Le decisioni di aprile della Corte Edu, qui selezionate, riguardano il trattamento dei richiedenti protezione internazionale in situazione di estrema precarietà, la condotta delle autorità giurisdizionali in un procedimento relativo all’affidamento di due minori, l’esistenza e l’esercizio del diritto del minore di consultare privatamente i genitori prima di un interrogatorio.
In M.V. e altri c. Belgio, la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione di tre disposizioni convenzionali nei confronti di quattro richiedenti protezione internazionale rimasti privi di alloggio e assistenza materiale per diversi mesi, nonostante ordinanze definitive del tribunale del lavoro di Bruxelles che imponevano allo Stato belga di provvedere in tal senso. Le condizioni di vita sulla strada, protrattesi anche durante il periodo invernale, hanno integrato un trattamento degradante vietato dall’art. 3 della Convenzione; la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie in termini ragionevoli ha violato il diritto a un equo processo di cui all’art. 6 § 1; il ritardo nell’attuazione delle misure provvisorie indicate dalla stessa Corte europea ha infine comportato la violazione dell'obbligo di cui all’art. 34 della Convenzione.
In Novák c. Repubblica Ceca, i giudici europei condannano lo Stato per il ritardo e la superficialità con cui le autorità giurisdizionali interne, nell’ambito di una causa relativa all’affidamento di due minori, avevano esaminato le richieste di misure provvisorie del padre, favorendo così il consolidamento, per effetto del decorso del tempo, della situazione determinatasi a causa del trasferimento delle minori a 200 km dalla residenza del ricorrente, disposto unilateralmente dalla madre, senza il consenso del padre.
In E.H. c. Germania, la Corte di Strasburgo ritiene sufficienti, ai fini dell’interrogatorio di un minore, gli avvertimenti relativi alla facoltà di non rispondere, al diritto di chiedere la presenza di un avvocato e dei genitori, acquisito il consenso tanto del minore quanto del genitore o tutore; non si sbilancia, invece, sulla possibilità di ricavare dall’equo processo il diritto di consultare i propri genitori in privato prima dell’atto investigativo. Il caso di specie ben evidenzia perché un tale momento di riservato confronto possa essere opportuno. Il ricorrente viene raggiunto dagli agenti nella sua abitazione, direttamente nella sua stanza, ivi avvisato dell’indagine e di una serie di diritti; in quel frangente, si dichiara in imbarazzo a parlare dinanzi alla madre che, accondiscendente, viene fatta allontanare. La validità della confessione e la pienezza della volontà di non farsi assistere né da un genitore né da un avvocato viene ricavata dagli avvisi legali e dalla mancanza di costrizione, a scapito della posizione di vulnerabilità risultante dall’età e dal dichiarato “imbarazzo” per la madre, non per l’accaduto in sé o per le conseguenze giuridiche, posizione che dovrebbe essere tutelata anche a prescindere dalla volontà dell’interessato, tramite presidi obbligatori volti proprio a rendere quella volontà effettiva, piena.
Sentenza della Corte Edu (Terza Sezione), 9 aprile 2026, n. 52836/22 e altri, M.V. e altri c. Belgio
Oggetto: art. 3 della Convenzione (divieto di tortura – profilo materiale) – autorità nazionali ritenute responsabili delle condizioni di vita estremamente precarie di richiedenti protezione internazionale – mancato adempimento dell'obbligo legale di fornire alloggio e assistenza materiale – condizioni lesive della dignità umana – assenza di risposta adeguata ai numerosi solleciti dei ricorrenti.
Art. 6 della Convenzione (equità del processo – aspetto civile – accesso al giudice) – termini irragionevoli di esecuzione di ordinanze definitive che imponevano allo Stato di fornire alloggio e assistenza materiale.
Art. 34 della Convenzione (ricorsi individuali) – ostacolo all'esercizio del diritto di ricorso individuale – termini irragionevoli di esecuzione delle misure provvisorie indicate dalla Corte europea.
Art. 46 della Convenzione (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze) – misure generali – Stato convenuto tenuto a rimediare al problema sistemico già identificato in Camara c. Belgio.
