Magistratura democratica
Diritti senza confini

La “nuova” protezione speciale al vaglio della magistratura. La prostituzione volontaria e la tutela di diritti fondamentali. Commento a Tribunale di Milano 13 novembre 2023

di Nazzarena Zorzella
avvocata del Foro di Bologna

La riforma volutamente restrittiva all’istituto della protezione speciale, recata dal D.L. n. 20/2023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023, a soli due anni dalla precedente che invece ne aveva ampliato i presupposti (D.L. n. 130/2020 e legge n. 173/2020), induce l’interprete a nuove riflessioni per comprendere se e quanto essa abbia inciso sui diritti che presidiano questo diritto fondamentale, che molti altri ne contiene. L’occasione è data dalla pronuncia del Tribunale di Milano in commento, che offre interessanti spunti di analisi sia sull’istituto in generale, sia in relazione a una specifica declinazione della condizione di vulnerabilità riferibile alla prostituzione volontaria, in assenza di effettive reali alternative.

1. Il contesto normativo

È noto che una delle prime riforme alle quali ha messo mani il nuovo governo, entrato in carica nell’autunno 2022, ha riguardato (anche) la protezione speciale di cui all’art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2. TU immigrazione d.lgs. 286/98, come era stata riformulata appena due anni prima dal D.L. n. 130/2020 (cd. decreto Lamorgese) e sua legge di conversione n. 173/2020[1]. Con il decreto-legge n. 20/2023, entrato in vigore l’11 marzo 2023, sono stati, infatti, abrogati il terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell’art.19, i quali tra i presupposti per la riconoscibilità della protezione speciale comprendevano anche il diritto al rispetto della vita privata e familiare e i criteri normativi per la sua valutazione. Pur nell’evidente evocazione dell’art. 8 Convenzione europea dei diritti umani, la versione 2020 della norma del TUI offriva all’interprete nazionale specifici elementi valutativi (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine), in tal modo superando la necessità di comparazione tra la condizione di vita del/della richiedente in Italia e il rischio di violazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine, che a partire dalla nota sentenza n. 4455/2018 della Corte di cassazione era divenuto il paradigma imprescindibile per il riconoscimento della protezione (all’epoca denominata) umanitaria[2]. La lesione del diritto, dunque, si poteva concretizzare per effetto del solo rimpatrio, dando correlativamente preminenza al percorso di vita realizzato della persona in Italia e allo sviluppo delle sue variegate relazioni[3] sul territorio nazionale (Cass. SU n. 24413/2021). 

Nonostante (o forse proprio per) la consistente percentuale di riconoscimento della protezione speciale già all’interno del sistema di protezione internazionale - che nell’anno 2021 è stata del 14% e del 19% nell’anno 2022[4] (a fronte del 14% del rifugio politico e della protezione sussidiaria nel 2021 e rispettivamente del 13% e 12% nel 2022[5]) -, il nuovo Governo ha cercato di restringerne la portata, innanzitutto abrogando, come detto, l’espresso riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare e i criteri di riconoscibilità della cd. integrazione sociale, ed eliminando anche, in sede di conversione in legge del D.L. n. 20, la possibilità di chiederla autonomamente al Questore con acquisizione del parere della Commissione territoriale (abrogata con legge n. 50/2023). 

Sempre in sede di conversione in legge, è stato abrogato anche il diritto di convertire il permesso di soggiorno da protezione speciale a motivi di lavoro, che il D.L. n. 130/2020 aveva inserito nell’art. 6, co. 1-bis lett. a) del TUI e la cui ratio era di rendere più flessibile l’intero sistema prendendo atto dell’evoluzione del progetto migratorio della persona, a prescindere dal motivo che l’aveva originato.

In sintesi, dopo la riforma 2023 la protezione speciale è formalmente riconoscibile solo all’interno del sistema asilo e il permesso di soggiorno (durata biennale) non più convertibile in lavoro, ma soggetto a eventuale rinnovo su parere della Commissione territoriale.

