Magistratura democratica
Diritti senza confini

Possibile soluzione giurisprudenziale dell’annosa questione della tutela dei migranti climatici

di Lucia Tria
consigliera della Corte di cassazione

1. La sostenibilità è un investimento sul presente e sul futuro, specialmente in tempi di guerra

Da molti anni in sede ONU e, in particolare da parte dell’OIL, si afferma che è necessario puntare sul trinomio ambiente-salute-lavoro dignitoso perché questo equivale a dare rilievo all’equità socio-economica, sempre più necessaria e, quindi, a rispettare il principio dello sviluppo sostenibile. Principio cui da tempo fa riferimento anche la UE.

Sempre in ambito ONU con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sono stati fissati gli impegni assunti da 193 Paesi per lo sviluppo sostenibile, da realizzare entro il 2030, individuando 17 obiettivi principali, riconducibili al suddetto trinomio. Infatti, la loro attuazione a livello nazionale non è circoscritta alla dimensione economica dello sviluppo ma è affiancata alla realizzazione degli altri due pilastri fondamentali: l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.

In tale ultima Agenda si è insistito, in particolare, sullo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e sulla presenza di sfide comuni che tutti i Paesi sono chiamati ad affrontare, sempre perseguendo la realizzazione dell’indicato trinomio.

Su questo tema è intervenuto Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile nel corso della presentazione, svoltasi il 22 ottobre 2025, del Rapporto ASviS 2025 L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, rilevando che a livello globale, solo il 18% dei Target sarà raggiunto entro il 2030, l’Europa perde terreno su disuguaglianze, ecosistemi e partnership

L’Italia arretra o procede al rallentatore, peggiorando in sei degli obiettivi previsti (sconfiggere la povertà; acqua pulita e servizi igienicosanitari; ridurre le disuguaglianze; vita sulla Terra; pace, giustizia e istituzioni solide; partnership) con particolare criticità per povertà, ecosistemi e governance. 

La situazione italiana è stazionaria per altri quattro obiettivi (sconfiggere la fame; salute e benessere; imprese, innovazione e infrastrutture; città e comunità sostenibili). Miglioramenti limitati si rilevano in sei casi (istruzione di qualità; parità di genere; energia pulita e accessibile; lavoro dignitoso e crescita economica; lotta contro il cambiamento climatico; vita sott’acqua). 

In Italia si registra un forte aumento solo per l’economia circolare, che è un modello produttivo e di consumo finalizzato ad estendere il ciclo di vita di ciò che viene prodotto, riducendo in modo significativo la creazione dei rifiuti.

Questa situazione italiana, ad avviso di Giovannini, riflette quella della UE, che un tempo era leader della sostenibilità mentre oggi mostra forti disomogeneità e presenta miglioramenti significativi rispetto al 2010 solo per cinque obiettivi (energie rinnovabili, lavoro, imprese e innovazione, città sostenibili, lotta al cambiamento climatico) con regressi su disuguaglianze, ecosistemi e cooperazione internazionale.

Enrico Giovannini ha sottolineato che: «La sostenibilità non è un fastidio, ma un investimento sul presente e sul futuro. Bisogna agire subito per invertire le tendenze attuali, ma è anche indispensabile rivedere il Piano Strutturale di Bilancio, per dare al nostro Paese una prospettiva di sviluppo sostenibile, dopo e oltre il PNRR».

Questo investimento comporta l’attribuzione alla tutela dell’ambiente di un ruolo prioritario, nell’ambito del suddetto trinomio, in quanto l’avanzamento sempre più veloce dei cambiamenti climatici sta minacciando in modo molto incisivo e accelerato la vita di intere comunità di persone già provate da dure condizioni di povertà e quindi ha effetti negativi sul loro benessere e sul lavoro. Infatti, oltre a causare fenomeni più evidenti, quali ad esempio la fusione dei ghiacciai e il conseguente previsto generale innalzamento del livello del mare nonché l’anomalo abbassamento di tale livello in alcune specifiche zone dell’Artico e intorno alla Groenlandia[1], i cambiamenti climatici incidono pesantemente sulla produzione agricola, la disponibilità d’acqua, la salute e la possibilità di procurarsi beni di prima necessità.

Questo è stato sottolineato nel rapporto del IPCC (Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite), pubblicato in aprile 2022 ed è stato oggetto di approfondimento anche nella 27a sessione della Conferenza delle Parti (COP 27) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) tenutasi dal 6 al 18 novembre 2022 a Sharm el-Sheik, Egitto.

Nel corso della COP 27 il Presidente del Consiglio UE dell’epoca, Charles Michel, ha dichiarato che l’UE deve assumersi la sua parte di oneri nella transizione verso l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra e ha aggiunto che «la nostra azione per il clima comporta tre tipi di obblighi: verso i Paesi in via di sviluppo, verso la prossima generazione e verso i nostri cittadini».

Va anche detto che gli obiettivi ambiziosi della UE non hanno trovato riscontro nelle conclusioni della Conferenza il cui più significativo risultato è stato l’istituzione di un Fondo per la compensazione economica dei Paesi più colpiti dal riscaldamento climatico – che paradossalmente sono coloro che hanno minore responsabilità storica relativamente al climate change – per le perdite e i danni (“loss and damage”) collegati al riscaldamento climatico.

Ma il bilancio complessivo della Conferenza è da considerare deludente, come risulta dalla dichiarazione di Antonio Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite, secondo cui la COP 27 non ha risposto alla domanda di una drastica e immediata riduzione delle emissioni che condiziona lo sviluppo sostenibile del pianeta.

Anche a conclusione della COP 28, svoltasi a Dubai dal 30 novembre al 13 dicembre 2023, Antonio Guterres ha osservato: «Abbiamo fatto importanti passi avanti ma non stiamo ancora facendo abbastanza, non abbastanza, non abbastanza velocemente».

Infatti, la COP 28 ha sicuramente prodotto alcuni risultati storici, come l’accordo sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili e il fondo per le perdite e i danni e ha visto l’OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs cioè Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari) e il Comitato permanente inter-agenzie istituire il primo Hub umanitario della storia nel quale sono stati ospitati più di 40 eventi organizzati con il supporto di decine di enti, tra cui partner umanitari locali e internazionali, accademici, settore privato e governi.

Tutto questo con l’obiettivo di mostrare come i disastri legati al clima colpiscono le persone in situazioni di crisi e di mettere in evidenza le soluzioni a livello locale per questi disastri. L’OCHA ha ricevuto riscontri positivi da diverse organizzazioni, come Internews e Ground Truth Solutions, ONG locali come Emirates Nature Foundation, The Great Green Wall of Africa, NAHDA Makers e Benevolence Coalition for Humanitarian Relief. Anche le agenzie delle Nazioni Unite, tra cui UN Women, l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il Programma Alimentare Mondiale e l’Ufficio del Coordinatore Residente delle Nazioni Unite negli Emirati Arabi Uniti, hanno apprezzato l’Hub e il ruolo svolto nel fornire una piattaforma alla comunità degli aiuti.

Però non sono stati presi impegni stringenti per la tutela delle persone maggiormente colpite dai disastri climatici e quindi di quelle costrette ad emigrare per questa ragione.

Tra i risultati della COP29, svoltasi in Azerbaigian a Baku a novembre 2024, il protagonista è il nuovo obiettivo di finanza per il clima (New Collective Quantified Goal – NCQG), con il quale il mondo si è impegnato a mobilitare almeno 300 miliardi di dollari l’anno per aiutare i Paesi in via di sviluppo a contrastare il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Il testo finale parla inoltre di «assunzione di un ruolo di guida» da parte dei Paesi sviluppati per portare il mondo al raggiungimento di questo obiettivo, mentre i Paesi in via di sviluppo potranno contribuirvi su base volontaria.

Nell’accordo è stata inserita anche la Roadmap Baku-Belém, con il fine di stimolare la cooperazione internazionale per un progressivo aumento delle risorse finanziarie, da fonti sia pubbliche sia private, da destinare ai Paesi in via di sviluppo. L’obiettivo della Roadmap è quello di raggiungere 1.300 miliardi di dollari l’anno di finanziamento per il clima entro il 2035.

Nella COP30, che si è svolta a Belém, in Brasile dal 10 al 21 novembre 2025, è stata affrontata la questione del legame tra cambiamenti climatici e povertà, riconoscendo che la crisi climatica aggrava le disuguaglianze e colpisce i più vulnerabili in modo sproporzionato. Tra le iniziative principali, è stata lanciata la partnership per la protezione sociale resiliente al clima per fornire supporto a piani nazionali di protezione sociale e agricoltura sostenibile. I dibattiti si sono concentrati sulla necessità di finanziare la transizione energetica per i Paesi in via di sviluppo e sull’integrazione di giustizia sociale e resilienza climatica.

Tuttavia, non è stata prevista alcuna roadmap per l’uscita dai combustibili fossili e per la lotta alla desertificazione e soprattutto non è stato trattato l’argomento dei conflitti armati e delle relative interrelazioni climatiche, in particolare con riguardo all’entità della spesa militare degli Stati e all’entità della produzione di gas sera da parte delle forze armate globali.

D’altra parte, alla questione dei cambiamenti climatici –data l’importanza del fenomeno dal punto di vista della tutela dell’ambiente – la Presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen ha dato molto rilievo anche nel programma, per il suo secondo mandato (2024-2029) indicando la lotta ai cambiamenti climatici come una delle più importanti priorità dell’attuale Commissione europea.

Tuttavia, secondo il Conflict and Environment Observatory (CEOBS)[2], le guerre sarebbero responsabili del 5,5% delle emissioni globali annuali di gas serra.

Nel rapporto presentato alla COP 30, il CEOBS ha fornito alcune stime che mostrano la dimensione del problema. Nei tre anni trascorsi dalla seconda invasione dell’Ucraina, il conflitto avrebbe prodotto 237 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, con un danno climatico stimato in 43 miliardi di dollari. L’intensificazione dell’occupazione a Gaza avrebbe generato, nei primi quindici mesi, oltre 31 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, un’impronta superiore a quella annua di 102 Paesi. E secondo le previsioni, la fase più emissiva, quella della ricostruzione, su questi fronti deve ancora arrivare.

A questo va aggiunto che, secondo stime affidabili, nel mondo sono attualmente attivi più di altri cinquanta conflitti armati che rappresentano il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale e che hanno effetti nefasti anche sul danno climatico, oltre a riguardare milioni di sfollati.

