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Recensione al Manuale di diritto penale antidiscriminatorio di Fabrizio Filice e Luciana Goisis

di Luca Masera
professore ordinario di diritto penale, Università degli Studi di Brescia

1. Premessa 

Il Manuale di diritto penale antidiscriminatorio di Fabrizio Filice e Luciana Goisis viene proposto all’attenzione dei lettori in un momento in cui la materia oggetto di indagine è quanto mai controversa. Il diritto penale è davvero uno strumento idoneo a contrastare in maniera efficace i crimini ed i discorsi d’odio, o più in generale le pratiche discriminatorie? E quale ruolo devono rivestire le vittime delle condotte discriminatorie all’interno del sistema penale, dalla fase cautelare sino alle determinazioni in ambito sanzionatorio?

Si tratta di due interrogativi su cui, come noto, da anni si confrontano nella dottrina del nostro Paese posizioni anche profondamente diverse, come testimonia da ultimo l’acceso dibattito che ha preceduto l’introduzione del delitto di femminicidio. Attorno a tali questioni si articola il lavoro qui in esame, che nel ricostruire in termini doverosamente “manualistici” gli ambiti di una materia peraltro ancora lontana da una stabile definizione concettuale, non manca di prendere posizione intorno ai difficili problemi sopra evocati. 

La prima parte del Manuale, firmata da Luciana Goisis, affronta i profili sostanziali del diritto penale antidiscriminatorio: prendendo le mosse da un inquadramento sistematico, criminologico e politico-criminale della categoria, vengono analizzate le norme con cui si realizza nel nostro ordinamento la repressione dei crimini e dei discorsi d’odio, con uno sguardo attento alla giurisdizione convenzionale e alle prospettive de iure condendo.

La seconda, di Fabrizio Filice, si confronta con i profili processuali, scegliendo quale filo conduttore quello dei «diritti delle vittime» (così è intitolata la seconda parte del Manuale): anche in questo caso particolare attenzione viene dedicata alla ricostruzione delle fonti sovranazionali, che costituisce la premessa dell’analisi del diritto interno, con uno sguardo poi nell’ultimo capitolo alla novità costituita dall’introduzione nel 2022 di forme di giustizia riparativa.

Nelle pagine che seguono daremo sinteticamente conto dello sviluppo del lavoro, ripercorrendo capitolo per capitolo gli snodi di maggiore interesse, prima di concludere con qualche brevissima annotazione personale.

 

2. Sintesi del lavoro

1) Il primo capitolo contestualizza storicamente e concettualmente i crimini d’odio (hate crimes), per tali dovendosi intendere quei reati in cui la vittima è colpita in quanto appartenente ad un determinato gruppo protetto.

Goisis si sofferma in particolare sul tema centrale della perimetrazione delle caratteristiche protette: adottata la nozione fornita dall’Osce, per cui deve trattarsi di «caratteristiche immutabili o comunque fondamentali della persona», e di «caratteristiche (di gruppo) che implichino fratture sociali profondamente radicate nella storia e nella società», il lavoro ricorda come tradizionalmente i fattori di discriminazione legalmente riconosciuti siano «la razza, il colore della pelle, l’etnia, la religione e la nazionalità», mentre sia da tempo controversa (almeno nel nostro Paese) l’opportunità di inserire tra le caratteristiche bisognose di protezione il genere e l’orientamento sessuale (opzione per la quale propende con decisione l’autrice, secondo cui «è difficile opporre delle argomentazioni forti contro l’inclusione dell’orientamento sessuale tra le categorie protette dai bias crimes»), e siano infine emersi più di recente ulteriori fattori di discriminazione, quali «l’identità di genere transgender (o transessuale), l’età o la disabilità».

L’autrice sottolinea come «la latitudine dei crimini d’odio è frutto di una scelta di valore», e ripercorre le diverse soluzioni adottate negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania, dalle quali emerge l’ormai diffusa considerazione anche del genere e dell’orientamento sessuale tra le caratteristiche meritevoli di protezione antidiscriminatoria.

