Il ruolo del giudice nazionale nel sistema Dublino per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione. I cinque rinvii pregiudiziali dei giudici italiani alla Corte di giustizia dell’Unione europea passano in decisione
Per il giorno 19 gennaio 2023 è prevista la presentazione delle conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott in cinque procedimenti riuniti (C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328-21), avviati davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) da cinque rinvii pregiudiziali di giudici italiani riguardanti l’interpretazione del Regolamento Dublino III. L’articolo analizza le questioni sottoposte all’esame della Corte che vanno al cuore del ruolo del giudice nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione e il rafforzamento della Rule of Law nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 96 del 2025 ha richiamato all’attenzione la tutela cautelare atipica x art. 700 c.p.c. come strumento utilizzabile per le violazioni o le limitazioni della libertà personale o degli altri diritti fondamentali derivanti dai “modi” del trattenimento amministrativo del cittadino straniero. La concreta applicabilità dell’art. 700 c.p.c. in questo nuovo ambito è l’oggetto della riflessione che segue.
A breve commento della sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale
Il contributo esamina il delitto di cui all’art. 12-bis del testo unico immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 20/2023 all’indomani del tragicamente noto naufragio di Cutro. L’analisi rivela criticità attinenti sia alla prevedibile inefficacia della nuova figura di reato, rispetto al dichiarato obiettivo di contrastare le forme più gravi di traffico di migranti; sia alla manifesta sproporzione dei minimi edittali, rispetto alle condotte connotate da minore disvalore, come quelle riconducibili ai c.d. migranti-scafisti.
Le proposte di regolamento, presentate ad aprile e maggio 2025, al fine di emendare la disciplina del regolamento procedure relativa agli istituti del paese di origine sicuro e del paese terzo sicuro, oltre a sollevare taluni profili di compatibilità con il diritto primario dell’Unione, destano delle preoccupazioni in termini di coerenza valoriale e di sistema. Entrambe le proposte appaiono infatti improntate a una corsa al ribasso delle tutele che emerge nella volontà della Commissione di ampliare l’ambito di applicazione degli istituti attraverso una riduzione degli standard di tutela dei diritti dei richiedenti al minimo necessario imposto dal diritto internazionale e dal diritto UE.
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