I quattro ricorrenti, cittadini rispettivamente angolano, guineano, cinese e camerunese, erano giunti in Belgio come richiedenti protezione internazionale. Nonostante ordinanze definitive del tribunale del lavoro di Bruxelles che imponevano allo Stato belga di fornire loro alloggio e assistenza materiale in conformità agli obblighi di legge, essi avevano vissuto per diversi mesi in condizioni di estrema precarietà nelle strade della capitale, senza risorse, senza accesso a servizi igienici e nell'angoscia costante per la propria sicurezza, anche durante il periodo invernale. La situazione si era protratta persino dopo che la Corte europea aveva indicato misure provvisorie allo Stato belga affinché desse esecuzione alle ordinanze del tribunale del lavoro e fornisse ai ricorrenti alloggio e assistenza per far fronte ai bisogni elementari.
I ricorrenti si rivolgevano alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando plurime violazioni della Convenzione. La Corte ha esaminato il caso sotto il profilo degli artt. 3, 6 § 1 e 34 della Convenzione.
Riguardo all'art. 3, la Corte ha ricordato che tale disposizione non può essere interpretata come se imponesse agli Stati contraenti di garantire un diritto all'alloggio a chiunque rientri nella loro giurisdizione. Tuttavia, nel caso di specie, l'obbligo di fornire alloggio e condizioni materiali dignitose ai richiedenti asilo privi di mezzi era prescritto dalla legge belga, che recepisce in materia il diritto dell'Unione europea.
La Corte ha precisato che, sebbene i fattori legati ai flussi migratori non possano esonerare gli Stati dagli obblighi convenzionali, il contesto generale in cui i fatti si sono svolti non può essere ignorato. La Corte ha altresì ricordato che, affinché ricada sotto il divieto di cui all'art. 3, un trattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità, precisando che la sola violazione del diritto interno non è di per sé sufficiente a integrare tale violazione: essa si valuta in concreto, tenendo conto della durata del trattamento, dei suoi effetti fisici e psichici, nonché dell'età, del sesso e dello stato di salute della vittima; un trattamento è qualificabile come "degradante" quando umilia o svilisce l'individuo, lede la sua dignità o ingenera in lui sentimenti di paura, angoscia o inferiorità.
Nel caso di specie, i ricorrenti dipendevano interamente dalla presa in carico materiale prevista dal diritto nazionale per soddisfare i propri bisogni fondamentali, presa in carico che avrebbe dovuto esser loro garantita per l'intera durata della loro permanenza sul territorio in qualità di richiedenti asilo. La Corte ha ritenuto le loro allegazioni circa le condizioni di vita sulla strada corroborate dalle informazioni fornite dalle parti sulla situazione generale di indigenza dei richiedenti asilo in Belgio nel periodo considerato, nonché dalle informazioni pubblicate dal Comitato dei Ministri nell'ambito del monitoraggio dell'esecuzione della sentenza Camara c. Belgio. Pur riconoscendo i significativi sforzi compiuti dalle autorità belghe per far fronte alla crisi del sistema di accoglienza, la Corte ha ritenuto che le difficoltà strutturali non potessero, di per sé sole, giustificare la violazione dell'art. 3 nei confronti dei ricorrenti per il periodo considerato.
Avendo le autorità belghe mancato all'obbligo legale di alloggiare i ricorrenti, esse devono essere ritenute responsabili delle condizioni in cui questi si sono trovati per mesi, incluso il periodo invernale: vivendo per strada, senza risorse, senza accesso a servizi igienici, privi di qualsiasi mezzo per provvedere ai propri bisogni essenziali e in perenne stato di angoscia per la propria sicurezza. Tali condizioni di esistenza, combinate con l'assenza di una risposta adeguata delle autorità nonostante i numerosi solleciti dei ricorrenti, hanno superato la soglia di gravità richiesta dall'art. 3 della Convenzione, integrando un trattamento degradante lesivo della dignità umana.
Quanto all'art. 6 § 1, la Corte ha ricordato di aver già identificato nella sentenza Camara c. Belgio una carenza sistemica delle autorità belghe nell'eseguire le decisioni giudiziarie definitive relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, sottolineando che una tale prassi è incompatibile con il principio dello Stato di diritto che sottende l'intero sistema della Convenzione. Per valutare la ragionevolezza dei tempi di esecuzione delle ordinanze del tribunale del lavoro, ha richiamato i criteri elaborati dalla propria giurisprudenza, secondo cui occorre tenere conto del comportamento delle autorità competenti, della complessità della procedura esecutiva e del comportamento dei ricorrenti.
