Magistratura democratica
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Intervista a Gabriella Luccioli a partire da Diario di un giudice

a cura di Luigi Marini
già magistrato e segretario generale della Corte di cassazione

Gabriella Luccioli ha vinto il primo concorso in magistratura aperto alle donne, entrando in servizio nel 1965. Dopo aver svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale di Montepulciano, di pretore a Roma e poi di consigliere presso la Corte di Appello di Roma, nel 1990 è stata nominata consigliere della Corte di Cassazione, nel 2008 presidente di sezione della Corte di Cassazione; nel 2011 ha assunto la direzione della prima sezione civile. E’ stata presidente del Collegio che ha pronunciato la sentenza n. 21748 del 2007 in tema di alimentazione ed idratazione forzata (caso Eluana Englaro). E’ in pensione dal 2015. Autrice del libro Diario di una giudice. I miei cinquant’anni in magistratura, ed. Forum, 2016, e del libro Dignità della persona e fine della vita, ed. Cacucci, 2022.

 

1. Rispetto al racconto di Dante Troisi, che ambiente hai trovato quando hai iniziato il tuo servizio? 

Sono entrata in magistratura il 5 aprile 1965, con il primo concorso aperto alle donne. Il contesto di allora era certamente molto diverso da quello con il quale dovette confrontarsi Dante Troisi: l’ambiente descritto nell’indimenticabile Diario di un giudice era segnato da una magistratura gerarchizzata, divisa rigidamente per gradi, controllata dalla Corte di Cassazione. Il modello di giudice sul quale si appuntavano le impietose critiche di Troisi era quello di un giudice pigro ed opaco che orienta la sua condotta verso l’amore per il quieto vivere ed il disimpegno, fino a scadere nel conformismo che non nuoce ad alcuno e quindi non può danneggiare chi lo pratica, che tiene molto al proprio stipendio e molto meno alla qualità del lavoro. 

All’epoca del mio ingresso in magistratura erano già in atto significativi cambiamenti sul piano normativo e su quello culturale. In particolare, il disegno costituzionale aveva cominciato, pur con molto ritardo, a trovare attuazione: nel 1956 era entrata in funzione la Corte Costituzionale, che aveva emesso la sua prima sentenza il 5 giugno di quell’ anno, ed il 24 marzo 1958 era stata approvata la legge istitutiva del CSM, che aveva tenuto la sua prima adunanza il 18 luglio 1959.

Il 1964 aveva visto la nascita di MD, che aveva apportato all’ interno del mondo associativo la ricchezza delle sue elaborazioni per una nuova politica della giustizia e la sua ansia di rinnovamento della giurisdizione.

L’ordinamento prevedeva a quel tempo la progressione in carriera a ruoli chiusi: per l’appello mediante concorso per esami e titoli o per soli titoli, o mediante scrutinio per merito distinto o per merito semplice; analogo sistema era previsto per l’accesso in Cassazione. Alla titolarità delle diverse funzioni si collegava la possibilità di ricoprire posti corrispondenti ad un certo livello di gerarchia degli uffici, nonché un trattamento economico diversificato.

Intorno alla metà degli anni Sessanta si sviluppò nell’ambito associativo un vivace dibattito tendente al superamento della struttura gerarchica dell’ordine giudiziario, alla soppressione della carriera e all’ agganciamento della progressione economica all’anzianità, e non alle funzioni esercitate, così da superare ogni distinzione tra i magistrati che non fosse ricollegabile alle funzioni ricoperte.

