L’assistenza sociale degli stranieri e gli strani dubbi della Cassazione
La Corte di cassazione rinuncia alla disapplicazione della normativa interna contrastante con le disposizioni delle direttive munite di efficacia diretta verticale, e sceglie la strada dell’incidente di costituzionalità, così finendo per indebolire oggettivamente rilievo e portata precettiva del principio di parità di trattamento nell’accesso all’assistenza sociale assicurato dalle direttive ai cittadini di paesi terzi, e per alterare il rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione.
Il decreto in commento riprende ancora una volta il tema del riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta in assenza di una previa auto-identificazione da parte della persona interessata nella procedura amministrativa dinanzi alla Commissione Territoriale. Affronta dunque nello specifico il tema della qualificazione giuridica della domanda di protezione internazionale e dell’ammissibilità degli elementi nuovi emersi nel corso del procedimento grazie alla procedura di referral e all’identificazione tardiva e, in ultimo, l’aspetto del tipo di protezione da riconoscere alla persona.
Un caso di attento ascolto della giurisprudenza di merito da parte dei giudici di legittimità e di prudente valutazione delle conseguenze delle scelte ermeneutiche.
Scheda illustrativa dell’ordinanza interlocutoria n. 1842 del 2022
Osservazioni a margine di Cassazione, S.U., ord. n. 29297/2021: assenza di discrezionalità, situazioni soggettive, giurisdizione di riferimento
La Corte Edu legittima il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e ne sancisce le funzioni di garanzia della certezza del diritto e buona amministrazione della giustizia, condannandone esclusivamente un’applicazione sproporzionata ed eccessivamente formalistica.