frode, benché la sentenza dovesse riguardare solo la responsabilità dell’istigatore del reato, E.M.

Alla Corte non sembra che, ai fini della responsabilità dell’istigatore, fosse per legge necessario accertare anche il dolo, l’intenzionalità, dell’istigato; perlomeno, il governo convenuto non ha fornito prova in tal senso.

Guardando al linguaggio, il riferimento alla ricorrente come “imputata”, nonostante la separazione die procedimenti, sebbene tecnicamente corretto, non era accompagnato da alcuna precisazione circa l’impossibilità di stabilire in quella sede la responsabilità penale della medesima.

Ne consegue la violazione dell’art. 6 § 2 della Convenzione.

 

Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 5 febbraio 2026, n. 34324/114, 65192/16, Florio e Bassignana c. Italia

Oggetto: art. 1, Protocollo 1 della Convenzione (diritto al rispetto dei beni) – effetto sproporzionato del combinato di una misura di confisca del prezzo o profitto di un reato disposta dal giudice penale e di una condanna al risarcimento del danno erariale pronunciata dalla Corte dei conti – mancata considerazione, da parte delle autorità interne, dell’effetto combinato delle due misure tenendo conto della duplice natura della confisca

Tra il 1997 e il 2005, i ricorrenti del primo caso, in qualità di commercialisti, partecipavano a un sistema illecito organizzato da un procuratore della Repubblica, che consisteva nella prestazione, da parte degli stessi, di servizi di consulenza ingiustificati commissionati dal magistrato al quale veniva poi stornata una percentuale delle somme indebitamente percepite.

Per tale motivo, essi venivano in seguito condannati, all’esito di un giudizio abbreviato, per i reati di associazione per delinquere, corruzione e truffa, con contestuale disposizione della confisca dei beni fino alla concorrenza dei profitti illecitamente conseguiti ai sensi degli artt. 322 ter e 640 quater c.p.  e con condanna al risarcimento del danno in favore dell’amministrazione statale, rinviando la quantificazione definitiva in sede civile.

La decisione veniva confermata nei successivi gradi di giudizio.

Nei confronti dei medesimi veniva inoltre instaurato un procedimento dinanzi alla sezione regionale della Corte dei conti che, accertata la loro responsabilità, li condannava, in solido con il procuratore coinvolto, a corrispondere al Ministero della giustizia, a titolo di danno materiale, somme corrispondenti alle remunerazioni indebitamente percepite per le attività di consulenza.

Nel confermare la condanna, la prima sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti evidenziava la differenza tra procedimento penale e giudizio contabile, affermando che la confisca ha funzione punitiva e che le somme confiscate non potevano essere detratte ai fini della quantificazione della condanna contabile.

Il ricorrente della seconda causa, ex funzionario della Regione Valle d’Aosta, veniva condannato per corruzione per aver ricevuto tangenti nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti pubblici relativi a lavori di ricostruzione a seguito delle alluvioni che avevano colpito la regione nel 2000.

La condanna, divenuta definitiva, era accompagnata dalla confisca per equivalente ai sensi dell’art. 322 ter  c.p.

Inoltre, all’esito del giudizio contabile, il ricorrente veniva condannato dalla Corte dei Conti a risarcire il danno patrimoniale subito dalla Regione Valle d’Aosta – essendo già stati ristorati il danno morale e quello all’immagine a seguito di accordo transattivo con l’amministrazione – per un importo equivalente alle tangenti percepite, sul presupposto che tali costi vengano trasferiti dalle imprese sull’ente pubblico attraverso l’aumento dei prezzi.

In sede di appello, veniva respinta la richiesta del ricorrente di detrarre le somme confiscate, in base al rilievo che le due misure hanno natura e finalità differenti, essendo la prima  di carattere punitivo.

I ricorrenti di entrambe le cause riunite si rivolgevano, dunque, alla Corte di Strasburgo, lamentando una violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1 alla Cedu, in quanto ravvisavano un’ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto dei beni di loro proprietà, in ragione del cumulo delle misure della confisca penale e del risarcimento del danno erariale comminato in sede di giudizio contabile.

Secondo la Corte Edu, le misure risarcitorie disposte dalla Corte dei conti, pur certamente fondate su una base giuridica e rispondenti all’interesse generale alla riparazione dei danni causati alla pubblica amministrazione, non hanno garantito un giusto equilibrio tra il diritto dei ricorrenti di cui all’art. 1, Protocollo n. 1 Cedu e gli interessi della collettività.

In particolare, la Corte rileva che il giudice contabile di secondo grado, rifiutando di detrarre le somme già confiscate in sede penale dall’importo del danno erariale imputato ai ricorrenti, non ha tenuto in considerazione la duplice natura – punitiva e ripristinatoria – della confisca, con la conseguenza che le amministrazioni interessate hanno di fatto percepito un importo complessivamente superiore al danno effettivamente patito.

Infatti, la Corte evidenzia che, se è vero che la Convenzione non vieta in linea di principio il cumulo di una misura riparatoria con una sanzione punitiva, occorre considerare che lo strumento ablatorio in questione, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice contabile, non ha soltanto uno scopo afflittivo, ma mira anche a ristabilire la situazione economica anteriore alle infrazioni, tramite la restituzione del profitto derivante dal reato. Di conseguenza, sebbene un reato possa arrecare all’amministrazione un danno superiore al profitto che ne ha ricavato il responsabile, rendendo legittimo il risarcimento per un importo eccedente a quello già confiscato, quest’ultimo deve essere comunque detratto.