Il Congresso di Gardone del settembre 1965 costituì la prima importante sede di riflessione generale sui temi della valenza politica dell’attività giudiziaria e della collocazione del giudice nella società, nella maturata consapevolezza che l’interpretazione lascia spazio a giudizi di valore, e quindi assume una valenza in certo senso politica. Il dibattito si concentrò in quella sede sull’ attività interpretativa del giudice, da intendere non più come esegesi formalistica della norma, ma come lettura del dato normativo in senso costituzionalmente orientato. Alla figura dell’interprete bocca della legge e meccanico applicatore di un sistema normativo chiaro e completo, ontologicamente dato, come scriveva Livio Paladin, si sostituì nella visione dei partecipanti quella di un giudice intriso dei valori della Costituzione e deputato a dare attuazione ai suoi principi fondamentali, ed in particolare ai principi di libertà, di eguaglianza, di dignità della persona, di solidarietà. L’ assunzione di tali principi come diritti fondamentali immodificabili, capaci di influenzare la portata precettiva di ogni disposizione di legge, si ispirava chiaramente al pensiero di Calamandrei, che aveva inteso la Costituzione come fondamento di «una nuova teoria dell’interpretazione delle leggi». 

Il fervore che animò la discussione, che pure a volte assunse toni aspri e incandescenti, non sottintendeva lotte di potere tra le correnti, ma esprimeva una forte e comune tensione ideale verso un nuovo modello di giudice contrario ad ogni formalismo e verso una difesa tenace dei valori sanciti nella Carta, nella acquisita consapevolezza della valenza politica dell’attività giudiziaria. 

L’idea di fondo era quella di collocare l’ordine giudiziario all’interno della società italiana in trasformazione e di impegnare direttamente i magistrati nella elaborazione di un progetto complessivo di riforma nel quale si sostituiva alla figura del giudice burocrate, puro tecnico del diritto votato alla conservazione dell’esistente, quella di un giudice impregnato dei valori costituzionali, garante dei diritti di tutti, e soprattutto dei soggetti più vulnerabili. 

Nella mozione finale del Congresso si affermò che il giudice «deve essere consapevole della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli invalicabili confini della sua subordinazione alla legge, un’applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione».

Di quel dibattito, che proiettava l’ordine giudiziario in un universo del tutto nuovo e così diverso da quello configurato nei testi universitari sui quali mi ero formata, fui testimone silenziosa e attenta, nella veste di componente dell’ufficio stampa affidatami dall’ ANM e forse unica presenza femminile. Solo più tardi ho realizzato che la totale assenza nel dibattito congressuale della voce delle donne ne minava in qualche misura l’autorevolezza e ne limitava la completezza, e che anche il recentissimo ingresso delle donne in magistratura non era stato percepito dai più come doverosa attuazione di un precetto costituzionale, prima ancora che di una norma di legge: a quanto ricordo soltanto Mario Berutti, all’epoca Avvocato generale e presidente ANM fino al 1966, nel suo intervento in assemblea plaudì al recentissimo ingresso delle donne nell’ordine giudiziario, che definì non solo come un atto di giustizia formale, ma come una necessità democratica, rilevando che la loro presenza avrebbe portato all’ interno della giurisdizione il valore di una sensibilità diversa e avrebbe contributo a scardinare quel sistema gerarchico e autoritario che una magistratura polverosa e maschilista si ostinava a perpetuare.

Le iniziative legislative sul piano ordinamentale adottate negli anni immediatamente successivi risentono chiaramente delle elaborazioni fin lì compiute. Le leggi Breganze n. 570 del 1966 e Breganzone n. 831 del 1973 realizzarono con l’apertura dei ruoli una completa scissione tra qualifica e funzioni, in quanto consentirono di raggiungere qualifiche superiori continuando a svolgere le precedenti funzioni, e resero i magistrati almeno inizialmente immuni da quell’ ansia di “fare carriera”, da quell’ambizione miope che può diventare la cifra di ogni scelta professionale e che può indurre, come purtroppo è avvenuto, ad inopportuni collegamenti con centri di potere. Ed invero il nuovo sistema normativo, teso a valorizzare l’anzianità come criterio di avanzamento anche economico, rese possibile a tutti il raggiungimento delle qualifiche più elevate, con le relative retribuzioni, senza sottoporsi ad alcun tipo di selezione effettiva, ed ebbe anche il merito di eliminare la vecchia gerarchia prodotta dal controllo dei concorsi da parte della Corte di Cassazione, così da assicurare l’indipendenza interna della magistratura. 

