Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU

di Linda D'Ancona
giudice del Tribunale di Napoli

Commento alla pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’uomo

1. È di pochi giorni fa la sentenza della Corte EDU con cui si condanna l’Italia a risarcire il danno (dodicimila euro) subìto da una giovane donna a causa delle parole utilizzate e le argomentazioni espresse dalla Corte di appello di Firenze nella motivazione di una sentenza con cui, in riforma della sentenza di primo grado, sette imputati sono stati assolti dall’accusa di aver perpetrato plurime violenze sessuali nei confronti di una giovane donna abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto. 

Pur non essendo idonea a modificare la statuizione dei giudici italiani, nel frattempo divenuta irrevocabile, la pronuncia della CEDU appare molto significativa, e destinata a passare alla storia. 

In poche battute, la vicenda è la seguente: la Corte di appello di Firenze, nel ribaltare la sentenza di primo grado con cui i sette imputati erano stati condannati alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il delitto di violenza sessuale di gruppo, ha violato l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, secondo cui «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza; e 2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza...».

I giudici europei, aditi dalla parte civile nel procedimento penale italiano, hanno ritenuto che i diritti delle persone offese, parti di un procedimento penale, ricadono nella sfera di applicazione dell’art. 8 CEDU, poiché detta norma ha come scopo precipuo quello di tutelare l’individuo da indebite ingerenze dei pubblici poteri nella sfera privata. E nel caso di specie la violazione della sfera privata, della dignità e della personalità della donna è stata perpetrata dalla Corte di appello di Firenze mediante il deposito di una motivazione contenente riferimenti alla vita e alle abitudini personali, agli orientamenti sessuali della persona offesa, al suo abbigliamento intimo, ai suoi comportamenti durante la serata in cui si sono verificati i fatti, alle sue relazioni sentimentali e persino ai suoi rapporti sessuali consenzienti. 

Con qualche difficoltà, dalla motivazione dei giudici di appello si riesce a comprendere che il Tribunale aveva assolto gli imputati dal reato di cui agli artt. 609-octies e 609-bis, primo comma, cod. pen., ritenendo che non vi era stata manifestazione di violenza o minaccia - condotta tipica prevista dal primo comma dell’art. 609-bis c.p., ma soltanto atti sessuali consumati con «abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa» – fattispecie, quest’ultima, prevista dal secondo comma, ipotesi n. 1), della suddetta norma incriminatrice. 

Orbene, posto che il primo giudice aveva escluso la responsabilità degli imputati per il delitto di violenza sessuale di gruppo commesso con violenza o minaccia, per giustificare l’assoluzione anche dall’ulteriore accusa di violenza commessa abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della donna erano proprio necessari i riferimenti alla vita privata della persona offesa, alle sue relazioni sentimentali, ai suoi orientamenti sessuali, ai rapporti sessuali intrattenuti dalla giovane nel corso della serata poco prima del presunto stupro di gruppo? Era necessario o anche soltanto utile indicare il colore delle sue mutandine, illustrare il comportamento tenuto durante la serata (vedasi il richiamo al racconto della cavalcata sul toro meccanico) e la partecipazione della persona offesa, in qualità di attrice, alle riprese di un cortometraggio violento a chiaro sfondo sessuale? Una volta esclusa la violenza o minaccia come mezzo usato da un gruppo di uomini per fare sesso con una donna, ed ancora, una volta escluso il ricorso a sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti per ottenere fraudolentemente il consenso della persona offesa, non era sufficiente affermare che la donna era sana di mente e non si trovava in condizioni di inferiorità fisica o psichica, senza dilungarsi sul suo stile di vita? 

È proprio questo il fulcro della decisione dei giudici europei: l’essersi la Corte fiorentina addentrata in particolari e fatti non pertinenti rispetto al focus della decisione, chiaramente lesivi della personalità e della sfera psichica della denunciante, dunque tali da determinare una vittimizzazione di natura riflessa, denominata quindi secondaria, rispetto alla vittimizzazione primaria ravvisabile, in astratto, nella condotta violenta ed abusante degli autori del reato.  