2) Il secondo capitolo (dal titolo «l’angolazione teorica e politico-criminale») prende in esame due questioni di grande rilievo: le caratteristiche sociologiche di autori e vittime dei crimini d’odio, e gli argomenti a favore e contro l’opzione di criminalizzazione.

Posto che i crimini d’odio colpiscono la vittima nella sua identità personale e, indirettamente, l’intero gruppo di appartenenza, in tale categoria di reati riveste particolare importanza il rapporto tra autore e vittima, e le caratteristiche tipologiche di entrambi.

La figura dell’autore viene rappresentata come quella di un soggetto spesso socialmente integrato, ma portatore di un distacco culturale che si traduce in un’aggressione anche simbolica al diverso; da notare è la frequenza con cui tali crimini vengono commessi in gruppi, connotati da una radicata cultura di ostilità nei confronti delle categorie discriminate (cd. hate groups).

Per quanto concerne le vittime, da rimarcare è anzitutto come l’essere vittima di un crimine d’odio abbia un impatto ben maggiore rispetto ad un crimine ordinario, posto che «il fatto di essere prescelti quali vittime in ragione di caratteristiche personali e immutabili genera un senso di vulnerabilità e di vittimizzazione dal carattere unico: le vittime sanno di non poter evitare ulteriori attacchi a causa della caratteristica personale di cui sono portatori e ciò crea il loro un forte senso di insicurezza, decisamente superiore all’insicurezza percepita dalle vittime di crimini ordinari». Quanto alla frequenza della vittimizzazione, se storicamente sono prevalenti gli hate crimes motivati da ragioni di discriminazione per ragioni etniche o religiose, crescenti risultano gli episodi che vedono come vittime persone LGBTQI+, episodi generalmente caratterizzati da una particolare brutalità e da un altissimo numero oscuro.

In relazione poi al nodo cruciale della legittimazione della pena nei confronti dei crimini d’odio, Goisis illustra le principali teorie giustificative (in estrema sintesi, «retribuzione, deterrenza e simbologia sono le ragioni più spesso addotte nella letteratura, specie anglo-americana, a favore dell’introduzione di hate crime laws»), ed evidenzia come la scelta di criminalizzazione sia altresì conforme al  principio di proporzionalità, posto che «non si può dubitare che i crimini d’odio comportino una maggiore dannosità, oltre ad un maggior grado di colpevolezza, in ragione del motivo d’odio che li ispira». Non mancano anche i riferimenti alle posizioni critiche, secondo cui «le hate crime laws sono in grado di rafforzare le ideologie identitarie e di aumentare il risentimento sociale al punto da dividere, anziché unire, la società».

L’autrice al riguardo prende una posizione molto netta: la sanzione penale deve essere accompagnata da strategie riparative e da interventi di prevenzione sociale, ma la scelta di criminalizzazione rappresenta un elemento imprescindibile nelle strategie di contrasto alla discriminazione.

Particolarmente interessante è infine la riflessione sul rapporto tra crimini d’odio e giustizia riparativa. Per essere efficace il meccanismo riparativo richiede una condizione di effettiva parità tra autore e vittima, che spesso quando vengono commessi tali reati non sussiste, e pertanto il ricorso a tale strumento deve essere ponderato e attento, al fine di evitare che il processo di riparazione sfoci in episodi di vittimizzazione secondaria; problematica che verrà ripresa e approfondita nell’ultimo capitolo del Manuale.  