Nel merito del caso, la Corte ha osservato che l'esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive rese in favore dei ricorrenti non aveva avuto carattere spontaneo ed era avvenuta solo a seguito dell'indicazione di misure provvisorie da parte della stessa Corte europea, a loro volta attuate con ulteriore ritardo. Pur consapevole della difficile situazione in cui versava lo Stato belga, la Corte ha ritenuto che i tempi di esecuzione delle decisioni giudiziarie – finalizzate alla tutela della dignità umana – non potessero considerarsi ragionevoli. Ha rilevato inoltre che tali decisioni non erano state integralmente eseguite, in quanto le penali di mora cui lo Stato era stato condannato non erano state ancora pagate. Il Governo belga ha peraltro riconosciuto dinanzi alla Corte la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione, impegnandosi a proseguire gli sforzi per porre rimedio al problema sistemico già identificato nella sentenza Camara.
Infine, rispetto all'art. 34, vengono in gioco i principi generali elaborati nella sentenza Sy c. Italia, secondo cui gli Stati contraenti sono tenuti non solo ad astenersi dall'esercitare pressioni sui ricorrenti, ma anche ad evitare qualsiasi atto od omissione che renderebbe il ricorso privo di scopo o impedirebbe alla Corte di esaminarlo. Ai fini della valutazione del rispetto di tale disposizione, le intenzioni sottese all'azione od omissione vietata hanno scarsa rilevanza: ciò che conta è la situazione concretamente determinatasi. Le stesse considerazioni valgono per le misure provvisorie indicate ai sensi dell'art. 39, disposte dalla Corte proprio al fine di garantire l'effettività del diritto di ricorso individuale. Vi è violazione dell'art. 34 qualora le autorità non adottino tutte le misure ragionevolmente esigibili per conformarsi alla misura indicata; un ritardo significativo nell'esecuzione che abbia esposto il ricorrente al rischio dal quale la misura intendeva proteggerlo integra di per sé un inadempimento degli obblighi convenzionali.
la Corte ha constatato che il lasso di tempo intercorso tra l'indicazione delle misure provvisorie e la loro attuazione da parte delle autorità non poteva considerarsi ragionevole, indipendentemente dall'ampiezza della crisi del sistema di accoglienza. Ha sottolineato in particolare che il comportamento dei ricorrenti non aveva in alcun modo ostacolato o ritardato l'esecuzione delle misure, e che le autorità non avevano intrapreso alcuna iniziativa nei confronti dei ricorrenti sin dall'emanazione di dette misure. Ha ricordato altresì che le misure provvisorie indicate dalla Corte europea confermavano un'ingiunzione definitiva già emessa dai tribunali interni. In assenza di dimostrazione da parte del Governo che le autorità avessero adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per conformarsi nel più breve tempo possibile alle misure provvisorie indicate, la Corte ha concluso che le autorità belghe avevano violato gli obblighi derivanti dall'art. 34 della Convenzione.
Alla luce di quanto esposto, la Corte di Strasburgo ha concluso, all'unanimità, per la violazione degli artt. 3, 6 § 1 e 34 della Convenzione nei confronti di ciascuno dei quattro ricorrenti.
Sentenza della Corte Edu (Quinta Sezione), 9 Aprile 2026, n. 6656/24, Novák c. Repubblica Ceca
Oggetto: Art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita familiare) – mancato raggiungimento, da parte dei tribunali nazionali, di un giusto equilibrio tra gli interessi delle parti nei procedimenti di affidamento – mancanza di un’adeguata considerazione del superiore interesse del minore – mancanza di un’adeguata motivazione nelle decisioni che rigettavano le richieste di misure provvisorie del ricorrente – consolidamento e legittimazione della situazione illegittimamente creata dalla madre per effetto del decorso del tempo e inadeguatezza delle decisioni delle autorità giurisdizionali – possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento esclusivo o condiviso delle figlie meramente resa teorica dalla condotta delle autorità statali.