 

2. A ben vedere, ogni procedimento penale per stupro è già di per sé una sofferenza per la vittima reale o presunta. Tanto per cominciare, il momento della denuncia è traumatico, non solo perché obbliga la persona offesa a ripercorrere tutte le fasi della violenza descrivendole nei particolari, ma soprattutto perché la vittima è costretta a raccontare tutto ad estranei, spesso uomini, i quali anche involontariamente suscitano nella denunciante sentimenti di vergogna e di annichilimento, che rimangono scolpiti per tutta la vita nella memoria della persona violentata. Per tale motivo si fa – o almeno si dovrebbe fare – ricorso all’ausilio di una psicologa (o psicologo, quando a essere violentato è un uomo) che aiuti la vittima a sentirsi più a suo agio, consentendole di aprirsi anche all’espressione delle proprie emozioni e di raccontare la violenza subìta con minore disagio. 

In secondo luogo, in caso di violenza sessuale le indagini preliminari quasi sempre si snodano attraverso una visita ginecologica, che pur essendo doverosa costituisce per la donna un ulteriore momento di sofferenza psichica: nel verificare lo stato degli organi genitali, le eventuali lacerazioni, la presenza di sperma e altri particolari utili all’inchiesta inevitabilmente si invade la sfera più intima della persona offesa, la quale si vede poi riportare in un referto scritto, consegnato all’autorità giudiziaria, particolari che non avrebbe voglia di rendere pubblici. Ma anche questa è una sofferenza necessaria, che in linea astratta non viola l’art. 8 della CEDU in quanto costituisce una misura adottata dall’autorità giudiziaria per l’accertamento del fatto e per la “protezione dei diritti e delle libertà altrui” che rientra nelle deroghe al principio generale elencate nel secondo comma del citato art. 8. 

Infine, c’è la sofferenza della vittima durante il processo: spesso la strategia dei difensori degli imputati si fonda sulla ricostruzione della vita della persona offesa, delle sue abitudini, delle sue frequentazioni, dei suoi costumi, del modo di vestire o di atteggiarsi in pubblico, così da dimostrare l’esistenza del consenso, espresso o tacito, della presunta persona offesa. 

A prescindere dall’esito del processo (condanna o assoluzione) e nel rispetto della presunzione di innocenza e del ruolo costituzionale del difensore, in passato si sono verificati casi di vero e proprio linciaggio della donna stuprata per dimostrare che era di “facili costumi” e si concedeva a tutti, come è avvenuto nel 1979, durante il tristemente famoso processo per stupro mirabilmente stigmatizzato in un passaggio dell’arringa finale della difesa di parte civile: «Ed allora io mi chiedo perché se invece che quattro oggetti d’oro, l’oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante: il processo alla donna, la vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così, è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un’imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di Fiorella, secondo me è umiliare una donna venire qui a dire “non è una puttana”. Una donna ha diritto di essere quello che vuole, e senza bisogno di difensori. E io non sono il difensore della donna Fiorella, io sono l’accusatore di un certo modo di fare processi per violenza, ed è una cosa diversa»[1].

Nella pronuncia, al par. 132 la Corte europea … «ne doute pas que la procedure dans son ensemble aite tè vecue par la requerante comme une preuve particularement pénible, d’autant que l’intèressèe a ètè amenèe à rèpèter son tèmoignage à de multiples reprises, qui plus est sur une pèriode supèrieure à deux ans, pour rèpondre aux questions successives des enqueteurs, du paruet et des huit vaaocates de la dèfense. La Cour note par allieurs que ces derniers n’on pas hèsitè, pour èbranler la credibilitè de la requerante, à interroger celle-ci sur des questions personnelles concernant sa vie familiale, ses orientations sexuelles ete ses choix intimes, parfois,ì sans rapport avec les faits, ce qui est rèsolumente contraire non seulemente aux principes de droit international en materie de protection des droits des victimes de violences sexuelles mais ègalement au droit penal italien…». Il passaggio, tradotto in italiano (versione non ufficiale) suona così: La Corte non ha dubbi che il procedimento nel suo complesso sia stato vissuto dalla ricorrente come una prova particolarmente dolorosa, tanto più che l'interessata ha dovuto ripetere più volte la propria testimonianza, peraltro in un arco temporale di oltre due anni, per rispondere ai quesiti successivi degli inquirenti, del pubblico ministero e degli otto avvocati della difesa. La Corte ha rilevato, fra l’altro, che la difesa (degli imputati) non ha esitato, al fine di minare la credibilità della ricorrente, a interrogare quest'ultima su questioni personali riguardanti la sua vita familiare, i suoi orientamenti sessuali e le sue scelte intime, con domande a volte prive di qualsiasi rapporto con i fatti di causa; il che è assolutamente contrario non solo ai principi del diritto internazionale in materia di tutela dei diritti delle vittime di violenza sessuale ma anche al diritto penale italiano….