3) Il terzo capitolo è dedicato ai discorsi d’odio, species del genus crimini d’odio, e si concentra sulla tensione strutturale sussistente tra tali reati e numerosi principi penalistici – in particolare, il principio di determinatezza, il principio di proporzione tra reato e sanzione, ed il principio di offensività. Con riferimento al rispetto di quest’ultimo principio, che secondo l’autrice rappresenta l’aspetto più problematico della criminalizzazione, si sostiene la legittimità di bilanciare la doverosa tutela della libertà di espressione con «il principio di uguaglianza, che non ammette discriminazioni basate sull’identità collettiva» nonché con il «principio della pari dignità di tutti i cittadini»: la conclusione è nel senso che l’incriminazione dell’hate speech non viola il principio di offensività, a condizione che i reati in questione vengano ricostruiti come fattispecie di pericolo concreto.

In relazione poi all’hate speech online, ne vengono individuati i tratti distintivi che lo rendono particolarmente pericoloso («la permanenza dell’odio, ovvero la possibilità dell’odio online di rimanere in circolazione a lungo; la possibilità che l’odio riappaia anche se il messaggio d’odio è stato cancellato; l’importanza dell’anonimato, che induce le persone a odiare liberamente; infine la transnazionalità dell’odio, che aumenta l’effetto dell’incitamento all’odio»), e viene dato conto delle iniziative in corso in sede europea per l’elaborazione di «strumenti più mirati, che mettano in discussione la responsabilità dei diversi attori sociali, ad esempio i providers, che non possono essere considerati esenti da obblighi e doveri».

4) Il quarto capitolo offre una ricognizione della giurisprudenza della Corte EDU, e dei contorni che in tale giurisprudenza ha assunto il diritto penale antidiscriminatorio. Dall’analisi di diverse recenti pronunce in tema di crimini d’odio emerge una sensibilità crescente non solo verso i casi di razzismo e discriminazione religiosa, ma anche nei confronti delle manifestazioni di odio omotransfobico e di genere, che ancora non trovano invece adeguato riconoscimento in sede nazionale.

Per quanto concerne in particolare l’hate speech, la rassegna di giurisprudenza evidenzia la varietà dei casi e la difficoltà della Corte nel delineare un paradigma di giudizio unitario, risultando piuttosto preferibile un approccio casistico e contestuale (che valorizzi elementi quali le intenzioni dell’autore, il linguaggio utilizzato e il contesto comunicativo), pur all’interno di una cornice concettuale che ruota attorno a due principi essenziali: «la prevalenza del principio di non discriminazione sulla libertà di espressione e la necessità del ricorso allo schema interpretativo del pericolo concreto quale schema capace di legittimare la sanzione penale sul terreno della libertà di espressione».

Il Manuale si sofferma, poi, sulle pronunce relative alla violenza di genere, dedicando specifica attenzione alle decisioni concernenti la responsabilità dell’Italia per discriminazioni indirette basate sul genere, ed in particolare alla sentenza Talpis v. Italia del 2017, che ha rappresentato una spinta decisiva per l’approvazione nel 2019 del cd. Codice Rosso; a chiusura del capitolo, un breve ma significativo cenno viene dedicato alla discriminazione nei confronti dei detenuti, che la Corte EDU riconosce come forma autonoma di discriminazione penalmente rilevante.

5) Il quinto capitolo ricostruisce l’evoluzione della normativa italiana, dalla legge Reale del 1975 alla legge Mancino del 1993, passando per la riforma dei reati di opinione del 2006 fino al 2018 e all’inserimento nel Codice penale degli artt. 604-bis e 604-ter.

L’analisi si sofferma in particolare sull’evoluzione dell’oggetto di tutela (viene ribadita la centralità della pari dignità umana quale bene giuridico tutelato, e vengono criticate le letture che inquadrano le fattispecie quali reati plurioffensivi), sulla tipicità delle diverse fattispecie previste dall’art. 604 bis c.p. e sulle censure di incostituzionalità che le hanno interessate (al riguardo, l’autrice non solo reputa che tali fattispecie non siano in contrasto con il principio della libertà di espressione, ma ritiene che un profilo di incostituzionalità sia piuttosto da rinvenire nella mancata menzione delle discriminazioni legate al genere ed all’orientamento sessuale tra le ipotesi di discriminazione prese in esame dalla norma). Quanto all’apparato sanzionatorio, l’autrice ne apprezza la dosimetria, che evidenzia la differente offensività delle condotte discriminatorie rispetto a quelle connotate da violenza, pur non mancando di stigmatizzare la mancata differenziazione tra le distinte ipotesi di propaganda e di istigazione.