Coerentemente, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi prevalse la tendenza a valorizzare in modo preponderante l’anzianità, con effetti a volte gravemente distorsivi, come nel caso eclatante della mancata nomina di Giovanni Falcone a capo dell’Ufficio Istruzione di Palermo. 

La riforma dell’ordinamento realizzata con la legge n. 111 del 2007, modificativa del d. lgs. n. 160 del 2006, a sua volta parzialmente modificata dalla legge n. 71 del 2022, si è discostata nettamente dal sistema fondato sulla mera anzianità, prevedendo un sistema di valutazione quadriennale da effettuare sulla base di determinati criteri sino alla settima valutazione, così sottoponendo a verifica un ampio arco della vita professionale dei magistrati. Si è in tal modo inteso superare la prospettiva di una carriera garantita per legge, sulla base della nota prassi della “anzianità senza demerito”, trasformatasi nel tempo in “anzianità senza gravi colpe”, ad essa sostituendo la “cultura della valutazione”, ispirata a sua volta al canone della “formazione permanente” del magistrato.

L’evoluzione dell’ordinamento giudiziario così sinteticamente tracciata si delinea, come evidenzia Romboli, come «misura, specchio e condizione» della posizione del giudice nel sistema, stante lo stretto collegamento tra ruolo del giudice e disciplina dell’organizzazione giudiziaria.

 

2. Si comprende dal diario di Troisi che la Costituzione era del tutto fuori dall’ orizzonte di valori dei giudici e dal loro lavoro quotidiano. Le cose erano cambiate al tuo arrivo? 

Negli anni ’70 si aprì nel Paese la grande stagione delle riforme, segnata dalla introduzione nel 1970 della legge sul divorzio, confermata in modo pressoché plebiscitario dal referendum del 1974, dal nuovo processo del lavoro, e poi dalla legge di riforma del diritto di famiglia, con la sua carica fortemente innovativa nel senso della solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e della parità tra i coniugi, dallo statuto dei lavoratori, dalla legge sulla interruzione volontaria della gravidanza, anch’essa confermata dall’ esito referendario del 1981, da quella sui consultori, dalla legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi. 

Tali importanti innovazioni chiamarono i giudici ad essere paladini della tutela di nuovi diritti, quelli che Stefano Rodotà definiva «diritti di terza generazione», aprendo spazi di intervento giudiziale in settori dell’ordinamento un tempo del tutto trascurati. Il ruolo del magistrato, finalmente libero dai condizionamenti dell’alta magistratura, ne fu profondamente trasformato: non più mera bocca della legge, ma promotore e garante dei valori della Costituzione attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle norme, in adesione agli insegnamenti del mitico Congresso di Gardone, sensibile alle esigenze di giustizia sostanziale, protagonista nella regolazione dei conflitti in una società in profonda trasformazione. 

 

3. Quando ha preso corpo lo sforzo (di parte almeno) dei magistrati per dare corpo alla Costituzione nel lavoro quotidiano? E i pubblici ministeri come si rapportavano a questi processi culturali e interpretativi?

Sempre agli anni ‘70 vanno ascritte le battaglie dei pretori a tutela dell’ambiente, della salute e dei diritti fondamentali attraverso l’utilizzazione dello strumento previsto dall’ art. 700 c.p.c., così da formare una giurisprudenza pretoria che anticipava quella dei giudici di legittimità e che spesso si avvaleva di tecniche interpretative decisamente innovative, da taluni bollate in senso critico e in modo improprio come “creative” o “alternative”. 