In proposito, i giudici europei hanno riconosciuto che la responsabilità di un esame testimoniale particolarmente penoso per la vittima del reato non poteva essere posta a carico dei magistrati italiani, poiché i giudici, e ancor prima gli organi inquirenti, avevano compiuto tutti gli sforzi possibili per evitare alla vittima inutili sofferenze durante il processo. Pur essendo la pronuncia della Corte europea condivisibile, vien da chiedersi come il Collegio di appello abbia acquisito le informazioni che poi ha sfruttato nella motivazione per commettere l’illecito di vittimizzazione secondaria: sembra che le notizie sulla vita privata della donna siano entrate negli atti processuali per effetto delle domande rivolte alla parte offesa quale testimone; erano domande ammissibili e pertinenti? La Corte europea, evidentemente a conoscenza di tutti gli atti processuali, ha correttamente escluso la responsabilità dell’Italia nella conduzione delle indagini preliminari e nella gestione per processo. Tuttavia, posto che il giudice non può acquisire aliunde fatti destinati ad accertare la verità processuale, come sono entrate nel processo le informazioni, utilizzate dalla Corte di appello di Firenze nella motivazione della sentenza, per delineare la personalità e le abitudini della donna, e che sono state oggetto della pronuncia di condanna da parte della CEDU? Se tali informazioni fossero state acquisite mediante esame testimoniale, con domande sull’orientamento sessuale della parte offesa, sulla relazione sentimentale col fidanzato, sui rapporti sessuali intrattenuti poco prima del fatto oggetto di imputazione potrebbe sostenersi che tali elementi non fossero necessari ai fini dell’accertamento della verità. Appare utile rammentare che il Presidente del Tribunale investito del caso sorvegli attentamente la pertinenza delle domande delle parti processuali, allo scopo di evitare la formulazione di domande inutili, superflue o tendenziose; in particolare il sesto comma dell’art. 499 c.p.p., nello stabilire che il presidente anche di ufficio interviene per assicurare la pertinenza delle domande e la genuinità delle risposte, precisa che il giudice deve anche garantire la lealtà dell’esame[2], locuzione che può ricomprendere anche il rispetto della dignità e della privacy della donna, laddove domande su fatti personali della testimone non ineriscano all’oggetto del processo. 

 

3. Sebbene la legislazione e persino il linguaggio corrente abbiano compiuto notevoli passi in avanti dagli anni settanta ad oggi, e pur sapendo che l’introduzione dell’istituto dell’incidente probatorio[3] consente di raccogliere la testimonianza della donna stuprata con particolari modalità che ne tutelino la personalità e non provochino ulteriori inutili sofferenze, la pronuncia della Corte europea dimostra che il cammino verso una piena tutela della vittima di stupro non è terminato e c’è ancora tanta strada da percorrere. Davvero non si comprende perché nei processi per stupro la donna debba spesso diventare “l’imputata sostanziale”, dipinta come adescatrice e di facili costumi, incline a rapporti sessuali fin quasi alla patologia, al punto da aver indotto i malcapitati uomini a ritenere i suoi comportamenti come espressivi di un tacito consenso. Per non parlare, poi, della “revoca del consenso” che sembrerebbe facile da accertare attraverso l’acquisizione della testimonianza della donna, e che invece diventa spesso l’elemento più difficile da dimostrare poiché viene tirata in ballo la questione della credibilità della parte offesa e la conseguente inidoneità delle sue dichiarazioni ad assurgere a dignità di prova. È vero che l’attendibilità del teste deve essere sempre vagliata dal giudice, ma quando si tratta della formazione e manifestazione del dissenso alla proposta di un rapporto sessuale, perché dovrebbe valere di più l’equivocità del comportamento della donna o addirittura la sua scarsa resistenza alle avances dell’uomo rispetto al diniego verbale o espresso a gesti e con fatti inequivoci? L’argomentazione sintetizzata nella locuzione “vis grata puellae” sembra essere rientrata di soppiatto nei dibattimenti e anche in qualche pronuncia di merito, in cui i giudici non tengono conto che la logica conseguenza dell’accertata inattendibilità di una teste dovrebbe essere la rimessione degli atti all’Ufficio del Pubblico ministero allo scopo di procedere contro di lei per il reato di calunnia. Invero, se è la donna a sporgere denuncia di stupro; se è della donna la testimonianza ritenuta inattendibile – quindi non vera – vuol dire che la donna è stata consenziente, nel caso in cui il rapporto sessuale si sia consumato, e poi ha denunciato ingiustamente l’uomo con cui aveva avuto rapporti: logica conseguenza dovrebbe essere la responsabilità penale della denunciante per aver accusato taluno di un reato pur sapendolo innocente. Ma non sembra che alla valutazione di inattendibilità della teste sia mai seguita la rimessione degli atti alla Procura della Repubblica affinché si procedesse per il reato di calunnia; il che appare come una contraddizione logica non sanabile, fintanto che l’esercizio dell’azione penale rimarrà obbligatorio, visto che i giudici sono pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, e che il codice di rito prevede espressamente l’obbligo di trasmettere gli atti al Pubblico ministero quando nel processo civile o amministrativo emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio (art. 331, comma 4, cod. proc. pen.)[4], quindi a fortiori anche nel corso di un procedimento penale. 