Tra questi conflitti va ora aggiunto quello tra Israele, Stati Uniti e Iran (iniziato il 28 febbraio 2026) che il CEOBS sta monitorando intensamente per i suoi gravi impatti ecologici e sanitari. E le analisi del CEOBS indicano che, oltre alle vittime dirette, il conflitto sta creando un’eredità di inquinamento che potrebbe compromettere le risorse idriche e agricole dell’intera regione per decenni, a causa dei raid su infrastrutture petrolifere e siti nucleari (inclusi Natanz) che hanno rilasciato inquinanti tossici e innescato roghi, con impatti a lungo termine sul Golfo.

Quanto alle conseguenti scelte politiche della UE, il piano ReArm Europe/Readiness 2030 prevede un aumento della spesa militare dell’UE di oltre 800 miliardi di euro entro il 2030. Il CEOBS stima che questo incremento potrebbe generare ogni anno fino a 218 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente aggiuntive, con un danno climatico associato fino a 298 miliardi di dollari.

Eppure, nessun governo è obbligato a rendicontare in modo completo sulle emissioni delle proprie attività militari. L’esenzione nasce con il Protocollo di Kyoto e sopravvive nell’Accordo di Parigi, che prevede solamente una rendicontazione volontaria. Il risultato è un quadro frammentario, definito da molte organizzazioni come “military emissions gap”.

Intanto, però, anche la spesa militare mondiale continua a crescere, tanto che per il 2024 avrebbe raggiunto i 2,7 trilioni di dollari. Secondo il CEOBS, inoltre, i Paesi del Nord Globale investirebbero 30 volte di più nei propri apparati militari rispetto ai fondi destinati al finanziamento climatico internazionale e sarebbe auspicabile un riallineamento degli investimenti pubblici, affinché la spesa per la difesa non sottragga risorse all’azione climatica, alla diplomazia e alla costruzione della pace.

Di qui un documento presentato a Belém, nel quale il CEOBS ha indicato tre priorità:, sulla premessa della rendicontazione obbligatoria delle emissioni militari con linee guida IPCC aggiornate; integrazione della riduzione delle emissioni del comparto militare all’interno degli NDC (Nationally Determined Contributions, che sono i piani nazionali che i paesi presentano per definire i propri impegni nella riduzione delle emissioni di gas serra e nell’adattamento ai cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Equità sanitaria e giustizia climatica: Priorità alla salute delle comunità vulnerabili.

Governance partecipata: Coinvolgimento attivo di comunità, territori e sistemi di conoscenza locali.

Azione immediata: Risposte concrete e urgenti agli impatti del cambiamento climatico sulla salute.

Intanto, in vista della COP 30, il 5 novembre 2025 i ministri UE dell’Ambiente hanno approvato un NDC aggiornato che copre il periodo fino al 2035, con il quale si ribadisce l’obiettivo dell’UE di conseguire una riduzione netta del 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e si introduce un contributo indicativo compreso tra il 66,25% e il 72,5% per il 2035 sul percorso verso la neutralità carbonica entro il 2050.

Ma secondo l’IISS (International Institute for Strategic Studies) la spesa militare globale nel 2025 ha raggiunto cifre record, toccando i 2.630 miliardi di dollari, con un aumento del 2,5% rispetto all’anno precedente. Le risorse dedicate alla difesa hanno comportato una spesa pro capite pari a 334 dollari per persona, più alta degli ultimi 35 anni.

Questo incremento, il decimo consecutivo, è dovuto dall’incertezza geopolitica, con un forte riarmo in Europa e il pieno raggiungimento dell’obiettivo del 2% del PIL per la difesa chiesto ai Paesi NATO.

In particolare, in Europa si è registrato un aumento del 12,6% in un solo anno e in Italia la spesa militare è stata pari addirittura al 2,01% del PIL (circa 45 miliardi di euro secondo alcune stime NATO), con una forte componente destinata all’acquisto di nuovi armamenti.

 

2. I cambiamenti climatici determinano la violazione di diritti fondamentali

Come si desume dal legame tra cambiamenti climatici e povertà evidenziato nella COP30 i cambiamenti climatici non hanno solo rilevanza ambientale ma sono fonte di disuguaglianze economiche e sociali potendo determinare la violazione di diritti fondamentali delle popolazioni interessate.

La comunità internazionale e anche la UE da molto tempo si occupano del contrasto al “climate change” grazie a summit, conferenze e azioni che mettono al centro del dibattito – correttamente – questo fenomeno complesso e le sue ineluttabili conseguenze. 

Molte di queste iniziative sono note, a partire da:

- il Protocollo di Kyoto che è stato il primo grande trattato internazionale (concluso nel 1997, entrato in vigore nel 2005 dopo l’adesione della Russia) che ha previsto l’impegno dei paesi industrializzati di ridurre le emissioni dei sei principali gas serra (come CO2, metano) onde limitare il riscaldamento globale, peraltro senza l’adesione (fra gli altri) di USA, Cina e India. E si deve considerare che, in base a classifiche affidabili, sono proprio Cina, USA e India i Paesi che inquinano di più al mondo, benché anche la UE abbia un tasso di inquinamento elevato;

- l’Accordo di Parigi del 2015 che, sulla strada tracciata dal Protocollo di Kyoto, ha avuto il pregio di essere il primo accordo universale sul clima, giuridicamente vincolante a livello mondiale per tutti i Paesi (sviluppati e in via di sviluppo) prevedendo il loro obbligo di presentare Piani Nazionali di contribuzione (NDC) alla riduzione delle emissioni e alla limitazione del riscaldamento globale. Anche in questo caso l’adesione degli USA non è stata continuativa perché l’amministrazione Trump si ritirò dall’accordo nel 2020, ma gli USA rientrarono con l’amministrazione Biden nel 2021. Poi, nel gennaio 2025, la seconda amministrazione Trump ha avviato nuovamente il ritiro.

Per quel che riguarda l’Europa, la UE e il Consiglio d’Europa con i loro Stati membri da anni hanno assunto un ruolo attivo nel promuovere la tutela dell’ambiente nei consessi globali, affrontando i cambiamenti ambientali e le migrazioni nel quadro delle politiche in materia di protezione civile, aiuti umanitari e sviluppo. 

Ma nell’ambito delle politiche in materia di protezione internazionale non sono state realizzate iniziative concrete in favore dei migranti climatici, muovendo dalla premessa che le migrazioni causate esclusivamente da fattori ambientali non soddisfano le condizioni per la protezione dei rifugiati quale prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Questa impostazione è stata seguita anche nel recente Patto Migrazione e Asilo la cui applicazione sarà completa il 12 giugno 2026 (e che consiste in una decina di strumenti legislativi, di cui 1 direttiva e 9 regolamenti) che, oltre a non avere affrontato i punti critici del CEAS − Common European Asylum System (Sistema Europeo Comune di Asilo), noti da molti anni, introducendone anzi di nuovi, sul fronte ambientale, non ha previsto strumenti giuridici vincolanti che riconoscano lo status di rifugiato o altra forma di protezione internazionale per i migranti climatici, pur avendo l’UE firmato il Protocollo di Kyoto e l’Accordo di Parigi e adottato obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni entro il 2030.

Questa omissione non deve stupire perché anche a livello internazionale non è prevista una protezione specifica nei confronti dei migranti climatici o ambientali, pur essendo noto da tempo che secondo l’IPCC oltre il 40% della popolazione mondiale (tra i 3,3 e i 3,6 miliardi di persone) vive in contesti di estrema vulnerabilità per i cambiamenti climatici e che (secondo la Banca Mondiale) entro il 2050 ben 216 milioni di persone potrebbero essere costrette a lasciare la loro terra per sopravvivere, con l’individuazione di ben 127 rischi che riguardano gli insediamenti, le infrastrutture, l’economia, le strutture sociali e culturali, la sicurezza idrica e alimentare, la salute e il benessere degli individui, gli sfollamenti e le migrazioni.

Né va omesso di considerare che l’Italia è il Paese UE più colpito da eventi climatici estremi negli ultimi 30 anni, sicché milioni di persone a rischio di sfollamento interno.

Tutte le suddette popolazioni vengono a trovarsi in una situazione di vulnerabilità causata dai cambiamenti climatici, ma, come è confermato dal Dossier statistico immigrazione 2025 a cura di IDOS, in continuità con le precedenti edizioni, e anche dal Rapporto Mondiale sulle Migrazioni 2024 dell’OIM l’impatto dei cambiamenti climatici non è uguale per tutti. 

Una maggiore vulnerabilità può essere ricondotta sostanzialmente «a tre fattori principali: 

- geografico, ossia vivere in aree più fragili e maggiormente esposte agli effetti del riscaldamento globale; 

- socio-economico, legato all’assenza di risorse e servizi, all’incapacità di adattarsi o prevenire gli impatti della crisi climatica-ambientale; 

- fisiologico, connesso alle specificità di singole categorie di persone (bambini, donne, anziani)».

Si sottolinea, inoltre, che tra i fattori chiave per comprendere le migrazioni contemporanee vi sono le 3 C, cioè i conflitti, il clima e il Covid-19 che ancora causa infezioni e decessi anche nel nostro Paese.

Ma, come già evidenziato da tempo, le crisi ambientali derivanti dai cambiamenti climatici e spesso collegate a crisi alimentari determinano il maggior numero di migrazioni – interne ed esterne – nel mondo.

Nella stessa ottica, da una nota ufficiale dell’UNHCR  risulta che in tutto il mondo per le persone costrette a fuggire dal proprio Paese il momento attuale è particolarmente critico, oltre che per i mutamenti climatici per ulteriori molteplici ragioni che spesso con essi interagiscono determinando la violazione dei diritti umani fondamentali degli interessati: le pesanti conseguenze della pandemia, le numerose guerre che vi sono nel mondo, a partire da quella ucraina in Europa e da quella in Medio Oriente, i cui effetti a catena comportano fra l’altro aumenti esorbitanti dei prezzi dei beni essenziali.

In particolare, l’UNHCR ha sottolineato che chi soffre di più di questa complessiva situazione sono soprattutto le donne e le ragazze perché, di fronte alla carenza di cibo e all’aumento dei prezzi, spesso sono costrette a subire o a prendere decisioni strazianti per sopravvivere. Così vi sono bambine mandate a lavorare invece che a scuola e bambine, ragazze e donne che non hanno altra scelta che chiedere l’elemosina o praticare la vendita o lo scambio di sesso per denaro.