Era la stagione dei “pretori d’assalto”, che in ambito penalistico perseguivano reati in passato non percepiti nella loro gravità, come appunto quello di inquinamento ambientale, mentre in sede civile si facevano promotori della primavera dei diritti dei lavoratori, utilizzando tutti gli spazi interpretativi consentiti dallo statuto in difesa del posto di lavoro, della salute e della libertà sindacale, nonché a tutela del diritto d’autore e dei diritti della persona in ambito familiare e al di fuori della famiglia e in materia di concorrenza sleale e di diritto societario.

Ho esercitato le funzioni di pretore presso la prima sezione civile della Pretura di Roma dal 1973 al 1983, vivendo un’esperienza estremamente formativa e coinvolgente: gli strumenti della misura cautelare di urgenza ai sensi dell’art.700 c.p.c. e della tutela possessoria e la struttura monocratica dell’ufficio consentivano di rendere un servizio di giustizia rapido ed efficace, applicando un procedimento semplice ed immune dalle rigidità proprie del processo civile ordinario. L’ interazione tra le funzioni di pubblico ministero e di giudice lasciava il campo ad un’ampia utilizzazione dei poteri di indagine. 

 

4. Puoi farci capire l’importanza dell’associazionismo che iniziava a crescere tra i magistrati? E perché solo alcuni magistrati sono dipinti come “politicizzati”? 

Parlare di associazionismo nella magistratura comporta inevitabilmente riflettere sulle correnti e sulla loro degenerazione. Il caso Palamara è stato rivelatore di un sistema malato, che rispondeva a logiche di appartenenza e che aveva trasformato le correnti in centri di potere e di lottizzazione degli incarichi. 

So bene che quel sistema ha inferto un colpo gravissimo alla credibilità e alla fiducia dei cittadini nei confronti dei giudici, ma so anche che esso è stato abilmente enfatizzato e strumentalmente utilizzato dalla politica per lanciare campagne contro la generalità dei magistrati e dare fondamento alle recenti iniziative riformatrici. Per tale via il cd. carrierismo ha costituito un buon argomento per mettere mano in maniera decisiva al modello costituzionale di ordinamento giudiziario, delineandone uno assai diverso da quello previsto in Costituzione.

Io credo che a tale strumentalizzazione occorra opporre il dato che a fronte di un organico di circa 9.200 magistrati soci dell’ANM soltanto 2100 sono iscritti alle correnti: ciò dimostra che la stragrande maggioranza dei magistrati, ossia più di tre quarti, è del tutto estranea al circuito di appartenenza correntizia. 

Va inoltre ricordato che sono passati vari anni dagli incontri all’hotel Champagne e che l’ ANM ha già pagato un prezzo molto alto nel tentativo di liberarsi del cancro del correntismo. E se ancora residuano elementi di criticità, io penso che la battaglia per combattere le deviazioni dell’ associazionismo vada combattuta non già affidando alla sorte la composizione dell’ organo di autogoverno, ma impegnando le correnti stesse e tutta l’ ANM a rigenerarsi recuperando lo spirito di Gardone e sollecitando ogni magistrato a coltivare una rinnovata tensione etica, tenendo ben saldi gli strumenti culturali e morali necessari, senza demonizzazioni o sdegnose prese di distanza e senza consegnare all’ oblio il ruolo importante che hanno svolto in passato i gruppi associativi come luoghi di elaborazione di principi e di visioni. 

Non dimentico al riguardo che molti di coloro che in passato hanno dato lustro con la loro altissima professionalità alla storia della magistratura erano iscritti ed attivi nelle correnti, così come non dimentico i grandi magistrati che sono stati eletti al CSM in rappresentanza delle correnti stesse.

 

5. Come reagì il sistema alla “democratizzazione” della magistratura? Io vedo tre diversi aspetti: a) la critica delle decisioni dei colleghi; b) l’interpretazione delle leggi costituzionalmente orientata; c) la partecipazione al dibattito pubblico e le consonanze con i partiti politici e le forze sociali. 