L’analisi della casistica giurisprudenziale conferma – oltre all’effettiva incidenza dei crimini d’odio nella prassi – anche «la conformità della normativa al principio di legalità nella forma della tassatività, a dispetto di voci dissenzienti». Cionondimeno, secondo Goisis permane un margine di miglioramento in tal senso, risultando opportuna l’introduzione di una nozione normativa di atto discriminatorio, sul modello del sistema francese e spagnolo.

6) L’ultimo capitolo della parte dedicata al diritto sostanziale si occupa delle prospettive de lege ferenda. L’ingresso del genere tra i caratteri oggetto di tutela della disciplina antidiscriminatoria rappresenta, secondo l’autrice, il passo necessario al completamento della tutela, e proprio all’importanza che il genere e l’orientamento sessuale vengano annoverati tra i fattori di discriminazione penalmente rilevante è dedicato la gran parte del corposo capitolo (quasi 50 pagine). Dopo avere ripercorso il dato normativo interno ed internazionale in materia di violenza di genere (dalla Convenzione di Istanbul ai principi Yogyakarta, sino al Codice rosso ed ai progetti di riforma in discussione al momento della scrittura del Manuale, nella prima metà del 2025), Goisis si confronta con gli argomenti favorevoli e contrari all’estensione della disciplina di cui agli artt. 604-bis e 604-ter c.p. alle discriminazioni di genere, prendendo decisamente posizione nel senso dell’auspicabilità di una tale estensione; estensione che viene auspicata anche rispetto al tema dell’abilismo, e cioè alla possibilità di inserire tra i crimini d’odio anche i reati compiuti con «atteggiamento discriminatorio e pregiudizialmente svalutativo verso le persone con disabilità».

7) Il settimo capitolo apre la parte dedicata ai profili processuali, offrendo anzitutto un breve inquadramento sociologico delle dinamiche che conducono alla discriminazione delle minoranze, e del ruolo che il diritto penale può giocare nel contrasto a tali dinamiche. Venendo più da vicino alle questioni processuali, l’autore mette in guardia dai rischi che meccanismi discriminatori all’interno del processo penale possano produrre un grave effetto di vittimizzazione secondaria («il processo non solo può essere, ma frequentemente è un contesto nel quale vengono attuati anche comportamenti discriminatori, umilianti ed escludenti»); rischio che non riguarda solo il passato (viene ricordato un episodio di cronaca giudiziaria degli anni Settanta, il cd. Processo per stupro), ma anche l’attualità, come emerge da una sentenza della Corte EDU del 2021 che ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU, in relazione al ripetuto riferimento, nel motivare l’assoluzione degli imputati per violenza sessuale di gruppo in ragione della ritenuta non credibilità della denunciante, alla sua vita privata, al suo orientamento sessuale, nonché agli atteggiamenti tenuti in pubblico nei momenti precedenti l’episodio denunciato e all’abbigliamento indossato: «la violazione dell’art. 8 CEDU consiste nella mancata osservanza del dovere di proteggere l’immagine, la dignità e la vita privata delle vittime di violenza, anche attraverso il riserbo sui dati personali che non abbiano relazione con i fatti».  