E Anti-Slavery International (ASI)[3] aggiunge che le persone costrette ad abbandonare le proprie case dagli eventi meteorologici estremi (che contribuiscono alla distruzione dell’ambiente), sono esposte ad un maggior rischio di diventare vittime di tratta e sfruttamento lavorativo o sessuale. Le migrazioni avvengono, infatti, perché le opportunità di sostentamento e sopravvivenza nel Paese d’origine sono gravemente minacciate, o hanno cessato di esistere. In queste circostanze, la migrazione avviene “in distress”, cioè in una situazione di grave bisogno e precarietà, terreno fertile per i trafficanti, che, come accade pressoché dappertutto, forniscono offerte di lavoro fittizie, ma allettanti, all’estero o in altre zone del Paese di reclutamento, con la promessa di pagare viaggio e documenti.

E le vittime di queste terribili derive sono principalmente le donne e le bambine, seguite dai bambini.

Dal nuovo rapporto di Save The Children, Piccoli Schiavi Invisibili 2025, risulta che una vittima di tratta su tre è minorenne, tra sfruttamento e nuove tecnologie e che negli ultimi due anni sono state intercettate 995 potenziali vittime di tratta (anche tra le donne e gli uomini adulti) di cui 416 solo in Italia.

A ciò si aggiunge, specialmente in danno delle donne e delle minorenni, il preoccupante aumento dei matrimoni forzati e/o precoci volti a incrementare il reddito familiare, visto che la famiglia vende una figlia al marito prescelto che può avere anche quaranta anni di più della sposa bambina (a volte di 6 o 7 anni di età).

Per le bambine, il fenomeno dei matrimoni forzati o precoci cresce nelle aree colpite da guerre e crisi umanitarie e ambientali, dove le famiglie spinte dalla povertà e dall’insicurezza, vedono nel matrimonio precoce di una figlia una forma di protezione dalle violenze sessuali, dalla fame o da altre minacce. L’UNICEF stima che nel mondo circa 640 milioni di ragazze si siano sposate prima dei 18 anni.

Né va dimenticato il delitto d’onore (che può avere anche motivazioni di tipo economico) che in India, in Pakistan e in molti altri Paesi specialmente asiatici uccide diverse migliaia di persone ogni anno, in particolare donne e minorenni che vengono punite con pene corporali o con la morte per il presunto disonore arrecato alla famiglia di origine – i genitori, i fratelli – o al marito e/o alla famiglia di quest’ultimo per atti di “disobbedienza” alle consuetudini locali.

Come è, ad esempio, accaduto nel caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana uccisa dai familiari nei pressi di Reggio Emilia per aver rifiutato un matrimonio combinato.

Ne deriva che, nelle località maggiormente colpite dai cambiamenti climatici si registra un «mix tossico di crisi», che porta ad un aumento delle diseguaglianze e della povertà visto che le persone maggiormente colpite dal degrado ambientale – che sono i soggetti considerati vulnerabili e marginalizzati, a partire da donne e ragazze, ma anche bambini in genere, giovani, persone con disabilità, popolazioni indigene, le famiglie a basso reddito – sono anche quelle che più facilmente possono essere vittime delle anzidette situazioni, con aumento delle discriminazioni nei loro confronti già presenti nella società e conseguenze sul diritto alla vita, alla salute, all’istruzione, al cibo.

Risulta quindi confermato legame tra cambiamenti climatici e povertà e, al riguardo, deve anche essere sottolineato che dal citato rapporto di Save the Children risulta che 774 milioni di bambine e bambini nel mondo − ovvero un terzo della popolazione infantile mondiale − vivono gli effetti del duplice impatto della povertà e dell’alto rischio climatico. E la minaccia della povertà combinata al rischio climatico, non risparmia i Paesi ricchi, visto che riguarda anche 28 milioni di bambini e giovani che vivono nei Paesi più ricchi del mondo e più di 2 su 5 negli Stati Uniti o nel Regno Unito. Inoltre, per molti bambini ai due suddetti fattori di rischio si aggiunge la minaccia di conflitti, mentre 13,6 milioni di bambini rischiano la vita per la forma più acuta e grave di malnutrizione.

Eppure, a quest’ultimo proposito, bisognerebbe ricordare che, a conclusione di EXPO 2015, i Grandi della terra hanno firmato la Carta di Milano, dichiarando di portare la propria «adesione concreta e fattiva agli Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite», pronunciando le seguenti solenni parole: «Poiché crediamo che un mondo senza fame sia possibile e sia un fatto di dignità umana, nell’Anno Europeo per lo sviluppo e in occasione di Expo Milano 2015, noi ci impegniamo ad adottare i principi e le pratiche esposte in questa Carta di Milano, coerenti con la strategia che gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno elaborato per sradicare il problema della fame entro il 2030».

Tali situazioni colpiscono in modo particolare le popolazioni dei Paesi del Sud del mondo già oggi maggiormente vulnerabili rispetto ai cambiamenti climatici sia perché sprovviste dei mezzi e delle risorse richieste per attuare politiche efficaci di contrasto al fenomeno sia perché la loro economia dipende in prevalenza o esclusivamente dalla produzione agricola che è inevitabilmente legata alle condizioni climatiche e meteorologiche. Pertanto, le economie più esposte ai suddetti shock climatici, come quelle di molti Paesi sub-sahariani, che sono anche quelle nelle quali si registrano livelli di disuguaglianza particolarmente elevati. 

Questo è molto preoccupante perché significa non soltanto che nei prossimi anni l’86% dei Paesi nel mondo diventerà più povero a causa dei cambiamenti climatici, ma che le disparità di reddito aumenteranno. E, «nel peggiore degli scenari, i Paesi che dipendono fortemente dall’agricoltura potrebbero vedere un aumento del 45% della disuguaglianza di reddito, esclusivamente come conseguenza di anomalie di precipitazione, ma se consideriamo anche le anomalie di temperatura, l’aumento atteso potrebbe arrivare al 78%»[4]

Pertanto, studiosi autorevoli, sottolineano che è urgente l’esigenza di politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, combinate con interventi mirati a limitare le disuguaglianze e a favorire lo sviluppo economico, in particolare nei Paesi più esposti. 

Tutto ciò conferma che i cambiamenti climatici e le loro ripercussioni – che stanno già colpendo gli abitanti del pianeta con temperature estreme, piogge intense, siccità, scioglimento dei ghiacci, aumento del livello del mare − non hanno solo rilevanza ambientale, ma hanno una profonda attinenza alle questioni di uguaglianza e di giustizia sociale, rendendo sempre più nette le disuguaglianze economiche e sociali.

Infatti. chi può permetterselo sa come proteggersi da carestie ed eventi climatici estremi, mentre i più poveri vedono calpestati i loro più elementari diritti.

Questo vale anche per la scelta di emigrare.

In particolare, «i ceti meno abbienti spesso non possono permettersi di pagare il costo della migrazione». Quindi, «le persone più povere affrontano una “doppia serie di rischi” essendo incapaci di evitare le minacce climatiche e particolarmente vulnerabili ai loro impatti. Ne consegue che i cambiamenti climatici possono generare un effetto immobilizzante ogni volta che il loro impatto riduce le risorse necessarie per muoversi».

In estrema sintesi, i cambiamenti climatici e i loro effetti socio-economici colpiscono soprattutto le persone e i Paesi più poveri ma anche alcune persone povere (a partire dai bambini e dalle bambine) che vivono nei Paesi ricchi.

Perché le persone più esposte sono quelle dotate di minore autonomia psicologica ed economica. Infatti, da molte ricerche accreditate, risulta che questi due elementi sono essenziali per prevenire e combattere le discriminazioni e le schiavizzazioni degli esseri umani, le quali si basano sulla negazione della pari dignità umana e sociale.

 

3. La svolta del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite e il parere consultivo della CIG

Nelle varie iniziative in ambito internazionale e UE i cambiamenti climatici sono considerati come l’urgenza del secolo per il pianeta e i suoi abitanti, ma, come si è detto, tuttora essi e i disastri naturali non sono contemplati, in quanto tali, nell’ambito della protezione internazionale.

Eppure, nella maggior parte dei casi, la vera motivazione di coloro che emigrano anche verso l’Europa è rappresentata proprio dalla povertà ‒ assoluta o relativa ‒ a sua volta spesso dovuta a eventi naturali estremi (come inondazioni, terremoti, alluvioni) oppure a mutamenti ambientali e climatici provocati dall’uomo (quali la deforestazione, il processo di desertificazione, la perdita della biodiversità, la costruzione di dighe, lo sfruttamento delle risorse naturali, ecc.). Ma tutto questo può incidere sulla salute se non addirittura sulla sopravvivenza delle persone. 

Del resto, secondo la definizione di povertà contenuta nella Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il cui primo obiettivo è lo sradicamento della povertà estrema e la riduzione della povertà in genere, la povertà è mancanza di benessere: mancanza di mezzi materiali, in particolare quelli fondamentali, come il cibo sufficiente per vivere, la casa, le cure sanitarie, l’istruzione, ecc.; significa anche vivere in abitazioni degradate, in quartieri insalubri, in zone in cui la domanda di lavoro scarseggia o il lavoro è poco riconosciuto, scarsamente remunerato e senza tutela. Questi ed altri fattori contribuiscono a rendere le persone più fragili, talvolta incapaci di compiere delle scelte significative per il loro futuro; si tratta di persone alle quali molti dei diritti fondamentali sono negati.

E sappiamo che, da tempo, la nostra giurisprudenza senza prendere in considerazione la situazione economica del Paese d’origine dell’immigrato in termini generali e astratti, ma valutando la specifica condizione dello stesso nel senso che il suo ritorno se il ritorno nel Paese d’origine comporterebbe una violazione della dignità umana a causa di una «povertà inemendabile» o assoluta ha ritenuto una tale situazione meritevole di tutela .in particolare ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, oggi protezione speciale (vedi, per tutte: Cass, 13 maggio 2025, n. 12768; Cass. 15 luglio 2021, n. 20218; Cass. 8 giugno 2021, n. 15961; Tribunale di Roma, decreto del 9 giugno 2025).

Ma il 7 gennaio 2020 si è avuto un segnale di cambiamento con una ormai famosa decisione del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, che ha esaminato il caso di una persona proveniente da Kiribati − un gruppo di atolli nel Pacifico centrale che sta diventando inabitabile per l’innalzamento del livello del mare e le relative conseguenze – che aveva chiesto asilo alla Nuova Zelanda come «rifugiato del clima» e che in seguito al relativo rigetto si era rivolto al Comitato delle Nazioni Unite nel 2016.

