- Associazione Nazionale Magistrati - Comunicato GEC - Sconcerto per attacco a diritto di difesa previsto da decreto Sicurezza (18 aprile 2026)
- Esecutivo di Magistratura democratica - La lesione di un diritto e di una funzione (18 aprile 2026)
- Area Democratica per la Giustizia - I diritti presi sul serio (18 aprile 2026)
- Avvocati per il NO - Comunicato 18 aprile 2026
- Unione Camere Penali Italiane - L'apologia dell'infedele patrocinio (18 aprile 2026)
- Organismo Congressuale Forense - Decreto sicurezza; OCF: “Sui migranti proclamiamo stato agitazione dell’intera avvocatura” (18 aprile 2026)
- Associazione Italiana Difensori d'Ufficio - COMPENSI PER I RIMPATRI E OSTACOLI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: ADU ITALIA SI OPPONE AL DECRETO SICUREZZA (19 aprile 2026)
- Unione Nazionale Camere Civili - Decreto Sicurezza: anche l’Avvocatura civilista dice no! (19 aprile 2026)
- Giuristi democratici - Hanno provato a ridurre la magistratura all’obbedienza. Ora provano a rendere l’avvocatura collaborazionista (e pure a cottimo): questa è l’idea di giustizia e garantismo del governo Meloni. Fermiamoli (19 aprile 2026)
- ASGI - Inaccettabile proposta del Governo che mina l’indipendenza dell’avvocatura e lede il diritto di difesa delle persone straniere (20 aprile 2026)
Un altro NO
Il rifiuto di magistrati, avvocati e giuristi al “premio” ai difensori per i rimpatri, in difesa del ruolo e della funzione dell’Avvocatura. Questione giustizia pubblica i documenti dei protagonisti della giustizia, per il loro valore di testimonianza e di fedeltà ai principi che regolano la funzione del difensore.
Ad una giusta distanza di tempo si può cercare di cogliere le ragioni e le conseguenze di un evento traumatico come il referendum sui rapporti tra avvocatura e magistratura nell’ottica di un “obiettore di coscienza” sulla defunta riforma della giustizia. Alla base dell’esito referendario si pongono criticità come l’evidente incostituzionalità sostanziale del sorteggio secco dei togati, lesivo del diritto di elettorato attivo e passivo dei magistrati e di matrice schiettamente populista e l’aggiramento dell’art. 138 Cost. attraverso una procedura parlamentare blindata e priva di reale ricerca del consenso. Lo schmittiano “stato d’eccezione” come categoria interpretativa del momento istituzionale presente.
Analisi critica di un decennio di controlli sistematici a Ventimiglia: profili di illegittimità eurounitaria e il costo umano del confine
L’articolo analizza il rapporto tra l’istituto della detenzione amministrativa, il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e il controllo democratico, alla luce di due recenti decisioni del TAR Lazio e del Consiglio di Stato relative all’accesso civico al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër, in Albania. Si evidenzia come il cosiddetto “Modello Albania” rappresenti una forma di esternalizzazione della detenzione amministrativa che tende a ridurre le possibilità di controllo giurisdizionale, mediatico e della società civile sulle condizioni di trattenimento. Le pronunce esaminate affermano principi rilevanti in materia di FOIA, stabilendo che il diniego di accesso ai documenti deve fondarsi su un pregiudizio concreto e dimostrabile e che l’oscuramento selettivo dei dati personali costituisce una soluzione obbligata rispetto al rifiuto integrale dell’ostensione. L’articolo sottolinea inoltre come l’uso della tutela della privacy possa trasformarsi, in questi contesti, in uno strumento di opacizzazione istituzionale anziché di protezione dei dati personali dei trattenuti. Particolare attenzione è dedicata al tema dell’accesso fisico ai centri di detenzione da parte di giornalisti, avvocati, magistrati e ricercatori, considerato elemento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali. In conclusione, gli autori evidenziano come il diritto all’informazione e alla trasparenza rappresentino una garanzia essenziale per assicurare un effettivo controllo democratico sui luoghi di privazione della libertà e per valutare la compatibilità delle pratiche di detenzione extraterritoriale con i principi dello Stato di diritto.
Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).
Rileggere la normativa costituzionale in materia di libertà personale - con la sua puntigliosa precisione e le sue dettagliate prescrizioni – vale a ricordare il valore assoluto attribuito alla tutela di questa libertà da parte dei legislatori costituenti che, anche quando non avevano subito direttamente la repressione fascista, erano stati testimoni di prassi di polizia che della libertà dei cittadini avevano fatto strame e di tali prassi non intendevano consentire in alcun modo la ripetizione. A fronte di un dettato costituzionale così rigoroso non è dunque ammessa alcuna disinvoltura interpretativa né si può dar prova di una sensibilità istituzionale attenuata. Eppure, a dettare la linea della più recente produzione normativa in tema di interventi di polizia incidenti sulla libertà personale sono proprio la disinvoltura politica e l’attenuata sensibilità istituzionale della maggioranza di governo che si manifestano tanto nell’approvazione del fermo preventivo di polizia quanto nella prosecuzione della china pericolosa della proliferazione delle ipotesi di flagranza differita.
Il contributo esamina la disciplina della domanda reiterata di protezione internazionale presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dell’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 dal DL 133/2023. Dopo una ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della disposizione, l’analisi si concentra sui profili di competenza nell’esame preliminare e nella decisione di inammissibilità della domanda reiterata, con particolare attenzione al nuovo comma 1-bis, che introduce una procedura formalmente distinta ma sostanzialmente sovrapponibile a modelli già oggetto di censura. Il lavoro mette in luce il carattere in parte pretestuoso di tale intervento normativo, volto a giustificare, attraverso una diversa qualificazione della fase di allontanamento, il coinvolgimento dell’autorità di pubblica sicurezza in funzioni valutative che il diritto dell’Unione riserva all’autorità accertante. Ampio spazio è dedicato all’analisi del concetto di “imminenza dell’allontanamento”, quale presupposto della deroga al diritto di permanere sul territorio, evidenziando la necessità di una sua interpretazione rigorosa e circoscritta alla fase di concreta esecuzione del rimpatrio. Il contributo affronta infine le ricadute della disciplina vigente sul diritto a un ricorso effettivo e sulla tutela cautelare, mettendo in evidenza le persistenti tensioni tra la normativa nazionale e il quadro unionale in materia di protezione internazionale.