8) L’ottavo capitolo concentra lo sguardo sul piano internazionale e sovranazionale, da cui provengono i principali impulsi all’evoluzione del diritto penale antidiscriminatorio e alla prevenzione della vittimizzazione secondaria, e che viene dunque fatto oggetto di particolare attenzione (il capitolo è il più corposo del Manuale, constando di più di 70 pagine). Il fil rouge che conduce il lettore attraverso il reticolo di fonti sovranazionali in materia di discriminazione e di tutela delle vittime di reato è lo studio delle «disposizioni che attengono alla tutela processuale delle vittima di reato e al rischio di vittimizzazione secondaria e che sia applicano a tutte le vittime di reato, sempre con un’attenzione particolare alle vittime dei reati che originano da un fondo discriminatorio, tra i quali, si è detto, per importanza e diffusione, spiccano i reati, soprattutto violenti, che originano da discriminazioni per motivi legati al sesso o al genere».

La rassegna prende avvio dalle fonti internazionali, al cui interno particolare rilievo riveste anzitutto la Convenzione CEDAW del 1979 e l’omonimo comitato, istituito per supervisionare l’attuazione della Convenzione e abilitato all’adozione di raccomandazioni dirette ai singoli Stati. L’autore richiama, al riguardo, le raccomandazioni rivolte all’Italia nel 2022, in relazione ai rischi di vittimizzazione secondaria nel nostro ordinamento.

Ampio spazio è poi dedicato alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata dal Consiglio d’Europa nel 2011, che rappresenta il quadro normativo di riferimento per la protezione e il sostegno di tutte le vittime di violenza di genere. Sul piano interno, il lavoro si sofferma in particolare sul rapporto formulato nel 2020 dal comitato di esperti istituito dalla Convenzione (GREVIO), che ha messo in luce significative carenze dell’Italia.

La rassegna prosegue con l’esame delle direttive europee di maggiore impatto, tra cui la Direttiva 2012/29/UE, che ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e la Direttiva UE 2024/1385/UE, sulla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, che conferisce effetto vincolante in sede unionale a molti principi già presenti nella Convenzione di Istanbul. L’analisi di questa seconda direttiva è particolarmente approfondita e permette di individuare i principali fronti di adeguamento della disciplina interna («Gli obblighi di incriminazione. Mutilazioni genitali femminili e matrimonio forzato; l’uso delle tecnologie dell’informazione della comunicazione (TIC); lo stalking e le molestie online; l’odio e la discriminazione via social; le procedure per la rimozione dei TIC; la protezione della vittima di violenza di genere nel corso del procedimento penale; la valutazione del rischio (Risk assessment); l’ingerenza del processo nella vita sessuale della vittima; assistenza specifica ed extra-penale della vittima; le case rifugio ed altre sistemazioni temporanee; discriminazione intersezionale e approccio omnicomprensivo»).

Segue poi un approfondimento sulle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, segnatamente la  Raccomandazione del 2006 sull’assistenza alle vittime di reato (un punto di riferimento per la sua funzione definitoria e per l’enfasi sul ruolo dello Stato sociale nell’affiancare il diritto penale nella protezione effettiva delle vittime) e la Raccomandazione del 2023 che ne rappresenta l’evoluzione  e offre una visione unitaria e aggiornata della materia, definisce in modo più preciso i diritti fondamentali delle vittime (informazione, supporto, protezione, partecipazione) e introduce alcuni importanti principi in materia di giustizia riparativa, che precisano e integrano la precedente raccomandazione sul tema.

La parte conclusiva del capitolo è rivolta alla giustizia penale internazionale, contesto nel quale la centralità della vittima rappresenta un dato strutturale. Viene ricordato come lo Statuto di Roma e la prassi della Corte penale internazionale abbiano riconosciuto alle vittime un ruolo attivo nel processo – con diritti di partecipazione, riparazione e protezione –, e ci si sofferma in particolare sullo strumento del Fondo fiduciario per le vittime, che viene individuato quale «modello tuttora insuperato per il suo carattere innovativo in quanto riunisce in un unico ente, dotato di una propria amministrazione e di prerogative autonome oltre alla collaborazione con la Corte, i diversi istituti della riparazione solidaristica e del risarcimento del danno, riunendoli entrambi in una disciplina unitaria e generalmente rivolta a tutte le vittime». Una riflessione viene infine dedicata al tema della cooperazione interstatale, considerata condizione essenziale per la tutela delle vittime di crimini transnazionali, e vengono discussi due casi molto noti – i casi Regeni e Almasri – quali esempi di non cooperazione che priva la vittima del diritto a un processo.

9) Il nono capitolo riporta l’attenzione al sistema interno, ripercorrendo la progressiva evoluzione del codice di procedura penale da modello rigidamente reo-centrico («l’eredità della scuola classico liberale è quella di un reo-centrismo tendenzialmente assoluto, nel quale l’intero edificio teorico della garanzie processuali è imperniato sull’indagato nella fase delle indagini, sull’imputato nella fase del processo e sul condannato nella fase dell’esecuzione penale») a sistema che riconosce alla vittima una posizione autonoma, e non più meramente accessoria, nel procedimento penale. Viene così analizzato il processo di «interpolazione per stratificazione» attraverso cui la persona offesa ha via via acquisito sempre maggiori diritti di informazione, partecipazione e protezione, con una particolare attenzione alle modifiche introdotte dal Codice rosso e alla loro incidenza sul procedimento di applicazione delle misure cautelari.

L’attenzione si sofferma poi sulle iniziative de lege ferenda. Da un lato, la proposta di legge costituzionale (approvata in prima deliberazione dal Senato nel gennaio 2025) volta ad introdurre all’art. 24 Cost. un nuovo comma, per cui «la Repubblica tutela le vittime di reato», modifica che l’autore riconosce essere «molto discussa ed avversata», reputando tuttavia le argomentazioni contrarie alla riforma «argomenti obsoleti, che fanno parte di una concezione ormai superata del garantismo penale e non si confrontano con le sfide e la complessità della penalità contemporanea»; dall’altro, lo schema di disegno di legge varato nel marzo 2025 dal Consiglio dei Ministri per la «introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normatici per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime» (approvato in via definitiva nel novembre 2025, quando il volume era già stato pubblicato), di cui viene sottolineato l’ampliamento dei diritti della vittima, da collocarsi nel solco dei precedenti interventi in materia.

10) Il decimo ed ultimo capitolo si occupa della giustizia riparativa, considerata come tappa evolutiva di un sistema penale in transizione verso l’attribuzione di un ruolo più significativo alle esigenze della vittima. Si ripercorrono le radici storiche e il contributo della vittimologia, che ha trasformato le pratiche spontanee di conciliazione in processi giuridicamente riconosciuti. La giustizia riparativa viene presentata come un percorso di riconciliazione e responsabilizzazione, fondato su un linguaggio mediativo capace di superare le rigidità del processo penale. Non si tratta di un’alternativa alla giurisdizione, ma di uno strumento complementare, volto a ripristinare gli equilibri sociali compromessi dal reato e prevenire il rischio di recidiva. L’autore si sofferma sul d.lgs. 150/2022, con cui la giustizia riparativa ha fatto ingresso nell’ordinamento italiano, apprezzandone l’impianto sistematico, reputato in linea con le fonti sovranazionali; vengono tuttavia evidenziate le gravi criticità attuative, per cui «il sistema della giustizia riparativa è, dal punto di vista legale, pienamente in vigore ma al contempo inattuabile, perché non è mai stato completato l’iter di emanazione della normativa secondaria di attuazione, e di adeguamento amministrativo, necessario all’entrata in funzione della giustizia riparativa».

