Il leading role della giurisprudenza comparata in materia di discriminazioni algoritmiche subite dai lavoratori della gig economy
L’utilizzo di algoritmi decisionali nell’organizzazione del lavoro relativo alle piattaforme di intermediazione lavorativa presenta non pochi rischi di discriminazione ai danni dei lavoratori. In Europa, la giurisprudenza anticipa le prese di posizione dei Legislatori nazionali, in attesa di una regolamentazione da parte dell’Unione del ricorso all’Intelligenza Artificiale anche in questo campo.
Il progressivo abbandono del sistema lavoristico delle tutele universalistiche, fondato sul limite all’autonomia individuale attuato attraverso il carattere inderogabile della norma regolatrice, induce a riflettere sulla possibile espansione degli istituti più strettamente di natura civilistica che tradizionalmente operano come limite alla volontà delle parti, tra cui i rimedi alla simulazione e alla frode alla legge. La premessa obbligata riguarda la verifica dell’attuale tenuta dell’apparato dei meccanismi che, all’interno del contratto di lavoro, operano come limite all’autonomia delle parti, sul presupposto di partenza che tra queste non vi sia una parità sostanziale e dunque non vi sia una piena libertà di negoziare le condizioni più favorevoli, nella realizzazione di un sinallagma che risulti soddisfacente e conveniente per entrambi. E’ questo un esercizio che obbliga ad accertare se, e in che misura, il diritto del lavoro rivesta ancora una sua specialità, e se vi sono ancora spazi per l’interprete per ribadirla e darle concretezza e contenuto.
La svolta epocale, oggi in itinere, che sta coinvolgendo l'intera società civile e la certezza dei valori storicamente acquisiti con la Costituzione del secolo scorso, impone una riflessione a voce alta, non priva di una componente emotiva, sul presente e sul futuro riguardo l'ubi consistam dei diritti della persona e, segnatamente, dei lavoratori. Il presente scritto si propone la "messa a punto", in un tempo incalzante di crisi della democrazia liberale, dei tradizionali valori saldamente acquisiti dopo il secondo conflitto mondiale ed invalicabili, circa l'appartenenza alla sfera della democrazia costituzionale, primo e fondamentale caposaldo di tutti i poteri costituiti nel nostro ordinamento giuridico. Il tutto sarà declinato, però, come specifica e dichiarata opzione culturale, dall'osservatorio del diritto del lavoro e delle sue sempre più evidenti e radicali trasformazioni.
Le relazioni del dottor Kafka, dell'Imperialregio Istituto per l'Assicurazione degli infortuni sul lavoro del Regno di Boemia, analizzate da un ex magistrato del lavoro
Il quarto intervento al panel Appalti, sfruttamento lavorativo e retribuzione costituzionale: percorsi giurisprudenziali verso la parità di trattamento, nell’ambito del IV convegno annuale della Labour Law Community, tenutosi a Bari il 15 e 16 novembre 2024
Il terzo intervento al panel Appalti, sfruttamento lavorativo e retribuzione costituzionale: percorsi giurisprudenziali verso la parità di trattamento, nell’ambito del IV convegno annuale della Labour Law Community, tenutosi a Bari il 15 e 16 novembre 2024
Il secondo intervento al panel Appalti, sfruttamento lavorativo e retribuzione costituzionale: percorsi giurisprudenziali verso la parità di trattamento, nell’ambito del IV convegno annuale della Labour Law Community, tenutosi a Bari il 15 e 16 novembre 2024
Pubblichiamo il testo introduttivo al panel Appalti, sfruttamento lavorativo e retribuzione costituzionale: percorsi giurisprudenziali verso la parità di trattamento, nell’ambito del IV convegno annuale della Labour Law Community, tenutosi a Bari il 15 e 16 novembre 2024
Il Diritto e la sua Giurisdizione sono sempre quello che sono stati in tutta la loro storia: né fughe in avanti di un Legislatore o di un Giudice, né cieca e a-storica conservazione; piuttosto, la correlazione mutevole fra ordine giuridico e rapporti sociali
Un dialogo con Giovanni Maria Flick, a partire dal suo ultimo libro (Il Sole24ore Milano, 2024)