Magistratura democratica
Diritti senza confini

Tre domande sui Paesi sicuri *

di Marco Gattuso
giudice del Tribunale di Bologna

Il contributo esamina tre problemi che si pongono avanti alla commissione territoriale e al giudice in ipotesi di manifesta infondatezza per chi viene da un Paese di origine sicuro. In particolare, ci si interroga se sia necessaria una procedura accelerata ai fini della dichiarazione di manifesta infondatezza; che valutazione debba farsi delle allegazioni del richiedente asilo ai fini della manifesta infondatezza; che valutazioni siano possibili quando oggetto del giudizio non sia il ribaltamento della presunzione, ma la sua contestazione.

[*]

Il presente contributo costituisce anticipazione del n. 3/2023 di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione

22/09/2023
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La sentenza n. 15757/2025 della prima sezione penale della Corte di legittimità, pubblicata lo scorso 22 aprile, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, annulla con rinvio un decreto di ri-convalida emesso dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di un richiedente protezione internazionale in ragione della violazione degli obblighi informativi, pur essendo ampiamente decorsi i termini della convalida, e nonostante il vizio sia stato correttamente individuato, sicché non si comprendono le ragioni del rinvio, posto che l’annullamento dovrebbe determinare la cessazione della detenzione amministrativa con efficacia ex tunc.  
Tale scelta si rivela però conseguente ad una inedita riscrittura in chiave processualpenalistica dei provvedimenti di convalida, sulla falsariga della disciplina delle misure cautelari personali. Pertanto, atteso che l’impugnazione dei provvedimenti in materia di libertà personale non ha effetto sospensivo, analogamente l’impugnazione dei provvedimenti di convalida del trattenimento non determinerebbe la cessazione della misura fino alla sua eventuale rimozione (sempre nel rispetto dei limiti massimi normativamente previsti). Tale ricostruzione non convince, sia in termini di interpretazione della volontà del legislatore di ricondurre effettivamente tutta la materia della detenzione amministrativa negli assi cartesiani delle misure cautelari personali, sia in ragione delle notevoli differenze del procedimento applicativo e dei poteri del giudice nei procedimenti di convalida e proroga dei trattenimenti, rispetto a quelli che disciplinano le misure cautelari.

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