 

3. Brevi considerazioni conclusive

Abbiamo voluto dare conto in modo approfondito dei temi trattati nel lavoro di Filice e Goisis, perché la vastità delle tematiche affrontate è il primo tratto distintivo del Manuale qui in commento. La materia oggetto del lavoro, in effetti, è una materia ancora in via di definizione da un punto di vista normativo e dogmatico, tanto che si tratta (se non sbagliamo) del primo Manuale di diritto penale antidiscriminatorio edito in Italia. Gli autori si sono trovati di fronte alla scelta di come delimitare l’ambito dell’indagine rispetto ad una categoria di recentissima emersione per la nostra letteratura, e hanno deciso di non seguire la strada più semplice, che sarebbe stata quella di una rassegna delle diverse disposizioni ascrivibili alla categoria del diritto penale antidiscriminatorio (in primis i delitti contro l’uguaglianza introdotti nel 2018 nel codice penale). Tali disposizioni vengono ovviamente prese in analisi nel Manuale, ma l’impostazione del lavoro è diversa, e ruota attorno ai due quesiti fondamentali che stanno sullo sfondo delle due parti dell’opera. La prima si struttura intorno alla risposta circa l’effettiva capacità del diritto penale di giocare un ruolo significativo nel contrasto alle condotte discriminatorie, specie se il fattore di discriminazione è costituito dal genere; la seconda riguarda il ruolo da attribuire alla vittima all’interno di un procedimento penale storicamente imperniato in via pressoché esclusiva sui diritti e sulle garanzie dell’indagato-imputato. Il lettore, allora, viene condotto all’interno del diritto penale antidiscriminatorio seguendo il filo d’Arianna costituito da questi due interrogativi di fondo, cui gli autori non mancano di fornire una risposta molto chiara.

L’altra caratteristica del Manuale è, infatti, proprio quella di non limitarsi ad esporre in modo asettico la materia, ma di prendere in più occasioni posizioni molto nette sulle questioni in campo. L’ispirazione del lavoro, in entrambe le sue parti, è delineata in modo cristallino dalla citazione di Francesco Palazzo, posta nell’esergo: «La tutela dell’uguaglianza costituisce una nuova frontiera del diritto penale che non può non essere apprezzata. Essa, infatti, è una manifestazione significativa di quell’attenzione alle vittime che, contrassegnando i tempi attuali, deriva da un’accresciuta sensibilità verso il valore fondante della solidarietà». Nel libro allora si dà conto delle tesi di chi mostra perplessità circa la compatibilità dei bias crimes con i principi di garanzia propri di un diritto penale liberale, e si oppone all’estensione delle categorie protette al genere ed all’orientamento sessuale, così come di chi teme che la centralità che sta acquisendo la vittima nel procedimento penale possa andare a detrimento delle garanzie dell’autore del reato; ma la risposta degli autori, ampiamente argomentata nelle pagine del volume, non potrebbe essere più netta: «Vi è in particolare, in una parte dell’accademia e dell’avvocatura penale italiana, la tendenza a giustificare tale resistenza culturale con una motivazione di tipo garantista; nel senso che si vede nel rifiuto della prospettiva di genere una sorta di “controlimite culturale” a difesa dei diritti e delle garanzie dell’imputato. In questo modo, però, si finisce per confondere il garantismo penale – che è tale solo se garantisce tutte le parti coinvolte nel processo penale e bilancia equamente i rispettivi diritti con l’interesse pubblico alla protezione dei beni giuridici – con un reo-centrismo di carattere quasi ideologico».

La tutela delle vittime dei bias crimes rappresenta così la saldatura tra versante sostanziale e processuale di un medesimo approccio politico-criminale, che ritiene di poter e dover fare ancora affidamento (anche) nel processo penale come luogo in cui chi è stato offeso può trovare una qualche forma di giustizia: con una prospettiva particolarmente attenta alle vittime di discriminazioni di genere, ma con considerazioni che hanno evidente portata generale.

Il Manuale qui in commento, in conclusione, fornisce una ottima base conoscitiva per chi deve iniziare la propria conoscenza del diritto antidiscriminatorio; ma è anche un lavoro che esprime un preciso orientamento culturale, decidendo di continuare a scommettere sulle capacità del diritto penale, se inserito in un contesto di strumenti e di risorse capaci di intervenire sulle ragioni sociali dei fenomeni, di contribuire a prevenire la lesione di beni giuridici essenziali alla convivenza civile.

10/01/2026
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19/11/2025