Mentre nel settore penale la vastità del fenomeno corruttivo noto come tangentopoli, emerso nei primi anni ’90, fu efficacemente contrastata dai magistrati, e soprattutto dal pool di Milano Mani pulite, che nello scontro con le forze politiche trovò il sostegno entusiasta della cittadinanza, manifestato anche con movimenti spontanei e comitati schierati dalla parte dei pubblici ministeri, ed importanti risultati furono conseguiti nella lotta al terrorismo e alle mafie con la celebrazione di delicatissimi processi, nel settore civile, e soprattutto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ebbe inizio un percorso di modernizzazione e di rivisitazione di indirizzi non più conformi ai mutamenti del quadro normativo o non più rispondenti ad esigenze di giustizia. 

Approdai alla prima sezione civile della Corte nel 1988 come magistrata di appello applicata al Massimario e dal 1990 come consigliera di cassazione. Nell’occuparmi della materia del diritto di famiglia e dei minori, ma non solo, percepii l’esistenza di pregiudizi, di presunzioni e di stereotipi che influenzavano molte decisioni e compresi quanto fosse importante un diverso punto di vista, il punto di vista delle donne - che sino ad allora era totalmente mancato - nell’ orientamento delle discussioni in camera di consiglio e nella valutazione dei fatti e delle prove. 

Gradualmente si avviò nell’ ambito della sezione una riflessione su alcune tematiche, arricchitasi nel corso degli anni della presenza e del contributo di altre colleghe, che portò a delineare nuovi orientamenti giurisprudenziali destinati a divenire nel tempo indirizzi pienamente consolidati, nel rispetto dei principi di parità, di solidarietà e della dignità di ogni persona, e soprattutto dei soggetti deboli. 

Credo convintamente che tale riflessione abbia tratto linfa dall’emergere nella società italiana di movimenti di opinione in favore dell’autonomia e della libertà delle donne, così da realizzare una felice corrispondenza tra le nuove istanze e le nuove acquisizioni della società, e soprattutto di un mondo femminile in movimento, e le evoluzioni della giurisprudenza. 

Sono peraltro convinta che se pure il punto di vista delle magistrate poté e può costituire fattore di cambiamento in una materia di così forte impatto sociale come quella del diritto di famiglia e delle persone, va tuttavia evitato l’errore di ritenere che soltanto in questa materia la voce delle donne segni la differenza, perché anche questo sarebbe un pregiudizio. 

 

6. La crescente complessità delle leggi, il peggioramento della loro qualità tecnica e l’ingresso nel sistema della legislazione europea quanto hanno inciso, secondo te, nel ruolo che la magistratura ha assunto nel Paese? 

La crescente complessità dell’ordinamento, la vischiosità di una produzione normativa spesso di scadente livello tecnico, la pluralità di decreti legge dettati dall’emergenza e repentinamente convertiti in legge, la molteplicità delle fonti internazionali e sovranazionali rendono sempre più difficile il mestiere del giudicare. Chi esercita le funzioni giurisdizionali deve equipaggiarsi per svolgere al meglio il suo lavoro in un panorama divenuto pluriordinamentale dotandosi degli strumenti conoscitivi idonei ad ordinare le varie forme di produzione del diritto in un sistema armonico, applicando i meccanismi regolatori dei rapporti tra fonti diverse.

Il giudice del nostro tempo è tenuto a prendere atto della fine del primato del diritto statuale e dell’esistenza di diversi circuiti di legalità apparentemente autonomi e a ricercare il significato dei diritti fondamentali alla luce della Costituzione, della CEDU, della Carta di Nizza, delle varie convenzioni internazionali nonché dell’ordinamento UE, disapplicando le norme nazionali in contrasto con il diritto comunitario e facendosi motore del diritto europeo. 

