Estrema povertà dettata da alluvioni: condizione (in)sufficiente per gli standard nazionali di protezione?
La condizione di estrema povertà dettata da cause ambientali nel Paese di origine del richiedente può essere sufficiente ai fini della protezione nazionale? Sul punto, la giurisprudenza italiana non sembra essere costante. Si propone quindi un’analisi di alcune ordinanze della Corte di Cassazione in cui le alluvioni rappresentano causa di povertà e di migrazione al fine di valutarne i diversi esiti, anche in virtù delle modifiche accorse nella legislazione vigente in materia di migrazione.
La condizione di estrema povertà dettata da cause ambientali nel Paese di origine del richiedente può essere sufficiente ai fini della protezione nazionale? Sul punto, la giurisprudenza italiana non sembra essere costante. Si propone quindi un’analisi di alcune ordinanze della Corte di Cassazione in cui le alluvioni rappresentano causa di povertà e di migrazione al fine di valutarne i diversi esiti, anche in virtù delle modifiche accorse nella legislazione vigente in materia di migrazione.
Il tema del salario minimo assume nel panorama sociale e politico del paese un rilievo sempre maggiore, sia per le connessioni con il grave problema del lavoro povero, sia per l’andamento delle dinamiche salariali, non sempre in sintonia con il dettato costituzionale.
Ancora un commento a Cass., Sez. Unite, n. 24413/2021: protezione umanitaria e diritto alla vita privata
Dopo anni di incessante evoluzione normativa dell’istituto della protezione umanitaria, e di fondamentali interventi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, da ultimo, l’intervento di Cass. sez. un. Civ. n. 24413/2021 ha rimarcato la rilevanza della vulnerabilità della persona con riferimento all’art. 8 della CEDU ed ha valorizzato il principio della “comparazione attenuata”, già coniato in passato per i casi più drammatici.
Dopo aver individuato alcune categorie di lavoratori maggiormente vulnerabili, nel contributo ci si sofferma dapprima sulle misure dirette di contrasto al lavoro povero e poi su quelle indirette.
La proposta di un rito processuale unificato in materia di persone, minorenni e famiglia e di un unico organo giudiziario cui devolvere le relative competenze è del tutto condivisibile. Tuttavia, la mancata riforma della potestà genitoriale, cui non si diede corso nel 2013, ha finito per indurre una confusione tra la tutela dei diritti, che deve svolgersi nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost., e la protezione e cura dei soggetti deboli – primi tra i quali i minorenni - da attuare alla luce dei principi sanciti dall’ art. 32 Cost. Una riforma organica della materia impone la ricostruzione del regime giuridico della filiazione sotto ogni profilo: non solo quello relativo alla costituzione del rapporto di filiazione e di parentela, ma anche con riferimento ai diritti doveri relazionali dei figli e nei confronti dei figli in primo luogo da parte dei genitori, che la Costituzione e le fonti dell’ordinamento internazionale riconoscono come diritti umani, come tali fondamentali ed inviolabili.
Dopo l’azione della forza pubblica per l’allontanamento dalle vie del centro dei senzatetto, è giusto interrogarsi sulle istanze che l’hanno giustificata: Torino non ha ritenuto di migliorare aspetto e modi delle persone, ma ha chiesto loro di spostarsi, così da privilegiare l’armonia nella presentazione degli spazi. Anche la terminologia ha una sua rilevanza: la transizione del riferimento del decoro alle cose, piuttosto che alle persone, è indice del mutamento di priorità, se non di valori, dell’azione pubblica.
Muovendo dal concetto di vulnerabilità del singolo nell’era della globalità di scambi e minacce, il contributo affronta la tematica dell’universalità dei diritti alla luce della circolarità interordinamentale delle tutele, come declinata di recente anche in sede di legittimità. La ricerca della sintesi, nel confronto non sempre agevole fra le giurisdizioni, viene condotta lungo i binari del principio di ragionevolezza.