Articoli di Questione Giustizia su protezione umanitaria
Il presente contributo rappresenta una sintesi delle conclusioni tratte dal seminario svoltosi in Corte di Cassazione lo scorso 22 febbraio, la cui registrazione video integrale è accessibile qui sul canale YouTube di Questione Giustizia
22 febbraio 2023, ore 14.30 - Aula Giallombardo, Corte di Cassazione
Discussione a più voci coordinata da Carlo De Chiara, Corte di Cassazione
La condizione di estrema povertà dettata da cause ambientali nel Paese di origine del richiedente può essere sufficiente ai fini della protezione nazionale? Sul punto, la giurisprudenza italiana non sembra essere costante. Si propone quindi un’analisi di alcune ordinanze della Corte di Cassazione in cui le alluvioni rappresentano causa di povertà e di migrazione al fine di valutarne i diversi esiti, anche in virtù delle modifiche accorse nella legislazione vigente in materia di migrazione.
Ancora un commento a Cass., Sez. Unite, n. 24413/2021: protezione umanitaria e diritto alla vita privata
Dopo anni di incessante evoluzione normativa dell’istituto della protezione umanitaria, e di fondamentali interventi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, da ultimo, l’intervento di Cass. sez. un. Civ. n. 24413/2021 ha rimarcato la rilevanza della vulnerabilità della persona con riferimento all’art. 8 della CEDU ed ha valorizzato il principio della “comparazione attenuata”, già coniato in passato per i casi più drammatici.
Il decreto legge n. 130/2020 contiene varie disposizioni che vanno certamente, talvolta efficacemente, nel senso dell’attuazione degli obblighi costituzionali e internazionali del nostro paese in tema protezione internazionale: tra queste l’introduzione del nuovo istituto della protezione speciale per tutela del rispetto della vita privata e familiare. Restano però gravi, talora intollerabili lacune, tra cui la persistenza di inutili discriminazioni, a proposito della revoca della cittadinanza, e i riflessi irrisolti della “questione libica” sui diritti umani e l’accoglienza dei migranti.
Nella decisione del Tribunale di Napoli la situazione della pandemia da Covid-19 è stata esaminata dal Collegio in ossequio al dovere di cooperazione gravante sull’Autorità che, sulla base di fonti internazionali pertinenti ed aggiornate, ha ritenuto che la rilevante gravità dell’emergenza sanitaria nel Paese d’origine e l’incapacità del sistema sanitario di farvi fronte integrassero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.