Simmetrie tra diritti della persona offesa: equo processo e risarcimento del danno davanti alla Corte di Strasburgo
Corte EDU (Prima Sezione), 18 marzo 2021, ric. n. 24340/07, Petrella c. Italia: se le indagini si concludono con l'archiviazione per prescrizione si viola l'art. 6 § 1 CEDU. Un commento
Sommario: 1. Premessa: guerra in Ucraina e provvedimenti adottati in seno al Consiglio d’Europa - 2. Le misure provvisorie della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - 3. La tutela cautelare nei ricorsi interstatali e la gestione dei ricorsi individuali paralleli - 4. L’estensione della cautela “generale” ai ricorsi individuali e le affinità con la procedura pilota - 5. Suggestioni conclusive
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Perché la sentenza nel caso Succi non deve essere sopravvalutata…ma nemmeno sottovalutata. Alcune riflessioni anche per il futuro
L’esercizio del diritto di cronaca e critica storica, che scrimina il reato di diffamazione, non esclude che l’imputato sia ritenuto responsabile ai fini del risarcimento del danno ingiusto provocato dalla pubblicazione di notizie oggettivamente offensive dell’altrui reputazione. Per la Corte Edu non viola la Convenzione la condanna al risarcimento del danno ingiusto causato dall’aver attribuito ad un soggetto la corresponsabilità nella c.d. strage di Rovetta del 1945.