Il Comitato − le cui decisioni non sono vincolanti – ha «riconosciuto il degrado ambientale e i cambiamenti climatici come una delle più gravi minacce al diritto alla vita per le generazioni presenti e future».

Ma, nella specie, il riconoscimento della massima protezione non vi è stato in quanto il Comitato ha affermato che il Sig. Teitiota (ricorrente) non aveva riportato informazioni sufficienti a provare che l’approvvigionamento di acqua dolce fosse per lui inaccessibile, o che fosse coinvolto in conflitti derivanti dalla drastica riduzione del suolo calpestabile.

Il verdetto sul degrado ambientale è stato considerato storico, sia per la sua potenziale portata giuridica, sia dal punto di vista politico e alcuni commentatori hanno rilevato che esso avrebbe potuto avere un’influenza positiva sulla stipulazione di una convenzione specifica che si occupi di tutelare i migranti climatici, di cui si discute da tempo in sede ONU.

Analogo orientamento è stato espresso dal Comitato in occasione della sua 135esima sessione (27 giugno – 27 luglio 2022) nel caso Daniel Billy e altri c. Australia, avente ad oggetto la mancata adozione di misure di mitigazione e adattamento per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici nei confronti di cittadini australiani appartenenti alla minoranza indigena delle isole dello stretto di Torres (un arcipelago di circa 274 isole tra l’Australia e la Papua Nuova Guinea, di cui solo 14 sono abitate da una popolazione melanesiana con una forte identità culturale. Esse amministrativamente fanno parte del Queensland, ma sono governate dalla Torres Strait Regional Authority (TSRA), con Thursday Island come centro principale). I ricorrenti erano residenti nelle quattro isole di Boigu (Keith Pabai e Stanley Marama), Masig (Nazareth Warria; e Yessie, Genia, Ikasa, Awara, Santoi e Baimop Mosby), Warraber (Kabay e Tyrique Tamu; e Ted e Daniel Billy) e Poruma (Nazareth Fauid), quindi nelle isole basse, le cui popolazioni sono tra le più vulnerabili all’impatto dei cambiamenti climatici.

Il Comitato ha affermato che, non avendo attuato misure di adattamento tempestive e adeguate a proteggere la casa, la vita privata e la famiglia dei ricorrenti, l’Australia ha violato i diritti dei ricorrenti ai sensi degli articoli 17 e 27 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici. Ed ha aggiunto che misure di adattamento, anche se di portata necessaria, non sono adeguate se arrivano troppo tardi. La tempestività, quindi, in relazione agli impatti fa quindi parte dello standard di cura che ci si aspetta da un buon governo. Tuttavia, nel caso oggetto d’esame, si giunge alla conclusione che i richiedenti non hanno dimostrato un rischio reale o ragionevolmente prevedibile di pericolo fisico di estrema precarietà capace di minacciare il loro diritto alla vita, compreso quello alla vita dignitosa.

Ma come osservano alcuni commentatori il Comitato avrebbe potuto stabilire se le misure di mitigazione fossero state adottate con la dovuta diligenza, ossia se fossero ragionevoli e adeguate a prevenire i rischi derivanti dal cambiamento climatico per il godimento dei diritti umani dei ricorrenti. Inoltre, avrebbe potuto riscontrare una violazione dei diritti e chiedere all’Australia, al fine di «prevenire violazioni simili in futuro», di rivedere le sue politiche e i suoi piani nazionali e il quadro normativo e amministrativo con l’obiettivo di fare il massimo per mitigare efficacemente i cambiamenti climatici.

In ogni caso, si tratta di decisioni contenenti affermazioni molto rilevanti (sia pure prive di effetti nei casi esaminati) che avevano fatto sperare che si potesse finalmente giungere al riconoscimento della protezione internazionale per questa, martoriata, categoria di migranti che, come si è detto, riesce difficile non considerare «forzati», al pari di quelli cui è concedibile la protezione internazionale.

Attualmente Kiribati è considerato un “punto zero” del cambiamento climatico, perché è un Paese che lotta per la sua esistenza e per il futuro dei suoi abitanti, proiettato verso sfide ambientali, sociali ed economiche immense. 

Anche le Isole dello Stretto di Torres (Australia) continuano ad affrontare le minacce causate del cambiamento climatico, come l’innalzamento del livello del mare e l’erosione costiera, mettendo a rischio le loro case e culture. 

Le speranze di giungere al riconoscimento della protezione internazionale per questi migranti sono state deluse.

Comunque, va sottolineato che il Comitato per i diritti umani ONU ha specificato che anche nei confronti dei migranti ambientali o climatici deve essere sempre tutelato il principio di non respingimento.

Questa è una affermazione che si può valorizzare, anche in considerazione del parere consultivo – da qualcuno considerato storico – emesso il 23 luglio 2025 a dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) (principale organo giudiziario dell’ONU) con il quale è stato stabilito che, in materia di cambiamenti climatici, gli Stati hanno obblighi giuridici vincolanti avendo il dovere legale di limitare il riscaldamento globale entro il grado e mezzo rispetto ai livelli pre-industriali anche per le generazioni future, con conseguenze legali in caso di inadempimento, 

Questo parere, unanimemente adottato, rappresenta una svolta nella giustizia climatica globale perché riconosce obblighi di mitigazione, adattamento e cooperazione, basati sul diritto internazionale e rafforza il principio di prevenzione del danno ambientale significativo, affermando la responsabilità degli Stati per i danni causati.

I pareri consultivi della CIG non sono vincolanti ma hanno grande autorevolezza e possono costituire la base per nuovi trattati o convenzioni.

Autorevolezza, nella specie, aumentata dal fatto che il suddetto parere è di poco successivo rispetto al parere consultivo dello stesso tenore del 3 luglio 2025, della Corte interamericana dei diritti umani (CIDH) sull’emergenza climatica e i diritti umani ambientali.

 

4. La tutela dei migranti climatici in Europa e in Italia

Come abbiamo detto, la UE e il Consiglio d’Europa con i loro Stati membri pur avendo un ruolo attivo nel promuovere la tutela dell’ambiente nei consessi globali, affrontando i cambiamenti ambientali e le migrazioni nel quadro delle politiche in materia di protezione civile, aiuti umanitari e sviluppo, non hanno però realizzato iniziative concrete sul fronte della protezione internazionale dei migranti climatici.

Per il momento, la previsione di forme di tutela alternative è lasciata alla protezione complementare propria dei singoli Stati. 

Fino a qualche anno fa per questi migranti era consentita la previsione solo di blande forme di protezione complementare da parte di un piccolo numero di Stati UE (Svezia e Finlandia).

In particolare, fino al 2015, la Svezia e la Finlandia, nelle rispettive legislazioni nazionali contemplavano il disastro ambientale tra i fondati motivi per richiedere la protezione sussidiaria in Svezia e la protezione temporanea in Finlandia.

Ma l’applicazione di entrambe tali discipline è stata sospesa in virtù della cosiddetta «crisi dei rifugiati» (che avrebbe avuto inizio nel 2013) e, ad oggi, non risulta che sia stata ripristinata.

Quindi, adesso, l’Italia è l’unico Stato dell’Unione Europea a prevedere un’espressa (e molteplice) tutela per cause climatico-ambientali di migrazione, sempre di tipo complementare e quindi nazionale, che si traduce nella eventuale concessione in via giurisprudenziale della protezione speciale (ex protezione umanitaria) oppure nella attribuzione del «permesso di soggiorno per calamità», previsto dall’art. 20-bis del TUI (Testo unico dell’immigrazione di cui al d.lgs. n. 286 del 1998)[5].

Al riguardo, è importante ribadire che mentre in ambito internazionale e UE – non volendosi porre l’accento sulle responsabilità ambientali e sociali degli Stati, derivanti dalle loro scelte in materia di sviluppo, industria e modello energetico, almeno fino alla suindicata sentenza della Corte EDU nei confronti della Svizzera − ancora non si è riusciti a riconoscere ai migranti climatici alcuna forma di protezione, neppure con l’adozione di disposizioni sulla tutela degli sfollati indotti dal clima che sono molto numerosi specialmente in regioni quali l’Africa subsahariana e l’Asia del Sud, invece nel nostro Stato la giurisprudenza di merito e soprattutto di legittimità hanno riconosciuto a questi migranti delle forme di protezione facendo principalmente riferimento alla protezione umanitaria, oggi protezione speciale e quindi muovendo da una normativa nazionale – attualmente unica in ambito UE, come si è detto – che lo consente.

I due suindicati titoli di protezione complementare sono differenti perché la protezione umanitaria (oggi speciale) è finalizzata all’integrazione mentre il permesso di soggiorno di cui all’ art. 20-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 è volto a offrire un supporto a chi è vittima di eventi calamitosi di carattere contingente ed eccezionale senza comprendere l’integrazione dell’immigrato.

In ogni caso in Italia così come nella UE è escluso il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, sia come status di rifugiato sia come protezione sussidiaria, quale diretta conseguenza degli effetti subiti a causa dei cambiamenti climatici.

Ne deriva che, pur interessando questa forma di migrazione milioni di persone nel mondo ed anche in Europa, al momento essa in ambito UE (tranne che in Italia) viene trattata come migrazione di tipo “economico” ‒ con ciò che ne consegue ‒ oppure può comportare, in singoli casi, l’attribuzione di una forma di protezione internazionale, ma solo se gli interessati al loro arrivo anziché dare rilievo alla vera ragione dell’espatrio raccontano una storia nella quale possono rinvenirsi, per altre ragioni, gli estremi per ottenere la protezione internazionale.

Resta, comunque, da escludere il respingimento di questi migranti in conformità con le famose pronunce in materia emesse dal Comitato dei diritti dell’uomo ONU nei confronti di Nuova Zelanda e di Australia e con il parere della CIG.

