Giurisprudenza e documenti - pagina 3
La Corte di cassazione rinuncia alla disapplicazione della normativa interna contrastante con le disposizioni delle direttive munite di efficacia diretta verticale, e sceglie la strada dell’incidente di costituzionalità, così finendo per indebolire oggettivamente rilievo e portata precettiva del principio di parità di trattamento nell’accesso all’assistenza sociale assicurato dalle direttive ai cittadini di paesi terzi, e per alterare il rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione.
La decisione della Corte di giustizia UE del 16 luglio 2020 ha chiarito che i magistrati onorari sono da considerarsi lavoratori, e in particolare lavoratori a termine, secondo il diritto euro-unitario; ciò ha prodotto una serie di conseguenze in tema di tutele e diritti dei giudici onorari, come dimostra una breve rassegna della interessante (quanto variegata) giurisprudenza di merito degli ultimi mesi. Il tutto nell’attesa della preannunciata nuova legge di revisione della magistratura onoraria, a pochi anni di distanza dalla “riforma organica” del 2017.
Le Sezioni Unite della Cassazione tornano ad affrontare il delicato tema della genitorialità delle coppie dello stesso sesso, affermando la compatibilità con i principi costituenti l’ordine pubblico internazionale dell’atto straniero di adozione piena e legittimante di un minore a favore di una coppia omoaffettiva maschile ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione. Richiamando il principio dei best interests of the child e ricostruendo il sistema dei principi costituzionali e convenzionali in base al quale le unioni tra persone dello stesso sesso rappresentano luoghi in cui si sviluppa la personalità del soggetto, anche in ordine all’aspirazione alla genitorialità, la Cassazione valorizza il concetto e l’ambito applicativo dell’adozione e attesta come l’unione matrimoniale non identifica più il modello unico per la crescita dei figli. Luci e ombre di una sentenza che mostra, ancora una volta, il ruolo di supplenza a cui sono chiamati i giudici di fronte all’inerzia legislativa e quali limiti e anche contraddizioni questa costrizione comporti.
L’articolo, movendo dalla decisione della sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2021, ripercorre, in posizione critica, la disciplina del cognome dei figli e del cognome della moglie. L’immagine che restituisce la legislazione italiana è fortemente patriarcale e maschilista; molto lontana dal realizzare il principio di eguaglianza giuridica e morale dei componenti della coppia. La disciplina del cognome dei figli e della moglie è una occasione importante, per realizzare quel cambiamento capace di rendere il diritto vigente coerente alla legalità costituzionale e, soprattutto, convenzionale. Il cognome dei figli non può risolversi avendo esclusivo riguardo alla posizione dei genitori e la loro eguaglianza sostanziale, ma considerando la sua rilevanza nello sviluppo della sua personalità, come elemento significativo della sua identità. L’A., auspicando che la Corte costituzionale vorrà intervenire in modo deciso, individua una possibile soluzione, ispirata al principio del doppio cognome.
La sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C- 746/18 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea individua limiti all'accesso di autorità pubbliche ai dati relativi al traffico telefonico e telematico, che coinvolgono la loro richiesta e utilizzo a fini di indagine. Incombe ora sulla concreta attività di pubblici ministeri, difensori, giudici, uno “scenario mobile” suscettibile di essere affrontato con una serie di strumenti.
Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1 aprile 2021
Quali saranno gli effetti sulla giurisprudenza italiana della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’ottobre 2020, che richiama gli ordinamenti nazionali (e dunque i giudici) al compito di contrastare l’utilizzo abusivo del contratto di somministrazione, pur in assenza di limiti espressi sanciti dalla direttiva 2008/104/Ce?
Il vaglio giurisdizionale sulle accuse relative alle falsità nelle c.d. autodichiarazioni COVID-19 costringe a riflettere su principi fondamentali, come il principio di legalità in materia penale, quello di sussidiarietà e sul diritto a non auto-incriminarsi; non ultimo, la questione impone di ragionare sull’utilità o meno della risposta penale verso un simile fenomeno.
