Diritti senza confini - pagina 2
Dall’esame critico del decreto legge n.20 del 10 marzo scorso emerge in particolare il carattere poco o nulla innovativo delle disposizioni che modificano alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione in materia di governo dei flussi migratori legali; di scarso impatto, inoltre, la portata pratica effettiva delle nuove misure di semplificazione delle procedure di ingresso
Al fine dichiarato di velocizzare l’esecuzione dei provvedimenti espulsivi, il D.L. 10 marzo 2023, n. 10 all’art. 9 abroga due disposizioni poco note: quella che prevede la convalida, da parte del giudice di pace, dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera disposti dal giudice penale, e quella che prevede l’invito al volontario esodo disposto a corredo dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno, prima di adottare provvedimenti di espulsione. Nel primo caso, qualora intercorra - come accade sovente - un significativo lasso temporale tra le due fasi, l’eventuale insorgenza, nelle more, di una condizione di inespellibilità non ha più una sede in cui poter essere valutata. La seconda previsione comporta che, contestualmente alla notificazione del diniego dell’istanza di rilascio/rinnovo di qualsiasi permesso di soggiorno, possa essere adottato ed eseguito un decreto di espulsione immediatamente esecutivo, anche se sottoposto ad impugnazione: ne deriva un grave ostacolo all’esercizio del diritto difesa ed all’accesso ad un rimedio effettivo avverso i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni al soggiorno, stante l’autonomia del giudizio avverso l’espulsione rispetto a quello avverso l’atto presupposto.
L’articolo esamina la riforma attuata dall’art. 7 D.L. n. 20/2023 sull’art. 19, co. 1.1 TU d.lgs 286/98, evidenziando come l’eliminazione dei criteri che il legislatore del 2020 aveva indicato per l’accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare sopravvivavano al taglio, trattandosi di applicazione di principi sovranazionali. Inoltre, l’articolo esclude che possa essere abrogato o riformato in pejus l’art. 19 TU immigrazione in quanto attuazione di precetti costituzionali. Infine, si analizzano le prime criticità applicative riscontrabili nel testo dell’art. 7 D.L. n. 20/2023.
In reazione alla tragedia di Cutro, e al dichiarato fine di porre rimedio ad una presunta inadeguatezza delle sanzioni previste per le diverse ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, il legislatore interviene aumentando le pene per tali reati, ed introducendo una nuova fattispecie di «morte come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina». Nelle pagine che seguono illustreremo perché ci pare trattarsi di una riforma priva di alcuna base razionale, dal momento che già secondo la legislazione pre-vigente in caso di vicende come quella di Cutro i responsabili del naufragio potevano essere puniti con sanzioni che raggiungono il limite massimo di 30 anni di reclusione, e che ottiene il solo risultato di impedire l’applicazione di pene proporzionate nei casi di minore gravità, avendo fissato il legislatore il limite di pena minimo di 20 anni quando dal favoreggiamento sia derivata, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone.
Il presente contributo rappresenta una sintesi delle conclusioni tratte dal seminario svoltosi in Corte di Cassazione lo scorso 22 febbraio, la cui registrazione video integrale è accessibile qui sul canale YouTube di Questione Giustizia
Pubblichiamo la prima delle relazioni che hanno animato il seminario svoltosi in Cassazione lo scorso 22 febbraio, Dalla protezione umanitaria alle novità del d.l. n. 130 del 2020: cosa è cambiato?, la cui registrazione video integrale è accessibile al link https://www.youtube.com/watch?v=VbhkmZCN8P8&list=PLXfm-acsZZ9AadTqz5LT6gm5CFNZgtGZU
I testi dei contributi verranno raccolti e pubblicati nel numero 2/2023 della Rivista trimestrale
Il 20 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha assolto "perché il fatto non sussiste" quattro rifugiati eritrei imputati di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare per aver aiutato alcuni loro connazionali appena giunti sul territorio italiano via mare. La sentenza, arrivata al termine di un processo lungo sei anni, sviluppa alcuni argomenti rilevanti in tema di integrazione del reato di cui all'art. 12 TUI, con particolare riferimento alle condotte di facilitazione del transito. In linea con le precedenti decisioni della Consulta, la Corte sviluppa una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie che circoscrive l'ambito di operatività del reato. Una interpretazione che - se confermata - potrà avere un impatto significativo sui numerosi procedimenti a carico di cittadini di Stati terzi accusati di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.