Riforma che ha suscitato subito forti critiche e posto questioni di interpretazione della nuova disciplina dell’art 19 TUI sopravvissuta all’abrogazione e dunque dei suoi presupposti[6], oltre che in relazione al regime intertemporale previsto dall’art. 7 D.L. n. 20/2023 e dalla sua legge di conversione, con specifico riguardo alla convertibilità del permesso di soggiorno da speciale al lavoro. Questione, quest’ultima, che ha già dato inizio a un intenso contenzioso a fronte del diniego di conversione opposto dalle questure senza tenere conto del regime transitorio, su cui già si è espressa la giurisprudenza - sia ordinaria che amministrativa - affermando la piena convertibilità delle situazioni sorte prima dell’entrata in vigore della riforma[7], ma che lascia prefigurare, per i futuri nuovi permessi per protezione speciale non convertibili, questioni di illegittimità costituzionale anche per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare[8]

È in questo nuovo e complicato scenario normativo che si inserisce il decreto del Tribunale di Milano 13.11.2023 qui in commento (RG. 20668/2023), che affronta una delle questioni indotte dalla riforma, ovverosia la declinazione della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. n. 20/2023 per le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. 

 

2. La vicenda oggetto di giudizio

Il caso esaminato dal Tribunale meneghino trae origine dall’impugnazione di una decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, di rigetto per manifesta inammissibilità, ai sensi dell’art 28-ter d.lgs. 25/2008, di una domanda reiterata presentata da richiedente asilo del Gambia. 

La complessa vicenda personale del ricorrente è puntualmente descritta nel decreto e può essere così sintetizzata: arrivato in Italia nel 2016, di poco maggiorenne, ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale motivando sulla vergogna di fronte alla comunità in cui viveva per il rapporto incestuoso tra la sorella e il padre; diniegata la domanda dalla Commissione territoriale di Brescia, ha presentato ricorso davanti al Tribunale di Brescia che l’ha rigettato nel 2017; successivamente si è spostato in Germania per avere cure sanitarie per la tubercolosi ma non avendole ricevute è rientrato in Italia, dove dal 2021 al 2023 è stato detenuto a seguito di condanna per il reato di rapina; scarcerato il 29 marzo 2023, è stato destinatario (in esecuzione di vari decreti prefettizi di espulsione disposti nel corso del tempo a suo carico) di un provvedimento di trattenimento del Questore di Milano presso il CPR di Milano (convalidato dal Giudice di pace); ivi il 7 aprile 2023 ha presentato domanda reiterata di protezione internazionale motivata sulla condizione di omossessuale, riferendo di avere intessuto in Italia per due anni una relazione con un uomo, che gli offriva 100/200 euro al mese per provvedere alle sue necessità di base, in quanto privo di abitazione (viveva in un edificio abbandonato di Milano) e senza documenti; relazione interrottasi a seguito della detenzione dal 2021 al 2023 ma che aveva indotto nel richiedente la percezione di ostilità da parte dei connazionali e il timore di persecuzioni in caso di rientro in Gambia a causa della sua condizione.    

Dopo avere concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato ed espletata attenta istruttoria, il Tribunale ha esaminato la domanda del richiedente asilo escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forma maggiori di protezione internazionale, con articolata motivazione e ampi richiami giurisprudenziali e indicazione delle COI. Esclusione che non è oggetto di analisi dell’odierno commento, che riguarda, invece, la parte in cui il decreto riconosce la protezione complementare secondo la nuova disciplina dell’art. 19 TU immigrazione d.lgs. 286/98.

È interessante, tuttavia, dar conto sinteticamente delle premesse giuridiche della decisione, laddove il Tribunale puntualizza la natura della domanda di protezione internazionale, aderendo al prevalente orientamento secondo cui trattasi di diritto autodeterminato («non è condizionato da una fonte specifica di acquisto e quindi da uno specifico fatto storico ma è connesso alla natura unica della situazione sostanziale dedotta», richiamando Cass. n. 7667/97 e n. 8819/2020) e anche nella parte in cui ricorda che, con riguardo al rifugio sur place (cioè per motivi di persecuzione integratisi dopo avere lasciato il Paese di origine), la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati non pone alcuna limitazione temporale, inducendo semmai questioni più complesse di credibilità, ma una volta accertata positivamente, la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dello status deve riguardare l’obiettiva esistenza, attraverso specifiche COI, della fondatezza del timore. 

