Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Un bambino e le sue mamme: dall’invisibilità al riconoscimento ex art. 8 legge 40

di Marco Gattuso
giudice del Tribunale di Bologna

Alla luce dell’evoluzione impressa dalla Consulta alla legge 40/2004, dei numerosi arresti della Corte di cassazione in materia di omogenitorialità e del profondo mutamento del quadro giuridico rappresentato dalla legge n. 76 del 2016 (cd. legge Cirinnà), è oggi possibile assumere che il meccanismo previsto dall’art. 8 della legge 40 a protezione dei nati da Pma (i quali «hanno lo stato di figli … della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime») si applichi anche per i bambini nati da una coppia di donne che sia ricorsa a Pma eterologa all’estero, con l’effetto che anche per il nostro ordinamento entrambe le donne che abbiano prestato il relativo consenso debbano essere considerate madri del nato.

A ciò conduce una interpretazione letterale delle norme, posto che i termini “coppia” e “convivente” non possono essere riferiti alle sole coppie e convivenze eterosessuali, mentre, come affermato dalla Corte di cassazione, non si rinviene nell’ordinamento alcun ostacolo giuridico al riconoscimento dell’omogenitorialità. Non appare inoltre ostativa la permanenza del divieto di accesso in Italia alla Pma per una coppia di donne, atteso che il meccanismo di attribuzione della genitorialità in base non al collegamento biologico ma alla volontà (in base, cioè, alla consapevole assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro) è stato previsto dal legislatore proprio per l’ipotesi di ricorso da parte di cittadini italiani alla fecondazione eterologa all’estero all’epoca del suo divieto, poi rimosso dalla Corte costituzionale.

*In copertina un fotogramma tratto da L’amore e basta di Stefano Consiglio (2009)

16/01/2018
Altri articoli di Marco Gattuso
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
La garanzia costituzionale dei diritti fondamentali del figlio nato in Italia da fecondazione eterologa eseguita legalmente all’estero: precedenti, approdi e prospettive.

Lo scritto si propone di dare una prima lettura, “a caldo” della sentenza n. 68 del 2025 sul riconoscimento del figlio nato in Italia da fecondazione eterologa legalmente praticata all’estero e sulla trascrizione del nome della madre intenzionale nell’atto di nascita.
Da una ancora sommaria analisi della sentenza e dei suoi precedenti, l’articolo ambisce, anche con l’ausilio di riferimenti al ben noto caso della sentenza sul fine vita ed a vicende occorse in àmbito europeo, a tratteggiare quelle che, senza eccessiva enfasi, possono però considerarsi le premesse di eventuali ulteriori sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia di tecniche procreative.

19/06/2025
L'autodeterminazione non egoista secondo la Corte costituzionale

Con la sentenza n. 33 del 2025 prosegue il cammino della Corte verso il riconoscimento dei modelli familiari diversi da quello costituito da coppia eterosessuale coniugata, con attenzione rivolta al concreto incontro tra i diritti effettivi del minore e la libertà di autodeterminarsi dell’aspirante genitore

25/03/2025
Alla corte Costituzionale la questione di legittimità sui CPR

Il Giudice di Pace di Roma solleva dubbi di costituzionalità sui modi del trattenimento e il principio di eguaglianza

07/02/2025
La Corte costituzionale esclude che il diritto di rinunciare alla prescrizione del reato spetti anche all’indagato. Riflessioni attorno a un discutibile approdo

Prendendo spunto dalla decisione n. 41 del 2024 della Corte costituzionale, il contributo individua le ragioni normative a favore della estensione alla persona sottoposta alle indagini del diritto di rinunciare alla prescrizione del reato riconosciuto all’imputato dall’art. 157 comma 7 c.p., auspicando altresì una coerente rimeditazione del procedimento archiviativo, così da garantire l’esercizio di tale diritto.

27/01/2025
Stato costituzionale e ruolo della giurisdizione. Il giudice quale primo critico della legge

Mentre negli stati privi di Costituzione il rapporto tra il giudice e la legge consiste nell’assoluta e incondizionata fedeltà del primo alla seconda, con la comparsa delle Costituzioni rigide mutano la struttura stessa del diritto e il ruolo istituzionale della giurisdizione: la legge, infatti, si subordina al progetto giuridico formulato nelle Carte costituzionali e il rapporto tra legge e giudice non è più di acritica e incondizionata soggezione del secondo alla prima, quale che ne sia il contenuto, ma diviene piuttosto soggezione del giudice anzitutto alla Costituzione e, così, alla legge solo se costituzionalmente valida. In uno stato costituzionale, allora, se di incondizionata fedeltà alla legge del giudice vuol parlarsi, lo si può fare soltanto rispetto alle leggi costituzionali, sulla cui base il giudice ha il dovere giuridico di valutare criticamente tutte le leggi che è chiamato ad applicare e, ove le ritenga in contrasto con la Costituzione, di sospenderne l’applicazione, investendo la Corte costituzionale del relativo giudizio.

03/12/2024