 

4. La parte della sentenza della CEDU in cui si censura la condotta dei giudici della Corte di appello di Firenze è contenuta nel paragrafo 136, dove si afferma che nella motivazione della sentenza italiana risultano ingiustificati i riferimenti alla vita personale della parte offesa, quali il richiamo alle mutandine rosse indossate dalla vittima la sera del fatto, i commenti relativi alla bisessualità della parte offesa, le sue relazioni sentimentali e i suoi rapporti sessuali occasionali intrattenuti dalla donna poco prima della vicenda oggetto del processo penale; e ancora, del tutto non necessario il richiamo alla decisione della parte offesa di partecipare alle riprese di un cortometraggio nonostante fossero previste scene violente e a sfondo sessuale.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dello Stato italiano, la Corte europea ha ritenuto che i suddetti passaggi della sentenza non fossero necessari né utili al fine di valutare la credibilità della parte offesa: la sua attendibilità avrebbe dovuto essere vagliata soltanto sulla base delle risultanze oggettive del processo, uniche ad essere decisive per la soluzione del caso concreto. 

Nei paragrafi da 138 a 143, la Corte EDU richiama l’ultimo rapporto sull’Italia del Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne - CEDAW e del GREVIO per affermare la persistenza di stereotipi circa il ruolo delle donne e la resistenza della società italiana alla causa dell’uguaglianza di genere. Tralasciando l’affermazione circa lo scarso numero di condanne poiché il livello di civiltà di un Paese non può, ad avviso di chi scrive, essere misurato in base al numero di pronunce di condanna in sede penale, è incontestabile che gli argomenti utilizzati in motivazione dalla Corte di appello di Firenze trasmettano i pregiudizi esistenti nella società italiana; tali preconcetti sono suscettibili di impedire l’effettiva protezione dei diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante l’esistenza di un quadro legislativo soddisfacente. L’esistenza di forti pregiudizi contro le donne è molto diffusa nella società italiana, tanto da costituire un importante ostacolo psicologico al ricorso all’autorità di polizia e alla denuncia delle violenze subìte dalle donne. In quest’ultimo senso si può intendere la denuncia, contenuta nell’ultimo rapporto CEDAW, circa lo scarso numero di condanne per violenza sessuale, in Italia; più propriamente, ci si deve riferire ad uno scarso numero di denunce a causa dei pregiudizi esistenti nella società italiana e forieri di quella vittimizzazione secondaria censurata dalla Corte EDU.

Sin dal 2005 e con cadenza quadriennale l’Italia è stata oggetto di critiche e raccomandazioni da parte del Comitato CEDAW, che attualmente ha sede a Ginevra presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani. L’organo internazionale ha sempre stigmatizzato l’esistenza di stereotipi sessisti nella società italiana, in particolare nella comunicazione da parte dei media e anche in ambito giudiziario.