Fatte tali premesse, il Tribunale, come detto, esamina prioritariamente la domanda del richiedente sotto il profilo del rifugio politico, escludendone il riconoscimento per difetto degli indici soggettivi di credibilità in riferimento al claim LGBT (autoidentificazione, accettazione di sé, eventuale problema di identità di genere, relazioni familiari, sentimentali e sessuali, rapporto con la comunità), anche se precisa che ciò «non esclude, ex se, la credibilità dei fatti allegati» perché «la qualifica della fattispecie è compito dell’autorità, trattandosi di domanda autodeterminata» e procedendo, pertanto, alla valutazione delle dichiarazioni del richiedente alla luce «della cd. “credibilità frazionata”, circoscrivendo la valutazione anche solo ad una parte delle dichiarazioni rese» (Cass. n. 19045/2022). 

Dopo avere escluso anche l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria (con indicazione di varie COI), il Tribunale muove proprio dall’avere accertato la credibilità dei fatti storici narrati dal richiedente, i quali denunciano una condizione di forte degrado in cui ha vissuto negli anni, indigente, senza abitazione, caduto nella tossicodipendenza, privo da tempo di titolo di soggiorno e poi incarcerato a seguito di condanna per il reato di rapina. Condizione rispetto alla quale la relazione intrattenuta per due anni con un uomo è qualificata dal Tribunale come prostituzione volontaria, conseguenza non dell’autoidentificazione del richiedente come appartenente alla comunità LGBT quanto della condizione di grave vulnerabilità in cui si è trovato nel corso del tempo.

 

3. I confini della vulnerabilità nella nuova protezione speciale

Nell’esaminare i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, il decreto in esame prende atto che la domanda presentata dal ricorrente il 7 aprile 2023 ricade nella nuova disciplina conseguente alla riforma dell’art. 19 TUI attuata dal D.L. n. 20/2023, entrato in vigore l’11 marzo 2023, che ha espunto dall’art. 19, co. 1.1. il terzo e il quarto periodo afferenti al diritto al rispetto della vita privata e familiare e ai suoi criteri di accertamento, ma precisa subito che «Non ha subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5 co. 6. […]”». Pertanto, afferma il Tribunale «Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall’altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell’alveo della prima parte dell’art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all’art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch’essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato». 

È questo un primo importantissimo passaggio motivazionale della decisione in commento, perché affronta uno dei nodi interpretativi degli effetti dell’abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023, cioè se abbia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare. La risposta del Tribunale di Milano è che no, quella possibilità non è stata eliminata perché tra le vulnerabilità tutelate dall’art. 19 continuano a esserci gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all’art. 5, co. 6 TUI, compreso nell’art. 19, co. 1.1. secondo periodo, non intaccato dalla riforma 2023 e tra essi vi è certamente anche l’art. 8 Convenzione europea dei diritti umani. Nel decreto si richiamano, a sostegno, recenti pronunce della Corte di cassazione, le quali evidenziano la necessità di «valutare anche il profilo ‘dell’effettivo inserimento sociale in Italia’ dello straniero» (Cass. n. 28149/2023 e n. 28162/2023) e di una di esse, intervenuta anche sugli effetti della riforma 2023, riporta il passaggio in cui afferma che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (Cass. 28162/2023).

Dunque, anche dopo l’ultima riforma continua a essere riconoscibile la protezione speciale in relazione alla cd. integrazione sociale, in applicazione sia del dettato costituzionale che della normativa sovranazionale di cui all’art. 8 CEDU, superando, pertanto, gli iniziali dubbi interpretativi sulla “sopravvivenza” di quello specifico diritto e la narrazione pubblica secondo cui il D.L. n. 20/2023 avrebbe reso irrilevante il vissuto della persona straniera in Italia. Invero, è proprio la permanenza dell’art. 5, co. 6 TU d.lgs. 286/98 a rendere riconoscibile la tutela, tra gli altri, del diritto ex art. 8 CEDU, fermo restando che anche un’eventuale sua abrogazione (come avvenne nel 2018 ad opera del D.L. n. 113 cd. 1^ decreto sicurezza) non eliderebbe certamente il diritto, sempre esercitabile attraverso l’art. 10, commi 1 e 2 della Costituzione[9] (e art. 117 Cost.) - che condiziona il trattamento giuridico della persona straniera non solo alla legge ma anche alle norme internazionali -, così come in applicazione diretta del comma 3 della stessa Carta fondamentale.