A seguito dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 18 gennaio 2021, le riammissioni informali lungo il confine italo-sloveno erano state sospese. La notizia di una circolare del Ministero dell’Interno che potrebbe riattivare le suddette riammissioni rende di nuovo attuale riflettere sulla illegittimità di questa prassi alla luce sia del diritto interno – amministrativo e costituzionale - che del diritto internazionale dei diritti umani.
Per il giorno 19 gennaio 2023 è prevista la presentazione delle conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott in cinque procedimenti riuniti (C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328-21), avviati davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) da cinque rinvii pregiudiziali di giudici italiani riguardanti l’interpretazione del Regolamento Dublino III. L’articolo analizza le questioni sottoposte all’esame della Corte che vanno al cuore del ruolo del giudice nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione e il rafforzamento della Rule of Law nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.
Dalla Francia all’Italia, la traccia per una strada comune in Europa
Riflessioni a margine della più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità
La riproposizione degli ostacoli da parte del Governo italiano allo sbarco delle persone ricercate e soccorse in mare da navi umanitarie costringe a ripercorrere i principi basilari del diritto internazionale, europeo e nazionale in materia di responsabilità degli Stati e di rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse
La drammatica crisi afgana dell’agosto 2021 ha reso più evidente la necessità di un sistema del diritto all’asilo che consenta alle persone bisognose di protezione di essere effettivamente accolte senza affrontare il rischio di un viaggio che mette a repentaglio le loro stesse esistenze, ed il pericolo della disumana detenzione nel paesi di transito, in forza del preventivo riconoscimento del loro status prima dell’arrivo nel nostro Paese.
Le recenti rimessioni alle Sezioni unite della Corte di Cassazione della questione relativa alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, formulata da alcuni cittadini brasiliani, diretti discendenti di destinatari dei provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal Governo brasiliano fra il 1889 ed il 1891, rappresenta un valido spunto per riflettere sul valore della cittadinanza nell’attualità.
La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta sull’erogazione dell’assegno di natalità in favore dei cittadini extracomunitari, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 1 co. 125 L. 23 dicembre 2014 n°190 nella parte in cui riconosceva la provvidenza soltanto nei confronti di coloro che avevano ottenuto un permesso di soggiorno per lungo periodo, non tenendo conto della previsione generale dell’art. 41 T.U.I.
La recente Ordinanza n. 676/2022 del Giudice di legittimità affronta l’esame del sistema “multilivello” che delinea la posizione delle vittime di tratta come possibili soggetti di protezione internazionale.
Spunti di riflessione alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale sulle REMS
Il decreto in commento riprende ancora una volta il tema del riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta in assenza di una previa auto-identificazione da parte della persona interessata nella procedura amministrativa dinanzi alla Commissione Territoriale. Affronta dunque nello specifico il tema della qualificazione giuridica della domanda di protezione internazionale e dell’ammissibilità degli elementi nuovi emersi nel corso del procedimento grazie alla procedura di referral e all’identificazione tardiva e, in ultimo, l’aspetto del tipo di protezione da riconoscere alla persona.
Milioni di persone in fuga dalla guerra in Ucraina stanno raggiungendo l’Europa e l’Italia. Per fornire loro immediata protezione, l’Unione europea ha applicato, per la prima volta dalla sua adozione nel 2001, la Direttiva sulla Protezione Temporanea. Questo contributo mira a delineare i principali tratti di questo strumento al fine di valutare la portata applicativa della protezione temporanea a livello europeo e nazionale, i relativi benefici nonché i profili critici.
La condizione di estrema povertà dettata da cause ambientali nel Paese di origine del richiedente può essere sufficiente ai fini della protezione nazionale? Sul punto, la giurisprudenza italiana non sembra essere costante. Si propone quindi un’analisi di alcune ordinanze della Corte di Cassazione in cui le alluvioni rappresentano causa di povertà e di migrazione al fine di valutarne i diversi esiti, anche in virtù delle modifiche accorse nella legislazione vigente in materia di migrazione.
Osservazioni a margine di Cassazione, S.U., ord. n. 29297/2021: assenza di discrezionalità, situazioni soggettive, giurisdizione di riferimento
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui «ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98, l’esercizio della prostituzione, se sorretto da necessità economiche, integra una condizione soggettiva di vulnerabilità anche ove non si possa attribuire alla richiedente la qualifica di vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale», con ciò confermando un orientamento volto a valorizzare la vulnerabilità emergente dall’esercizio della prostituzione, indipendentemente dall’identificazione della persona quale vittima di tratta. Resta aperta la questione relativa ai confini ravvisati dalla giurisprudenza per il riconoscimento della protezione internazionale.
Ancora un commento a Cass., Sez. Unite, n. 24413/2021: protezione umanitaria e diritto alla vita privata