Chi scrive ha avuto l’onore di partecipare all’ultimo incontro della delegazione italiana con il Comitato CEDAW, in qualità di componente del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani e in rappresentanza del Ministero della giustizia. L’incontro con la delegazione italiana, che per espressa adesione al Protocollo aggiuntivo alla Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women si tiene con cadenza quadriennale presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani a Ginevra, si è tenuto il 3 e 4 luglio 2017. All’esito delle numerosissime domande rivolte dal Comitato, e pur dopo ampie risposte dell’Italia alla lista di questions, il Comitato ha raccomandato al nostro Stato di introdurre misure per dare priorità e accelerare i procedimenti giudiziari così da migliorare il trattamento delle vittime della violenza di genere contro le donne, ed eliminare gli stereotipi di genere all’interno del sistema giudiziario[5]

Sebbene il CIDU abbia ampiamente diffuso le raccomandazioni del CEDAW presso tutti gli organi istituzionali italiani, all’interno della magistratura e in particolare presso gli organi deputati alla formazione iniziale e permanente, non sembra siano state adottate misure per adempiere a tali sollecitazioni. È vero che la legislazione italiana è stata considerata valida e rispondente al quadro normativo internazionale, soprattutto a seguito dell’adesione al Protocollo di Istanbul e del recepimento delle specifiche disposizioni ivi previste; tuttavia la società italiana, il senso comune e i pregiudizi diffusi in tutti gli strati sociali rappresentano il vero problema della nostra collettività. È probabile che il prossimo rapporto del CEDAW, previsto per quest’anno, ripeterà le censure già rivolte all’Italia, incentrandosi anche sulla sentenza CEDU in esame. 

Appare sempre più urgente un’effettiva attenzione a tale criticità da parte di tutto il circuito della formazione, non solo nella magistratura ma in tutti gli organi istituzionali e nelle libere professioni, allo scopo di tentare di diffondere la consapevolezza della anche involontaria adesione a stereotipi sessisti e a cadute di stile, che si risolvono in veri e propri passi indietro nel grado di civiltà di un Paese. Sembra altresì utile evidenziare che spesso proprio le donne, e in special modo le magistrate per quel che qui interessa, manifestano resistenze al cambiamento di prospettiva e all’eliminazione di argomentazioni discriminatorie, come quando taluna liquida con sarcasmo la formazione specialistica in materia di procedimenti a tutela delle fasce deboli, l’esistenza di sezioni specializzate presso gli Uffici di Procura e presso le sezioni dibattimentali dei Tribunali di grandi dimensioni, e la necessità – evidenziata anche in una raccomandazione del Consiglio Superiore della Magistratura – di prevedere giudici specializzati anche presso le Sezioni GIP-GUP[6]. Peraltro, l’esistenza di stereotipi e di un filone opinionistico sessista si registra ampiamente nei media, dove meme apparentemente scherzosi sui cartoon di Biancaneve mettono in ridicolo affermazioni in materia di rispetto della donna; e dove canali televisivi di Stato consentono al presentatore di una trasmissione e al suo ospite di lanciarsi in battute sarcastiche su film porno e presunti consensi delle attrici ai rapporti sessuali ripresi dalle telecamere. Per non parlare della denigrazione subita dalla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen durante l’incontro con il premier turco Erdoğan: ci si è giustamente scandalizzati non solo – e non tanto di Erdoğan – quanto del comportamento di Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo di nazionalità belga, il quale non ha mosso un muscolo per tutelare la figura istituzionale della Presidente CE. Tutto sommato, quanto a sessismo siamo in compagnia. 

 

5. È convinzione di molti che la letteratura, la pittura, il teatro e le arti in genere inducano a riflettere e consentano di scoprire universi emotivi sconosciuti, a cui normalmente non si approda nella vita di tutti i giorni. Secondo Watzlawick – Beavin - Jackson[7], la comunicazione tra esseri umani è una specie di miracolo, anche se attualmente i linguaggi si sono molto raffinati, e sebbene l’essere umano abbia la tendenza a manifestare agli altri ciò che sente e che pensa in tutti i modi possibili. Comunicare le proprie emozioni è difficile, ma ancor più complicato è tentare di condividere un’esperienza traumatica come lo stupro, toccato in sorte a milioni di donne nel corso della storia a partire dal ratto delle Sabine fino al nostro terzo millennio, in cui si assiste ancora oggi al fenomeno delle “spose bambine” cedute dai genitori a uomini che ne divengono “proprietari” assoluti. Pertanto, può rivelarsi utile la lettura di un testo come X di Valentina Mira[8], in cui l’autrice racconta il proprio calvario di ragazza violentata a diciannove anni, e il percorso interiore che l’ha portata a denunciare il suo stupratore a distanza di un mese dal crimine subìto. Sempre in tema, è prossima l’uscita del film Promising young woman che ha ottenuto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale: una donna che decide di vendicarsi per il trauma derivato da uno stupro. Anche oltreoceano il problema è sempre lo stesso: il sessismo impedisce alle donne di denunciare e ottenere tutela in sede giurisdizionale. Il problema intacca le fondamenta delle democrazie occidentali, senza che almeno all’apparenza le donne e gli uomini se ne curino a sufficienza. 

Non ci si compenetra mai abbastanza nella sofferenza di una donna violata, nemmeno quando si compiono tutti i doverosi sforzi per comprendere l’altrui dolore. Anche per questo motivo la decisione dei giudici europei coglie nel segno: non si tratta soltanto della cd. vittimizzazione secondaria, ma dalla lettura della sentenza della Corte di appello sembra che a scriverla siano stati individui – prima ancora che giudici – non inclini all’ascolto. In tale ambito, spunti interessanti si possono trarre dal testo di Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte[9] in cui l’Autrice illustra situazioni di comunicazione complicata tra esseri umani e metodi per raffinare la capacità di ascolto e di empatia, allo scopo di diffondere la sperimentazione di linguaggi meno superficiali e più adeguati a trasmettere la reale portata di emozioni e sentimenti, comprese le sofferenze e i postumi di traumi indelebili. 

Chissà, forse un giorno anche presso la Scuola della Magistratura si affermerà la consapevolezza secondo cui oltre alla formazione improntata su dottrina e giurisprudenza si possa dedicare qualche sessione anche alle questioni relative all’approccio psicologico e alla capacità di guardar dentro se stessi per cogliere i propri stati d’animo e dare loro un nome, onde evitare di sottovalutare la necessità di “ascolto attivo” e compenetrazione nelle vicende umane, e allo scopo di capire i contesti in cui i fatti controversi (in ambito civile come nel settore penale) sono maturati, per tener conto anche delle ripercussioni che essi hanno prodotto nella sfera psichica delle persone coinvolte. Ciò non comporterebbe affatto la perdita della capacità di essere terzi e imparziali, che come già ampiamente affermato[10] è espressione dell’attitudine a valutare  le prove legalmente acquisite nel processo, dando poi conto, nella motivazione della sentenza, del metro di valutazione e del percorso logico – giuridico intrapreso per giungere alla decisione. 

 

6. Al di là della pronuncia della CEDU, non ci si può esimere dall’osservare che la motivazione della sentenza della Corte di appello fiorentina suscita più di una perplessità. La critica ai provvedimenti giudiziari è sempre legittima, anche quando si tratta di sentenze passate in giudicato, sempre che non si travalichi il limite delle argomentazioni tecnico-giuridiche e si scada nella mera invettiva. 

Nel caso di specie, già la premessa delle motivazioni della Corte (punto 19, pag. 15) desta qualche dubbio: è ovvio che la vicenda deve essere esaminata senza tenere conto del «deviante contorno inquinato dall’impatto emozionale e mediatico che evidentemente ha connotato i fatti nell’immediatezza, perché nel caso che qui ci occupa, al di là dei giudizi moralistici o pregiudizi etici, l’unica attenzione da porre, seguendo il rigore della impugnata sentenza, è quella al reato contestato ed alla sussistenza dei suoi connotati essenziali, oggettivi e soggettivi...». Tale premessa sembra superflua se si considera che l’attività giurisdizionale consiste proprio in questo, ossia nel valutare i fatti depurati da clamori mediatici e pregiudizi di qualsiasi natura. Excusatio non petita