Al tempo stesso il giudice degli anni 2000 è tenuto a confrontarsi con la globalizzazione, intesa come irruzione nella scena globale di nuovi soggetti produttori di diritto, di nuovi strumenti e percorsi diretti alla configurazione di un ordine giuridico complesso e multiforme. La globalizzazione costituisce certamente un ulteriore fattore di complicazione del paesaggio giuridico, imponendo nuove forme di organizzazione giuridica che non sono emanazione dello Stato, ma nascono al di fuori se non contro lo Stato ed impongono all’osservatore di dismettere le lenti dello statalismo giuridico per intercettare diversi ambiti di legalità, che hanno propri strumenti e propri istituti. Basti pensare al riguardo alla materia del commercio internazionale, che riflette forse più di ogni altra la pluralità delle forme di regolazione dei rapporti e di risoluzione dei conflitti. 

Ma è soprattutto la latitanza del legislatore in importanti settori dell’ordinamento che attengono ai diritti costituzionali che ha comportato una crescente richiesta di tutela in via giurisdizionale, dando luogo a doverose risposte di giustizia polemicamente definite da alcuni come atti di supplenza dei giudici nei confronti del potere politico. Talvolta la giurisprudenza ha preceduto il legislatore nel dare soluzione a questioni inerenti a diritti fondamentali: il riferimento è alla normativa sul fine vita (legge n. 219 del 2017) e a quella sulle unioni civili (legge n. 76 del 2016), in relazione alle quali le sentenze emesse dai giudici di merito e soprattutto dalla Corte di Cassazione hanno svolto un ruolo di sollecitazione nei confronti del decisore politico. In altri casi la giurisdizione ha contribuito al cambiamento del quadro normativo attraverso l’intervento della Corte Costituzionale, investita delle pertinenti questioni: mi limito qui a richiamare l’opera demolitoria compiuta da detta Corte sulla legge n. 40 del 2004, ormai ridotta ad incoerente contenitore di pochi residui divieti, o in tema di cognome di figli, che attende da anni un intervento di sistema da parte del legislatore. In altri casi ancora è stata la giurisprudenza dei giudici di merito che applicando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia si è fatta garante dei diritti inviolabili dei migranti, nell’ incapacità della classe politica di governare il fenomeno.

In tali situazioni il corpo giudiziario ha caricato su di sé un peso e una responsabilità enormi rispetto agli altri poteri, e soprattutto alla politica, dimostratasi non in grado di rifondare se stessa e il sistema.

Il ruolo sempre più incisivo assunto dalla giurisdizione nella tutela dei diritti fondamentali non è che un profilo del nuovo ruolo che il costituzionalismo internazionale attribuisce ai giudici nel garantire una effettiva giustiziabilità dei diritti. 

 

7. Domanda, inevitabile, sul referendum: tra i tanti, quale consideri il rischio principale che la riforma porta con sé?

Non riesco a formulare una graduatoria dei rischi insiti nella pessima riforma costituzionale sulla quale tra breve voteremo. Io credo che essa vada valutata nella sua impostazione complessiva, nel suo impianto e nei suoi obbiettivi. 

Tutto si tiene nell’articolato in direzione dell’indebolimento dell’indipendenza del potere giudiziario. Tutto concorre a limitare il potere di controllo giurisdizionale, considerato inaccettabile in quanto diretto a vanificare l’attività di governo. Tutto esprime una cultura autoritaria e accentratrice, volta a spostare l’asse del sistema verso l’esecutivo ed a stravolgere il quadro costituzionale delle garanzie: una cultura che si rifiuta di comprendere che lo ius dicere non si fonda sulla forza della maggioranza e che, come ricorda Luigi Ferrajoli, il consenso della maggioranza non rende vero ciò che è falso, o falso ciò che è vero. 

La riforma è pericolosa non solo per quello che dice, ma anche per ciò che non dice, affidando al legislatore ordinario alcuni snodi delicatissimi. È evidente che un voto referendario ad essa favorevole si trasformerebbe in una sorta di delega in bianco al Parlamento - a questo Parlamento, con questa maggioranza - tenuto a definire e completare con le leggi attuative il disegno riformatore della Costituzione.

20/03/2026
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