Articoli di Nicola Colaianni
Il principio personalista è pacificamente annoverato tra i princìpi supremi della Costituzione, non derogabili neppure con procedimento di revisione costituzionale. Effetti di sistema su di esso possono rinvenire dalla riforma costituzionale della magistratura. La separazione delle carriere risulta allo stato adiafora rispetto al disegno costituzionale, come del resto già riconosciuto dalla Corte costituzionale, ma, tenuto conto dell’ambiente processuale concreto in cui viene a calarsi, sortisce un effetto contrario a quello voluto dal revisore costituzionale, con un rafforzamento del pm che non giova, e anzi è di ostacolo, all’auspicato incremento della terzietà del giudice, specie delle indagini preliminari. La duplicazione dei csm e la loro composizione affidata al sorteggio appaiono prive di efficacia sul fenomeno del “correntismo” ma ne annullano la rappresentatività dei magistrati in violazione del principio elettivo, che appare di carattere supremo. La stessa Alta Corte di giustizia per i soli magistrati ordinari dà l’idea di un giudice speciale non in linea con il divieto costituzionale. Queste criticità rischiano di indebolire l’immunità delle persone da pene ingiuste in conseguenza dell’alterazione dell’equilibrio tra persona, comunità e Stato. Piegata impropriamente a risolvere problemi contingenti e specifici, la riforma non ha il dna della “legge superiore”, presbite e perciò destinata a durare nel tempo. Data la sua prevedibile inefficacia relativamente ai fini dichiarati, essa ha valore simbolico e mira piuttosto ad aggiustare il trade-off tra giustizia e politica in senso favorevole a quest’ultima.
L’autonomia differenziata è affidata dalla riforma del titolo V ad intese tra governo e regioni, che emarginano il Parlamento. Ma, di più, l’attuazione che se ne sta dando con il disegno di legge ora all’esame della Camera non si pre-occupa della perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante e rischia così di acuire il divario tra regioni quanto all’effettività delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali. La frammentazione esporrebbe la legge e le intese al rischio di incostituzionalità per contrasto con il principio supremo di unità e indivisibilità della Repubblica.
La “nota verbale” diplomatica con cui la Santa Sede è intervenuta sul d.d.l. Zan è uno strumento formalmente improprio ma nella sostanza ha ridotto la protesta ai soli interessi di libertà della Chiesa, senza (più) interferire sulla potestà legislativa piena dello Stato nel dare rilievo anche penale alla tutela antidiscriminatoria LGBTQ.
L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche viola il principio di laicità e, pur se votata a maggioranza dalla classe, è discriminatoria nei confronti degli studenti e dell’insegnante non consenzienti. La tutela del diritto di libertà di coscienza consente la rimozione del simbolo, ad opera eventualmente dello stesso insegnante per la durata della lezione.
Le ripetute dichiarazioni del presidente Macron in difesa della libertà di blasfemia ripropongono i temi del rispetto della dignità nella satira blasfema e del modello di laicità adeguato alle società multiculturali