La domanda reiterata di protezione internazionale presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento e progressiva compressione delle garanzie: art. 29bis DLgs 25/2008 tra diritto UE e interpretazioni distorte del legislatore nazionale
Il contributo esamina la disciplina della domanda reiterata di protezione internazionale presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dell’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 dal DL 133/2023. Dopo una ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della disposizione, l’analisi si concentra sui profili di competenza nell’esame preliminare e nella decisione di inammissibilità della domanda reiterata, con particolare attenzione al nuovo comma 1-bis, che introduce una procedura formalmente distinta ma sostanzialmente sovrapponibile a modelli già oggetto di censura. Il lavoro mette in luce il carattere in parte pretestuoso di tale intervento normativo, volto a giustificare, attraverso una diversa qualificazione della fase di allontanamento, il coinvolgimento dell’autorità di pubblica sicurezza in funzioni valutative che il diritto dell’Unione riserva all’autorità accertante. Ampio spazio è dedicato all’analisi del concetto di “imminenza dell’allontanamento”, quale presupposto della deroga al diritto di permanere sul territorio, evidenziando la necessità di una sua interpretazione rigorosa e circoscritta alla fase di concreta esecuzione del rimpatrio. Il contributo affronta infine le ricadute della disciplina vigente sul diritto a un ricorso effettivo e sulla tutela cautelare, mettendo in evidenza le persistenti tensioni tra la normativa nazionale e il quadro unionale in materia di protezione internazionale.
Pubblichiamo, in quanto di notevole interesse per tutta la platea dei lettori di Questione giustizia, e non solo per coloro che professionalmente si occupano della materia dell’immigrazione, il paragrafo1.2.1 della Parte II del Manuale del diritto di asilo, aggiornato al Nuovo Patto europeo sulla migrazione e asilo e il D.L. 100/2026, ora uscito per la Casa Editrice Pacini, curato da Marco Gattuso, che ne è anche uno degli autori, insieme con Maria Acierno, Chiara Favilli, Marcella Ferri, Martina Flamini, Claudio Panzera, Marilù Porchia, Guido Savio, Massimiliano Sturiale, e Maurizio Veglio.
Il capitolo, scritto dallo stesso curatore Marco Gattuso, ci pare di generale interesse in quanto evidenzia le due direttrici su cui si muove il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo che, come è noto, pur se approvato nel maggio 2024, è entrato in vigore il 12 giugno 2026 ed ha già indotto il Legislatore italiano al varo della normativa di attuazione ritenuta prioritaria, con il D.L. 12 giugno 2026, n.100, conv. in L. 7 agosto 2026, n. 145: per un verso, vi si illustrano le maggiori garanzie per il richiedente asilo, fra diritto all’orientamento legale, monitoraggio indipendente, inderogabilità del colloquio; per altro verso, si portano all’evidenza i tanti vincoli che si sostanziano nell’aumento esponenziale delle procedure speciali, le quali nondimeno tutte richiedono il rispetto delle garanzie. Alla giurisdizione spetta ora il grave compito di assicurare che garanzie e vincoli stiano in equilibrio tra loro, evitando che i secondi, senza i primi, conducano ad una generale involuzione del rito e ad una sostanziale perdita di tutele.Prima di pubblicare una riflessione più generale sull’opera, che sin da una prima consultazione degli indici si impone come un prezioso compendio dell’intera materia, a partire dalla considerazione dei principi costituzionali e sovranazionali sino alle più recenti evoluzioni legislative, ci pare utile offrire, in particolare agli operatori pratici che sono stati investiti del contenzioso regolato dalla nuova normativa, le riflessioni che nel Manuale sono contenute a proposito dell’effettiva portata del Patto, contando su di una loro concreta utilità ai fini della soluzione dei primi interrogativi che l’applicazione pratica impone.
Il presente contributo affronta il tema del sistema della protezione internazionale nel quadro normativo europeo e nazionale, con particolare attenzione al ruolo delle fonti costituzionali, convenzionali ed europee, per interrogarsi su come esse possano costituire la cornice, e al tempo stesso il limite, entro cui interpretare alcune delle principali novità introdotte dal Patto UE su migrazione e asilo.
Osservazioni a margine di una ricerca sul campo nelle frontiere siciliane e calabresi a cavallo dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1356 e del d.l. n. 100/2026
Con Trump v. Barbara la Corte Suprema statunitense rifiuta di cancellare lo ius soli sancito dalla Costituzione federale. Celebrata come la prova dell’indipendenza della Corte rispetto alla politica conservatrice di Trump, calata nel contesto più ampio delle sue recenti pronunce la decisione mostra in verità tutta l’ipocrisia di un’istituzione che ha perso la neutralità che dovrebbe caratterizzarla.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione afferma, per la prima volta con riferimento specifico alla convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, che il giudice di pace è tenuto a ricevere e verbalizzare la domanda di protezione internazionale espressa in udienza, trasmettendola tempestivamente al questore indipendentemente dalla sua previa registrazione. Il principio è pienamente condivisibile e colma un vuoto che aveva prodotto conseguenze gravi nella prassi. Più problematico è il secondo principio affermato dalla sentenza, che attribuisce al giudice della convalida il compito di valutare la «genericità» della domanda e di verificare la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 7, c. 2, D.lgs. n. 25 del 2008: si tratta di competenze valutative sostanziali che non trovano fondamento né nella Direttiva 2013/32/UE né nelle norme interne di attuazione, e che spettano alla Commissione territoriale. Rimane inoltre irrisolto il problema del coordinamento tra l'art. 7, c. 2, lett. d) e l'art. 29-bis del medesimo decreto: anche di fronte a una domanda reiterata, la perdita del diritto a rimanere fino alla decisione della Commissione non equivale all'immediata rimpatriabilità del richiedente, che conserva il diritto alla formalizzazione della domanda, all'esame preliminare e all'esercizio dei rimedi giurisdizionali nel termine di quindici giorni.
Pubblichiamo, per il suo rilevante interesse, l'appello del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura, incentrato sul diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo