La tutela giurisdizionale in materia di protezione internazionale tra regole del processo ed effettività del diritto alla protezione
Il processo di protezione internazionale presenta profili di grande interesse sul piano teorico (la natura autodeterminata della domanda, il rapporto tra oralità e pubblicità dell’udienza, la valorizzazione della testimonianza della parte, la calibratura dell’onere della prova, il ruolo dei poteri istruttori del giudice), oltre che, naturalmente, di estrema rilevanza sotto il profilo dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali che ne sono oggetto.
Dopo la ricostruzione del quadro normativo, e sulla scorta della necessaria distinzione tra la cd. Dispositionsmaxime, che fa riferimento “all’essere padroni dell’oggetto della contesa”, e la cd. Verhandlungsmaxime, che riguarda invece “la determinazione del materiale di fatto e dei mezzi per provarlo”, l’A. affronta le questioni relative al mutamento delle circostanze allegate dal richiedente nel passaggio tra la fase amministrativa e quella giurisdizionale, per poi ricostruire gli oneri di allegazione gravanti sul ricorrente, questa volta al momento della introduzione del giudizio e nello sviluppo successivo del procedimento; concludendo con l’esame delle conseguenze dell’attribuzione al giudice di poteri istruttori d’ufficio e la rilettura del rapporto tra accertamento officioso e valutazione di credibilità.
La recente Ordinanza n. 676/2022 del Giudice di legittimità affronta l’esame del sistema “multilivello” che delinea la posizione delle vittime di tratta come possibili soggetti di protezione internazionale.
Il decreto in commento riprende ancora una volta il tema del riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta in assenza di una previa auto-identificazione da parte della persona interessata nella procedura amministrativa dinanzi alla Commissione Territoriale. Affronta dunque nello specifico il tema della qualificazione giuridica della domanda di protezione internazionale e dell’ammissibilità degli elementi nuovi emersi nel corso del procedimento grazie alla procedura di referral e all’identificazione tardiva e, in ultimo, l’aspetto del tipo di protezione da riconoscere alla persona.
Sommario: 1. Introduzione - 2. Linee Guida UNHCR in materia di Protezione Internazionale No. 12 relative a domande di asilo legate a situazioni di conflitto armato e violenza - 3. Il rapporto tra status di rifugiato e protezione sussidiaria nell’ambito della valutazione delle richieste di protezione internazionale - 4. Conclusione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui «ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98, l’esercizio della prostituzione, se sorretto da necessità economiche, integra una condizione soggettiva di vulnerabilità anche ove non si possa attribuire alla richiedente la qualifica di vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale», con ciò confermando un orientamento volto a valorizzare la vulnerabilità emergente dall’esercizio della prostituzione, indipendentemente dall’identificazione della persona quale vittima di tratta. Resta aperta la questione relativa ai confini ravvisati dalla giurisprudenza per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il saggio sottolinea l’importanza e l’opportunità storica della scelta operata dalla legge delega che istituisce il «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», come occasione unica, dopo decenni di tentativi di riforma, di cui si tracciano le linee essenziali e le ragioni del loro fallimento, confutando le tesi che ritengono necessario, nella giustizia minorile, un organo collegiale multidisciplinare e una continuità del tribunale per i minorenni, istituito nel 1934, quando i minori e le persone fragili non erano titolari di diritti soggettivi come lo sono ora, con la conseguente necessità di un giudice imparziale e di un processo aperto alle garanzie della difesa e del contraddittorio, anche in relazione ai giudizi scientifici del consulente.
Il disegno di legge delega prevede una serie di modifiche della disciplina del processo esecutivo mobiliare, immobiliare e presso terzi. Il tentativo è quello di adottare strumenti di accelerazione delle procedure esecutive e contemporaneamente di offrire al debitore possibili soluzioni volte a superare la situazione di difficoltà in cui si è venuto a trovare. Vi è, però, il dubbio che le soluzioni indicate non siano in concreto idonee a realizzare tali obiettivi.
La Corte Edu legittima il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e ne sancisce le funzioni di garanzia della certezza del diritto e buona amministrazione della giustizia, condannandone esclusivamente un’applicazione sproporzionata ed eccessivamente formalistica.
Dopo anni di incessante evoluzione normativa dell’istituto della protezione umanitaria, e di fondamentali interventi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, da ultimo, l’intervento di Cass. sez. un. Civ. n. 24413/2021 ha rimarcato la rilevanza della vulnerabilità della persona con riferimento all’art. 8 della CEDU ed ha valorizzato il principio della “comparazione attenuata”, già coniato in passato per i casi più drammatici.
L’anticipazione dei mezzi istruttori negli atti introduttivi proposta con gli emendamenti governativi rende tendenzialmente possibile la definizione dei processi già nella prima udienza. La riforma richiede tuttavia alcuni correttivi idonei a calibrare la trattazione in base alla complessità della causa, e può avere qualche speranza di successo solo se accompagnata da profonde e radicali riforme organizzative e da un piano straordinario per la definizione del pesantissimo arretrato presente in molti tribunali. In un momento così buio per il sistema giudiziario, Il PNRR rappresenta un’occasione unica per restituire al paese una giustizia adeguata alle sfide che vengono da una realtà sociale e economica in rapida evoluzione e che presenta una domanda sempre più urgente di giustizia civile. La protezione dei soggetti deboli e vulnerabili passa da una rifondazione del nostro modo di lavorare, con il ritorno ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione.