La Corte EDU alla ricerca dell’imparzialità dei giudici davanti alla vittima "imperfetta"
Riflessioni a margine della sentenza della Corte EDU J.L. contro Italia del 27 maggio 2021
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, pubblichiamo il testo dell’Audizione alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati sul disegno di legge AC n. 1693 Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso di Paola Di Nicola Travaglini e di Francesco Menditto. La riforma, approvata all’unanimità dalla Camera, in attesa del varo definitivo da parte del Senato, ha il merito di formalizzare il punto di approdo della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, per cui deve riconoscersi violenza sessuale in ogni caso in cui non sia stato manifestato il chiaro, inequivoco, e permanente consenso al rapporto. Non si tratta solo di una modifica formale, ma della diversa attenzione rivolta non più a chi subisce, ma piuttosto a chi aggredisce: non sarà più la vittima a dover provare di avere reagito, ma il colpevole a dover dimostrare che l’atto era liberamente voluto da entrambi. Un rovesciamento di prospettiva che rappresenta un notevole passo avanti nella difesa delle vittime di violenza.
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Il ricorso sottoposto alla Corte europea dei diritti dell’uomo concerne l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un minore, nato in Italia nel 2018 a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero, nella parte in cui risultava menzionata la madre d’intenzione, ossia la partner della madre biologica, partecipe del progetto genitoriale. Invocando l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la ricorrente lamenta la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ritenendo che l’annullamento della trascrizione, intervenuto a distanza di oltre cinque anni dalla nascita, abbia comportato la perdita del legame giuridico di filiazione che univa il minore alla madre d’intenzione, nonché un’incertezza protratta sulla sua identità personale e familiare.
La pronuncia si colloca in un momento di profonda trasformazione del diritto di famiglia, chiamato a confrontarsi con modelli di filiazione che non coincidono più con lo schema tradizionale biologico e che, tuttavia, chiedono riconoscimento e protezione sul piano giuridico.
La presente relazione scritta costituisce la versione estesa della relazione tenuta dal dott. Fabrizio Filice (giudice del Tribunale di Milano) alla Commissione Giustizia, il 14 ottobre 2025, la quale segue e aggiorna la relazione già tenuta alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, il 24 aprile 2025, sulla precedente versione del disegno di legge (1433), successivamente modificato (nel 2528) e approvato dal Senato il 23 luglio 2025.
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