La tutela giurisdizionale in materia di protezione internazionale tra regole del processo ed effettività del diritto alla protezione
Il processo di protezione internazionale presenta profili di grande interesse sul piano teorico (la natura autodeterminata della domanda, il rapporto tra oralità e pubblicità dell’udienza, la valorizzazione della testimonianza della parte, la calibratura dell’onere della prova, il ruolo dei poteri istruttori del giudice), oltre che, naturalmente, di estrema rilevanza sotto il profilo dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali che ne sono oggetto.
Dopo la ricostruzione del quadro normativo, e sulla scorta della necessaria distinzione tra la cd. Dispositionsmaxime, che fa riferimento “all’essere padroni dell’oggetto della contesa”, e la cd. Verhandlungsmaxime, che riguarda invece “la determinazione del materiale di fatto e dei mezzi per provarlo”, l’A. affronta le questioni relative al mutamento delle circostanze allegate dal richiedente nel passaggio tra la fase amministrativa e quella giurisdizionale, per poi ricostruire gli oneri di allegazione gravanti sul ricorrente, questa volta al momento della introduzione del giudizio e nello sviluppo successivo del procedimento; concludendo con l’esame delle conseguenze dell’attribuzione al giudice di poteri istruttori d’ufficio e la rilettura del rapporto tra accertamento officioso e valutazione di credibilità.
Dall’esame critico del decreto legge n.20 del 10 marzo scorso emerge in particolare il carattere poco o nulla innovativo delle disposizioni che modificano alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione in materia di governo dei flussi migratori legali; di scarso impatto, inoltre, la portata pratica effettiva delle nuove misure di semplificazione delle procedure di ingresso
Al fine dichiarato di velocizzare l’esecuzione dei provvedimenti espulsivi, il D.L. 10 marzo 2023, n. 10 all’art. 9 abroga due disposizioni poco note: quella che prevede la convalida, da parte del giudice di pace, dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera disposti dal giudice penale, e quella che prevede l’invito al volontario esodo disposto a corredo dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno, prima di adottare provvedimenti di espulsione. Nel primo caso, qualora intercorra - come accade sovente - un significativo lasso temporale tra le due fasi, l’eventuale insorgenza, nelle more, di una condizione di inespellibilità non ha più una sede in cui poter essere valutata. La seconda previsione comporta che, contestualmente alla notificazione del diniego dell’istanza di rilascio/rinnovo di qualsiasi permesso di soggiorno, possa essere adottato ed eseguito un decreto di espulsione immediatamente esecutivo, anche se sottoposto ad impugnazione: ne deriva un grave ostacolo all’esercizio del diritto difesa ed all’accesso ad un rimedio effettivo avverso i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni al soggiorno, stante l’autonomia del giudizio avverso l’espulsione rispetto a quello avverso l’atto presupposto.
L’articolo esamina la riforma attuata dall’art. 7 D.L. n. 20/2023 sull’art. 19, co. 1.1 TU d.lgs 286/98, evidenziando come l’eliminazione dei criteri che il legislatore del 2020 aveva indicato per l’accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare sopravvivavano al taglio, trattandosi di applicazione di principi sovranazionali. Inoltre, l’articolo esclude che possa essere abrogato o riformato in pejus l’art. 19 TU immigrazione in quanto attuazione di precetti costituzionali. Infine, si analizzano le prime criticità applicative riscontrabili nel testo dell’art. 7 D.L. n. 20/2023.
La recente Ordinanza n. 676/2022 del Giudice di legittimità affronta l’esame del sistema “multilivello” che delinea la posizione delle vittime di tratta come possibili soggetti di protezione internazionale.
Il decreto in commento riprende ancora una volta il tema del riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta in assenza di una previa auto-identificazione da parte della persona interessata nella procedura amministrativa dinanzi alla Commissione Territoriale. Affronta dunque nello specifico il tema della qualificazione giuridica della domanda di protezione internazionale e dell’ammissibilità degli elementi nuovi emersi nel corso del procedimento grazie alla procedura di referral e all’identificazione tardiva e, in ultimo, l’aspetto del tipo di protezione da riconoscere alla persona.
Sommario: 1. Introduzione - 2. Linee Guida UNHCR in materia di Protezione Internazionale No. 12 relative a domande di asilo legate a situazioni di conflitto armato e violenza - 3. Il rapporto tra status di rifugiato e protezione sussidiaria nell’ambito della valutazione delle richieste di protezione internazionale - 4. Conclusione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui «ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98, l’esercizio della prostituzione, se sorretto da necessità economiche, integra una condizione soggettiva di vulnerabilità anche ove non si possa attribuire alla richiedente la qualifica di vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale», con ciò confermando un orientamento volto a valorizzare la vulnerabilità emergente dall’esercizio della prostituzione, indipendentemente dall’identificazione della persona quale vittima di tratta. Resta aperta la questione relativa ai confini ravvisati dalla giurisprudenza per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il saggio sottolinea l’importanza e l’opportunità storica della scelta operata dalla legge delega che istituisce il «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», come occasione unica, dopo decenni di tentativi di riforma, di cui si tracciano le linee essenziali e le ragioni del loro fallimento, confutando le tesi che ritengono necessario, nella giustizia minorile, un organo collegiale multidisciplinare e una continuità del tribunale per i minorenni, istituito nel 1934, quando i minori e le persone fragili non erano titolari di diritti soggettivi come lo sono ora, con la conseguente necessità di un giudice imparziale e di un processo aperto alle garanzie della difesa e del contraddittorio, anche in relazione ai giudizi scientifici del consulente.
Il disegno di legge delega prevede una serie di modifiche della disciplina del processo esecutivo mobiliare, immobiliare e presso terzi. Il tentativo è quello di adottare strumenti di accelerazione delle procedure esecutive e contemporaneamente di offrire al debitore possibili soluzioni volte a superare la situazione di difficoltà in cui si è venuto a trovare. Vi è, però, il dubbio che le soluzioni indicate non siano in concreto idonee a realizzare tali obiettivi.