Il ruolo del giudice nazionale nel sistema Dublino per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione. I cinque rinvii pregiudiziali dei giudici italiani alla Corte di giustizia dell’Unione europea passano in decisione
Per il giorno 19 gennaio 2023 è prevista la presentazione delle conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott in cinque procedimenti riuniti (C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328-21), avviati davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) da cinque rinvii pregiudiziali di giudici italiani riguardanti l’interpretazione del Regolamento Dublino III. L’articolo analizza le questioni sottoposte all’esame della Corte che vanno al cuore del ruolo del giudice nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione e il rafforzamento della Rule of Law nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.
Il contributo esamina la disciplina della domanda reiterata di protezione internazionale presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dell’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 dal DL 133/2023. Dopo una ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della disposizione, l’analisi si concentra sui profili di competenza nell’esame preliminare e nella decisione di inammissibilità della domanda reiterata, con particolare attenzione al nuovo comma 1-bis, che introduce una procedura formalmente distinta ma sostanzialmente sovrapponibile a modelli già oggetto di censura. Il lavoro mette in luce il carattere in parte pretestuoso di tale intervento normativo, volto a giustificare, attraverso una diversa qualificazione della fase di allontanamento, il coinvolgimento dell’autorità di pubblica sicurezza in funzioni valutative che il diritto dell’Unione riserva all’autorità accertante. Ampio spazio è dedicato all’analisi del concetto di “imminenza dell’allontanamento”, quale presupposto della deroga al diritto di permanere sul territorio, evidenziando la necessità di una sua interpretazione rigorosa e circoscritta alla fase di concreta esecuzione del rimpatrio. Il contributo affronta infine le ricadute della disciplina vigente sul diritto a un ricorso effettivo e sulla tutela cautelare, mettendo in evidenza le persistenti tensioni tra la normativa nazionale e il quadro unionale in materia di protezione internazionale.
Il rifiuto di magistrati, avvocati e giuristi al “premio” ai difensori per i rimpatri, in difesa del ruolo e della funzione dell’Avvocatura. Questione giustizia pubblica i documenti dei protagonisti della giustizia, per il loro valore di testimonianza e di fedeltà ai principi che regolano la funzione del difensore.
L'art.30 bis del decreto legge 23 del 2026, che reca norme anche in tema di immigrazione e protezione internazionale, nel testo approvato dal Senato, contempla il comma 3 bis che premia con uno speciale compenso il rappresentante legale munito di mandato che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito ad esito della partenza dello straniero. La norma suscita un nugolo di aspetti seriamente problematici, alcuni dei quali già denunciati dalla Giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, che qui vengono sommariamente passati in rassegna.
Nella sentenza n. 1039 del 09/01/2026 la I Sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione degli stranieri irregolari liberi-sospesi, con particolare riguardo al rapporto tra la sospensione del titolo esecutivo e il trattenimento presso un CPR in attesa dell’espulsione. La Suprema Corte ha ritenuto l’interesse dello straniero irregolare ad accedere al percorso rieducativo, anche in forma extramuraria, idoneo a fondare un particolare titolo di permanenza sul territorio nazionale. Ne consegue che, in simili circostanze, l’espulsione, pur formalmente valida, deve ritenersi improduttiva di effetti.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la pronuncia in epigrafe, resa a seguito del rinvio della Cassazione italiana, ammette il rilievo da parte del consumatore della nullità di clausole contrattuali abusive anche dopo (e nonostante) la formazione di giudicato interno contrastante.