Il ricorrente, padre di due bambine, viveva a Brno e, dopo la separazione dalla madre delle figlie nel 2021, concordava con lei un regime di affidamento condiviso. Tuttavia, dal gennaio 2022 la madre cessava di rispettare tale accordo e, nella domanda di divorzio, chiedeva l’affidamento esclusivo. Nel luglio 2022, il tribunale di primo grado disponeva l’affidamento condiviso settimanale, ma la decisione veniva sospesa in seguito al ricorso in appello della madre. Nell’agosto 2022, quest’ultima si trasferiva con le bambine da Brno a Praga, a più di 200 km di distanza, iscrivendole a una nuova scuola, all’insaputa del ricorrente e dunque senza il suo consenso. Egli tentava, quindi, di ottenere misure provvisorie per far rientrare le figlie, ma le relative richieste venivano respinte dall’autorità giudiziaria, la quale riteneva che le minori non fossero esposte a un livello di pericolo sufficientemente grave da giustificare un simile intervento. Nell’aprile 2023, il tribunale d’appello attribuiva l’affidamento esclusivo alla madre, osservando che le bambine si erano ormai integrate nel nuovo ambiente e che la distanza tra le città rendeva impraticabile l’affidamento condiviso. Al ricorrente venivano riconosciuti diritti di visita periodici, che la madre ripetutamente ostacolava, nonostante varie sanzioni pecuniarie. Nel febbraio 2025 la madre veniva infine condannata per avere ostacolato l’esecuzione delle decisioni relative ai diritti di visita del ricorrente.
La Corte di Strasburgo ravvisa una violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Pur senza sostituirsi alla valutazione effettuata dalle autorità giurisdizionali interne, la Corte verifica, alla luce della Convenzione, se alla base delle decisioni adottate vi sia stato un effettivo tentativo di conciliare gli interessi confliggenti delle parti, tenendo costantemente presente il preminente interesse delle minori, che avrebbe richiesto l’impiego di tutti gli strumenti ragionevolmente possibili per evitare l’interruzione delle relazioni personali tra il ricorrente e le figlie, eventualmente anche mediante il ripristino dello status quo antecedente al trasferimento illecito delle bambine, in attesa di una decisione definitiva sull’affidamento.
A questo riguardo, la Corte osserva anzitutto che il ricorrente aveva chiesto più volte ai giudici di disporre misure provvisorie, offrendo pertanto alle autorità diverse occasioni per porre rimedio alla situazione creatasi a seguito del comportamento illecito tenuto dalla madre in spregio ai diritti dell’altro genitore.
La Corte Edu rileva che, ciononostante, i giudici interni avevano dapprima rigettato le richieste di misure provvisorie avanzate dal ricorrente, per poi negare definitivamente l’affidamento condiviso in ragione della distanza tra le rispettive abitazioni dei genitori, che avrebbe richiesto alle minori di affrontare gravosi spostamenti settimanali e di frequentare due scuole differenti. Secondo i giudici europei, nei procedimenti indicati le autorità statali non avevano svolto alcun esame effettivo del preminente interesse delle bambine, ma si erano limitate a una mera presa d’atto della situazione consolidatasi in quel determinato momento, senza considerare, peraltro, che questa fosse significativamente mutata a causa del trasferimento delle bambine, disposto illecitamente e unilateralmente dalla madre, che aveva interrotto i loro contatti regolari con il ricorrente prima dell’adozione di qualsiasi decisione esecutiva sull’affidamento.
La condotta dei tribunali appariva in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza convenzionale, secondo cui: i) i procedimenti relativi all’attribuzione della responsabilità genitoriale – compresa l’esecuzione di una decisione definitiva – richiedono una trattazione urgente, poiché il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il minore e il genitore non convivente; ii) a fortiori, le domande di misure provvisorie in materia di affidamento, per la loro stessa natura e finalità, devono normalmente essere trattate con un certo grado di priorità, salvo che sussistano specifiche ragioni contrarie; ii) infine, il rispetto effettivo della vita familiare richiede che le future relazioni tra genitore e figlio siano determinate esclusivamente alla luce di tutte le considerazioni pertinenti e non sulla base di uno stato di fatto consolidatosi in ragione del mero decorso del tempo.
Ebbene, la Corte ritiene che, nel caso di specie, il rigetto, da parte dei giudici interni, delle domande del ricorrente volte a ottenere misure provvisorie e l’assenza di una decisione che gli attribuisse diritti di visita esecutivi abbiano necessariamente comportato, con il trascorrere del tempo, il consolidamento della situazione illecitamente creata dalla madre, rendendo meramente teorica la possibilità, per il padre, di ottenere l’affidamento esclusivo o condiviso delle figlie. Inoltre, una simile successione di eventi era stata idonea a favorire nella madre un senso di impunità, poiché ella aveva continuato a ostacolare i contatti del ricorrente con le figlie accusando il padre, apparentemente senza alcun fondamento, di comportamenti inappropriati nei confronti di una di esse.