Affermazione, dunque, di grandissimo rilievo, che apre importanti scenari giurisdizionali, in sé ma anche con riguardo agli effetti dell’abrogazione del percorso amministrativo di richiesta della protezione speciale direttamente al Questore, già previsto dall’art. 19, co. 1.2. TUI pre-riforma 2023 e da questa eliminato. Infatti, l’art. 5, co. 6 TUI è contenuto nell’art. 19 quale limite insuperabile al potere espulsivo o di respingimento, ma è nel contempo disposizione autonoma, da sempre qualificata norma di chiusura dell’intero sistema regolatorio del trattamento giuridico della persona straniera, rispetto alla quale sia la PA che l’Autorità giudiziaria sono chiamate a confrontarsi proprio per la cogenza del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali, fonti di diritto sovraordinate alla legislazione ordinaria. Questione su cui in questo scritto non è possibile soffermarsi ma che sarà, in prospettiva, di cruciale importanza[10].

 

4. Prostituzione volontaria e vulnerabilità

Nello specifico del caso oggetto di ricorso il Tribunale di Milano analizza, in generale, il concetto di vulnerabilità, muovendo dalla sua declinazione inaugurata dalla nota sentenza n. 4455/2018 della Corte di cassazione e confermata successivamente dalle Sezioni Unite nn. 29459, 29460 e 29461 del 2019[11] («Un filo rosso nella giurisprudenza, di merito e di legittimità, inscrive, dunque, la nozione di vulnerabilità in un ‘catalogo aperto’ e la lega a quelle ‘ragioni di tipo umanitario’ che non rientrano nelle protezioni maggiori.»),-le quali hanno indicato variegate ipotesi, anche eterogenee, da tenere in considerazione per il riconoscimento della protezione umanitaria o speciale, da valutarsi caso per caso.

 In punto di credibilità, nel decreto si ribadisce il principio giurisprudenziale secondo cui gli stessi fatti allegati dal richiedente asilo, se escludono la protezione internazionale possono però rilevare per il riconoscimento delle ragioni umanitarie. Su questo aspetto, è utile aggiungere che la giurisprudenza di Cassazione ha, da tempo, precisato che la riconoscibilità della protezione complementare può discendere dai medesimi fatti posti a fondamento della richiesta di protezione internazionale, oppure da fatti differenti, in entrambi i casi con valutazione corrispondente alla diversa tutela (Cass. n. 26566/2013, n. 21903/2015, n. 23604/2017, n. 28990/2018, n. 10922/2019, n. 13096/2019), evidenziando altresì che la vulnerabilità «rappresenta soltanto una delle ipotesi per le quali può riconoscersi la protezione umanitaria» (Cass. n. 1104/2020), dovendo considerarsi la complessità dei diritti fondamentali.

In applicazione di tutti i principi sopra indicati, il Tribunale di Milano è passato all’esame del caso oggetto di ricorso rinvenendo nel vissuto narrato dal ricorrente una grave condizione di vulnerabilità, che l’ha condotto non tanto a intraprendere una consapevole relazione omosessuale (se tale fosse stata, sarebbe stata «sussumibile nell’alveo del claim omosessuale») ma di averla accettata sostanzialmente per bisogno di sopravvivenza, senza rendersi conto che si trattava, di fatto, di prostituzione, pur volontaria. Analizzando, infatti, le dichiarazioni rese in giudizio, dalle quali risultava assente (tra gli altri indici) ogni coinvolgimento emotivo e autoidentificazione, il giudice ha tratto il convincimento che quella relazione di due anni con un uomo italiano e il fatto che questi gli abbia offerto continuativamente «beni materiali (denaro o altre utilità come per esempio vestiti)» costituisce attività di prostituzione volontaria, cioè priva di costrizione, vero e proprio “accordo negoziale”, anche se il ricorrente non ne aveva piena consapevolezza. Così, infatti, il Tribunale: “E’ del tutto credibile, invece, che egli abbia avuto un rapporto, di quasi due anni, con un uomo italiano, fondato sul mercimonio del proprio corpo, nonché il fatto che egli, quale compenso per le prestazioni sessuali rese, abbia ricevuto beni materiali (denaro o altre utilità come per esempio vestiti).”, con i quali è riuscito a sopravvivere per tutto quel periodo prima della carcerazione e proprio «la delineata condizione di grave disagio materiale nella quale egli si trovava non lo faceva essere neanche consapevole di quanto in realtà il loro rapporto non fosse affatto una relazione, bensì un mero accordo negoziale. Si tratta, dunque, di una ipotesi di grave vulnerabilità.».   