Per quel che riguarda la Corte di cassazione le pronunce più interessanti prendono l’avvio da Cass. 4 febbraio 2020, n. 2563, nella quale è stato affermato il seguente principio: nelle fattispecie in cui ratione temporis sia applicabile l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (vedi: Cass. SU 13 novembre 2019, n. n. 29459 e Cass. 19 febbraio 2019, n. 4890) ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, in sede di interpretazione evolutiva, per la valutazione della vulnerabilità del richiedente – che nel proprio racconto ritenuto credibile abbia posto alla base della sua immigrazione ripetute alluvioni subite nel Paese di origine – va considerato altresì l’art. 20-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (inserito dal d.l. 4 ottobre 2018, 113 convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132) che ha espressamente previsto il permesso di soggiorno per calamità e quindi ha tipizzato la calamità naturale come meritevole di attenzione in sede di protezione. Pertanto, deve essere accertato se le calamità naturali richiamate dal ricorrente siano, o meno, tali da non consentire il rientro e la permanenza nel Paese di origine in condizioni di sicurezza, oltre ad applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di protezione umanitaria, pure con riguardo all’avvenuta integrazione nel Paese ospitante (rispetto alla quale se lo svolgimento di una stabile attività lavorativa non è di per sé sufficiente per la concessione della protezione, comunque è un elemento da valutare, insieme con gli altri richiesti). Pertanto, è stato cassato con rinvio il decreto impugnato, poiché ai fini della concessione della protezione umanitaria, non aveva preso in considerazione la circostanza che il richiedente aveva lasciato il proprio paese dopo la distruzione della sua abitazione a causa di un’alluvione.

Nell’occasione è stato anche implicitamente sottolineata la differenza tra la protezione umanitaria (oggi speciale) e il permesso di soggiorno di cui all’ art. 20-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, nei termini suindicati.

La suddetta prima apertura al riconoscimento della protezione umanitaria (oggi speciale) contenuta in Cass. n. 2563 del 2020 nei confronti dei migranti climatici peraltro è stata seguita da molte altre numerose decisioni conformi (tra le tante: Cass. 18 settembre 2020, n. 19506; Id. 10 novembre 2020, n. 25143; Id. 21 dicembre 2020, n. 29233: Id. n. 5022 del 2021; Id. n. 6927 del 2021; Id. n. 34681 del 2021; Id. n. 37799 del 2021; Id. n. 2453 del 2022; Id. n. 30387 del 2022).

Si è anche sottolineato che un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh ove un’alluvione aveva devastato il villaggio in cui viveva era meritevole della protezione umanitaria perché era stato costretto a lasciare il proprio Paese «per assicurarsi un livello minimo di dignità umana, impossibile da ottenere nel Bangladesh a causa della calamità climatica che aveva devastato il villaggio ove abitava» (Cass. 8 gennaio 2021, n. 121).

Vale la pena di sottolineare che, al di là della mancata previsione – tanto a livello internazionale, quanto a livello di ordinamento dell’Unione europea – di una protezione specifica nei confronti dei migranti ambientali, ad essi deve, in ogni caso, essere garantito il godimento dei diritti umani, come si è detto.

È, pertanto, all’insieme delle norme di diritto internazionale poste a tutela dei diritti fondamentali e alla loro applicazione giurisprudenziale che occorre fare riferimento come valida alternativa alla persistente lacuna. A tale proposito viene in rilievo, in particolare, l’orientamento manifestato dal Comitato dei diritti dell’uomo, a partire dal caso Teitiota c. Nuova Zelanda e quello della CIG.

Deve anche essere sottolineato che, nell’ambito della richiamata giurisprudenza di legittimità, pur essendosi confermato l’orientamento secondo cui la povertà di per sé sola non può giustificare l’accesso alle misure protettive se non ne viene dimostrato il carattere «estremo» e quindi tale da incidere sul «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» (vedi: Cass. n. 33863 del 2019 e Cass. n. 15961 del 2021), tuttavia si è posto l’accento sulla necessità di non decontestualizzare la denunciata povertà dalla sua origine calamitosa, non potendosi nella valutazione del racconto dell’interessato ignorare completamente tale aspetto, ad esempio riscontrabile quando per effetto di una calamità naturale precisamente indicata siano stati distrutti la casa familiare e/o i campi e/o i raccolti e quindi tutte le fonti di reddito (Cass. n. 13652 del 2021).

Va anche precisato che questa giurisprudenza (che, al momento, ha principalmente esaminato casi di alluvione in Bangladesh e, in una minoranza di casi, in Pakistan, ma ovviamente si presta ad essere applicata ad ogni tipo di evento calamitoso, purché riferito in modo puntuale e non generico) si è sviluppata parallelamente ad altra importante giurisprudenza che, a partire da Cass. 21 dicembre 2020, n. 29142, ha affermato il seguente principio: «costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale il pericolo di persecuzione nel Paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria del richiedente, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali, situazione che si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona. Ne consegue che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d’ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del Paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che, sulla base del racconto del richiedente - che aveva narrato di essere stato costretto ad espatriare per timore di ritorsioni da parte di creditori insoddisfatti e per il conseguente pericolo di riduzione in schiavitù praticato in Bangladesh - aveva rigettato la domanda, riconducendo la fattispecie ad un’ipotesi di migrazione per ragioni economiche)».

Anche quest’ultimo orientamento, basato sulla non riconducibilità alla migrazione economica della situazione debitoria di carattere usurario contratta in Paesi ove il mancato pagamento di tali debiti possa esporre al pericolo di riduzione in schiavitù, è ormai consolidato e può tradursi, a seconda dei casi, nella prevista concedibilità di una forma di protezione internazionale ovvero della protezione umanitaria, oggi speciale (vedi, per tutte, di recente Cass. n. 11027 del 2024 e Id. n. 5586 del 2025).

In ogni caso, quel che rileva è che questi migranti così come quelli climatici (situazioni che, peraltro, possono coesistere nella medesima persona) per la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione – a certe condizioni −vanno considerati migranti «forzati» e non economici, come impropriamente vengono considerati in ambito internazionale e UE.

Questo equivale a garantire loro il godimento dei diritti umani, ma è evidente che comporta che, nell’ambito della procedura bifasica di origine UE per la protezione internazionale, il racconto dell’interessato non sia sul punto generico e sia le Commissioni territoriali sia i giudici del merito effettuino in modo particolarmente attento la valutazione delle circostanze climatico-ambientali del Paese di provenienza e degli effetti sulla vulnerabilità del migrante e sul «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale».

In questo non deve essere dimenticato che per la disciplina UE tutta la procedura bifasica in oggetto è stata concepita come volta alla introduzione di strumenti di carattere procedurale diretti a «facilitare» allo straniero l’esercizio dei propri diritti fondamentali coinvolti, tanto che le sue principali caratteristiche sono rappresentate dalla possibilità di presentare una unica domanda ad oggetto indistinto e dal ruolo attivo attribuito alle diverse autorità (amministrative e giurisdizionali) di cooperazione istruttoria al fine dell’accertamento delle condizioni che possono consentire allo straniero di avvalersi della protezione internazionale.

E la procedura è stata così creata sul presupposto che i migranti sono per definizione soggetti deboli, anche quando non appartengono a specifiche categorie protette (es. minori, invalidi etc.).

Questo, del resto, è particolarmente evidente per i migranti climatici che sono costretti ad abbandonare i loro Paesi per disastri ambientali, provocati quasi interamente dai Paesi ricchi ma i cui effetti – le alluvioni, le desertificazioni, le siccità, gli inquinamenti dell’acqua e dell’aria – si manifestano soprattutto nei confronti delle popolazioni povere del mondo, le quali, per tali ragioni, sono anche vittime di disuguaglianze sostanziali, come la fame, la miseria, le devastazioni ambientali. E se riescono a lasciare i loro Paesi, dopo terribili odissee, spesso non trovano adeguata accoglienza nei Paesi di destinazione. 

Il Patto UE sulla migrazione e l’asilo introduce cambiamenti significativi anche per il ricongiungimento familiare in senso restrittivo, pur mantenendo alcuni pilastri del precedente sistema. E, per l’Italia, questi cambiamenti si accompagnano alla recente “stretta” normativa (d.l. n. 145 del 2024) volta a rendere più rigorosi i requisiti d’accesso all’istituto. 

Restrizioni sono previste anche per la protezione complementare in caso di integrazione sociale. Ma comunque si precisa che sono meritevoli di protezione coloro che versino in condizioni di oggettiva vulnerabilità e privi di adeguato sostegno nel Paese d’origine.

Del resto, proprio per queste persone in ambito UE è stata prevista la possibilità per gli Stati membri di concedere forme di protezione complementare e anche la CGUE nella sentenza della Grande Sezione 9 novembre 2010, nelle cause riunite C-57/09 e C- 101/09 (paragrafi 116 e 117) ha precisato che gli Stati membri possono concedere forme di protezione umanitaria e caritatevole diverse e ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla normativa europea, purché non modifichino i presupposti e l’ambito di applicazione della disciplina derivata dell’Unione.

Quanto al nostro ordinamento va precisato che, ai fini dell’attribuzione del permesso di soggiorno per protezione speciale, anche dopo l’ultimo intervento legislativo resta comunque la possibilità di fare riferimento alla tutela della vita privata e familiare per il tramite della applicazione della Costituzione e della CEDU con la giurisprudenza della Corte EDU, ma anche facendo riferimento alla più recente giurisprudenza della CGUE, a partire dall’importante sentenza della Grande Sezione della CGUE 14 maggio 2019, cause riunite C 391/16, C 77/17 e C 78/17, nella quale fra l’altro la CGUE ha precisato che l’obbligo di conformità alla Convenzione di Ginevra, posto dall’articolo 78, par. 1, TFUE deve essere interpretato alla luce della Carta UE e questo  impone di individuare nella Convenzione di Ginevra il «livello minimo di tutela da garantire ai rifugiati, ponendo tale Convenzione in una posizione analoga a quella in cui l’articolo 52, par. 3, della Carta colloca la CEDU nel sistema di tutela dei diritti fondamentali dell’Unione». Ciò significa che se, da un lato, la protezione offerta dalla Convenzione di Ginevra si configura come un obbligo imprescindibile, d’altra parte, il diritto dell’Unione è suscettibile di offrire un livello di tutela maggiore, in forza del vincolo derivante dalle disposizioni della Carta UE.

Del resto, ormai il riferimento alla tutela della vita privata e familiare degli immigrati – proprio perché previsto in tutte le indicate fonti − ha carattere generale, tanto che è alla base anche delle due interessanti ordinanze di rimessione del Consiglio di Stato alla Corte costituzionale del 22 settembre 2022, esaminate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 2023, nella quale, modificando il proprio precedente orientamento, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’automatismo espulsivo ostativo del rinnovo del permesso di soggiorno a causa di condanna per alcuni reati particolarmente lievi, da parte di immigrati integrati in Italia.

Di fatto, in questa sentenza, il Giudice delle leggi si è anche uniformato – senza richiamarla − alla citata sentenza della Grande Sezione della CGUE 14 maggio 2019 e alle successive ad essa conformi.

Peraltro, il parametro della tutela della vita privata e familiare riceve ampio riconoscimento nella giurisprudenza delle Corti europee centrali.