Sentenza della Corte Edu (Quarta Sezione), 21 Aprile 2026, n. 25914/21, E.H. c. Belgio
Oggetto: art. 6 § 1 della Convenzione (equo processo – aspetto penale) – minorenne indagato per omicidio – interrogatorio senza la presenza di un genitore per volontà del minore e consenso della madre – interrogatorio preceduto dall’informazione circa i diritti di non rispondere, richiedere la presenza di un avvocato o del genitore – esistenza e regime del diritto a una consultazione “privata” tra minore e genitore prima dello svolgimento dell’interrogatorio.
Il ricorrente, all’epoca quindicenne, indagato per l’omicidio di un coetaneo, veniva interrogato da sei agenti di polizia presso la propria abitazione, direttamente nella sua stanza, mentre la madre veniva condotta in altro ambiente. Il ricorrente veniva informato del diritto al silenzio, di consultare un avvocato e di far presenziare la madre durante l’interrogatorio; firmava sul punto apposito modulo. Al contempo, la madre veniva informata dei sospetti di reato, del mandato di perquisizione dell’abitazione e della facoltà dei genitori dell’indagato di non testimoniare.
Ricevute tali informazioni, la donna si recava nella stanza del ricorrente chiedendogli spiegazioni; lui non rispondeva ma, una volta che la madre si fu allontanata, indicava agli agenti lo zaino in cui trovare, tra le altre cose, l’arma del delitto e si affermava disponibile a rendere una dichiarazione sui fatti, purché in assenza della madre. Quest’ultima sceglieva di rispettare la volontà del figlio.
Presso la stazione di polizia, il ricorrente confermava di non volere la presenza della madre durante l’interrogatorio e riceveva un modulo standard, destinato agli adulti, circa i suoi diritti. Dopo circa tre ore, stante la confessione di colpevolezza, egli veniva condotto in custodia cautelare.
Durante il procedimento di primo grado, i difensori si opponevano all’utilizzo della confessione, sostenendo che il ricorrente non era stato adeguatamente informato del diritto di consultare i genitori, né gli era stata data l’opportunità di confrontarsi privatamente con la madre prima dell’interrogatorio.
Il tribunale, dopo aver ascoltato sia i diversi agenti responsabili dell’interrogatorio che il ricorrente, condannava quest’ultimo alla reclusione di nove anni per omicidio aggravato, sulla base prevalentemente della confessione, ritenendo esaustiva l’informazione ricevuta sia dall’imputato che dalla madre.
In sede di impugnazione, la difesa sosteneva la necessità di equiparare, ai fini dell’esclusione di una prova, la violazione del diritto alla consultazione privata dei genitori con quella del diritto alla consultazione di un avvocato. La Corte federale chiariva che, pur ammettendo siffatto diritto, la sua violazione non avrebbe potuto determinare l’esclusione automatica, risultando necessario un bilanciamento con interessi contrapposti, quali la gravità dell’accusa penale.
Il rigetto, non motivato, del ricorso costituzionale chiudeva il procedimento domestico.
Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il ricorrente lamentava la violazione del diritto dei minori alla consultazione privata dei genitori, quale prerequisito di difesa ed equità del processo, ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione.
La Corte ricorda che, quando un procedimento penale riguarda imputati minorenni, è essenziale che l’accusato sia trattato in modo da tenere pienamente conto dell’età, del livello di maturità e delle capacità intellettuali ed emotive, che vengano adottate misure per promuovere la sua consapevole partecipazione al procedimento, sin dai primi atti di indagine (V. c. Regno Unito [GC]); le autorità devono adottare misure per ridurre il più possibile sentimenti di intimidazione e inibizione del minore e garantire che egli comprenda appieno la natura dell’indagine, cosa rischia, i diritti di difesa e il diritto al silenzio (Blokhin c. Russia [GC]).
Nel caso di specie, la Corte ritiene che le autorità tedesche abbiano adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per garantire al ricorrente piena consapevolezza dei diritti di difesa e delle conseguenze della sua condotta: il ricorrente non ha affermato di non essere stato in grado di comprendere le conseguenze della sua condotta, né di essere stato costretto od obbligato a parlare; egli è stato informato dalla polizia dei diritti al silenzio e di consultare un avvocato difensore; gli agenti di polizia hanno correttamente adempiuto ai loro obblighi informando il ricorrente e la madre dei loro diritti; nel diritto tedesco, mentre è previsto il diritto di genitori e tutori di presenziare a misure investigative e procedimento penale, non è pacifica l’esistenza del diritto del minore di consultare privatamente i genitori.
Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata
Alessandro Dinisi, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa
Giulia Battaglia, dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa