Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

L’assistenza sociale degli stranieri e gli strani dubbi della Cassazione

La Corte di cassazione rinuncia alla disapplicazione della normativa interna contrastante con le disposizioni delle direttive munite di efficacia diretta verticale, e sceglie la strada dell’incidente di costituzionalità, così finendo per indebolire oggettivamente rilievo e portata precettiva del principio di parità di trattamento nell’accesso all’assistenza sociale assicurato dalle direttive ai cittadini di paesi terzi, e per alterare il rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione.

06/05/2021
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La rieducazione quale titolo di permanenza: lo straniero irregolare libero-sospeso. Commento alla Sentenza n. 1039/2026 della Corte di Cassazione

Nella sentenza n. 1039 del 09/01/2026 la I Sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione degli stranieri irregolari liberi-sospesi, con particolare riguardo al rapporto tra la sospensione del titolo esecutivo e il trattenimento presso un CPR in attesa dell’espulsione. La Suprema Corte ha ritenuto l’interesse dello straniero irregolare ad accedere al percorso rieducativo, anche in forma extramuraria, idoneo a fondare un particolare titolo di permanenza sul territorio nazionale. Ne consegue che, in simili circostanze, l’espulsione, pur formalmente valida, deve ritenersi improduttiva di effetti.

03/04/2026
Fenomeno migratorio e Paesi di origine sicuri. Tra presunzioni, finzioni giuridiche e giurisprudenze

Fattore fra i più rilevanti della recente storia normativa e giurisprudenziale, la nozione dei Paesi di origine sicuri s’è imposta nella disciplina del fenomeno migratorio. I suoi fili teorici risalgono alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, quando la conformazione giuridica dell’istituto si delinea con il ricorso a dati statistici, valutazioni geopolitiche e informazioni di agenzie sovranazionali. Con questi elementi s’integra nell’acquis dell’Unione europea presso la quale assume le caratteristiche di meccanismo funzionale alla gestione differenziata di flussi immigratori. Il suo funzionamento si basa su una presunzione che, come certifica l’intestazione, porta a considerare Paesi extra-UE “generalmente sicuri”: lo sono per la presenza di qualificatori possibilmente democratici o comunque informati al rispetto dei diritti umani, allo stato di diritto, a un sistema giurisdizionale equo ed effettivo nonché contrario a persecuzioni e trattamenti degradanti. Con queste premesse abilita i Paesi-UE a ricorrere a controlli accelerati e istruttorie semplificate, in deroga agli standard ordinari di valutazione individuale delle domande di protezione internazionale. L’articolo analizza l’evoluzione dell’istituto, sottolineando gli intrecci tra legislatori, giudici e giurisprudenze statali ed europee. Lo fa, in particolare, dalla prospettiva dell’ordinamento italiano.

10/02/2026
Corte d'Appello di Torino, Sez. Protezione Internazionale, ordinanza 15 dicembre 2025 sul "caso Shahin"
a cura di Redazione

Questione giustizia pubblica il testo dell’ordinanza sul caso Shahin perché ciascuno possa farsi la sua opinione attingendo direttamente al documento al di là delle polemiche politiche e di stampa

17/12/2025
Per una riforma radicale delle impugnazioni civili

La crisi in cui versa la giustizia civile, non solo e non tanto per la difficoltà, pur in presenza di uno sforzo straordinario, di rispettare il disposition time imposto dal PNRR, ma anche e soprattutto per le prospettive di grave incertezza che si aprono dopo il 30 giugno 2026 con il ritorno al regime ordinario, trova una delle ragioni principali nell’eccessività del sistema delle impugnazioni. La drammaticità del momento richiede una riforma radicale delle impugnazioni che, mediante gli opportuni aggiustamenti nella disciplina della revocazione, fra cui l’estensione dell’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. anche alla sentenza di primo grado, trasformi l’appello da gravame in rimedio impugnatorio, a motivi illimitati in diritto, e limitati in fatto al vizio motivazionale corrispondente al vigente art. 360 n. 5 c.p.c., mentre il ricorso per cassazione dovrebbe essere previsto esclusivamente per i motivi di cui ai primi tre numeri dell’art. 360, facendo della nullità della sentenza e del procedimento (il numero 4 dell’art. 360) un motivo di revocazione ordinaria. Tutto questo comporta il riconoscimento, in continuità ad un modello che potrebbe ricavarsi dalla stessa Costituzione, della centralità del giudizio di primo grado, quale sede autentica di formazione nel contraddittorio della decisione giurisdizionale.

28/10/2025