Infine, qualche ulteriore perplessità suscitano alcuni punti della motivazione della pronuncia censurata dalla CEDU: in primo luogo, la parte in cui si pone l’accento sulla mancanza di sperma, che la norma incriminatrice nemmeno lontanamente prevede tra gli elementi costitutivi dell’evento, né risulta necessaria ai fini dell’esistenza in rerum natura di una violenza sessuale; e la parte in cui la Corte esclude che la revoca del consenso potesse desumersi dall’essere rimasta la donna «come in trance, inerme, come un qualcosa in balia della corrente»: le frasi pronunciate dalla giovane donna «ho proprio staccato la testa, ho pensato di essere morta…non pensavo più, non guardavo più» presentano, invece, una loro coerenza e somigliano molto a frasi pronunciate da altre vittime di stupro. Non è impossibile né illogico che la vittima di uno stupro, proprio per cercare di soffrire il meno possibile, provi a “staccare il cervello” e si immobilizzi, in una sorta di applicazione della “politica della riduzione del danno” ben sapendo che la superiorità di forza fisica dell’uomo o peggio, del branco, non deponga a suo vantaggio. Del resto, nel recentissimo testo di Valentina Mira, X[11], l’autrice a pag. 37 descrive le emozioni della protagonista nel momento dello stupro; «Poi, istintivamente, mi arrendo. Mi paralizzo, letteralmente…e ancora…sono di nuovo quella bambina lì. Un piccolo animale che cerca di scampare all’emergenza, sparendo, mimetizzandosi. Anche se potrei ancora scappare. Anzi, scappare forse sarebbe la cosa più intelligente. Ma in situazioni di pericolo si mette in atto in automatico la strategia della sopravvivenza che si conosce meglio. E la mia, purtroppo, è fingermi morta. Peccato che non sia funzionale in caso di stupro». 

Vien da chiedersi che cosa rimane della motivazione della Corte fiorentina, una volta eliminati tutti i passaggi giustamente qualificati dalla CEDU come lesivi della dignità e personalità della donna e produttivi di vittimizzazione secondaria, e dei passaggi che non risultano, ad avviso di chi scrive, in rapporto di coerenza logica rispetto alla statuizione che in tali argomentazioni doveva trovare la sua fonte di legittimazione. Perché, come è noto, la legittimazione del giudice non dipende da altro se non dalla verificabilità delle sue decisioni e quindi dall’obbligo di redigere una motivazione chiara, logica e soprattutto solida, specchio della discussione e deliberazione assunta nel segreto della camera di consiglio. 

In conclusione, sembra potersi affermare che la pronuncia della CEDU fotografi con precisione lo stato della società italiana e il suo pervasivo maschilismo. Purtroppo, l’amara constatazione che si impone può essere sintetizzata con il richiamo al titolo e alla sintesi in prima di copertina del saggio di Edoardo Lombardi Vallauri Ancora bigotti[12]: «Benchè spesso ci si racconti il contrario, la morale sessuale è uno degli aspetti per cui la nostra civiltà è progredita di meno. Oggi stesso, volendo, potete danneggiare la reputazione di una persona usando i suoi comportamenti sessuali». 


 
[1] Cfr. F. Filice, Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare, in questa Rivista.

[2] Sul punto, Cass., Sez. VI, n. 6231/2020, che ribadisce l’ambito dei poteri del presidente del collegio durante l’esame testimoniale.

[3] Recentemente si è verificato un contrasto giurisprudenziale tra due pronunce della Corte di Cassazione: secondo Cass., Sez. III, n. 34091, è abnorme l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari respinge l’incidente probatorio consistente nell’audizione della vittima di una violenza sessuale, con ciò contravvenendo ad obblighi dello Stato derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare la vittimizzazione secondaria delle persone offese di reati sessuali; al contrario, secondo la successiva Cass., Sez. V, n. 2554/2020, Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari rigetti la richiesta di esame in incidente probatorio, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., della persona offesa minore d'età in ragione della rilevata superfluità o irrilevanza della prova, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento né si pone fuori dal sistema processuale. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la disciplina normativa prevista per l'audizione delle persone vulnerabili, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria, impone particolari forme volte a salvaguardare l'integrità fisica e psicologica delle persone offese, ma non prevede alcun obbligo di assunzione della prova dichiarativa a seguito di una mera richiesta di incidente probatorio). Sembra più corretto l’orientamento della seconda pronuncia. Rimane però il problema del rigetto (a volte ingiustificato) della richiesta di incidente probatorio da parte del Gip: forse si potrebbe introdurre una previsione processuale più stringente, anche allo scopo di deflazionare il dibattimento e assicurare la ragionevole durata del processo.