Con la sentenza n. 37 del 2021 la Corte costituzionale ha preso posizione sui margini di intervento delle Regioni nella gestione dell’emergenza sanitaria, annullando il nucleo fondamentale di una legge valdostana, già sospesa in via cautelare. La portata della decisione trascende l’oggetto del contendere, investendo, quanto meno indirettamente, l’impalcatura normativa predisposta dalle istituzioni nazionali per affrontare l’epidemia.
Scheda sintetica delle sentenze della Corte costituzionale nn. 32 e 33 del 2021
Con sentenza del 25 marzo 2021, la Corte di Strasburgo, all’unanimità, ha escluso la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riguardo alla mancata audizione dei testimoni dell’accusa nell’ipotesi di riforma della sentenza assolutoria resa all’esito di giudizio abbreviato
La sentenza del Tribunale di Milano di condanna di un intervistatore della trasmissione televisiva Le Iene riconduce alla fattispecie di violenza privata la «coartazione alla comunicazione» con cui si forza una persona a rispondere a domande mentre una videocamera la riprende
Tra i molti profili critici che riguardano la campagna vaccinale in corso contro l’epidemia da Sars-CoV-2, si affaccia alle cronache quello che concerne la reazione del datore di lavoro contro il dipendente che rifiuta di vaccinarsi, costituendo in tal modo un potenziale fattore di contagio nei confronti di terzi.
Pubblichiamo, con una breve nota redazionale, il testo integrale del comunicato della Procura della Repubblica di Milano sull'indagine relativa al lavoro dei riders.
Nel vuoto normativo seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di costituire sindacati militari (Corte cost. n. 120/2018), il Tribunale di Milano ha affrontato il tema della competenza giurisdizionale sulle condotte antisindacali nelle Forze armate e, per la prima volta, ha dichiarato illegittimo il trasferimento senza nulla osta di un carabiniere sindacalista
La Corte europea dei diritti dell’uomo il 2 febbraio ha condannato la Bulgaria per aver violato il profilo procedurale dell’art. 3 della Convenzione in un caso concernente abusi su tre bambini, adottati da una coppia italiana, durante la loro permanenza in un orfanotrofio bulgaro. In una sentenza densa e complessa, la Corte arricchisce la sua giurisprudenza ponendo capisaldi in punto di qualità delle indagini relative a abusi su minori, del ruolo delle Convenzioni di Lanzarote e di New York nell'individuazione di diritti sostanziali e obblighi procedurali, dell'ineludibile importanza dell'ascolto e dell'obbligo di cooperazione internazionale nei casi con elementi di estraneità.
Muovendo dal concetto di vulnerabilità del singolo nell’era della globalità di scambi e minacce, il contributo affronta la tematica dell’universalità dei diritti alla luce della circolarità interordinamentale delle tutele, come declinata di recente anche in sede di legittimità. La ricerca della sintesi, nel confronto non sempre agevole fra le giurisdizioni, viene condotta lungo i binari del principio di ragionevolezza.
Alcune pronunce di segno tra loro diverso della Corte di Cassazione in tema di impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta d’incidente probatorio cd. atipico (ex art. 392, co. 1-bis, c.p.p.) sono l’occasione per discorrere sulla sussistenza di un potere discrezionale in capo al giudice per le indagini preliminari.
Il Tar di Milano, nella pronuncia cautelare in commento, ha accolto la domanda di un gruppo di genitori e di un comitato per il diritto allo studio, sospendendo l’efficacia dell’ordinanza regionale con la quale era stato posticipato il rientro in classe per gli studenti lombardi degli istituti scolastici secondari superiori e prorogata la didattica a distanza. La decisione del giudice amministrativo si appunta in una prima parte sul nodo dell’incompetenza della Regione, ricostruendo il riparto dei poteri entro un panorama normativo assai complesso. In una seconda parte, il provvedimento regionale è sottoposto a un vaglio di ragionevolezza e proporzionalità dal quale emerge come la misura adottata non risponda ai necessari canoni di adeguatezza e congruità. La pronuncia offre spunti per riflettere sull’impatto dell’emergenza pandemica sul tradizionale rapporto tra potere dell’amministrazione e controllo del giudice amministrativo.