Inoltre, per l’ordinamento nazionale resta la connessione tra la protezione umanitaria (oggi speciale) e l’art. 10, terzo comma, Cost. – da cui il cammino per il riconoscimento delle situazioni soggettive dei migranti che chiedono protezione come diritti soggettivi è cominciato – e quindi con il diritto di asilo.

E tale ultimo diritto − da includere tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Cost. e dall’art. 3 della CEDU − fin dagli anni Settanta del Novecento, è stato configurato come diritto soggettivo all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale «anche non meramente provvisorio», sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1968.

Ciò vuol dire che la protezione umanitaria, oggi chiamata speciale, è «complementare» solo per il CEAS e rispetto ai titoli di protezione internazionale ivi previsti, ma nell’ordinamento interno ha carattere centrale per garantire la presenza di una forma di tutela del diritto di asilo, che è configurata come essenziale nella Costituzione (vedi, in tal senso: di recente: Cass. 10 novembre 2025, n. 29593).

Resta comunque il fatto che la protezione speciale, essendo “nazionale” non è riconosciuta negli altri Paesi e quindi comporta per l’interessato l’obbligo di restare in Italia e, inoltre, il permesso per protezione speciale, per le domande presentate dopo il 10 marzo 2023, non è più convertibile in permesso di lavoro e attribuisce minori garanzie rispetto al vecchio permesso per protezione umanitaria.

In questa situazione non sembra che la mancata previsione nel nuovo Patto UE sulla migrazione e l’asilo di un titolo specifico di protezione internazionale per i migranti climatici possa portare alla automatica applicabilità delle procedure accelerate quando si tratta di migranti provenienti da Paesi qualificati come sicuri (oggi nella prima lista comune UE dei Paesi di origine sicuri che fa parte integrante del Patto, integrata per legge dall’Italia) ma che sono anche ad alto rischio ambientale. 

Infatti, come risulta dall’art. 2-bis del 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE e dallo stesso Patto, la designazione di un Paese come sicuro non si riferisce alla situazione di degrado ambientale cui è esposto quel Paese. Infatti, «uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall’articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale». La norma afferma, infine, che «la designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di categorie di persone». Ma su questo punto, la CGUE nella sentenza 1° agosto 2025, cause riunite C-758/24 e C-759/24, ha chiarito che un Paese non può essere designato come “sicuro” solo in parte: se alcune zone del territorio o alcune categorie di persone (ad esempio per orientamento sessuale, appartenenza religiosa o genere) non sono al sicuro, lo Stato non può essere inserito nella lista dei paesi sicuri.

Si tratta di una affermazione che non trova riscontro nel Patto.

La stessa logica di accelerazione ispira anche la previsione dell’uso delle procedure rapide per i richiedenti asilo provenienti da Paesi con tassi di riconoscimento dell’asilo inferiori al 20 per cento. Ma anche in questo caso i migranti climatici potrebbero ottenere l’esame della loro domanda con procedura ordinaria provando la loro vulnerabilità.

Ne consegue che, nel caso ipotizzato di un richiedente asilo proveniente da un Paese con problemi ambientali anche se compreso negli elenchi UE e nazionale dei Paesi di origine sicuri, non potrebbe escludersi la non applicabilità della procedura accelerata in favore di quella ordinaria, non potendo nutrirsi dubbi sulla priorità logica dell’esame del pregiudizio ambientale rispetto a quello degli elementi che rilevano per la sicurezza del Paese di provenienza perché il pregiudizio ambientale si collega alla violazione della dignità delle persone e di diritti fondamentali di cittadini di Paesi terzi rispetto a quali,  secondo la CGUE, tali cittadini devono essere trattati nello stesso modo dei cittadini degli Stati UE. E comunque i migranti ambientali potrebbero ottenere lo stesso risultato, dimostrando caso per caso la loro vulnerabilità specifica (es. condizioni di salute gravi. rimpatrio a rischio di incolumità etc.). Infatti, in base al comma 6 dell’art. 28-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), le procedure accelerate non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, tra i quali sono comprese le «persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali».

Tanto più che, per i migranti climatici, spesso il riconoscimento della protezione si collega anche a quello della pari dignità umana e sociale. 

Del resto, Cass. 24 febbraio 2021, n. 5022 ha precisato che il «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l’esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall’art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse naturali».

E comunque l’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE, letto alla luce dell’art. 47 della Carta UE impone che nella procedura venga effettuato dalla Commissione territoriale e dal giudice un esame degli elementi di fatto e di diritto rilevanti nel caso concreto così come sussistenti all’attualità (di recente: CGUE 1° agosto 2025, nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24 nonché orientamento consolidato della Corte di cassazione: vedi per tutte Cass. n. 4526 del 2025; Id. n. 5081 del 2025; Id. n. 8309 del 2026);

Per tale ragione il giudice deve poter esercitare un controllo effettivo sulla designazione di un Paese come sicuro per il caso concreto da decidere (Cass. n. 34898 del 2024 e molte conformi; di recente Cass. n. 8309 del 2026 riguardante il ricorso di un immigrato proveniente dal Bangladesh che aveva un vincolo debitorio che lo esponeva a trattamenti inumani e degradanti), anche quando la designazione avviene tramite una legge nazionale o un atto normativo UE (CGUE Grande Sezione, cause riunite C‑758/24 [Alace] e C‑759/24 [Canpelli], 1° agosto 2025).

In sintesi, la ricomprensione, ad esempio, del Bangladesh, Paese molto esposto ai cambiamenti climatici, nell’elenco dei Paesi sicuri – ricomprensione, peraltro, contestata, come risulta dalla sentenza della CGUE 1° agosto 2025, nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24 − non appare rilevante ai fini dell’esame della situazione dei migranti provenienti da quel Paese sotto il profilo dei danni conseguenti ai problemi climatici (che possono essere sia di salute sia derivanti da vincoli debitori critici sia di violazione del diritto alla vita privata e familiare) e quindi si dovrebbe escludere l’utilizzo della procedura accelerata.

Al riguardo un altro cambiamento rilevante contenuto nel Patto consiste nella esclusione dell’automatica sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione territoriale di inammissibilità fondata sul Paese terzo sicuro. L’impugnazione di questo provvedimento in esito ad una procedura accelerata non attribuisce più automaticamente il diritto di restare sul territorio dello Stato membro durante l’esame del ricorso, salva la possibilità di chiedere al giudice la sospensione del rimpatrio caso per caso. 

Ma, sul punto, Cass. SU 29 aprile 2024, n. 11399 ha affermato che il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale in attesa della fine del giudizio – principio generale dell’ordinamento UE che si traduce, in concreto, nella tutela dei diritti di difesa, di parità delle armi processuali, di ricorso al giudice, nell’ambito del diritto complessivo ad un giusto processo − è espressione del principio di effettività della tutela. Pertanto in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza (o inammissibilità) emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro il suindicato principio è derogabile nell’ambito della procedura accelerata solo nel caso in cui la Commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata rispettandone tutte le specifiche previste articolazioni procedimentali.

Se invece la procedura accelerata, anche se originariamente adottata, non prosegua secondo il regime suo proprio (cioè nel rispetto delle fasi e dei termini previsti) ciò significa che la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata. Di conseguenza, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti i relativi effetti, compresa la sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale (in termini: Cass. n. 6745 del 2021; Cass. n. 30515 del 2023).

Ed è evidente che questo principio è applicabile all’ipotesi di domanda di protezione internazionale proposta da un migrante proveniente da un Paese molto esposto ai cambiamenti climatici (elemento che richiede una propria valutazione non immediata), anche se incluso nella lista dei Paesi sicuri.

Del resto, la CGUE nella recente sentenza 5 febbraio 2026, C-718/24, Aleb a proposito del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva del richiedente asilo, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sulla base della possibilità di rinvio dello stesso in un Paese “sicuro”, ha ribadito che il giudice nazionale è tenuto a verificare, mediante un esame completo ed aggiornato, se il Paese terzo in questione possa essere considerato Paese terzo sicuro per il richiedente protezione internazionale interessato (vedi. in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Tompa, C-564/18, punto 68).

Inoltre, per indirizzo consolidato della Corte di cassazione, anche se il richiedente proviene da un Paese cd. sicuro, a fronte di una dettagliata e specifica allegazione di una situazione di criticità personale, incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria e cioè di assumere informazioni pertinenti ed aggiornate sul fenomeno dedotto, nonché di consultare le linee guida redatte dall’UNHCR (Cass. n. 5867 del 05/03/2024; Cass. n. 21363 del 19/07/2023). E, al fine di valutare la condizione di vulnerabilità della persona, è necessario considerare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel Paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all’attualità, sulla base del diritto alla vita privata e familiare (vedi Cass. n. 13565 del 2 luglio 2020; Cass. n. 25734 del 22 settembre 2021; Cass. n. 3768 dell’8 febbraio 2023; Cass. n. 11027 del 24 aprile 2024): Cass. n. 8316 del 3 aprile 2026).

Ma è opportuno sottolineare che la CGUE, in senso analogo rispetto alle Sezioni Unite, ha operato una distinzione tra la dichiarazione di inammissibilità e quella di infondatezza della domanda di protezione internazionale. La Corte ha chiarito che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera c) e l’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE (“Procedure”) devono essere interpretati nel senso che il motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), sulla base della provenienza da un Paese terzo considerato “sicuro” non preclude l’esame nel merito di una domanda di protezione internazionale. Dunque, l’applicazione dell’art. 33, paragrafo 2, lettera C, letto in combinato disposto con l’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE, può condurre solo a una decisione di inammissibilità, non surrogabile mediante una qualificazione di infondatezza o manifesta infondatezza nel merito (sentenza 5 febbraio 2026, C-718/24, Aleb, cit. §§ 41-43).

 

5. Possibile soluzione giurisprudenziale per la tutela internazionale dei migranti climatici

Da quanto si è detto si desume che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha già offerto una soluzione giurisprudenziale alla annosa questione della tutela internazionale (oltre che complementare) dei migranti climatici anche se provenienti da Paesi inclusi negli elenchi UE e nazionale dei Paesi sicuri, sempre che da parte dell’interessato vi sia una dettagliata e specifica allegazione di una situazione di criticità personale.

Ora sarebbe auspicabile che anche le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo arrivassero a definire in via giurisprudenziale questa annosa questione con riferimento alla protezione internazionale.