[4] In proposito, Cass., Sez. VI, n. 10160/2016; Cass. Sez. VI, n. 12076/2020.

[5] Concluding observations on the seventh periodic report of Italy, CEDAW , 21th July 2017, in www.marinacasetellaneya.it/blog/wp-content/uploads/2017/09/CEDAW_C_ITA_CO_7_25120_E-pdf

 
[6] E’ appena il caso di sottolineare che per attuare il modello organizzativo proposto dal CSM occorre un nuovo software per l’assegnazione automatica dei procedimenti presso le sezioni GIP-GUP; il vecchio programma, ormai vetusto e non aggiornabile, non consente la creazione di appositi cluster per l’assegnazione, in fase di indagini preliminari, dei procedimenti a costituendi gruppi di giudici specializzati.

[7] P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio editore, 1997.

[8] Fandango Libri, marzo 2021.

[9] Bruno Mondadori editore, 2003.

[10] Per tutti, Livio Pepino, L’atttualità di un’eresia. Contributi per una storia di Magistratura democratica, pag. 11 e ss., in L’eresia di Magistratura democratica. Viaggio negli scritti di Giuseppe Borrè a cura di Livio Pepino, Quaderni di Questione Giustizia. Franco Angeli editore 2001.

[11] Fandango Libri, marzo 2021.

[12] E. A. Vallauri, Ancora bigotti, Giulio Einaudi editore, 2020, collana Vele.

17/06/2021
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23/02/2024
"Ebrei, negri, musulmani, extracomunitari, clandestini e zingari"

Questione giustizia ospita il primo capitolo del libro di Francesco Buffa, Ebrei, negri, musulmani, extracomunitari e zingari. Le discriminazioni istituzionali ieri ed oggi (quando la legge non è uguale per tutti), uscito per le Edizioni KEY, con introduzione di Livio Pepino, ampia ricostruzione del quadro della legislazione nazionale, passata e attuale, e delle discriminazioni che ad essa sono riferibili.

03/02/2024
Sentenze di ottobre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di ottobre 2023

12/01/2024
Sentenze di settembre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di settembre 2023

22/12/2023
Ancora due condanne dell’Italia per i suoi hotspot

Sadio c. Italia,  n. 3571/17, sentenza del 16 novembre 2023, e AT ed altri c. Italia, ricorso n. 47287/17, sentenza del 23 novembre 2023. Ancora due condanne (una di esse, anzi, doppia e l’altra triplice) per l’Italia in tema di immigrazione, con specifico riferimento alle condizioni di un Centro per richiedenti asilo in Veneto e di un Centro di Soccorso e Prima Accoglienza in Puglia.

14/12/2023
I criteri probatori della violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu. Una visione comparatistica

La Supreme Court del Regno Unito ha fornito, in una propria recente sentenza, un contributo di essenziale rilevanza su questioni il cui intreccio avrebbe potuto portare, se non si fosse saputo individuare l'appropriato filo di cucitura, esiti disarmonici sia nel diritto di common law inglese sia, con anche maggior gravità, nel diritto europeo convenzionale. Si trattava di coordinare il fondamentale principio del giusto processo, fissato dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950, con il più solido dei ragionamenti circa la sufficienza del materiale probatorio raccolto a divenire indice della violazione dello stesso articolo 6. I supremi giudici inglesi si sono collocati saldamente sulla linea della giurisprudenza di Strasburgo, fissando, in un caso dalle irripetibili peculiarità, affidabili parametri che sappiano, come è avvenuto nel caso sottoposto al loro esame, felicemente contemperare l'esigenza di garantire costantemente condizioni di svolgimento dei processi rispettose dei diritti umani con quella, altrettanto meritevole di apprezzamento, di evitare l'abuso del ricorso allo strumento di tutela convenzionale fondato su motivi puramente congetturali e tali, pertanto, da scuotere la stabilità del giudicato, lasciandolo alla mercé di infinite, labili impugnazioni, contrarie allo stesso spirito del fondamentale precetto del giusto processo.

13/12/2023