Il leading role della giurisprudenza comparata in materia di discriminazioni algoritmiche subite dai lavoratori della gig economy
L’utilizzo di algoritmi decisionali nell’organizzazione del lavoro relativo alle piattaforme di intermediazione lavorativa presenta non pochi rischi di discriminazione ai danni dei lavoratori. In Europa, la giurisprudenza anticipa le prese di posizione dei Legislatori nazionali, in attesa di una regolamentazione da parte dell’Unione del ricorso all’Intelligenza Artificiale anche in questo campo.
Proprium dello speciale rito del lavoro, ormai diffusa anche nel processo civile ordinario, la conciliazione nel processo è ancorata alla prospettiva per cui scopo del processo non è la sentenza, ma la migliore composizione della lite e del conflitto. Momento autonomo della professionalità sia del giudice che dei difensori, vera e propria sfida, culturale e organizzativa, nei contesti giudiziari più gravati, molto più di un mero strumento deflattivo, riporta il processo al ruolo centrale dell’udienza e del rapporto del giudice con i difensori e le parti.
Non solo l’8 marzo. L’impegno di Questione Giustizia sulle tematiche di genere non si limita alle ricorrenze, ma accompagna l’elaborazione della Rivista con costanza e, potremmo dire, ostinazione. Perché non è la riflessione di una sola giornata che può bastare per colmare quel vuoto culturale prima che politico, che separa ancora la nostra società dal traguardo di una parità che sappia esaltare tutte le potenzialità che il genere femminile deve ancora riuscire ad esprimere. Al “diritto femminile” Questione Giustizia ha dedicato l’ultimo numero della Trimestrale https://www.questionegiustizia.it/rivista/il-diritto-femminile
Questo breve testo riproduce il discorso pronunciato, venerdì 16 dicembre 2022, a nome dell’Ateneo di Bologna e del Magnifico Rettore, da Federico Martelloni, membro del Comitato scientifico di questa Rivista, durante la commemorazione di Umberto Romagnoli presso la Cappella dei Bulgari in Archiginnasio, a Bologna. Lo pubblichiamo a due mesi dalla sua scomparsa.
Il testo riproduce l'intervento alla sessione Città e lavoro, a cui hanno preso parte anche Carla Ponterio e Rita Sanlorenzo, nell’ambito del Festival Parole di giustizia intitolato Una città per pensare svoltosi a Pesaro, Fano e Urbino tra il 20 ed il 23 ottobre 2022
Il testo riproduce l’intervento alla sessione Città e lavoro, a cui hanno preso parte anche Rita Sanlorenzo e Sandra Burchi, nell’ambito del Festival Parole di giustizia intitolato Una città per pensare svoltosi a Pesaro, Fano e Urbino tra il 20 ed il 23 ottobre 2022
Il testo riproduce l’introduzione alla sessione Città e lavoro, a cui hanno preso parte anche Carla Ponterio e Sandra Burchi, nell’ambito del Festival Parole di giustizia intitolato Una città per pensare svoltosi a Pesaro, Fano e Urbino tra il 20 ed il 23 ottobre 2022
L’ordinanza in commento è stata già esaminata in diverse sedi e sostanzialmente demolita dal Tribunale del Riesame, sì che indulgere oltre in critiche potrebbe sembrare vano accanimento, ma c’è qualcosa in essa che continua ad interrogare e di cui si ode l’eco in vicende giudiziarie succedutele, nel medesimo od in analoghi contesti lavorativi. Qualcosa che, nel contempo, si fa eco di vicende antiche che non hanno mai smesso d’interrogare e rimbombano alle orecchie di un giudice del lavoro in questo nuovo millennio.
La più recente giurisprudenza ha messo in crisi il consolidato equilibrio raggiunto nella disciplina della prescrizione delle prestazioni spettanti per le malattie professionali, grazie ad un meditato orientamento che teneva insieme l‘impianto originario delle garanzie dettate dal TU INAIL, le istanze di tutela fatte valere dalla Corte Costituzionale in alcuni casi particolari, la disciplina generale della prescrizione (Sez. Un. 576/2008). E’ quanto mai urgente perciò ripristinare una interpretazione più plausibile rispetto al sistema ed ai suoi principi fondamentali. Quelli che portavano la Corte Costituzionale (n.206 del 1988) ad affermare che “ quand'anche la tardiva presentazione della denunzia fosse ascrivibile in tutto o in parte all'ignoranza o alla negligenza o alle stesse pessime condizioni di salute del lavoratore, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo rappresenta pur sempre una manifesta violazione del principio di cui all'art. 38 Cost.”
Intervento conclusivo del convegno Intelligenza artificiale, giustizia e diritti umani organizzato il 20 settembre 2022 da Magistratura democratica in collaborazione con la Fondazione Forense di Padova, il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario e il Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell’Università degli Studi di Padova