Il ruolo del giudice nazionale nel sistema Dublino per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione. I cinque rinvii pregiudiziali dei giudici italiani alla Corte di giustizia dell’Unione europea passano in decisione
Per il giorno 19 gennaio 2023 è prevista la presentazione delle conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott in cinque procedimenti riuniti (C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328-21), avviati davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) da cinque rinvii pregiudiziali di giudici italiani riguardanti l’interpretazione del Regolamento Dublino III. L’articolo analizza le questioni sottoposte all’esame della Corte che vanno al cuore del ruolo del giudice nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione e il rafforzamento della Rule of Law nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.
Con Trump v. Barbara la Corte Suprema statunitense rifiuta di cancellare lo ius soli sancito dalla Costituzione federale. Celebrata come la prova dell’indipendenza della Corte rispetto alla politica conservatrice di Trump, calata nel contesto più ampio delle sue recenti pronunce la decisione mostra in verità tutta l’ipocrisia di un’istituzione che ha perso la neutralità che dovrebbe caratterizzarla.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione afferma, per la prima volta con riferimento specifico alla convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, che il giudice di pace è tenuto a ricevere e verbalizzare la domanda di protezione internazionale espressa in udienza, trasmettendola tempestivamente al questore indipendentemente dalla sua previa registrazione. Il principio è pienamente condivisibile e colma un vuoto che aveva prodotto conseguenze gravi nella prassi. Più problematico è il secondo principio affermato dalla sentenza, che attribuisce al giudice della convalida il compito di valutare la «genericità» della domanda e di verificare la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 7, c. 2, D.lgs. n. 25 del 2008: si tratta di competenze valutative sostanziali che non trovano fondamento né nella Direttiva 2013/32/UE né nelle norme interne di attuazione, e che spettano alla Commissione territoriale. Rimane inoltre irrisolto il problema del coordinamento tra l'art. 7, c. 2, lett. d) e l'art. 29-bis del medesimo decreto: anche di fronte a una domanda reiterata, la perdita del diritto a rimanere fino alla decisione della Commissione non equivale all'immediata rimpatriabilità del richiedente, che conserva il diritto alla formalizzazione della domanda, all'esame preliminare e all'esercizio dei rimedi giurisdizionali nel termine di quindici giorni.
Pubblichiamo, per il suo rilevante interesse, l'appello del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura, incentrato sul diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo
Analisi critica di un decennio di controlli sistematici a Ventimiglia: profili di illegittimità eurounitaria e il costo umano del confine
L’articolo analizza il rapporto tra l’istituto della detenzione amministrativa, il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e il controllo democratico, alla luce di due recenti decisioni del TAR Lazio e del Consiglio di Stato relative all’accesso civico al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër, in Albania. Si evidenzia come il cosiddetto “Modello Albania” rappresenti una forma di esternalizzazione della detenzione amministrativa che tende a ridurre le possibilità di controllo giurisdizionale, mediatico e della società civile sulle condizioni di trattenimento. Le pronunce esaminate affermano principi rilevanti in materia di FOIA, stabilendo che il diniego di accesso ai documenti deve fondarsi su un pregiudizio concreto e dimostrabile e che l’oscuramento selettivo dei dati personali costituisce una soluzione obbligata rispetto al rifiuto integrale dell’ostensione. L’articolo sottolinea inoltre come l’uso della tutela della privacy possa trasformarsi, in questi contesti, in uno strumento di opacizzazione istituzionale anziché di protezione dei dati personali dei trattenuti. Particolare attenzione è dedicata al tema dell’accesso fisico ai centri di detenzione da parte di giornalisti, avvocati, magistrati e ricercatori, considerato elemento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali. In conclusione, gli autori evidenziano come il diritto all’informazione e alla trasparenza rappresentino una garanzia essenziale per assicurare un effettivo controllo democratico sui luoghi di privazione della libertà e per valutare la compatibilità delle pratiche di detenzione extraterritoriale con i principi dello Stato di diritto.
La Corte di Lussemburgo ha accertato con la sentenza in commento che, in relazione al sistema vigente di assunzioni a tempo determinato del personale ATA della scuola, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Nelle conclusioni presentate ieri nella causa Case C‑17/25, LS ed altri c. Società Cattolica di Assicurazione SpA ed altri, l’AG Emiliou frena sull’estensione delle deroghe all’autorità del giudicato per effetto del diritto comunitario