Bis in idem: le domande reiterate dopo gli interventi legislativi del 2023
Nel 2023 il legislatore è intervenuto due volte sulla disciplina delle domande reiterate, incidendo su diversi aspetti che riguardano i requisiti di ammissibilità della domanda (le nuove prove, l’aumento significativo delle probabilità, l’introduzione del principio di colpevolezza) e una nuova fattispecie di inammissibilità disposta dal Questore. Il presente contributo si ripromette di operare una ricognizione della disciplina europea e nazionale delle domande reiterate, dando conto degli effetti e delle compatibilità di tali rilevanti interventi.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione afferma, per la prima volta con riferimento specifico alla convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, che il giudice di pace è tenuto a ricevere e verbalizzare la domanda di protezione internazionale espressa in udienza, trasmettendola tempestivamente al questore indipendentemente dalla sua previa registrazione. Il principio è pienamente condivisibile e colma un vuoto che aveva prodotto conseguenze gravi nella prassi. Più problematico è il secondo principio affermato dalla sentenza, che attribuisce al giudice della convalida il compito di valutare la «genericità» della domanda e di verificare la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 7, c. 2, D.lgs. n. 25 del 2008: si tratta di competenze valutative sostanziali che non trovano fondamento né nella Direttiva 2013/32/UE né nelle norme interne di attuazione, e che spettano alla Commissione territoriale. Rimane inoltre irrisolto il problema del coordinamento tra l'art. 7, c. 2, lett. d) e l'art. 29-bis del medesimo decreto: anche di fronte a una domanda reiterata, la perdita del diritto a rimanere fino alla decisione della Commissione non equivale all'immediata rimpatriabilità del richiedente, che conserva il diritto alla formalizzazione della domanda, all'esame preliminare e all'esercizio dei rimedi giurisdizionali nel termine di quindici giorni.
Pubblichiamo, per il suo rilevante interesse, l'appello del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura, incentrato sul diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo
Analisi critica di un decennio di controlli sistematici a Ventimiglia: profili di illegittimità eurounitaria e il costo umano del confine
L’articolo analizza il rapporto tra l’istituto della detenzione amministrativa, il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e il controllo democratico, alla luce di due recenti decisioni del TAR Lazio e del Consiglio di Stato relative all’accesso civico al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër, in Albania. Si evidenzia come il cosiddetto “Modello Albania” rappresenti una forma di esternalizzazione della detenzione amministrativa che tende a ridurre le possibilità di controllo giurisdizionale, mediatico e della società civile sulle condizioni di trattenimento. Le pronunce esaminate affermano principi rilevanti in materia di FOIA, stabilendo che il diniego di accesso ai documenti deve fondarsi su un pregiudizio concreto e dimostrabile e che l’oscuramento selettivo dei dati personali costituisce una soluzione obbligata rispetto al rifiuto integrale dell’ostensione. L’articolo sottolinea inoltre come l’uso della tutela della privacy possa trasformarsi, in questi contesti, in uno strumento di opacizzazione istituzionale anziché di protezione dei dati personali dei trattenuti. Particolare attenzione è dedicata al tema dell’accesso fisico ai centri di detenzione da parte di giornalisti, avvocati, magistrati e ricercatori, considerato elemento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali. In conclusione, gli autori evidenziano come il diritto all’informazione e alla trasparenza rappresentino una garanzia essenziale per assicurare un effettivo controllo democratico sui luoghi di privazione della libertà e per valutare la compatibilità delle pratiche di detenzione extraterritoriale con i principi dello Stato di diritto.
Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).