Tortura: una norma scritta male al banco di prova della prassi applicativa
Due recenti pronunce di merito sono l’occasione per soffermarsi sugli elementi costitutivi e circostanziali della fattispecie di tortura. Una norma scritta male, densa di problemi interpretativi e non priva di qualche disallineamento rispetto alla normativa sovranazionale.
Il contributo esamina il delitto di cui all’art. 12-bis del testo unico immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 20/2023 all’indomani del tragicamente noto naufragio di Cutro. L’analisi rivela criticità attinenti sia alla prevedibile inefficacia della nuova figura di reato, rispetto al dichiarato obiettivo di contrastare le forme più gravi di traffico di migranti; sia alla manifesta sproporzione dei minimi edittali, rispetto alle condotte connotate da minore disvalore, come quelle riconducibili ai c.d. migranti-scafisti.
Uno sguardo di insieme sul recente intervento legislativo in materia di tutela penale della sicurezza pubblica solleva una serie di questioni: sul piano del metodo, in ragione della scelta di intervenire con decreto-legge, quando un disegno di legge sostanzialmente identico era all’esame del Parlamento; sul piano dei contenuti, in considerazione della filosofia di fondo – ispirata a logiche securitarie – che informa l’intero impianto normativo. Il contributo si sofferma su tali snodi, sollecitando più di una riflessione su temi cruciali per le democrazie contemporanee: la scarsa capacità selettiva del proteiforme concetto di sicurezza pubblica; lo spazio che una società democratica è in grado di assicurare al dissenso e alla marginalità sociale; la funzione del diritto penale in una società democratica, con il rischio che esso assuma sempre più una funzione simbolico-deterrente; lo spostamento dal diritto penale del fatto al diritto penale d’autore; una idea di legalità penale che rischia di essere sempre più sganciata dal costituzionalismo.
Interrogatorio preventivo e gip collegiale: un’analisi delle lacune con cui sono stati introdotti e degli ampi spazi lasciati su più punti all’interpretazione e alle prassi, nel dinamismo delle indagini. Per l’interrogatorio preventivo, i primi punti condivisi dagli operatori nella sua prima applicazione, i possibili effetti del nuovo istituto sulle scelte processuali di pm difensori e sull’agenda e sul modo di lavorare del gip, per più profili chiamato dalla legge a scelte dai rilevanti effetti per il diritto di difesa, in concreto conformative dell’istituto. Per il gip collegiale, una prima analisi delle questioni processuali e ordinamentali non risolte che lo rendono allo stato istituto appena abbozzato. Per entrambe tali “storiche” novità per il processo penale, non per nulla introdotte con la stessa legge che cancella l’abuso d’ufficio e riscrive il traffico di influenze in senso restrittivo alla sua applicazione, emerge con chiarezza dalla disciplina che manca, e soprattutto da quella che c’è e non si è mancato invece di introdurre con precisione, su cosa vi sia stata fretta, interesse e quindi attenzione a legiferare e l’evidenza della potenzialità di due istituti di cui nessuno può in astratto contestare la natura garantista a divenire in concreto strumento di ulteriori diseguaglianze tra categorie di imputati nella sempre più ricercata costruzione di un più protetto statuto processuale innanzitutto, seppure non solo, per politici, amministratori, imprenditori, ceto medio delle professioni.