E’ questo un secondo profilo di grande interesse della decisione in commento, cioè avere messo in connessione l’esercizio della prostituzione volontaria con la vulnerabilità giuridicamente rilevante, che, a memoria di chi scrive, non fa parte dell’ordinaria esperienza giuridica con cui ci si confronta nel sistema asilo, a differenza della rilevanza della prostituzione forzata che, invece, è sempre più spesso un fattore decisivo per il riconoscimento della protezione internazionale in una delle sue tre forme.

Inconsapevole scambio - sesso vs. beni di sopravvivenza - che il Tribunale di Milano ha inquadrato, si è detto, nella prostituzione volontaria e, con approccio innovativo, l’ha transitata all’interno dello schema di tutela delle gravi vulnerabilità di cui all’art. 19, co. 1.1. TU d.lgs. 286/98, poiché sottende una condizione di grave deprivazione del diritto all’autodeterminazione e alla dignità, richiamando al riguardo alcune pronunce della Corte di cassazione (n. 30402/2021 e n. 1104/2020), una delle quali ha espressamente censurato una decisione di merito con cui la prostituzione volontaria era stata ritenuta, invece, estranea alla sfera di vulnerabilità afferente alla lesione dei diritti umani fondamentali (Cass. n. 30402/2021). Di essa il decreto riporta un ampio passaggio motivazionale (pag. 23) laddove, a sua volta, si richiama la sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale che, chiamata a pronunciarsi su questioni di illegittimità costituzionale dei reati di reclutamento e favoreggiamento ella prostituzione previsti dalla legge n. 75/1958 (cd. legge Merlin), le ha rigettate dopo avere ampiamente descritto il dibattito, non solo nazionale, sul fenomeno della prostituzione affrontando proprio l’aspetto della volontarietà in relazione ai reati oggetto di scrutinio. Al di là dell’intenso dibattito, sotto vari profili, che la pronuncia costituzionale ha suscitato[12], alcuni principi in essa affermati sul legame tra esercizio della prostituzione e lesione del diritto di autodeterminazione e della dignità (richiamati anche dalla Cassazione) sono utilizzati dal Tribunale di Milano nello specifico caso oggetto di ricorso proprio per immettere la prostituzione volontaria, e dunque non più solo quella forzata, all’interno della vulnerabilità soggettiva, poiché espressione di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, unica opzione del richiedente asilo per rispondere al proprio bisogno di sopravvivenza, come accertata in concreto nel giudizio. Infatti «Nel caso in esame il ricorrente ha optato per la “vendita del sesso” per poter raggiungere un grado minimo di autosufficienza economica per soddisfare i bisogni primari di vita (quali l’alimentazione); questa scelta, pur non derivante da coercizione da parte di terzi, integra in ogni caso una condizione soggettiva di vulnerabilità proprio “per la grave deprivazione dei diritti della persona afferenti alla sfera della dignità personale e dell'autodeterminazione nelle scelte che incidono in modo primario nello sviluppo della personalità individuale” (così Corte di Cass., cit.).».

Decisione, dunque, innovativa anche sotto questa specifica declinazione del concetto di vulnerabilità, che non intacca (né tantomeno censura moralmente) la “scelta” della prostituzione volontaria ma la iscrive all’interno di una vulnerabilità soggettiva meritevole di protezione, a tutela di diritti fondamentali. Il decreto non si esprime (non era suo compito) sulle cause che hanno originato quella vulnerabilità e che hanno indotto quella “scelta”, ma non può tacersi che essa è frutto anche di regole normative rigide e di un sistema regolatorio della condizione giuridica della persona straniera che ben poco spazio lascia alla flessibilità e alla possibilità di vivere in un contesto sociale in cui vi siano strumenti e percorsi effettivi che favoriscano, e non escludano, una concreta integrazione nella comunità. Ma questa è un’altra questione, qui non affrontabile.

