L’adozione piena da parte della coppia dello stesso sesso avvenuta all’estero è compatibile con l’ordine pubblico internazionale: gli equilibrismi della Cassazione tra inerzia del legislatore, moniti costituzionali ed esigenze di tutela omogenea dei figli
Le Sezioni Unite della Cassazione tornano ad affrontare il delicato tema della genitorialità delle coppie dello stesso sesso, affermando la compatibilità con i principi costituenti l’ordine pubblico internazionale dell’atto straniero di adozione piena e legittimante di un minore a favore di una coppia omoaffettiva maschile ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione. Richiamando il principio dei best interests of the child e ricostruendo il sistema dei principi costituzionali e convenzionali in base al quale le unioni tra persone dello stesso sesso rappresentano luoghi in cui si sviluppa la personalità del soggetto, anche in ordine all’aspirazione alla genitorialità, la Cassazione valorizza il concetto e l’ambito applicativo dell’adozione e attesta come l’unione matrimoniale non identifica più il modello unico per la crescita dei figli. Luci e ombre di una sentenza che mostra, ancora una volta, il ruolo di supplenza a cui sono chiamati i giudici di fronte all’inerzia legislativa e quali limiti e anche contraddizioni questa costrizione comporti.
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Scheda sull'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. XVIII Civile, 9 settembre 2022
Un caso di attento ascolto della giurisprudenza di merito da parte dei giudici di legittimità e di prudente valutazione delle conseguenze delle scelte ermeneutiche.
L’autrice, dopo avere sintetizzato le ragioni della decisione in commento, ne legge criticamente le conclusioni, alla luce della evoluzione sociale e normativa
L’interpretazione dell’art. 35 bis, comma 13, del D.lgs. 25/2008, nella previsione della necessità della certificazione dell’autenticità della data di rilascio della procura da parte del difensore, è al centro delle decisioni delle Sezioni Unite e della Terza Sezione civile della Corte di cassazione che, a distanza di pochi giorni, hanno esaminato le numerose questioni relative alla norma censurata, scrutinandone la conformità alla Costituzione ed alle fonti sovranazionali e giungendo ad esiti fortemente divergenti.
Le Sezioni Unite della Cassazione tornano ad affrontare il delicato tema della genitorialità delle coppie dello stesso sesso, affermando la compatibilità con i principi costituenti l’ordine pubblico internazionale dell’atto straniero di adozione piena e legittimante di un minore a favore di una coppia omoaffettiva maschile ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione. Richiamando il principio dei best interests of the child e ricostruendo il sistema dei principi costituzionali e convenzionali in base al quale le unioni tra persone dello stesso sesso rappresentano luoghi in cui si sviluppa la personalità del soggetto, anche in ordine all’aspirazione alla genitorialità, la Cassazione valorizza il concetto e l’ambito applicativo dell’adozione e attesta come l’unione matrimoniale non identifica più il modello unico per la crescita dei figli. Luci e ombre di una sentenza che mostra, ancora una volta, il ruolo di supplenza a cui sono chiamati i giudici di fronte all’inerzia legislativa e quali limiti e anche contraddizioni questa costrizione comporti.
Continua la discussione sull’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19598/2020, a proposito dei limiti del sindacato della S.C. sulle sentenze del Consiglio di Stato quando queste abbiano deciso in contrasto con il diritto UE. Questione giustizia, dopo aver ospitato un primo, autorevole commento (Limiti esterni e giurisdizione: il contrasto fra Sezioni Unite e Corte Costituzionale arriva alla Corte UE. Note a prima lettura di Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19598), dà spazio ad una voce di segno contrario.