Magistratura democratica

Articoli di Anna Pellegrino e Federica Remiddi

La domanda di asilo come manifestazione di volontà all’alba del Patto UE: un principio di diritto destinato a non perdere attualità. Nota a Cass. civ., sez. I, ordinanza 18 maggio 2026, n. 14851 (Pres. Giusti, Rel. Scalia)

L’ordinanza n. 14851/2026 della Prima Sezione civile della Cassazione riafferma la natura sostanziale della domanda di protezione internazionale, individuandone il momento genetico nella manifestazione di volontà del richiedente, anche non formalizzata. La Corte chiarisce che tale volontà rileva quando sia rivolta a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento. La pronuncia valorizza la distinzione tra “presentazione”, “registrazione” e “formalizzazione” della domanda, già elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, trasformandola però in un criterio di diritto intertemporale. Ne consegue che la disciplina applicabile deve essere cristallizzata al momento della manifestazione della volontà, indipendentemente dai ritardi amministrativi nella registrazione. Il principio riveste rilievo immediato nella prima fase di applicazione del Patto UE su Migrazione e Asilo, entrato in applicazione il 12 giugno 2026, poiché consente di individuare il regime giuridico applicabile alle domande manifestate prima di tale data. La decisione offre così a difensori e operatori uno strumento essenziale per impedire che inefficienze amministrative incidano negativamente sul diritto alla protezione internazionale.

12/10/2026