Le motivazioni della sentenza del caso Shalabayeva delineano un quadro inquietante, a carico dei funzionari italiani ritenuti responsabili. L’accusa rivolta al Kazakistan di violare sistematicamente i diritti umani e civili e perseguitare e calunniare il dissenso illumina di luce sinistra la vicenda della espulsione della donna e della bambina, e rende attuale e scottante la questione del rapporto fra difesa dei diritti umani e cooperazione internazionale con regimi autoritari.
Il tribunale di Napoli rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, quarto comma, dl n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020. Una questione spinosa, tra profili di stretto diritto e spunti di riflessione di politica del diritto.
Continua la discussione sull’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19598/2020, a proposito dei limiti del sindacato della S.C. sulle sentenze del Consiglio di Stato quando queste abbiano deciso in contrasto con il diritto UE. Questione giustizia, dopo aver ospitato un primo, autorevole commento (Limiti esterni e giurisdizione: il contrasto fra Sezioni Unite e Corte Costituzionale arriva alla Corte UE. Note a prima lettura di Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19598), dà spazio ad una voce di segno contrario.
Con la nota ex art. 6 D.lgs 106/2006 (pubblicata unitamente a questo breve scritto di presentazione), il Procuratore Generale della Corte di Cassazione mira a rendere omogenee le linee di intervento in punto di utilizzazione della detenzione domiciliare quale strumento di alleggerimento del sovraffollamento carcerario e di rimozione degli ostacoli che si frappongono a tale utilizzazione.
Con la sentenza n. 278 del 23 dicembre 2020 la Corte costituzionale ha risposto ai dubbi da più parti avanzati sulla normativa che ha disposto la sospensione della prescrizione come effetto della sospensione dei termini processuali e del rinvio delle udienze durante il periodo di maggiore gravità della pandemia da Covid-19.
Accanto all’intrinseco interesse per le motivazioni con cui la Corte costituzionale ha dato conto della compatibilità delle norme scrutinate, nella vicenda emerge un altro profilo meritevole di attenzione. Il dissenso, reso pubblico dal giudice relatore, sulla soluzione adottata e la sua conseguente e fisiologica sostituzione per la redazione della sentenza ripropongono il tema della pubblicità delle opinioni dissenzienti.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto quanto sostenuto dalla datrice di lavoro circa l’esistenza di un vuoto normativo sulla possibilità di riconoscere cittadinanza, nel nostro ordinamento, alla genitorialità delle coppie omosessuali, ed in particolare al genitore cd. “intenzionale” o “sociale”, presente in quelle coppie di donne che abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Il contrasto al terrorismo, specie di matrice islamista, è una delle priorità delle democrazie avanzate e dei loro sistemi giudiziari. Un’analisi della più recente giurisprudenza italiana ed europea può offrire un contributo sul livello di comprensione dei fenomeni terroristici globali ed interni da parte dei giudici e sul raggiungimento dell’obiettivo di reprimere in modo efficace e tempestivo le attività terroristiche ed i relativi prodromi, nel rispetto dei principi di materialità ed offensività del diritto penale contemporaneo, alla luce del quadro costituzionale e convenzionale di riferimento.
Una nota alla recente sentenza del Tribunale di Palermo, n. 3570 del 24 novembre 2020
Nell’ambito delle cure, occorre rapportare la necessaria valorizzazione delle capacità residue del beneficiario con l’eventuale potere di rappresentanza esclusiva, conferito all’amministratore di sostegno. In particolare, è inevitabile riflettere sulla possibilità di imporre al beneficiario un trattamento sanitario in lungodegenza, mediante il ricovero coatto in una struttura di cura e assistenza. Nella prospettiva di dare adeguato rilievo a tali tematiche il Tribunale di Chieti ha predisposto un Protocollo d’intesa di concerto con l’Ordine degli Avvocati di Chieti.