 

5. L’impatto dei precedenti penali sulla riconoscibilità della protezione speciale

Un ultimo profilo del decreto del Tribunale di Milano, in commento, riguarda l’incidenza che i pregiudizi penali del richiedente asilo possono riverberare sulla riconoscibilità della tutela complementare, tenuto conto che il ricorrente risultava condannato alla pena di 2 anni per il reato di rapina e che il P.M., parte obbligatoria del giudizio, non aveva espresso alcuna ostatività al riconoscimento della protezione internazionale.

Sul punto, la pronuncia richiama innanzitutto la sentenza n. 88/2023 della Corte costituzionale che, pur in materia permesso di soggiorno ordinario, ha escluso ogni automatismo preclusivo derivante da pregiudizi penali, rivedendo, è utile aggiungere, una propria pregressa decisione (Corte cost. n. 148/2008) e richiama altresì principi giurisprudenziali secondo i quali anche per la persona straniera la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e non come effetto automatico di una condanna, anche per reato grave (Cass. n. 29878/2022).

Rapportati quei principi al caso oggetto di giudizio, il Tribunale di Milano esclude in concreto la pericolosità sociale del ricorrente, poiché ha interamente scontato la pena, in carcere ha svolto anche attività lavorativa, conosce la lingua italiana e vive in Italia dal 2016, dando così rilievo a diversificati indici di integrazione, i quali prevalgono in un bilanciamento con i pregiudizi penali.

In conclusione, il percorso tracciato dal decreto del Tribunale di Milano offre numerosi spunti di analisi giuridica e apre importanti prospettive per una declinazione concreta del diritto alla protezione speciale, in coerenza con il dettato costituzionale e con le norme internazionali al cui rispetto lo Stato è tenuto, senza ideologie di sorta, che caratterizzano, invece, il legislatore nostrano. 

 


 
[1] Il testo dell’art. 19 TUI innovato dal D.L. n. 130/2020 era il seguente: «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti […]. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.  Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. 
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».

[2] Cass. n. 4455/2018, Cass. SU nn. 29459/60/61 del 2019, Cass. n. 781/2019, Cass. n. 8020/2020, n. 11935/2020, n. 1104/2020, Cass. n. 11955/2020, Cass. n. 25653/2022, Cass. n. 2874/2023,  tra le tante. Si ricorda che la protezione umanitaria, originariamente prevista nell’art. 5, co. 6 TU immigrazione d.lgs. 286/98, applicabile anche all’interno del sistema di protezione internazionale (art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008) è stata formalmente abrogata con il 1^ decreto-sicurezza (cd. decreto Salvini) n. 113/2018, ma la sua riconoscibilità anche successivamente ad esso, in mancanza di espressa disposizione transitoria, è stata oggetto di intenso dibattito giurisprudenziale fino alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.  29460/2019, che ha affermato il seguente principio. «In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il  d.l. n. 113  del 2018, convertito  con L.  n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore  (5  ottobre 2018) della nuova  legge».

[3] Corte edu, Grande Camera, 18.10.2006 caso UNER v. The Netherlands n. 46410/99; Grande Camera 9.10.2003 caso Slivenko v. Latvia n. 48321/99; caso Butt v. Norvegia n. 47017/09 del 14.12.2012; caso Novruk and others v. Russia n. 31039/11-48511/11-76810/12-14618/13- 13817/14; caso 14.1.2019 Narijs c. Italia n. 57433/15.

[4] Percentuale a cui va aggiunta, pur in assenza di specificazione nei dati ministeriali, quella delle protezioni speciali riconosciute a seguito di domanda presentata in via autonoma direttamente al Questore, come era previsto dall’art. 19, co. 1.2. TU d.lgs. 286/98, abrogato con la legge di conversione n. 50/2023 del D.L. n. 20/2023.

[5] http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_anno_2022_1.pdf  
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_anni_2021_-_2022_.pdf

[6] Si veda il numero monografico di Questione giustizia n. 3/2023, La triste parabola del diritto dell’immigrazione. Il Legislatore cambia ancora idea (in peggio). In ricordo di Cecilia Corsi, con interventi vari di analisi della tutela complementare e della riforma recata dal D.L. n. 20/2023, https://www.questionegiustizia.it/rivista/la-triste-parabola-del-diritto-dell-immigrazione-il-legislatore-cambia-ancora-idea-in-peggio-in-ricordo-di-cecilia-corsi  Si veda anche la Relazione della Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del ruolo servizio civile e penale, Relazione su novità normativa, del novembre 2023, https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rel084_2023_NOV_NORM.pdf

[7] Trib. Cagliari 17.11.2023 RG. 6497/23, Trib. Palermo 9.1.2024 RG. 53/24, TAR Napoli23.11.2023 ord. . 2178/23, TAR Brescia sent. n. 846/2023, TAR Marche sent. nn. 913 e 914/2023, TAR Palermo ord. 3288/2023, TAR Milano ord. n. 45/2024, TAR Firenze ord. n. 24/2024, TAR Piemonte ord. n. 10/2024.

