Testo rielaborato e annotato dell’intervento conclusivo all’incontro Crocefisso, laicità dello Stato, libertà religiosa. La parola alle Sezioni Unite civili (a margine di Cass. sez. lav. –ord. N. 19618/2020), organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione nell’aula virtuale Teams il 15 aprile 2021.
Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae *
L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche viola il principio di laicità e, pur se votata a maggioranza dalla classe, è discriminatoria nei confronti degli studenti e dell’insegnante non consenzienti. La tutela del diritto di libertà di coscienza consente la rimozione del simbolo, ad opera eventualmente dello stesso insegnante per la durata della lezione.
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Sadio c. Italia, n. 3571/17, sentenza del 16 novembre 2023, e AT ed altri c. Italia, ricorso n. 47287/17, sentenza del 23 novembre 2023. Ancora due condanne (una di esse, anzi, doppia e l’altra triplice) per l’Italia in tema di immigrazione, con specifico riferimento alle condizioni di un Centro per richiedenti asilo in Veneto e di un Centro di Soccorso e Prima Accoglienza in Puglia.
La Supreme Court del Regno Unito ha fornito, in una propria recente sentenza, un contributo di essenziale rilevanza su questioni il cui intreccio avrebbe potuto portare, se non si fosse saputo individuare l'appropriato filo di cucitura, esiti disarmonici sia nel diritto di common law inglese sia, con anche maggior gravità, nel diritto europeo convenzionale. Si trattava di coordinare il fondamentale principio del giusto processo, fissato dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950, con il più solido dei ragionamenti circa la sufficienza del materiale probatorio raccolto a divenire indice della violazione dello stesso articolo 6. I supremi giudici inglesi si sono collocati saldamente sulla linea della giurisprudenza di Strasburgo, fissando, in un caso dalle irripetibili peculiarità, affidabili parametri che sappiano, come è avvenuto nel caso sottoposto al loro esame, felicemente contemperare l'esigenza di garantire costantemente condizioni di svolgimento dei processi rispettose dei diritti umani con quella, altrettanto meritevole di apprezzamento, di evitare l'abuso del ricorso allo strumento di tutela convenzionale fondato su motivi puramente congetturali e tali, pertanto, da scuotere la stabilità del giudicato, lasciandolo alla mercé di infinite, labili impugnazioni, contrarie allo stesso spirito del fondamentale precetto del giusto processo.