Una simile conclusione, volta a colmare il vuoto di tutela internazionale nei confronti dei migranti climatici, potrebbe prendere l’avvio da una interpretazione della Convenzione di Ginevra di tipo storico (riferita all’epoca in cui è stata emanata) oltre che logico-sistematico (riferita alla sua ratio), in applicazione degli insegnamenti della nostra Corte costituzionale (vedi, per tutte: sentenze n. 16 e n. 74 del 1996) e sulla base della citata sentenza della Grande Sezione della CGUE 14 maggio 2019, cause riunite C 391/16, C 77/17 e C 78/17, nella quale, come si è detto, fra l’altro la CGUE ha precisato che l’obbligo di conformità alla Convenzione di Ginevra, posto dall’articolo 78, par. 1, TFUE deve essere interpretato alla luce della Carta UE e questo  impone di individuare nella Convenzione di Ginevra il «livello minimo di tutela da garantire ai rifugiati, ponendo tale Convenzione in una posizione analoga a quella in cui l’articolo 52, par. 3, della Carta colloca la CEDU nel sistema di tutela dei diritti fondamentali dell’Unione». Ciò significa che se, da un lato, la protezione offerta dalla Convenzione di Ginevra si configura come un obbligo imprescindibile, d’altra parte, il diritto dell’Unione è suscettibile di offrire un livello di tutela maggiore, in forza del vincolo derivante dalle disposizioni della Carta UE.

Potrebbe così giungersi alla conclusione che la mancata considerazione dei migranti climatici nella Convenzione di Ginevra è da ascrivere a ragioni storiche e quindi è superabile in via interpretativa, allo stesso modo in cui la CGUE nella richiamata sentenza ha considerato prevalente la tutela della vita privata e familiare rispetto alla avvenuta commissione, da parte degli immigrati, di reati sul territorio del Paese di accoglienza, condizione ostativa alla permanenza nello Stato membro in base alla Convenzione di Ginevra.

Di conseguenza, nell’ambito del CEAS, si potrebbe anche giungere quanto meno alla possibile attribuibilità della protezione sussidiaria per questi migranti 

Tale conclusione risulterebbe conforme anche alla giurisprudenza della CGUE e della Corte EDU in materia di danni ambientali allo stato non riguardanti specificamente gli immigrati e di tutela della salute degli immigrati anche irregolari, tra loro coordinate.

Si tratta di pronunce che possono valere quali esempi di come tali Corti potrebbero valutare le domande di protezione internazionale associate a motivi ambientali e alle loro conseguenze, anche considerando l’applicazione del principio di non respingimento per questi migranti, affermata anche dal Comitato ONU per i diritti umani.

I casi esaminati, nei due suddetti ambiti materiali, sono molti.

Per quel che riguarda la giurisprudenza in materia di danni ambientali, in diverse sentenze della CGUE (tra le quali si può ricordare CGUE Grande Sezione 25 giugno 2024, causa C‑626/22, nella quale la Corte ha valutato la situazione dello stabilimento ILVA di Taranto) attraverso un richiamo all’analisi effettuata sui rischi ambientali dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, è stata constatata l’esistenza di una violazione dell’articolo 8 della CEDU basandosi su studi scientifici che denunciano gli effetti inquinanti delle emissioni tossiche tanto sull’ambiente quanto sulla salute delle persone (Corte EDU, 24 gennaio 2019, Cordella e a. c. Italia).

Quanto alla Corte EDU va sottolineato che, benché il diritto alla tutela della salute nella CEDU non sia esplicitamente menzionato, tuttavia la Corte lo considera tutelato indirettamente nell’art. 2 (diritto alla vita), nell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), e/o nell’art. 8 (diritto alla vita privata e familiare), affermando la sussistenza di obblighi positivi di protezione a carico degli Stati al riguardo.

Questa è la stessa logica seguita dalla Corte di Strasburgo nelle famose sentenze Locascia e altri c. Italia, del 19 ottobre 2023 e Cannavacciuolo e altri c. Italia del 30 gennaio 2025, nelle quali la Corte, ha esaminato il ricorso di numerosi residenti nella c.d. Terra dei fuochi, espressione che si riferisce a un’area di 90 comuni in Campania nelle province di Napoli e Caserta, con una popolazione di circa 2,9 milioni. La Corte ha riscontrato la violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in una fattispecie relativa alla cattiva gestione dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, tale da incidere sul benessere delle persone in modo da compromettere la loro vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.

Entrambe le sentenze non sono state ancora eseguite, per problemi tecnici e di spesa. E le combustioni tossiche di rifiuti continuano ad esservi.

In senso conforme con la sentenza L.F. e altri c. Italia del 6 maggio 2025 la Corte EDU ha affermato la violazione dell’art. 8 CEDU per non avere lo Stato adottato misure di protezione al fine di minimizzare o eliminare gli effetti dell’inquinamento causato dal continuo esercizio delle Fonderie Pisano in prossimità delle abitazioni dei ricorrenti nel Comune di Salerno.

Il richiamo contenuto nelle sentenze della CGUE alla giurisprudenza della Corte EDU e alle norme della CEDU conferma la finalità di entrambe le Corti di rafforzare la protezione ambientale come componente dei diritti fondamentali, in particolare a tutela della salute, della vita e della vita privata e familiare delle persone.

Questa consonanza si rinviene anche per le pronunce in materia di tutela della salute e, in particolare, per quelle riguardanti la tutela della salute degli immigrati anche irregolari, non collegate a questioni ambientali.

Basta ricordare la sentenza della Grande Sezione 22 novembre 2022, C-69/21 nella quale la CGUE ha, fra l’altro, affermato che non può adottarsi un provvedimento di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di un Paese terzo, anche se il suo soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare , se l’interessato è affetto da una grave malattia allorché sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che, in caso di rimpatrio, l’interessato possa essere esposto, nel Paese terzo verso il quale verrebbe allontanato, al rischio reale di un aumento significativo, irrimediabile e rapido del suo dolore. 

In questa e in altre analoghe pronunce è stato precisato che il suddetto principio è considerato applicabile anche se ad una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento che osti al rispetto della vita privata dell’interessato, considerato che la portata del diritto di cui all’art. 7 CDFUE (vita privata e familiare) deve corrispondere a quella dell’art. 8 CEDU. Con la precisazione che la violazione di tale diritto non è configurabile per la sola ragione che, in caso di rimpatrio nel paese di destinazione, l’interessato possa essere esposto al rischio che le sue condizioni di salute si deteriorino, qualora un rischio siffatto non raggiunga la soglia di gravità richiesta ai sensi dell’articolo 4 della Carta UE (vedi, per tutte: CGUE, Grande Sezione 22 novembre 2022, C-69/21, cit.).

Il principio della rilevanza da attribuire alle condizioni di salute dell’interessato nei limiti stabiliti (soglia di gravità) risulta affermato anche in sede d’interpretazione della direttiva 2004/83/CE modificata dalla direttiva 2011/95/UE, in materia di attribuzione ai cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale ad esempio in caso di persone con postumi delle torture subite quali gravi forme depressive e forti tendenze al suicidio soprattutto in caso di ritorno nello Stato di provenienza privo di strutture idonee alle cure necessarie.

Anche la Corte EDU ai fini della tutela della vita privata e della salute richiede che le conseguenze subite abbiano raggiunto la soglia di gravità fissata dalla giurisprudenza della Corte (vedi, per tutte: sentenze 15 maggio 2025, Versaci c. Italia, § 75) nonché .9 giugno 2005, Fadeyeva c. Russia, nella quale la Corte ha affermato la necessità di dimostrare, affinché entri in gioco l’articolo 8, una soglia minima di effetti avversi dovuti all’inquinamento sulla salute o la qualità della vita di una persona, principio reiterato).

Peraltro, deve essere precisato che i casi fin qui esaminati dalla Corte EDU in materia di danni ambientali riguardavano situazioni di danni derivanti da emissioni nocive prive di attinenza con l’immigrazione, nei quali gli Stati avevano deciso di non intraprendere alcuna azione nonostante fossero stati informati del pericolo da rapporti scientifici (ad esempio un’esplosione di metano in una discarica, vedi sentenza 30 novembre 2004, Öneryildiz c. Turchia). Pertanto, la Corte ha rilevato che gli Stati non avevano affatto adempiuto ai loro obblighi positivi, cioè a misure ragionevoli per proteggere la vita e l’integrità fisica degli interessati da rischi ambientali, inclusi obblighi di informazione, monitoraggio, prevenzione e intervento in caso di emissioni nocive.

La Corte EDU non ha, invece, ancora avuto l’opportunità di pronunciarsi su casi di rimpatrio legati ai cambiamenti climatici, come quelli esaminati dal Comitato ONU per i diritti umani.

Ma nella sua giurisprudenza, riferita all’art. 3 della CEDU– come si è detto, richiamata anche dalla CGUE − la Corte EDU ha precisato che l’approccio generale della propria valutazione al fine di configurare la sottoposizione a un trattamento «inumano o degradante» ai sensi del citato art. 3 è quello di sottolineare che il trattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per essere compreso nel campo di applicazione della suddetta disposizione e che la determinazione di tale livello è relativa perché dipende da tutte le circostanze della causa, principalmente dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici o mentali e, in alcuni casi, dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima (si vedano oltre alla citata sentenza Paposhvili c. Belgio [GC] § 174, le sentenze 20 ottobre 2016 [GC], Muršić c. Croazia, § 97; 15 dicembre 2016 [GC], Khlaifia e altri c. Italia, § 158 e 159; 25 giugno 2019 [GC], Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania, § 116).

Come si vede si tratta di un criterio analogo a quello del raggiungimento di una soglia di gravità specifica richiesto, in linea generale, per la rilevanza dell’esposizione al rischio dei danni alle condizioni di salute, affermato dalla CGUE ai sensi dell’articolo 4 della Carta UE e dalla Corte EDU ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, anche in riferimento alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Di conseguenza non può escludersi che, in un eventuale caso futuro riguardante il rimpatrio di emigrati in Paesi di origine in cui rischiano condizioni potenzialmente mortali a causa dei cambiamenti climatici, la Corte EDU possa adottare un ragionamento simile a quello del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ed arrivare ad imporre obblighi di non respingimento agli Stati interessati, in base agli artt. 2 (diritto alla vita) oppure 3 (divieto di trattamento disumano e degradante) della CEDU o anche facendo riferimento all’art. 8 sulla tutela della vita privata e familiare.