In questa prospettiva, la Corte Edu osserva, peraltro, che la differenza di approccio tra la giurisprudenza penale – che da tempo evita il cumulo delle misure – e quello più restrittivo seguito dalla Corte dei conti, determina l’effetto paradossale per cui l’entità della privazione subita dai condannati viene a dipendere dall’ordine dei procedimenti.

Alla luce di ciò, la Corte di Strasburgo conclude che il rifiuto di detrarre le somme confiscate dall’importo del risarcimento, in assenza di qualsiasi valutazione della proporzionalità del cumulo integrale delle due misure rispetto agli scopi perseguiti e di qualsiasi considerazione sulla possibilità di adottare misure meno restrittive, abbia costituito un’ingerenza sproporzionata nel diritto dei ricorrenti.

 

Sentenza della Corte Edu (Terza Sezione), 17 febbraio 2026, n. 6580/22, Green Alliance c. Bulgaria

Oggetto: art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e della corrispondenza) – infiltrazione di “agenti sotto copertura” in organizzazioni private e professioni liberali – assenza di garanzie contro l’arbitrarietà – insufficiente qualità della legge – violazione accertata.

L’associazione ricorrente, Green Alliance, fondata nel 2006 e con sede a Kostenets (Bulgaria), ha tra i propri scopi la tutela dell’ambiente. Ai sensi di regolamenti adottati nel 2008 e modificati nel 2018, la State Agency for National Security (DANS) può infiltrare “agenti sotto copertura” all’interno di entità private o nelle libere professioni. Questi agenti, pur incaricati di attività di intelligence e controspionaggio, non possono arrestare, perquisire, interrogare o usare armi o forza fisica.

Nel 2018, Green Alliance aveva chiesto la revisione giudiziaria dei regolamenti emendati, sostenendo che la mancanza di garanzie effettive sull’uso di tali agenti consentiva interferenze arbitrarie e sproporzionate con i diritti sanciti dall’art. 8 della Convenzione. La Corte amministrativa suprema aveva respinto la richiesta nel 2021, ritenendo infondato il timore di interferenze con la vita privata, il domicilio o la corrispondenza.

Dinanzi alla Corte Edu, l’associazione ha ribadito che i regolamenti del 2008, modificati nel 2018, non soddisfacevano i requisiti convenzionali, in particolare per l’assenza di controlli e garanzie di legalità, consentendo all’Agenzia un impiego arbitrario degli agenti.

La Corte ha osservato che un “agente sotto copertura” infiltrato in Green Alliance avrebbe accesso a comunicazioni orali, telefoniche o elettroniche e ai locali dell’organizzazione, incidendo quindi sui diritti alla “corrispondenza” e al “domicilio” dell’associazione ai sensi dell’art. 8. Inoltre, qualsiasi ONG in Bulgaria potrebbe teoricamente essere soggetta a tali misure.

La Corte ha ritenuto che non esistessero rimedi effettivi per prevenire o correggere un eventuale abuso: il meccanismo speciale introdotto nel 2009 per la sorveglianza segreta non si applicava agli “agenti sotto copertura”; le richieste di accesso ai dati personali erano invariabilmente respinte; e non vi erano altri strumenti idonei a garantire trasparenza o controllo sull’attività dell’Agenzia.

Nel merito, la Corte ha rilevato che i regolamenti che disciplinano l’uso degli “agenti sotto copertura” mancavano delle garanzie minime contro l’arbitrarietà e non rispettavano il requisito di “qualità della legge” richiesto dall’articolo 8. La normativa consentiva l’impiego di un agente in presenza di un generico “bisogno operativo accertato”, senza precisare criteri concreti né un effettivo scrutinio della necessità nel caso specifico; il richiamo alla “sicurezza nazionale” non era sufficiente a legittimare l’intervento in assenza di controllo indipendente; la DANS disponeva di competenze talmente ampie da poter estendere potenzialmente l’uso degli agenti a quasi ogni settore della vita civile; non erano previsti limiti temporali per l’impiego, né forme di supervisione indipendente, né un rimedio effettivo contro un uso illegittimo o ingiustificato. 

La Corte ha sottolineato che questa ampia discrezionalità poteva avere un effetto dissuasivo sulla partecipazione civica e sulla libertà delle associazioni.

Concludendo, i giudici di Strasburgo hanno affermato all’unanimità che il sistema bulgaro non garantiva che le interferenze prodotte dall’uso di “agenti sotto copertura” restassero entro quanto necessario in una società democratica ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

Pertanto, vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

[**]

Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata
 
Alessandro Dinisi, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa
 
Giulia Battaglia, dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa

23/04/2026
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Il ricorso sottoposto alla Corte europea dei diritti dell’uomo concerne l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un minore, nato in Italia nel 2018 a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero, nella parte in cui risultava menzionata la madre d’intenzione, ossia la partner della madre biologica, partecipe del progetto genitoriale. Invocando l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la ricorrente lamenta la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ritenendo che l’annullamento della trascrizione, intervenuto a distanza di oltre cinque anni dalla nascita, abbia comportato la perdita del legame giuridico di filiazione che univa il minore alla madre d’intenzione, nonché un’incertezza protratta sulla sua identità personale e familiare. 
La pronuncia si colloca in un momento di profonda trasformazione del diritto di famiglia, chiamato a confrontarsi con modelli di filiazione che non coincidono più con lo schema tradizionale biologico e che, tuttavia, chiedono riconoscimento e protezione sul piano giuridico.

30/10/2025