[8] In questo senso TAR Piemonte, ord. 10/2024 RG. 1007/2023, che nel riconoscere la sospensiva avverso un diniego di conversione in applicazione della disciplina transitoria, ha sottolineato che rimangono «impregiudicati i dubbi di legittimità costituzionale cui a regime si espone una normativa che sostanzialmente può comportare lo sradicamento lavorativo di soggetti che lo abbiano legittimamente acquisito».

[9] Art. 10 Cost.: «1. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. 
2. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali».

[10] Sia consentito il rinvio al mio, La riforma 2023 della protezione speciale: eterogenesi dei fini?, in Questione giustizia, fasc. 3/2023, https://www.questionegiustizia.it/rivista/la-triste-parabola-del-diritto-dell-immigrazione-il-legislatore-cambia-ancora-idea-in-peggio-in-ricordo-di-cecilia-corsi

[11] Così come dalle Sezioni Unite n. 24413/2921.

[12] Dibattito che si è dipanato sotto vari profili, compreso quello di esclusione, di fatto, della piena libertà sottesa all’esercizio volontario della prostituzione, cioè non derivante da situazioni di disagio affettivo sociale o familiare, ritenuto dalla Corte astrattamente possibile ma tale da non escludere la necessità di tutela di un soggetto comunque oggettivamente vulnerabile in quanto esposto, nell’esercizio concreto, a forme di violenza. Tesi, peraltro, sostenuta, per quanto è dato evincere dalla lettura della sentenza costituzionale, anche dalle varie associazioni di donne intervenute nel giudizio costituzionale.
G. M. Locati, Libere di prostituirsi? Commento alla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale, in Questione giustizia, 25.9.2019, https://www.questionegiustizia.it/articolo/libere-di-prostituirsi-commento-alla-sentenza-n-1412019-della-corte-costituzionale_25-06-2019.php; G. Mattioli, Il favoreggiamento della prostituzione al cospetto della Consulta, in DisCrimen 21.10.2019, https://discrimen.it/wp-content/uploads/Mattioli-Il-favoreggiamento-della-prostituzione.pdf, A. Anselmo, Il corpo delle donne innanzi alla Consulta: consumo o libertà?,  in Giudice Donna 1/2019, http://www.giudicedonna.it/2019/numero-uno/articoli/Il%20corpo%20delle%20donne%20innanzi%20alla%20Consulta.pdf, L. Violini, La dignità umana al centro: oggettività e soggettività di un principio in una sentenza della Corte Costituzionale (sent. 141 del 2019),  in Diritti fondamentali.it fasc. 1/2021 - https://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2021/04/Violini-La-dignità-umana....pdf; A. Di Martino, È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge Merlin, in Diritti comparati 20.6.2019, https://www.diritticomparati.it/e-sfruttamento-economico-e-non-autodeterminazione-sessuale-la-consulta-salva-la-legge-merlin/https://www.centrostudilivatino.it/prostituzione-dignita-umana-e-autodeterminazione-nella-sentenza-n-141-2019-della-corte-costituzionale/; L. Leo, Ripensare la prostituzione in un’ottica di evoluzione sociale. brevi spunti a partire dall’esperienza neozelandese, https://www.quotidianolegale.it/ripensare-la-prostituzione-in-unottica-di-evoluzione-sociale-brevi-spunti-a-partire-dallesperienza-neozelandese/; F. Viganò, Il principio di laicità e le recenti sentenze  della Corte costituzionale in materia di aiuto al suicidio  e favoreggiamento della prostituzione, in Sistema penale dicembre 2022, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1670768747_vigano-2022b-principio-laicita-aiuto-suicidio-prostituzione.pdf 

06/02/2024
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(per il video integrale, vedi link nel testo)

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