Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Un bambino e le sue mamme: dall’invisibilità al riconoscimento ex art. 8 legge 40

di Marco Gattuso
giudice del Tribunale di Bologna

Alla luce dell’evoluzione impressa dalla Consulta alla legge 40/2004, dei numerosi arresti della Corte di cassazione in materia di omogenitorialità e del profondo mutamento del quadro giuridico rappresentato dalla legge n. 76 del 2016 (cd. legge Cirinnà), è oggi possibile assumere che il meccanismo previsto dall’art. 8 della legge 40 a protezione dei nati da Pma (i quali «hanno lo stato di figli … della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime») si applichi anche per i bambini nati da una coppia di donne che sia ricorsa a Pma eterologa all’estero, con l’effetto che anche per il nostro ordinamento entrambe le donne che abbiano prestato il relativo consenso debbano essere considerate madri del nato.

A ciò conduce una interpretazione letterale delle norme, posto che i termini “coppia” e “convivente” non possono essere riferiti alle sole coppie e convivenze eterosessuali, mentre, come affermato dalla Corte di cassazione, non si rinviene nell’ordinamento alcun ostacolo giuridico al riconoscimento dell’omogenitorialità. Non appare inoltre ostativa la permanenza del divieto di accesso in Italia alla Pma per una coppia di donne, atteso che il meccanismo di attribuzione della genitorialità in base non al collegamento biologico ma alla volontà (in base, cioè, alla consapevole assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro) è stato previsto dal legislatore proprio per l’ipotesi di ricorso da parte di cittadini italiani alla fecondazione eterologa all’estero all’epoca del suo divieto, poi rimosso dalla Corte costituzionale.

*In copertina un fotogramma tratto da L’amore e basta di Stefano Consiglio (2009)

16/01/2018
Altri articoli di Marco Gattuso
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
L'irrevocabilità del consenso dell'uomo all'impianto dell'ovulo fecondato: problemi costituzionali e prospettive. Brevi note a Corte cost., 24 luglio 2023, n. 161

Nell’articolo si esamina la recente sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 2023 relativa ad una questione di costituzionalità dell’art. 6, comma 3, della L. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione assistita, laddove, esclude che, una volta avvenuta la fecondazione dell’ovulo, l’uomo non possa revocare il consenso all’impianto dello stesso nell’utero, a differenza di quanto è consentito alla donna a seguito di precedenti declaratorie d’incostituzionalità (sentt. 151 del 2009 e 96 del 2015). Nell’articolo si evidenziano sollecitazioni della Corte costituzionale al legislatore per interventi in materia.

16/10/2023
Indicazione nell’atto di nascita del genitore intenzionale

Nota a Tribunale di Milano, ordinanza nr. 562 del 24.04.2023 (e prime impressioni su Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, richiesta del 15.5.2023)

23/06/2023
REMS, carcere e malattia mentale, fra bilanci e prospettive

La Corte Costituzionale ha “fischiato un fallo grave” nella normativa sulle REMS, avviando l’inizio dei tempi supplementari entro cui portare a compimento la riforma che ha abolito gli OPG. Bisogna completare questo percorso con uno sforzo di concretezza e mettere al centro la salute mentale nella sua complessità.

11/01/2023
Finisce davvero il “fine pena mai”? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis

Una prima analisi delle disposizioni del decreto-legge 162/2022 in materia di ergastolo ostativo. Superarlo effettivamente sarà un compito dell’interprete.

02/11/2022
Il cognome tra eguaglianza dei genitori e identità del figlio. Identità e interesse del minore vs. accordo dei genitori

Sommario: 1. Introduzione – 2. La disciplina esistente fino alla prima dichiarazione di incostituzionalità – 3. Le decisioni delle Corti europee – 4. Le precedenti sentenze della Corte costituzionale italiana – 5. La sentenza della Corte costituzionale del 2022 – 5.1. «Il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato». Condivisibilità del principio e regole di contorno – 5.2. È «fatto salvo l’accordo (... dei genitori di) attribuire (al figlio) il cognome di uno di loro soltanto». Accordo dei genitori versus identità del figlio

20/10/2022