E, con l’occasione, la Corte di Strasburgo potrebbe rinnovare la richiesta di potenziamento degli strumenti legali esistenti per aiutare gli Stati europei ad affrontare le notevoli sfide ambientali che noi tutti abbiamo di fronte, già proposta dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

D’altra parte, se simile evenienza si verificasse davanti alla CGUE la Corte potrebbe prendere in considerazione la anzidetta situazione ai sensi dell’art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che è l’equivalente dell’articolo 3 della CEDU, adottando quindi un ragionamento simile a quello della Corte EDU e del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

In questa ottica va ricordato che, di recente, la Grande Camera della Corte EDU, pronunciandosi su tre casi in cui si discuteva del rapporto tra cambiamenti climatici e norme convenzionali CEDU, nella nota sentenza del 9 aprile 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro Svizzera, ha, per la prima volta, riconosciuto un legame diretto tra l’ambiente, il diritto alla salute individuale e la responsabilità delle autorità statali nell’agire efficacemente per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici.

Il caso è stato portato all’attenzione della Corte di Strasburgo dalla associazione Senior Women for Climate Protection Switzerland (Anziane per il clima Svizzera) e da altri singoli querelanti, supportati da Greenpeace Svizzera, che avevano citato in giudizio la Svizzera sostenendo che a) il surriscaldamento globale colpisce in modo sproporzionato le donne anziane, perché le temperature estreme aumentano il rischio di malattie e mortalità; b) la politica climatica svizzera sarebbe non solo insufficiente rispetto agli obiettivi globali, ma anche inferiore agli standard adottati da altri Paesi europei.

La Corte ha dato ragione all’associazione “Anziane per il clima” scrivendo una sentenza storica, che riconosce il diritto alla protezione del clima come un diritto umano ed affermando – con 16 voti a favore e 1 solo contrario – che la Svizzera vìola i diritti umani delle donne anziane perché non sta adottando le misure necessarie a contenere il riscaldamento globale.

Peraltro, l’indicato approdo della Corte EDU è in linea con l’elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. 

L’orientamento, già espresso in precedenza, è stato confermato di recente da Cass. SU 21 luglio 2025, n. 20381 che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario italiano in relazione all’azione esercitata nella specie, poiché ha configurato tale azione come una semplice azione da responsabilità civile extracontrattuale ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 cod. civ.[6] Nella specie le domande erano state proposte contro un ente privato (l’ENI) e MEF e Cassa depositi e prestiti non in veste di soggetti pubblici ma come principali azionisti di ENI e l’illecito contestato consisteva nel mancato adempimento da parte di ENI degli impegni che l’azienda si era assunta sul fronte della riduzione delle emissioni causa del cambiamento climatico, e che rispondevano all’obbligo introdotto dall’Accordo di Parigi del 2015.

E va considerato che una simile conclusione risulta anche conforme alle pronunce in materia emesse dal Comitato dei diritti dell’uomo ONU nei confronti di Nuova Zelanda e di Australia, ove è stato precisato che ai migranti climatici si applica il principio di non respingimento.

Inoltre, trova riscontro pure nel parere consultivo – da qualcuno considerato storico – emesso il 23 luglio 2025 dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) (principale organo giudiziario dell’ONU) con il quale è stato stabilito che, in materia di cambiamenti climatici, gli Stati hanno obblighi giuridici vincolanti avendo il dovere legale di limitare il riscaldamento globale entro il grado e mezzo rispetto ai livelli pre-industriali anche per le generazioni future, con conseguenze legali in caso di inadempimento.

Del resto, pur interessando questa forma di migrazione milioni di persone nel mondo ed anche in Europa, è del tutto irragionevole che al momento essa in ambito UE (tranne che in Italia) viene trattata come migrazione di tipo “economico”.

E va ribadito che comunque si deve escludere il respingimento di questi migranti proprio in base alle citate pronunce del Comitato ONU e al parere della CIG.

 

6. Conclusioni

In sintesi, negli ultimi anni si riscontra una regressione in materia di tutela dei diritti umani e fondamentali degli immigrati che emerge nei comportamenti dei singoli e degli Stati e che certamente è molto preoccupante. avendo una grande incidenza sulla politica migratoria UE e sulle nostre democrazie in generale, come è dimostrato dal Patto Migrazione e Asilo UE di imminente entrata in vigore e che è già molto contestato perché offre un livello di protezione dei diritti fondamentali ridotto rispetto al passato.

Con il Patto potrebbero, quindi, riproporsi questioni sul rispetto da parte del diritto UE dei diritti inviolabili della persona umana e dei principi fondamentali del nostro ordinamento (dottrina dei controlimiti: vedi Corte cost. sentenze n. 183 del 1973; sentenza 8 giugno 1984, n. 170).

Restano gli interventi interpretativi del Patto e della normativa UE da parte della CGUE. 

Ma non bastano.

Peraltro, l’impostazione della protezione internazionale condiziona quella complementare e quindi la nostra protezione speciale, comunque configurata.

Nella descritta situazione non è da escludere l’aumento in Europa e in Italia dei già esistenti eserciti di “fantasmi sociali” privi di identità e dignità con il rischio che questo vada a tutto vantaggio della criminalità organizzata aumentando il numero degli “schiavi del terzo millennio” già oggi purtroppo presenti nel nostro Paese nelle campagne (non solo del Sud) ma anche in molti altri settori (come l’edilizia e non solo).

Di fronte a questa situazione i giudici istituzionalmente possono fare poco, ma ognuno di noi cittadini italiani ed europei può impegnarsi per evitare che una questione – come questa della immigrazione – che, se ben gestita, potrebbe essere un’opportunità, finisca, invece, per rappresentare un elemento forte per la dissoluzione dei principi sui quali si basa la UE e che ne rappresentano il punto di forza, come affermato anche da Mario Draghi e dal Presidente Mattarella.

E possiamo anche considerare che il valore aggiunto prodotto dagli occupati stranieri in Italia ha raggiunto per il 2024 il valore di 177 miliardi, pari al 9% del PIL come risulta da XV Rapporto sull’economia dell’immigrazione, presentato dal CNEL e alla Camera dei Deputati.

Del resto, non va dimenticato che il “progetto europeo” così come la nostra Costituzione sono fondati sulla garanzia universale del rispetto della dignità umana.

Anche se il “progetto europeo” è bisognoso di qualche “ritocco” tale impostazione è tuttora valida e non dobbiamo dimenticare che grazie a questo progetto abbiamo raggiunto risultati di pace all’interno dell’Europa e di dialogo tra gli Stati impensabili per i nostri progenitori.

Per il primato dei diritti va ricordato il nuovo rapporto pubblicato dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, Michael O’Flaherty, intitolato “Externalised asylum and migration policies and human rights law” nel quale, si offre una panoramica delle principali criticità derivanti dalle politiche di esternalizzazione già attuate o in fase di negoziazione in Europa. focalizzandosi su tre aree in particolare: l’esame esterno delle domande di asilo, le procedure esterne di rimpatrio, e l’esternalizzazione del controllo delle frontiere. 

Si rileva, quindi, che: «Mentre gli Stati europei continuano a perseguire l’esternalizzazione, l’impatto sui diritti umani e sulla dignità delle persone in movimento non deve essere trascurato. Gli Stati membri dovrebbero valutare i rischi connessi, impegnarsi a dare solide garanzie giuridiche e assicurare il controllo delle loro azioni. Ciò è fondamentale affinché le loro politiche siano in linea con i loro obblighi giuridici di difesa dei diritti umani a livello nazionale e internazionale».

Anche da questo rapporto si desume che senza aspettare l’intervento dei giudici – istituzionalmente volto a sanzionare le violazioni ma non alla prevenzione ‒ siamo tutti chiamati a cercare di prevenire gli abusi, come ci dicono le Corti europee centrali, ricordando, nei nostri comportamenti quotidiani, le parole di Elie Wiesel secondo cui nessuno di noi deve «permettere che nessuna vittima del destino o prigioniero della società – mai dobbiamo consentirlo – si senta solo, respinto, abbandonato, rifiutato»[7].


 
[1] Intorno alla Groenlandia il livello del mare si sta abbassando a causa della fusione della calotta glaciale che fa sollevare la terraferma con una sorta di "rimbalzo". Il fenomeno era già noto, ma un nuovo studio mostra come la variazione sia più rapida del previsto: entro il 2100 il livello del mare localmente potrebbe scendere fino a 4 m.

[2] Il Conflict and Environment Observatory (CEOBS) è un'organizzazione benefica del Regno Unito che si occupa di aumentare la consapevolezza e la comprensione delle conseguenze ambientali e umanitarie dei conflitti armati e delle attività militari, fornendo ricerca, analisi e raccomandazioni politiche per proteggere l'ambiente e le persone. Monitora l'inquinamento da attività militari (come le emissioni di carbonio non conteggiate) e l'impatto dei conflitti su risorse e clima, lavorando con governi, ONG e comunità per documentare i danni e promuovere soluzioni di protezione ambientale e peacebuilding.

[3] Anti-Slavery International (ASI) è la più antica organizzazione internazionale per i diritti umani al mondo, fondata nel 1839, che lavora per porre fine a tutte le forme di schiavitù moderna attraverso campagne, sensibilizzazione, sostegno alle vittime e pressione su governi e organizzazioni internazionali per cambiare leggi e pratiche. L'obiettivo è affrontare le cause profonde della schiavitù, aiutare le persone liberate e promuovere la giustizia, l'istruzione e i risarcimenti per coloro che ne sono stati colpiti.

[4] Questo scenario emerge dall'analisi statistica dei dati su variabili climatiche e disuguaglianze di reddito relativi agli ultimi 40 anni e raccolti in 101 Paesi, Cambiamenti climatici e impatto non lineare delle anomalie delle precipitazioni sulla disuguaglianza di reddito. I relativi risultati sono stati pubblicati a ottobre 2022 sulla rivista dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, e la ricerca è italiana, condotta dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con il suo Istituto di Economia e il Dipartimento di Eccellenza EMbeDS (Economics and Management in the era of Data Science).

[5] Su questo permesso di soggiorno: C. Scissa, Il permesso di soggiorno per calamità: un aggiornamento sulla sua applicazione, numeri e beneficiari, in Questione giustizia online, 20 novembre 2024.

[6] G. Scarselli, Per una corretta lettura della recente ordinanza della Sezioni unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) in tema di contenzioso climatico, https://www.judicium.it 

[7] Dal discorso pronunciato dal Premio Nobel per la pace il 27 gennaio 2010 alla Camera dei deputati, in occasione della ricorrenza del decimo anniversario della istituzione in Italia della Giornata della memoria.

06/05/2026
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