Il presente contributo costituisce anticipazione del n. 3/2023 di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione
Il prisma dell’accoglienza: la disciplina del sistema alla luce della legge n. 50/2023 *
La legge n. 50/2023 rappresenta il terzo provvedimento adottato nell’arco di sei anni che interviene pesantemente sul d.lgs n. 142/2015 nonché sull’art. 1-sexies dl n. 416/1989, ridefinendo la filiera dell’accoglienza e frammentando ulteriormente il sistema nel suo complesso. L’intervento riguarda la gestione dei punti di crisi (cd. "hotspot") e dei centri governativi di accoglienza, la platea dei beneficiari che possono accedere ai progetti territoriali di accoglienza e integrazione nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), nonché le prestazioni che devono essere garantite nei centri e le ipotesi di revoca e riduzione delle misure di accoglienza garantite.
In particolare, il legislatore riforma il sistema di accoglienza reintroducendo la logica binaria che separa i percorsi dei richiedenti asilo dai titolari di protezione internazionale che possono accedere al Sai, e rivede l’impianto ripristinato due anni prima dal dl n. 130/2020, che sanciva l’interconnessione stretta tra sistema di accoglienza e integrazione come elementi inscindibili di un percorso che porta all’autonomia della persona. Oltre a intervenire sulle categorie di beneficiari, l’attuale provvedimento interviene sulle prestazioni da garantire ai richiedenti protezione internazionale e prevede misure che selezionano ulteriormente gli aventi diritto e stratificano, moltiplicandoli, gli spazi e i luoghi deputati all’accoglienza.
Nella sentenza n. 1039 del 09/01/2026 la I Sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione degli stranieri irregolari liberi-sospesi, con particolare riguardo al rapporto tra la sospensione del titolo esecutivo e il trattenimento presso un CPR in attesa dell’espulsione. La Suprema Corte ha ritenuto l’interesse dello straniero irregolare ad accedere al percorso rieducativo, anche in forma extramuraria, idoneo a fondare un particolare titolo di permanenza sul territorio nazionale. Ne consegue che, in simili circostanze, l’espulsione, pur formalmente valida, deve ritenersi improduttiva di effetti.
Fattore fra i più rilevanti della recente storia normativa e giurisprudenziale, la nozione dei Paesi di origine sicuri s’è imposta nella disciplina del fenomeno migratorio. I suoi fili teorici risalgono alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, quando la conformazione giuridica dell’istituto si delinea con il ricorso a dati statistici, valutazioni geopolitiche e informazioni di agenzie sovranazionali. Con questi elementi s’integra nell’acquis dell’Unione europea presso la quale assume le caratteristiche di meccanismo funzionale alla gestione differenziata di flussi immigratori. Il suo funzionamento si basa su una presunzione che, come certifica l’intestazione, porta a considerare Paesi extra-UE “generalmente sicuri”: lo sono per la presenza di qualificatori possibilmente democratici o comunque informati al rispetto dei diritti umani, allo stato di diritto, a un sistema giurisdizionale equo ed effettivo nonché contrario a persecuzioni e trattamenti degradanti. Con queste premesse abilita i Paesi-UE a ricorrere a controlli accelerati e istruttorie semplificate, in deroga agli standard ordinari di valutazione individuale delle domande di protezione internazionale. L’articolo analizza l’evoluzione dell’istituto, sottolineando gli intrecci tra legislatori, giudici e giurisprudenze statali ed europee. Lo fa, in particolare, dalla prospettiva dell’ordinamento italiano.
Il Tribunale di Bologna fa decadere la presunzione di fiducia reciproca per le gravi violazioni di diritti umani in Ungheria
Questione giustizia pubblica il testo dell’ordinanza sul caso Shahin perché ciascuno possa farsi la sua opinione attingendo direttamente al documento al di là delle polemiche politiche e di stampa